REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2004 , N. 9

Regolamento per l’attuazione degli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei consorzi dei circoli cooperativi previsti dalla L.R. n. 21/2003– Norme per la cooperazione in Lombardia

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 24 Novembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-11-23;9

Art. 1.
Finalità.
1. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettera c) e 5 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), il presente regolamento definisce i requisiti per l’accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per l’acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature da parte dei singoli circoli cooperativi.
Art. 2.
Soggetti beneficiari.
1. I soggetti beneficiari del contributo sono i consorzi regionali dei circoli cooperativi.
2. I contributi, per il tramite dei rispettivi consorzi, sono destinati ai circoli cooperativi che esercitano direttamente o indirettamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar o trattoria e che sviluppano una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative culturali, sportive e del tempo libero.
Art. 3.
Interventi ammissibili.
1. L’intervento regionale consiste nella concessione di contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per l’acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività sociale da parte dei singoli circoli aderenti. In particolare i contributi riguardano:
a) l’acquisto del suolo su cui insistono i locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività sociale;
b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, l’ampliamento dei locali;
c) la predisposizione, il rinnovo, l’ampliamento delle attrezzature e degli arredi.
2. L’importo del contributo da assegnare ai singoli circoli è determinata nel rispetto della soglia degli aiuti de minimis come previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore ( "de minimis" ).
Art. 4.
Procedura.
1. Nell’ambito delle risorse disponibili e di quanto stabilito dall’articolo 3, la Giunta regionale con deliberazione annuale definisce:
a) le priorità e i criteri per il riparto dei fondi;
b) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, che in ogni caso non deve essere superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
c) le modalità di erogazione dei contributi.
2. La domanda di contributo è presentata dai presidenti o dai legali rappresentanti dei consorzi regionali dei circoli cooperativi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione.
3. La domanda deve essere correlata dal programma degli interventi eseguiti o da eseguirsi da parte dei singoli circoli per i quali viene richiesto il contributo.
Art. 5.
Modalità di concessione ed erogazione del contributo.
1. La concessione e l’erogazione del contributo, la cui entità non può essere superiore al 30 per cento della somma rendicontata, sono disposte con provvedimento della direzione generale regionale competente a seguito dell’esame delle domande pervenute sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4.
2. I consorzi liquidano in favore dei singoli circoli le somme indicate nei provvedimenti regionali di concessione ed erogazione e trasmettono alla Regione copia degli atti di liquidazione entro trenta giorni dalla loro adozione.
Art. 6.
Controlli e revoche.
1. I consorzi sono responsabili del controllo amministrativo e contabile nonché del corretto utilizzo del contributo da parte dei singoli circoli e sono tenuti a fornirne documentazione con le modalità disposte dalla Giunta regionale. I consorzi sono altresì tenuti a conservare per almeno tre anni dalla data del provvedimento regionale di erogazione, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.
2. La Regione:
a) vigila sull’operato dei consorzi nell’esercizio della loro funzione di controllo amministrativo e contabile e del corretto utilizzo del contributo da parte dei singoli circoli;
b) procede alla verifica della realizzazione degli interventi e del corretto utilizzo dei contributi concessi ai consorzi attraverso un controllo documentale analitico di un campione casuale di circoli destinatari del contributo.
3. I consorzi beneficiari sono tenuti ad esibire alla Regione la documentazione in originale o copia conforme, qualora fosse richiesta per il controllo a campione o per indagini mirate relative agli interventi realizzati dai circoli aderenti.
4. La Regione può procedere direttamente all’accertamento della effettiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto e dell’inerenza, congruenza e veridicità della spesa, effettuato anche mediante eventuali sopralluoghi.
5. Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.
6. Prima di procedere, con provvedimento dirigenziale, alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare il consorzio interessato, indicando i motivi che giustificano la revoca. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale il consorzio può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede all’emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.
7. Le somme da restituire a seguito della revoca sono versate all’entrata del bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.
8. La Regione può provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.
Art. 7.
Disposizioni finali.
1. Agli ulteriori adempimenti attuativi della presente disciplina provvedono, in relazione alle rispettive attribuzioni, la Giunta regionale o la struttura regionale competente.
2. Nell’ambito della relazione sullo stato di attuazione della L.R. 21/2003 che la Giunta regionale, sentita la consulta di cui all’articolo 3 della stessa L.R. 21/2003, presenta annualmente al Consiglio regionale, sono evidenziati i riparti effettuati e i casi di revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi