Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;3

Art. 1
(Modifiche al r.r. n. 10/2004)
1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è soppressa;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, le parole: 'istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI)' sono sostituite dalle seguenti: 'istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI), preferibilmente operanti in Lombardia';
c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6, le parole: 'e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'e di tirocinio di venti ore';
d) ai commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 7, le parole: 'per una determinata disciplina' sono sostituite dalle seguenti: 'per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo e per la disciplina dello snowboard';
e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'dal certificato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)' sono soppresse;
f) al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI' sono sostituite dalle seguenti: 'istruttori nazionali della FISI, preferibilmente operanti in Lombardia';
g) al comma 3 dell'articolo 11, le parole: 'un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica rilasciato dall'ASL competente,' sono soppresse.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 6 dicembre 2004, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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