Regolamento Regionale 14 dicembre 2018 , n. 8

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 <<Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'>>

(BURL n.51 del 17 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-12-14;8

Art. 1
(Modifiche all'art. 4 del r.r. 16/2003)
1. Il comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 <<Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'>>(1), è sostituito dal seguente:
'2. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell'ENCI. Per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) è necessaria l'autorizzazione dell'ENCI.'
Art. 2
(Modifiche all'art. 17 del r.r. 16/2003)
1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 <<Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'>>(1), dopo le parole 'ad eccezione' sono inserite le seguenti: 'della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2003, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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