Regolamento Regionale 24 maggio 2022 , n. 3

Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5

(BURL n. 21, suppl. del 26 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-05-24;3

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12):
a) le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, in coerenza con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2020;
b) le modalità di coinvolgimento dei comuni territorialmente interessati e degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati di cui al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 5/2020.
2. Sono soggette alla disciplina di cui al presente regolamento le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2020.
Art. 2
(Usi delle acque e prevalente interesse pubblico)
1. L'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico è valutata anche in relazione agli usi delle acque soggetti al regime di concessione di cui al regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), come specificati dalla normativa regionale di settore e, in particolare, dall'articolo 6, comma 3 ter.1, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale) e dall'articolo 3 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), tenuto conto, tra l'altro, delle previsioni di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 e all'articolo 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Ai fini del presente regolamento è considerato del tutto incompatibile un uso delle acque, diverso da quello idroelettrico, che precluda il mantenimento dell'utilizzazione idroelettrica e, conseguentemente, non consenta l'assegnazione della relativa concessione.
Art. 3
(Avviso pubblico)
1. La Giunta regionale, al fine di avviare il procedimento per la valutazione dell'interesse pubblico di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 5/2020, delibera e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e, contestualmente, sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso, riferito alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di prossima scadenza ai fini della relativa assegnazione.
2. La Giunta regionale, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, avvia il procedimento di cui al comma 1 entro trenta giorni da tale data.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, l'avvio del procedimento per la valutazione dell'interesse pubblico è effettuato con avviso riferito a concessioni in scadenza entro cinque anni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.
4. In caso di concessioni, scadute o in scadenza, di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con un'altra Regione o con una Provincia Autonoma oppure che interessano anche il territorio di un'altra Regione o di una Provincia autonoma, per le quali le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle stesse concessioni sono di competenza della Regione Lombardia, le valutazioni preliminari di cui al presente regolamento sono disciplinate con intese, da ratificare con legge regionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), con la Regione o Provincia Autonoma interessata.
5. Per ogni grande derivazione ad uso idroelettrico l'avviso di cui al comma 1 contiene i seguenti dati principali della concessione da assegnare:
a) comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture;
b) corpi idrici interessati;
c) portate di derivazione, dislivelli, potenza nominale media annua della concessione;
d) potenza elettrica installata;
e) produzione media annua dell'ultimo decennio.
6. L'avviso di cui al comma 5 indica, altresì:
a) il responsabile del procedimento, l'ufficio regionale competente per lo svolgimento del procedimento di cui al presente regolamento e l'indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle eventuali osservazioni di cui al comma 7;
b) la data della consultazione dei comuni, altri enti, amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 5/2020, con previsione di incontri organizzati per ogni concessione da assegnare oppure per bacino idrografico interessato, da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, anche con modalità telematiche.
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 6, i soggetti interessati possono presentare all'ufficio regionale competente osservazioni rispetto ad un uso diverso delle acque ritenuto incompatibile in tutto od in parte con il mantenimento dell'uso idroelettrico.
8. Le osservazioni di cui al comma 7 devono essere corredate da idonea documentazione utile a qualificare e quantificare la tipologia dell'uso e le condizioni e le caratteristiche che si ritiene rendano tale uso incompatibile rispetto al mantenimento dell'uso idroelettrico.
Art. 4
(Verifica sulla compatibilità delle grandi derivazioni idroelettriche con le previsioni pianificatorie e programmatorie)
1. L'ufficio regionale competente ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), verifica la compatibilità della grande derivazione idroelettrica, scaduta o in scadenza, con le previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale o metropolitana, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 5/2020. A tal fine, l'ufficio consulta i soggetti competenti all'adozione o all'approvazione dei piani e programmi interessati dalla verifica di cui al precedente periodo, ove diversi dall'amministrazione regionale.
2. La verifica di cui al comma 1è effettuata, anche contestualmente per più concessioni, tenendo conto, in particolare, del:
a) raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque regionale e in coerenza con il piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po;
b) raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione nazionale e regionale vigente nonché del mantenimento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
3. La verifica di cui al presente articolo è effettuata entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 5
(Esiti della valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque)
1. Ove, ad esito delle attività di cui ai precedenti articoli, la Regione ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, del tutto incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, delibera in ordine all'impossibilità di procedere all'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica secondo le procedure previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e ai sensi della l.r. 5/2020, assumendo le determinazioni conseguenti; tale deliberazione dà atto anche degli esiti dell'attività di consultazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e dell'attività di verifica di cui all'articolo 4.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'esito della valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque, condotta ai sensi del presente regolamento, è contenuto nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 11, comma 3 della l.r. 5/2020 da adottarsi entro il termine indicato al primo periodo del comma 1 quater, dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999. Per le concessioni di prossima scadenza l'esito della valutazione è contenuto in una deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento di valutazione. Le deliberazioni di cui al presente comma danno atto anche degli esiti dell'attività di consultazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e dell'attività di verifica di cui all'articolo 4.
3. Ove dalla valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque risulti di prevalente interesse pubblico un uso in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico, la Giunta regionale indica, con la deliberazione di cui al comma 2, le condizioni necessarie a garantire la sussistenza dei diversi usi, vincolanti ai fini dell'approvazione del bando di assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul BURL.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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