(Attività di estetista)
1. L’attività professionale di estetista è esercitata nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al
comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti all’attività di estetista e sono definite le modalità per lo svolgimento dell’attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella
legge 1/1990.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l’attività. Il subingresso nell’attività di estetista e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell’ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività.
(Attività di acconciatore)
1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla
legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al
comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti all’attività di acconciatore e sono definite le modalità per lo svolgimento dell’attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella
legge 174/2005.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l’attività. Il subingresso nell’attività di acconciatore e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell’ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività.
(Attività di tintolavanderia)
1. L’esercizio professionale dell’attività di tintolavanderia è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla
legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al
comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti all’attività di tintolavanderia e sono definite le modalità per lo svolgimento dell’attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella
legge 84/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l’esercizio dell’attività di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l’attività. Il subingresso nell’attività di tintolavanderia e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell’ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Art. 4 bis
(Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)
(8)
1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.
2. L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all’
articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all’
articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’
articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
(9) b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al
comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l’attivitàè tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA.
(10)
4 bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, si applicano alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
(11)
5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: “Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e di decoro urbano necessari per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al
comma 6.
(12)
6. Fatte salve le disposizioni di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l’amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
7. La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell’attività.
8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell’attività.
9. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante: “Legge di semplificazione 2016” esercitano l’attività hanno l’obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.