Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

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TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:
a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), scadute o in scadenza ovvero al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia;
b) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999.
2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.
Art. 2
(Regime delle opere e dei beni)
1. Alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma(1).
4. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell’esercizio dell’impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, è comunque tenuto, fino al termine di cui all’articolo 3, comma 12, all’esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per gli interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall’amministrazione concedente, è riconosciuto un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui all’articolo 3, comma 12.(4)
5. Ai fini dell'acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso ciò fosse necessario per l'assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999. La Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali per la valutazione del prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.
6. I beni di cui al comma 5 possono essere acquisiti dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni. Ai fini dell'applicazione del termine triennale di avviso preventivo di cui all'articolo 25, comma 3, del r.d. 1775/1933 si assume, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, che tale preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 dicembre 2023 di cui all'articolo12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999.
7. Le opere di cui al comma 1 sono rimesse, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.(5)
Art. 3
(Ricognizione delle opere e dei beni)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 2, comma 1, della presente legge;
b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;
h) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito; per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, si richiedono i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;
j) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni; in mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.
2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.
3. Per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla stessa data. Per tali concessioni, la scadenza di cui al comma 1, lettera c), si intende riferita alla data del 31 dicembre 2023.
4. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità competente.
5. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla stessa Regione.
6. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, la Regione, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente. In ogni caso il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione, previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dal presente articolo.
7. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
8. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933. Il passaggio di proprietàè formalizzato con atto rogato in forma pubblica amministrativa da parte degli uffici regionali, previa effettuazione delle verifiche di cui al precedente periodo.
9. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
10. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.
11. I beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e dalla presente legge.
12. Contestualmente all'aggiudicazione della concessione, la Regione definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi.
13. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 10 disciplina i limiti e le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati.
Art. 4
(Competenza)
1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese, da ratificare con legge regionale ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), con la Regione o Provincia Autonoma confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.(6)
3. Ferme restando le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, è fatta salva l'applicazione della disciplina prevista agli articoli 5, comma 4, lettera b), e 9, commi 1 e 6, primo periodo, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).
Art. 5
(Durata delle concessioni)
1. L'amministrazione competente assegna le concessioni per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine massimo fino a dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento. La durata della concessione è disciplinata con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 3.
TITOLO II
OPERAZIONI PRELIMINARI E AVVIO DELLE PROCEDURE
Art. 6
(Valutazioni preliminari)
1. Prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel Programma energetico ambientale regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.(7)
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati, nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell’interesse pubblico di cui al presente comma.(8)
Art. 7
(Modalità di assegnazione delle concessioni)
1. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Le concessioni possono essere assegnate, previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 12, secondo le seguenti modalità:
a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. In via ordinaria, la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 2, lettera b) o anche c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base all'articolo 11, comma 2.
Art. 8
(Società a capitale misto pubblico privato)
1. Per l'assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione, la Giunta regionale è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato, alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società, un importo in tutto o in parte equivalente alla componente fissa dei canoni introitati di cui all'articolo 20, disponibile al bilancio regionale, nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà prevista all'articolo 2, comma 6. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società a capitale interamente di proprietà degli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società di cui al precedente periodo mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie nei limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, la Giunta regionale, in particolare:
a) individua la forma societaria;
b) definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;
c) approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali;
d) individua gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella società.
3. L'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società di cui al presente articolo avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
4. L'assegnazione della concessione alle società miste di cui al presente articolo è, in ogni caso, subordinata:
a) all'acquisizione, da parte del socio selezionato, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al limite indicato in sede di indizione della gara;
b) all'assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.
5. Le società di cui al comma 1 non possono partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.
6. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per la disciplina dell'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), nonché le particolari disposizioni previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1.
7. Il socio selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.
Art. 9
(Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)
1. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed esercite, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla data di entrata in vigore della presente legge, sono avviate entro due anni da tale data, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/1999.
2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.
TITOLO III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
Art. 10
(Procedure di assegnazione)
1. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 9, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999; il regolamento disciplina, altresì, le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).
2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:(9)
a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;
b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;
d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell’ambito della quale hanno luogo:
1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l’autorizzazione paesaggistica, nonché l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell’ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2) nell’ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura, gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, ciascuno in relazione alle specifiche competenze amministrative attribuite dalla legge;
3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall’autorità nazionale, regionale o locale nell’ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera;
e) adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica;
f) presentazione dell’offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);
g) valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all’articolo 14 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.
3. L’atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell’autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell’ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l’assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all’assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell’eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.(10)
4. La proposta progettuale a corredo dell’istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).(11)
5. La durata massima della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d), non può eccedere i trecentosessantacinque giorni.(12)
6. Al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.
Art. 11
(Indizione della procedura)
1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all'articolo 13.
2. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare:
a) una singola concessione preesistente;
b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.
3. Ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l'adozione del bando.
Art. 12
(Requisiti di ammissione)
1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 13 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nonché per i beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. L'istanza deve essere accompagnata, altresì, da idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 21.
4. La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell’entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.(13)
5. Il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi, anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati.
6. Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.
7. È vietato partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
8. Non è consentito partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.
Art. 13
(Contenuti del bando)
1. Il bando, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3:
a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;
b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3;
c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 15;
g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 16;
h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 18;
j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
k) specifica, ai sensi dell'articolo 12, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 20;
m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del d.lgs. 79/1999 e all'articolo 12, comma 3, della presente legge;
o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;
p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;
q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 19;
r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1;
t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
Art. 14
(Criteri di valutazione per l'assegnazione)
1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:
a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 20, posto a base di gara;
b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 16, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e 18;
d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
d1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
d2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
d3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 19, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.
2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 20.
3. Con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.
4. La Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.
TITOLO IV
OBBLIGHI, LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ED ENERGETICI, MISURE DI COMPENSAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA STABILITÀ OCCUPAZIONALE
Art. 15
(Obblighi e limitazioni gestionali)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:(14)
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.
Art. 16
(Miglioramenti energetici)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili ed agli indirizzi assunti dal Programma energetico ambientale regionale, definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999.
2. Il bando di gara tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;
c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.
Art. 17
(Miglioramento e risanamento ambientale)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ovvero dalla pianificazione di bacino provinciale più specifica, ove esistente, nonché nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:(15)
a) il mantenimento della continuità fluviale;
b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;
c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;
d) la tutela dell'ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.(16)
Art. 18
(Misure di compensazione ambientale e territoriale)
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sentiti i comuni interessati, con particolare riferimento:
a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
c) al risparmio e all'efficienza energetica;
d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.
Art. 19
(Clausole sociali)
1. Per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 26 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali).
TITOLO V
CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 20
(Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche)
1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/2019, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora dell'anno solare, tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020), e il corrispondente prezzo zonale orario. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la deliberazione di cui al precedente periodo la Giunta regionale definisce, altresì, la modalità di scorporo dell'energia fornita gratuitamente, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.
4. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni da effettuarsi sulla base delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'offerta economica sul canone di cui al comma 1è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.
6. La componente fissa del canone di cui al comma 2è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
7. La componente variabile del canone di cui al comma 3è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.(17)
8. Per le grandi derivazioni idroelettriche regolate da accordi internazionali, le cui officine di produzione elettrica sono situate al di fuori del territorio nazionale, l'applicazione della componente variabile del canone di cui al comma 3è subordinata alla definizione di specifici accordi tra gli Stati interessati.
9. La Giunta regionale può richiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può definire le modalità di utilizzo dei dati di energia prodotta ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone nei casi in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari.
10. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008), la Giunta regionale assegna, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, entro il 31 ottobre di ogni anno, almeno l'80 per cento del canone introitato nell'anno precedente per effetto della presente legge. L'assegnazione in una percentuale superiore all'80 per cento, eventualmente deliberata dalla Giunta regionale, trova applicazione nell'esercizio finanziario regionale successivo a quello in corso alla data di approvazione della stessa deliberazione. Le somme assegnate alle province e alla Città metropolitana di Milano possono essere utilizzate da tali enti entro il limite di euro 500.000,00 anche per spese correnti; l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite e fino a concorrenza delle somme complessivamente da assegnare è destinata a investimenti secondo un programma concordato tra la Regione e ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano, sentiti gli enti locali interessati, anche mediante specifico strumento di programmazione negoziata.
11. Le somme per investimenti assegnate ai sensi del comma 10 sono prioritariamente destinate a servizi, opere e interventi riguardanti i territori dei comuni interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla presente legge.(18)
12. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge.
13. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore all'1,5 per cento degli introiti, derivanti dall'assegnazione delle concessioni effettuata ai sensi della presente legge, destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, nonché dei piani regionali in materia di energia e clima.
13 bis. A decorrere dall’anno 2024 e fino al 2029 compreso, la Giunta regionale determina annualmente la quota, non inferiore al due per cento e comunque almeno pari a euro 1.500.000,00, dei canoni di cui al presente articolo, introitati dalla Regione nell’anno precedente, da destinare al finanziamento dei servizi di supporto tecnico-specialistico per l’espletamento, da parte della Regione, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica.(19)
Art. 21
(Depositi cauzionali)
1. L'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 20, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 20, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.
2. Il bando stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
(Decadenza della concessione)
1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933, all'articolo 6, commi 10 e 11, della l.r. 10/2009 e all'articolo 37 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26); il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.
2. La concessione può, altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
Art. 23
(Disposizioni transitorie finali)
1. I concessionari ai quali è stata consentita, ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione, proseguono tale esercizio fino al termine definito dalla Regione in applicazione dell'articolo 3, comma 12.
2. Per le grandi derivazioni idroelettriche di cui al comma 1, sono confermate le modalità e le condizioni per la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti stabiliti, a carico del concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 6, della l.r. 19/2015, la Giunta regionale trasferisce alle province e alla Città metropolitana territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche il 60 per cento delle somme introitate ai sensi del comma 2 e di quanto previsto all'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999.
4. I procedimenti amministrativi relativi a istanze di concessioni di nuove grandi derivazioni a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato la fase di pubblicazione concorrenziale di cui all'articolo 7, comma 4, del r.d. 1775/1933, sono conclusi dagli uffici competenti in base alle procedure previste dallo stesso r.d. e dalla relativa normativa regionale di riferimento.
5. Le modalità e le procedure per il rilascio di concessioni di nuove grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nonché di autorizzazioni di variazioni sostanziali alle concessioni esistenti, restano disciplinate dalla vigente normativa regionale, da adeguare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, della normativa statale di riferimento e dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.
6. Il regolamento di cui agli articoli 3, comma 13, 6, comma 3, 8, comma 6, e 10, comma 1, è approvato dalla Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La Giunta regionale determina la percentuale del ricavo di cui all'articolo 20, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al precedente periodo si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.
8. Con cadenza biennale dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione.
9. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nella concessione, la corretta gestione e conduzione degli impianti delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario, la Giunta regionale istituisce una commissione tecnica, integrata da tecnici indicati dagli enti territoriali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all'esercizio della concessione, che concorre alla predisposizione della relazione di cui al comma 8. La commissione, costituita senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni.
CAPO II
NORMA FINANZIARIA
Art. 24
(Norma finanziaria)
1. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 20, nonché gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, sono iscritti al titolo 3) 'Entrate extratributarie' tipologia - 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo dei suddetti introiti.
2. Degli introiti di cui al comma 1, derivanti dall'assegnazione delle concessioni effettuate ai sensi della presente legge, la quota di cui all'articolo 20, comma 13, è destinata con legge di approvazione annuale del bilancio alle missioni 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' e 17 'Energie e diversificazione da fonti energetiche' - programma 01 'Fonti energetiche', Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
3. Quota degli introiti di cui al comma 1è destinata, con legge di approvazione annuale del bilancio, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche', Titoli 1 e 2 del bilancio per il trasferimento, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche, ai sensi dell'articolo 20, comma 10.
3 bis. A decorrere dall’anno 2024 e fino al 2029 compreso, le risorse derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 20, destinate al trasferimento di cui al comma 3 del presente articolo, sono destinate, nella misura e con le finalità di cui al comma 13 bis dell’articolo 20, alla missione 9 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente’, programma 06 ‘Tutela e valorizzazione delle risorse idriche’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2029.(20)
4. All'eventuale conferimento della propria quota di capitale alla o alle società di cui all'articolo 8, comma 1, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio.
Art. 25
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
14. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
15. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
16. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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