Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20 luglio 2016 , n. 17 'Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale' disciplina l'attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della l.r. 30/2006, quale attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici, anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche in via telematica, richieste di incontri, nonché ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica;
b) rappresentante di interessi: il soggetto al quale è stato conferito l'incarico di rappresentare presso i decisori pubblici, i portatori di interessi;
c) portatori di interessi: soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni e comitati, che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);
d) decisori pubblici: Presidente e Assessori della Giunta regionale, sottosegretari regionali, consiglieri regionali, dirigenti della Giunta e degli enti di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono ai processi decisionali pubblici. Non sono considerati decisori pubblici i dipendenti di ruolo della Giunta regionale e degli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento con qualifica non dirigenziale;
e) processi decisionali pubblici: tutte le attività relative alla formazione, esame ed approvazione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza regionale svolte nella sede della Giunta regionale o degli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Art. 3
(Elenco dei rappresentanti di interessi)
1. E' istituito l'Elenco dei rappresentanti di interessi presso la competente Struttura della Giunta regionale (di seguito, Struttura), individuata con decreto del Segretario generale.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale o presso gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e che hanno provveduto ad accreditarsi secondo la procedura di cui all'articolo 4.
3. L'elenco è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Giunta regionale ed è liberamente accessibile.
4. L'Elenco contiene:
a) nome, cognome, domicilio professionale del rappresentante di interessi ovvero, in caso di soggetto giuridico diverso da una persona fisica, denominazione e sede, nonché nome, cognome e domicilio professionale delle persone fisiche che svolgono l'attività di rappresentanza;
b) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività;
c) gli interessi rappresentati e i potenziali destinatari dell'attività svolta;
d) il numero e la data di inizio e di scadenza dell'accreditamento;
e) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
f) gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori.
5. L'Elenco è aggiornato dalla Struttura.
6. Salva la conservazione dei documenti secondo le disposizioni di legge, l'Elenco pubblicato sul sito internet riporta i dati dei rappresentanti d'interessi e dei portatori di interessi risultanti dagli ultimi aggiornamenti avvenuti; in caso di cancellazione dall'Elenco, i dati e le relazioni annuali presentate rimangono pubblicate in sezione separata dell'Elenco per un anno dalla data di cancellazione.
7. Il trattamento dei dati personali è svolto dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia; agli interessati è fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali, contenente gli elementi riportati nell'allegato B del presente atto.
Art. 4
(Procedura per l'accreditamento)
1. In relazione ai requisiti per l'accreditamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 17/2016.
2. I rappresentanti di interessi che intendono accreditarsi presentano richiesta indirizzata al Presidente della Giunta regionale, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato A del presente atto.
3. Nella richiesta i rappresentanti di interessi forniscono le informazioni previste dall'art. 3, comma 2, della l.r. 17/2016, con dichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e l'impegno a rispettare le norme comportamentali di cui all'art. 7, comma 1, della l.r. 17/2016.
4. Le attività di rappresentanza di interessi che si intendono svolgere devono essere indicate con chiarezza, in modo che siano agevolmente individuabili gli interessi rappresentati. Devono altresì essere indicati, anche genericamente, i decisori pubblici che si intendono contattare.
5. I portatori di interessi provvedono con le medesime modalità per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici. In tale ipotesi, la richiesta di accreditamento deve essere presentata dal legale rappresentante o da altro soggetto da questi validamente delegato.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Struttura verifica la completezza della documentazione e delle informazioni fornite.
7. Qualora la richiesta non sia completa o vi sia la necessità di acquisire ulteriori informazioni o precisazioni, la Struttura richiede le integrazioni necessarie, assegnando un termine per la risposta non superiore a quindici giorni.
8. Nel caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni, la richiesta di accreditamento non può avere ulteriore corso.
9. Conclusa positivamente l'istruttoria sulla richiesta, la Struttura provvede all'accreditamento del rappresentante di interessi mediante inserimento nell'Elenco e ne dà contestuale comunicazione agli interessati, nonché al Presidente della Giunta regionale. Analoga comunicazione è data anche in caso di rigetto della richiesta.
10. L'accreditamento ha validità per tre anni a decorrere dal giorno dell'inserimento nell'Elenco.
11. Nei trenta giorni precedenti alla scadenza dell'accreditamento, il rappresentante di interessi può chiedere il rinnovo con comunicazione da rendere alla Struttura.
Art. 5
(Rappresentanti di interessi accreditati automaticamente)
1. I rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento della Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura), nonché i rappresentanti di interessi delle organizzazioni del terzo settore riconosciute formalmente da atti del Consiglio regionale o della Giunta regionale quali partecipanti a tavoli istituzionali di confronto regionale, in virtù del ruolo che esse svolgono, sono automaticamente accreditati presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del loro accreditamento automatico, le organizzazioni di cui al comma 1 comunicano i nominativi dei propri rappresentanti di interessi mediante apposito modello di cui all'allegato A sottoscritto dal legale rappresentante, o da altro soggetto da questi validamente delegato, indirizzato al Presidente della Giunta regionale.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, i rappresentanti di interessi sono inseriti nell'Elenco. Dell'inserimento è data comunicazione al rappresentante di interessi, alla relativa organizzazione e al Presidente della Giunta regionale.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della l.r. 17/2016.
5. I rappresentanti di interessi già accreditati presso il Consiglio regionale sono iscritti di diritto nell'elenco di cui all'articolo 3 previa presentazione di apposita dichiarazione, utilizzando il modulo di cui all'allegato 5, nella quale gli stessi dichiarano di impegnarsi ad osservare gli obblighi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
Art. 6
(Divieto di accreditamento)
1. Ricorre il divieto di accreditamento presso la Giunta regionale e presso gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nei casi di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2016.
Art. 7
(Obblighi del rappresentante di interessi)
1. Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 17/2016, il rappresentante di interessi accreditato è tenuto, nello svolgimento delle attività inerenti alla rappresentanza di interessi, a osservare le seguenti norme comportamentali:
a) trasparenza e tracciabilità;
b) obbligo di fornire al decisore pubblico informazioni corrette e non fuorvianti;
c) divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento e di esercitare pressioni indebite nei loro confronti;
d) divieto di elargire o promettere ai decisori pubblici qualsivoglia utilità anche in via indiretta.
2. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'accreditamento, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette alla Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività di rappresentanza svolta nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.
3. La relazione viene pubblicata sul sito internet della Regione nella apposita sezione e deve essere inviata, a cura della Struttura, ai decisori pubblici menzionati nella stessa, entro trenta giorni dalla sua ricezione.
4. I soggetti accreditati sono tenuti a informare tempestivamente la Struttura di ogni variazione che possa incidere sui requisiti per l'accreditamento e, comunque, in sede di presentazione della relazione annuale, devono provvedere a confermare o aggiornare i dati forniti in precedenza e pubblicati nell'Elenco.
5. Agli adempimenti previsti dai commi 2 e 4 provvedono direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici e le organizzazioni di cui all'articolo 5.
6. Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui al presente articolo comporta l'applicazione dei provvedimenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10.
Art. 8
(Diritti del rappresentante di interessi)
1. Il rappresentante di interessi accreditato presso la Giunta regionale ha la facoltà di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e altre comunicazioni relative all'interesse rappresentato.
2. Il rappresentante di interessi accreditato ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali della Giunta regionale e degli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento in base alle disposizioni dei provvedimenti della Giunta e degli enti sull'accesso alle rispettive sedi, nonché di acquisire i documenti relativi ai processi decisionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da parte degli enti di cui all'articolo 1 relativamente all'accesso alle rispettive sedi.
Art. 9
(Controlli)
1. La Struttura svolge i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, anche dopo l'avvenuto accreditamento.
2. Qualora si accerti che il rappresentante di interessi non ha i requisiti previsti dalla l.r. 17/2016, la Struttura, sentito l'interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco. Della cancellazione è data comunicazione al Presidente della Giunta e al soggetto interessato, nonché alle organizzazioni di cui all'art. 5 e ai portatori di interessi che abbiano richiesto l'accreditamento di loro dipendenti o collaboratori in via esclusiva. A tal fine il rappresentante di interessi è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita di requisiti ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. La Struttura può chiedere ai soggetti accreditati la trasmissione di informazioni e di dati integrativi della relazione di cui all'art. 7, ove questi siano necessari al completamento dei relativi contenuti. Le informazioni e i dati integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza, la relazione si considera incompleta. La Struttura chiede esclusivamente informazioni e dati che riguardino la mancanza dei contenuti obbligatori della relazione indicati dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento.
Art. 10
(Sanzioni)
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché in caso di falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui all'art. 7 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 17/2016, come graduate in base ai commi seguenti del presente articolo.
2. In caso di ritardo fino a sei mesi nella presentazione della relazione o di relazione incompleta, si applica la censura o la sospensione dell'accreditamento fino a 180 giorni.
3. In caso di mancata presentazione della relazione o di presentazione oltre il termine di cui al comma 2, si applica la sanzione della revoca dell'accreditamento.
4. In caso di falsità delle informazioni contenute nella relazione o di violazione di una o più norme comportamentali di cui all'art. 7 comma 1 lettere a) e b), si applica la sospensione dell'accreditamento da 2 mesi a 10 mesi o la revoca dell'accreditamento.
5. In caso violazione di una o più norme comportamentali di cui all'art. 7 comma 1 lettere c) e d), si applica la revoca dell'accreditamento.
6. La sanzione è irrogata nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 4 tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare, nel caso concreto, la gravità, reiterazione e significatività della violazione.
7. In caso di falsità delle informazioni fornite all'atto dell'accreditamento o nei successivi aggiornamenti, si applica la sanzione del mancato accreditamento o di revoca dello stesso.
Art. 11
(Procedimento sanzionatorio)
1. Competente all'irrogazione delle sanzioni è il responsabile della funzione preposta al coordinamento del sistema dei controlli della Giunta regionale e del Sistema regionale.
2. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi accreditato le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al responsabile di cui al comma 1.
3. Le violazioni possono essere altresì segnalate al responsabile di cui al comma 1 dalla Struttura, qualora emergano comportamenti sanzionabili nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla medesima.
4. Il responsabile di cui al comma 1, indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai comma 2 e 3, può altresì intervenire d'ufficio.
5. Il responsabile di cui al comma 1 informa il rappresentante di interessi nei cui confronti è stata fatta la segnalazione ovvero è stato avviato il procedimento d'ufficio di cui al comma 4, e concede un termine perentorio di quindici giorni per presentare delle controdeduzioni. Il rappresentante di interessi può essere altresì convocato per il contraddittorio a sua difesa.
6. Il responsabile di cui al comma 1, sentite le parti in causa, deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del rappresentante di interessi accreditato, della comunicazione di cui al comma 3.
7. Il responsabile di cui al comma 1 comunica ai soggetti interessati la decisione adottata, indicandone i motivi, e provvede, in caso di applicazione di sanzione, alla pubblicazione della stessa sul sito internet della Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 17/2016.
8. Il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nell'elenco prima di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 12
(Norme finali)
1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 17/2016 non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le attività svolte dai decisori pubblici nei tavoli tecnici, negli osservatori, nelle consulte o in altri organismi di rappresentanza e consultazione di cui fanno parte e regolati da leggi, regolamenti, delibere della Giunta regionale, decreti dirigenziali o provvedimenti assunti dagli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e pertanto tali attività sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Non costituisce altresì attività di rappresentanza di interessi la mera partecipazione a convegni o altre iniziative pubbliche che vedano la presenza di decisori pubblici; in ogni caso a tale presenza non si devono accompagnare utilità, anche in via indiretta e accessoria, da parte dei soggetti che svolgono rappresentanza d'interessi o da parte dei portatori d'interessi.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle associazioni e ai comitati che abbiano finalità contingenti e rilievo territoriale limitato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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