Legge Regionale 7 febbraio 2017 , n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di diffusione dell’educazione digitale e di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)

(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, è volta a prevenire e contrastare il disagio giovanile, il fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, e a promuovere la diffusione dell’educazione digitale, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili. (2)
Art. 2
(Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fìsica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet e in particolare la realizzazione di percorsi formativi di cittadinanza digitale in ambito scolastico, volti al conseguimento del patentino digitale.(3)
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità,del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;(4)
b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
b bis) realizzazione di percorsi formativi di cittadinanza digitale in ambito scolastico, volti al conseguimento del patentino digitale, i cui contenuti siano veicolabili in maniera omogenea su tutto il territorio regionale;(5)
c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché di percorsi formativi per i docenti che sovraintenderanno allo svolgimento dei corsi sul patentino digitale e che saranno coinvolti nell’organizzazione di momenti informativi per le famiglie;(6)
c bis) realizzazione di una piattaforma informatica regionale per lo sviluppo in maniera omogenea e diffusa di percorsi formativi di cittadinanza digitale per gli studenti, di aggiornamento del personale docente, nonché di percorsi informativi rivolti alle famiglie; predisposizione dei contenuti didattici ed eventuali aggiornamenti dei relativi moduli;(7)
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
e bis) il rafforzamento della prevenzione sociale nelle aree e nei contesti urbani laddove risulta più diffusa la presenza delle baby gang dedite alle illegalità o alla criminalità e che vedono soggetti minorenni sia come autori sia come vittime, al fine di evitare fenomeni emulativi e aumentare la percezione dei valori e dei pericoli nei minori ritenuti più a rischio;(8)
e ter) l’analisi sociale dei fenomeni di illegalità collegati alla presenza di baby gang, con particolare riferimento agli atti di vandalismo, di sopruso e di comportamento violento e aggressivo, anche di natura sessuale, comprese le ipotesi di cui all’articolo 612 ter del Codice penale, nonché di furto, di rapina, di abuso o spaccio di sostanze stupefacenti e di radicalismo religioso;(8)
e quater) la riqualificazione degli spazi in cui risulta più diffusa la presenza delle baby gang e del bullismo minorile di strada, cosiddetto “street bullying”, attraverso il sostegno di iniziative urbanistiche, culturali, sportive, psicologiche, pedagogiche ed educative volte a favorire la legalità, l’integrazione, il benessere e la coesione sociale attraverso, in particolare, l’accompagnamento allo studio, i laboratori artistici e musicali, le attività motorie, la promozione della lettura, l’uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie, la creazione di appositi sportelli di ascolto e aiuto;(8)
e quinquies) la realizzazione di interventi socioeducativi, percorsi formativi e di servizio sociale obbligatorio o di lavoro socialmente utile rivolti a minori segnalati dall’autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati commessi in gruppo o in concorso di persone;(8)
e sexies) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dei Centri per la famiglia, degli istituti scolastici, degli oratori, degli operatori sociali, sportivi ed economici, nonché del Servizio sanitario regionale e della polizia locale, sui temi della presente legge.(8)
3. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
Art. 2 bis
(Protocolli d’intesa)(9)
1. Per le finalità previste dalla presente legge e per favorire la migliore efficacia degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e statali competenti, con particolare riferimento all’Ufficio scolastico regionale e agli organi competenti in materia di giustizia minorile, per realizzare programmi:
a) di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
b) di sostegno a favore dei soggetti minorenni vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo o di atti di criminalità o illegalità operati da baby gang, nonché di recupero rivolti agli autori di tali atti, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
c) volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché la tempestiva individuazione di dinamiche familiari disfunzionali, di carente supervisione e controllo genitoriale, di inadeguatezza educativa, mediante il coinvolgimento degli operatori scolastici e sociali presenti sul territorio;
d) di promozione della giustizia riparativa volta alla responsabilizzazione e alla rieducazione dei minori autori di reati e allo svolgimento di attività di mediazione e di riparazione in favore delle vittime e della comunità territoriale, anche mediante attività sociali o lavori socialmente utili a favore della stessa comunità.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:
a) comuni, singoli e associati;
b) istituzioni scolastiche e formative;
c) aziende del sistema sociosanitario regionale;
d) istituti penitenziari della Lombardia;
e) enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 operanti in Lombardia da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale;(10)
f) associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
Art. 3 bis(11)
(Patentino digitale. Strumenti per favorire la realizzazione e fruizione dei percorsi formativi)
1. La Regione promuove la realizzazione di una piattaforma informatica regionale di formazione a distanza e altri supporti, anche cartacei, per favorire l’attuazione omogenea e diffusa di percorsi formativi di cittadinanza digitale volti al conseguimento del patentino digitale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1:
a) potranno essere realizzati nel rispetto dei criteri definiti dai Protocolli nazionali e regionali vigenti, anche al fine di consentire, nel rispetto della normativa statale e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il computo del percorso svolto nel monte orario dell’educazione civica;
b) permettono di affrontare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la trattazione di alcune tematiche obbligatorie quali la dipendenza digitale, la tutela della reputazione personale online, il cyberbullismo, il funzionamento delle piattaforme algoritmiche, la verifica dell’attendibilità delle fonti e il riconoscimento di notizie false.
3. I percorsi e gli strumenti formativi, promossi e sostenuti dalla presente legge, possono essere integrati da moduli aggiuntivi su tematiche emergenti, come l’intelligenza artificiale, i “deepfake” e la cyberviolenza.
4. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto all’articolo 2 bis e nel rispetto del presente articolo, promuove l’istituzione di un Tavolo composto da esperti e la stipulazione di un protocollo di intesa con il CORECOM e con l’Ufficio scolastico regionale, al fine di definire i requisiti minimi della piattaforma informatica di cui al comma 1 e le modalità di realizzazione, di organizzazione e di fruizione dei percorsi formativi e di rilascio del patentino digitale al termine del percorso, a conferma del raggiungimento di una adeguata consapevolezza digitale, tenuto conto anche delle esperienze già avviate sul territorio lombardo dagli istituti scolastici e da altri soggetti pubblici e privati e del Terzo settore.
Art. 3 ter(11)
(Patentino day)
1. Nella giornata di approfondimento e riflessione sull’uso consapevole del web e dei social media in cui è prevista la cerimonia di consegna del patentino digitale agli studenti che hanno concluso il percorso formativo, denominata “Patentino day”, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi dell’educazione digitale, in collaborazione con CORECOM, l’Ufficio scolastico regionale e altri enti e soggetti del Terzo settore coinvolti.
Art. 4
(Consulta regionale sulle baby gang, sul bullismo e sul cyberbullismo)(12)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sulle baby gang, sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o un suo delegato, che la presiede, un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport, un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute, tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore, un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari, un rappresentante dei giovani designato dal Forum regionale dei giovani, un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa, dalla Prefettura – UTG di Milano, un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale e un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, designato dal CONI - Comitato regionale Lombardia. La Giunta regionale può promuovere la partecipazione alla Consulta di rappresentanti di amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di giustizia minorile e sicurezza, previa intesa con le stesse.(13)
2. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità e sugli atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso l’analisi dei social media, con un approccio multidisciplinare nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117 della Costituzione, al fine di ottimizzare le azioni sul territorio regionale, evitando sovrapposizioni con interventi e competenze di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare, suggerire e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché a conseguire una maggiore efficacia degli interventi previsti dall’articolo 2.(14)
3. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Corecom e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
4. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
Art. 5
(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 .
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, operano direttamente a contatto con i minori.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni e nella diffusione dell'educazione digitale. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:(15)
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
a bis) i percorsi formativi volti al conseguimento del patentino digitale avviati e conclusi a seguito della realizzazione della piattaforma informatica regionale, rilevandone la diffusione in ogni territorio per studenti partecipanti, personale docente coinvolto e nuclei familiari partecipanti ai momenti informativi; (16)
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.(17)
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2, quantificabili per l'anno 2017 in euro 300.000,00, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 7 'Diritto allo studio' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Atri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese per gli interventi di diffusione della cultura della legalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 si fa fronte a partire dal 2018 nel limiti delle disponibilità delle risorse già stanziate nel bilancio 2017-2019, per la medesima finalità, alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
4. Alle spese per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2, da definirsi nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, a partire dal 2018, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanz iamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
4 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere e bis), e ter), e quater), e quinquies) ed e sexies), stimate complessivamente in euro 450.000,00 si fa fronte rispettivamente per l’esercizio finanziario 2025:(18)
a) per euro 200.000,00 con incremento di euro 200.000,00 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido” - Titolo I “Spese correnti” e corrispondente riduzione per medesimo importo ed esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Atri Fondi” - Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027;
b) per euro 250.000,00 con le risorse appositamente stanziate alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido” - Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2025 all’autorizzazione delle spese di cui al comma 4 bis si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(18)
4 quater. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b bis) e c), e dell’articolo 3 ter), stimate complessivamente in euro 60.000 per l’esercizio 2027, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2027, con l’incremento di euro 60.000,00 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido” - Titolo I “Spese correnti” e corrispondente riduzione per medesimo importo ed esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri Fondi” - Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 - 2028.(19)
4 quinquies. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma c bis), stimate in euro 200.000,00 si fa fronte per l’esercizio finanziario 2027 con l’incremento di euro 200.000,00 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione per il medesimo importo ed esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri Fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 - 2028.(19)
4 sexies. Per gli esercizi successivi al 2027 all’autorizzazione delle spese di cui al comma 4 quater si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(19)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2.1) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2.2) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12 Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2.3) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
11. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. e), numero 1) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
16. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e), numero 2) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. aa) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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