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Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 6
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;6
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 11/2009)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 dell'articolo 108 dopo le parole 'e gli impianti delle stazioni di servizio' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'articolo 136 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché delle unità da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'allegato C bis della presente legge. Il comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato C bis dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.';
b) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:
'Art. 119
(Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell'allegato C bis si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.'.
(Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell'allegato C bis si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.'.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 131 della l.r. 31/2008)
1. All'articolo 131 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione promuove la difesa degli interessi alieutici locali attuando politiche di contrasto all'ingresso di organismi alloctoni dannosi alla fauna ittica territoriale.';
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4.1. Ai fini della tutela dell'attività piscatoria, per il lago di Garda si applicano, in aggiunta, le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti).';
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
'4 ter. La Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca sul lago di Garda e sugli altri laghi lombardi attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici, nonché la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico.'.
Art. 4
(Disposizioni di coordinamento)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 8, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), l'abrogazione disposta dai commi 1 e 6 del medesimo articolo, è confermata e il relativo effetto è esteso anche alle modifiche e alle integrazioni disposte dalla presente legge.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. L'efficacia delle modifiche previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale che apporti modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del Lago di Garda, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93, comma 1, della l.r. 11/2009, per le disposizioni della stessa non oggetto di modifica.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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