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Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 8
Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8
CAPO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), racchiude le disposizioni relative ai simboli identitari della Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nonché le disposizioni relative alle onorificenze del Consiglio regionale.
CAPO II
STEMMA E GONFALONE DELLA REGIONE
CAPO III
BANDIERA DELLA REGIONE
Art. 4
(Bandiera della Regione)
1. La bandiera della Regione è la croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 2, comma 1, come da allegato A.
2. La bandiera è alta i due terzi della sua lunghezza e comunque della stessa dimensione delle altre bandiere con le quali è eventualmente esposta.
3. La bandiera è patrimonio collettivo dei cittadini della Lombardia, liberamente utilizzabile da ciascuno di essi, in forma singola o associata, in ogni contesto privato e pubblico, purché ciò avvenga in modo decoroso. La Regione, la Città metropolitana di Milano, le province e i comuni della Lombardia ne promuovono la diffusione e l'utilizzo.
Art. 5
(Modalità d'uso e di esposizione della bandiera della Regione)
1. La bandiera della Regione deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali delle pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali.
2. La bandiera della Regione deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali e ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea.
3. La bandiera della Regione viene esposta altresì:
a) all'esterno degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea;
b) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale o riguardanti referendum regionali;
5. L'esposizione della bandiera della Regione da parte dei privati è libera ed è incentivata anche in occasione della festa regionale lombarda di cui all'articolo 8, purché avvenga in modo decoroso.
6. La bandiera della Regione esposta all'esterno degli edifici pubblici regionali in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può essere posto al di sopra della bandiera della Regione e, quando la bandiera della Regione è esposta su di un'asta in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
CAPO IV
FASCIA DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E SEGNO DISTINTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 6
(Fascia di rappresentanza istituzionale)
1. La fascia di rappresentanza istituzionale, da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, riporta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all'estremità inferiore a sinistra.
2. La fascia è segno distintivo della Regione ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali per rendersi immediatamente riconoscibili.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato e del Presidente della Regione o di un suo delegato, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo, salvo diversa intesa tra le parti.
Art. 7
(Segno distintivo dei consiglieri regionali)
1. Al fine di valorizzarne il ruolo e di permetterne una migliore riconoscibilità, ai consiglieri regionali è fornito in dotazione un segno distintivo istituzionale raffigurante una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ne determina il materiale, le dimensioni, la grafica e le relative modalità di utilizzo.
CAPO V
FESTA REGIONALE LOMBARDA
Art. 8
(Celebrazione della festa regionale lombarda)
1. Il 29 maggio di ogni anno, ricorrenza della battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 nella quale la Lega lombarda sconfisse l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico, si celebra la festa regionale lombarda, istituita al fine di favorire la conoscenza della storia della Lombardia e di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo nel loro radicamento e nella loro prospettiva.
2. La giornata di cui al comma 1 è occasione per diffondere la conoscenza dei relativi fatti storici presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado in Lombardia. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia denominato '29 maggio - Festa della Lombardia'.
CAPO VI
ONORIFICENZA 'ANELLO SIGILLO LONGOBARDO'
Art. 9
(Onorificenza del Consiglio regionale)
Art. 10
(Candidature per il conferimento dell'onorificenza)
1. Le proposte di candidatura, contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla valutazione, corredate della sottoscrizione di almeno cinque consiglieri regionali della Lombardia, sono presentate all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno. Ogni consigliere regionale può sottoscrivere una sola candidatura.
Art. 11
(Conferimento e revoca dell'onorificenza)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, delibera l'assegnazione di non più di tre onorificenze.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza della Giunta regionale, stimate in euro 500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge diverse da quelle previste dal comma 1 si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, nella seguente misura:
a) euro 6.500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza del Consiglio regionale, nonché per i segni distintivi dei consiglieri regionali di cui all'articolo 7;
Art. 14
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
b) legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 (Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano)(2);
c) legge regionale 4 febbraio 2019, n. 2 (Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia)(3);
d) legge regionale 28 aprile 2020, n. 7 (Istituzione dell'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo' del Consiglio regionale della Lombardia)(4);
e) articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali)(5);
f) articolo 23 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)(6);
g) articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali)(7).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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