Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

CAPO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), racchiude le disposizioni relative ai simboli identitari della Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nonché le disposizioni relative alle onorificenze del Consiglio regionale.
CAPO II
STEMMA E GONFALONE DELLA REGIONE
Art. 2
(Stemma della Regione)
1. Lo stemma della Regione è il simbolo costituito da una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario.
2. È fatto obbligo di utilizzare lo stemma della Regione in relazione alla concessione di contributi regionali, anche parziali, finalizzati alla realizzazione o all'acquisto di opere, beni o servizi. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.
Art. 3
(Gonfalone della Regione)
1. Il gonfalone della Regione, di colore verde e delle dimensioni di metri 3 x 2, riproduce il carroccio e lo stemma regionale.
2. La cravatta e i nastri sono nei colori nazionali.
CAPO III
BANDIERA DELLA REGIONE
Art. 4
(Bandiera della Regione)
1. La bandiera della Regione è la croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 2, comma 1, come da allegato A.
2. La bandiera è alta i due terzi della sua lunghezza e comunque della stessa dimensione delle altre bandiere con le quali è eventualmente esposta.
3. La bandiera è patrimonio collettivo dei cittadini della Lombardia, liberamente utilizzabile da ciascuno di essi, in forma singola o associata, in ogni contesto privato e pubblico, purché ciò avvenga in modo decoroso. La Regione, la Città metropolitana di Milano, le province e i comuni della Lombardia ne promuovono la diffusione e l'utilizzo.
4. L'articolo 5 disciplina le modalità d'uso e di esposizione della bandiera da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché dei privati cittadini.
Art. 5
(Modalità d'uso e di esposizione della bandiera della Regione)
1. La bandiera della Regione deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali delle pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali.
2. La bandiera della Regione deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali e ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea.
3. La bandiera della Regione viene esposta altresì:
a) all'esterno degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea;
b) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale o riguardanti referendum regionali;
c) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, degli enti locali e degli altri organismi pubblici regionali, nonché delle imbarcazioni private acquistate con il finanziamento o il contributo, anche parziale, della Regione;
d) da parte di privati qualora vengano esposte altre bandiere istituzionali nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali o che abbiano ottenuto un patrocinio regionale.
4. La bandiera della Regione deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegata.
5. L'esposizione della bandiera della Regione da parte dei privati è libera ed è incentivata anche in occasione della festa regionale lombarda di cui all'articolo 8, purché avvenga in modo decoroso.
6. La bandiera della Regione esposta all'esterno degli edifici pubblici regionali in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può essere posto al di sopra della bandiera della Regione e, quando la bandiera della Regione è esposta su di un'asta in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
8. Gli enti di cui ai commi 1, 2 e 3 designano i propri responsabili alla verifica della corretta esposizione della bandiera regionale all'esterno e all'interno degli enti stessi.
9. La Giunta regionale, anche tramite gli uffici territoriali regionali, definisce modalità e termini di controllo a campione della corretta esposizione della bandiera regionale e vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
CAPO IV
FASCIA DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E SEGNO DISTINTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 6
(Fascia di rappresentanza istituzionale)
1. La fascia di rappresentanza istituzionale, da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, riporta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all'estremità inferiore a sinistra.
2. La fascia è segno distintivo della Regione ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali per rendersi immediatamente riconoscibili.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato e del Presidente della Regione o di un suo delegato, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo, salvo diversa intesa tra le parti.
4. Il Presidente della Regione, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al Vice Presidente della Regione o a un assessore regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un Vice Presidente del Consiglio regionale, a un consigliere Segretario o ad altro consigliere regionale.
Art. 7
(Segno distintivo dei consiglieri regionali)
1. Al fine di valorizzarne il ruolo e di permetterne una migliore riconoscibilità, ai consiglieri regionali è fornito in dotazione un segno distintivo istituzionale raffigurante una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ne determina il materiale, le dimensioni, la grafica e le relative modalità di utilizzo.
CAPO V
FESTA REGIONALE LOMBARDA
Art. 8
(Celebrazione della festa regionale lombarda)
1. Il 29 maggio di ogni anno, ricorrenza della battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 nella quale la Lega lombarda sconfisse l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico, si celebra la festa regionale lombarda, istituita al fine di favorire la conoscenza della storia della Lombardia e di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo nel loro radicamento e nella loro prospettiva.
2. La giornata di cui al comma 1 è occasione per diffondere la conoscenza dei relativi fatti storici presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado in Lombardia. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia denominato '29 maggio - Festa della Lombardia'.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 2 e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.
4. Il giorno 29 maggio di ogni anno si celebra, con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare, la festa regionale lombarda.
CAPO VI
ONORIFICENZA 'ANELLO SIGILLO LONGOBARDO'
Art. 9
(Onorificenza del Consiglio regionale)
1. L'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo' è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale può conferire a persone fisiche o giuridiche, nonché ad associazioni, residenti o aventi sede in Lombardia, che si sono particolarmente distinte valorizzando il nome della Lombardia nel mondo.
2. L''Anello Sigillo Longobardo' consiste in un castone monetiforme raffigurante un busto maschile frontale con la mano in posizione benedicente; a completamento dell'effigie, le scritte 'Rodchis' e 'VIL', come raffigurato nell'allegato B.
Art. 10
(Candidature per il conferimento dell'onorificenza)
1. Le proposte di candidatura, contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla valutazione, corredate della sottoscrizione di almeno cinque consiglieri regionali della Lombardia, sono presentate all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno. Ogni consigliere regionale può sottoscrivere una sola candidatura.
2. Le proposte di candidatura sono valutate e selezionate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 22 del Regolamento generale del Consiglio regionale, in base ai criteri indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 12.
Art. 11
(Conferimento e revoca dell'onorificenza)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, delibera l'assegnazione di non più di tre onorificenze.
2. L'onorificenza è conferita con cadenza annuale dal Presidente del Consiglio regionale nel corso della seduta consiliare più vicina alla data del 6 luglio, anniversario del primo insediamento del Consiglio stesso.
3. L'Ufficio di presidenza può revocare l'onorificenza conferita qualora il soggetto insignito se ne renda indegno.
Art. 12
(Criteri e modalità per il conferimento e la revoca dell'onorificenza)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità per il conferimento e per la revoca dell'onorificenza, nonché la procedura per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dell'onorificenza stessa.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza della Giunta regionale, stimate in euro 500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge diverse da quelle previste dal comma 1 si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, nella seguente misura:
a) euro 6.500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza del Consiglio regionale, nonché per i segni distintivi dei consiglieri regionali di cui all'articolo 7;
b) euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui all'articolo 8, comma 2;
c) euro 2.100,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per il conferimento delle onorificenze di cui all'articolo 11.
3. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 14
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione)(1);
b) legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 (Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano)(2);
c) legge regionale 4 febbraio 2019, n. 2 (Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia)(3);
d) legge regionale 28 aprile 2020, n. 7 (Istituzione dell'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo' del Consiglio regionale della Lombardia)(4);
e) articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali)(5);
f) articolo 23 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)(6);
g) articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali)(7).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui al comma 1.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 12 giugno 1975, n. 85, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 26 novembre 2013, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 4 febbraio 2019, n. 2 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 2020, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2020, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 30 maggio 2025, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2025, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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