Regolamento Regionale 24 settembre 2026 , n. 4

Modifiche al r.r. 12 aprile 2003, n. 5 (Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 'Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo')

(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2026-09-24;4

Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 (Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 'Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo')(1), al fine di adeguarne le disposizioni all'articolo 131 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e a quanto previsto dall'Intesa 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
Art. 2
(Modifiche al r.r. 5/2003)
1. Al r.r. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: 'Attuazione dell'articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)';
b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 1 le parole 'della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6';
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole 'per il riconoscimento' sono inserite le seguenti: 'o la conferma';
d) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'f) l'elenco regionale degli enti fieristici';
e) Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica di qualifica nazionale quando, nell'ultima edizione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) in caso di auto rilevazione del dato relativo agli espositori e visitatori, o di certificazione dello stesso dato effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da organismo europeo equivalente:
1. la partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall'estero;
2. l'affluenza di almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero;
b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008:
1. quando si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti provenienti dall'estero;
2. quando si registri almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.';
f) al comma 1 dell'articolo 4 le parole 'di cui all'art. 21' sono soppresse e dopo le parole 'requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a)' sono inserite le seguenti: 'numero 1';
g) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica quando, nella precedente edizione, si sia registrata la provenienza degli espositori da almeno cinque province della Regione.';
h) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali oppure una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori italiani' sono sostituite dalle seguenti: 'cinque province della Regione';
i) al comma 1 dell'articolo 8 le parole '4, commi 2 e 4, della l.r. n. 30/2002' sono sostituite dalle seguenti: 'art. 126, comma 3, della l.r. 6/2010';
j) la lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 è soppressa;
k) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I servizi richiesti per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali previsti dai citati artt. 9, 10 e 11, possono essere resi disponibili anche nelle immediate vicinanze degli spazi espositivi.';
l) al comma 3 dell'articolo 14 le parole '5, comma 6, della l.r. n. 30/2002' sono sostituite dalle seguenti: '124, comma 6, della l.r. 6/2010';
m) al comma 1 dell'articolo 18 le parole 'possono pervenire, debitamente motivate, all'unità organizzativa competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione' sono sostituite dalle seguenti: 'devono essere preventivamente comunicate tramite la procedura telematica di cui all'articolo 8';
n) al comma 6 dell'articolo 19 le parole 'la giunta regionale approva' sono sostituite dalle seguenti: 'il dirigente competente per materia approva, con decreto';
o) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita come segue: 'Elenco degli enti fieristici';
p) al comma 1 dell'articolo 21 le parole 'degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e' sono soppresse;
q) al comma 2 dell'articolo 21 le parole 'Gli organizzatori di manifestazioni e' e le parole 'dell'unità organizzativa' sono soppresse;
r) il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
'3. L'istanza di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto di costituzione;
b) statuto .';
s) il comma 4 dell'articolo 21 è abrogato;
t) l'articolo 22 è abrogato.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 12 aprile 2003, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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