Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 20

Legge di stabilità 2014

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;20

Art. 1
(Adeguamento al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014 Regione Lombardia si adegua al nuovo principio della programmazione e alla versione aggiornata dei principi contabili applicati, degli schemi di bilancio e del piano dei conti integrato, in coerenza con la disciplina prevista nello schema di decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), predisposto per l'entrata a regime della riforma contabile.
2. Ai sensi del comma 1 la presente legge è denominata 'Legge di stabilità' ed è predisposta in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).
3. Per il triennio 2 014/2016 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).
4. Le quote a carico dell'esercizio 2014 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 sui relativi programmi per gli importi indicati.
5. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.
6. Gli oneri finanziari derivanti dalle previsioni di spesa disposte sugli anni 2015 e 2016 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2015/2016.
7. Sono autorizzate per il triennio 2014/2016 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978 e della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).
8. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978 e della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).
9. Per l'attivazione e manutenzione di sistemi di monitoraggio del trasporto di merci pericolose conseguenti all'applicazione dell'articolo 4, commi 2, lettera e), 4 e 14, della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016 alla Missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - Programma 08 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.
10. In applicazione dell'articolo 9, comma 4, del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) e dell'articolo 196, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è autorizzata la spesa di euro 17.000,00 per il 2014 e di euro 50.000,00 rispettivamente per il 2015 e il 2016, alla Missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - Programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.
11. Al fine di attivare da parte delle amministrazioni locali investimenti per la tutela e valorizzazione e recupero ambientale è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2014/2015 alla Missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - Programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.
12. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(1)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 16 dell'articolo 6 la parola 'sei' è sostituita dalla parola: 'cinque'.
13. Per l'adeguamento delle basi operative HEMS (Elisuperfici con Servizio Medico di Emergenza) alla Direttiva ENAC del 20 ottobre 2011, è autorizzato lo stanziamento di euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2015/2016 nella Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' - Programma 04 'Altre modalità di trasporto' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.
14. Per il finanziamento degli eventi commemorativi da sostenere in occasione del primo centenario della Prima guerra mondiale, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia) è autorizzata alla Missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' - Programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' rispettivamente la spesa di euro 100.000,00 per il 2014 e di euro 200.000,00 per il 2015.
15. Al fine di garantire il pronto avvio dei progetti connessi alla programmazione comunitaria 2014-2020, in attesa della definizione dei relativi regolamenti comunitari, del Quadro strategico comune e dei programmi operativi nazionali e regionali relativi ai fondi strutturali, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), è autorizzata per il 2014 un'anticipazione regionale per complessivi euro 87.000.000,00. Le relative risorse sono allocate al 'Fondo per la programmazione comunitaria 2014 - 2020' istituito alla Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri fondi' e sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978.
16. Allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi pluriennali a carattere indifferibile e garantirne l'ottimizzazione dei flussi finanziari è istituito alla Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri fondi' il 'Fondo investimenti per il trasporto e la mobilità' le cui risorse sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978. Ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 1 bis, la Giunta regionale può con proprio provvedimento conferire suddetto fondo in gestione a Finlombarda s.p.a. sulla base della finalità e nei limiti dello stanziamento pari a euro 192.250.000,00, disposti con la presente legge.
17. In applicazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007') concernente la compensazione tassa auto per ecoincentivi è autorizzata per il triennio 2014/2016 l'iscrizione, in entrata ed in spesa, di euro 60.000.000,00 per la restituzione della quota dovuta da Regione Lombardia allo Stato.
18. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia al fine della concessione, da parte della Banca Europea per gli Investimenti, della linea di credito a Finlombarda s.p.a. destinata al finanziamento di soggetti di diritto privato o pubblico, piccole e medie imprese, nonché imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3.000, definite in base agli standard Banca Europea per gli Investimenti come Mid cap, anche per interventi di efficienza energetica e realizzazione di infrastrutture relative all'evento Expo 2015.(2)
19. La garanzia di cui al comma 18, del valore massimo di euro 22.800.000,00 è rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziate alla Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 3 'Altri fondi', nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, come indicato nell'allegato 11 della legge regionale recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente).
Art. 2
(Anticipazione finanziaria in favore dell'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale pubblica (ALER) di Milano)
1. Per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la concessione di un finanziamento a favore di ALER Milano di importo massimo di euro 30.000.000,00, a tasso zero, da restituirsi in dieci anni mediante rate semestrali, a partire dal 30 giugno 2020, di euro 1.500.000,00 ciascuna.(3)
2. Ulteriori condizioni e modalità per l'erogazione delle somme e il successivo rimborso sono individuate dalla Giunta regionale con proprio successivo provvedimento.
3. Le risorse relative al finanziamento di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa' - Programma 02 'Urbanistica e assetto del territorio' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.
4. Le somme restituite da ALER Milano ai sensi del comma 1 sono introitate, a partire dall'anno previsto dal piano di rientro, al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022.(4)
4 bis. Nel contesto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, Regione Lombardia rinuncia al credito di cui al comma 4 a condizione che ALER Milano in luogo della restituzione del finanziamento si impegni a investire le suddette risorse nella ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio. Con provvedimento della Giunta regionale sono fissate le modalità di definizione dell’impegno di ALER Milano, di individuazione degli interventi e di rendicontazione dell’attività svolta. Al mancato introito pari a euro 3.000.000,00 annui si provvede con corrispondente riduzione di spesa rispettivamente di euro 2.000.000,00 del Titolo 2 “Spese in conto capitale” e di euro 1.000.000,00 del Titolo 1 “Spese correnti” della missione 20 “Fondi e altri accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione di bilancio nell’ambito degli equilibri dei singoli esercizi finanziari.(5)
Art. 3(6)
Art. 4
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 19 dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:
'19 bis. Per i periodi d'imposta aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, la tassa automobilistica regionale non è dovuta per le autovetture ad uso privato aventi caratteristiche tecniche di alimentazione, cilindrata e classe emissiva stabilite nell'ambito del provvedimento della Giunta di cui al comma 19 ter e comunque di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. e per gli autocarri con peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolati per la prima volta, nuovi di fabbrica, nell'anno 2014, di proprietà di soggetti, in regola con i pagamenti della tassa automobilistica dovuti nelle ultime cinque annualità, che abbiano contestualmente provveduto alla regolare rottamazione di analoga tipologia di autoveicolo, di qualunque cilindrata e peso complessivo, appartenente alla classe di inquinamento EURO 0 se alimentato a benzina, oppure EURO 0, 1, 2 o 3 se alimentato a gasolio, di proprietà dei medesimi soggetti.
19 ter. L'agevolazione di cui al comma 19 bis opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge regionale di stabilità 2014, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. In relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015, l'importo delle tasse automobilistiche dovute dalle società di leasing è ridotto del 10 per cento, a condizione che i relativi versamenti vengano dalle stesse effettuati con modalità cumulativa, in luogo degli utilizzatori, entro i termini ordinari di scadenza, per i periodi di tassazione con decorrenza compresa nella durata dei rispettivi contratti.
5 ter. In relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e alla condizione di cui al comma 5 bis è ridotto del 10 per cento l'importo delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà di aziende che svolgono attività di noleggio veicoli.
5 quater. L'agevolazione di cui ai commi 5 bis e 5 ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.';
c) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 sono abrogati;
d) dopo il comma 6 ter dell'articolo 77 sono aggiunti i seguenti:
'6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale.
6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.';
e) dopo il comma 2 bis dell'articolo 95 è inserito il seguente:
'2 ter. La notifica del questionario informativo di cui al comma 1 e degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).';
f) il comma 1 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
'1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 euro.';
g) al comma 6 dell'articolo 96, la cifra '15,00 euro' è sostituita dalla seguente: '30,00 euro'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati rispettivamente per la lettera a) in euro 12.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016 e per le lettere c) e d) in euro 884.000,00 per il 2014 e in euro 221.000,00 per ciascun anno del biennio 2015/2016, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2014/2016.
3. Ai minori introiti quantificati complessivamente in euro 1.800.000,00 per il biennio 2015/2016, conseguenti all'applicazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come introdotti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito stimato rispettivamente in euro 600.000,00 nel 2015 e in euro 1.200.000,00 nel 2016 derivante dall'incremento del numero delle immatricolazioni, nonché con le risorse rese disponibili dalla conseguente riduzione dei costi di gestione del contenzioso a carico di Regione per il recupero dei crediti.
Art. 5
(Modifica alla l.r. 28/1999)
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
'Art. 10 bis
(Finanziamento regionale del provvedimento)
1. Ai fini dell'attuazione sostanziale del provvedimento di sconto sulle benzine nelle zone di confine con la Svizzera di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, si autorizza la spesa per l'anno 2014 di euro 10.000.000,00 quale somma aggiuntiva rispetto alle risorse assegnate dalla disposizioni statali.
2. Alle risorse necessarie a seguito dell'applicazione del comma 1, allocate alla Missione 01 'Organi istituzionali' - Programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali', si fa fronte con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della stessa Missione 01 - Programma 04 e con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri Fondi'.'.
Art. 6
(Modifica alla l.r. 16/2003)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(9)è apportata la seguente modifica:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 13 quater dell'articolo 6 è abrogato.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 3 agosto 2011, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 21, comma 10 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 2003, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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