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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
24 gennaio 1975
, N. 23
Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia
(BURL n. 4, 7° suppl. del 27 Gennaio 1975 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-01-24;23
Art. 1.
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di programmi di sviluppo economico, sociale e del territorio, decisi dalla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la regione Lombardia assume una partecipazione nella Finlombarda-finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A., con sede in Milano, nei limiti e nelle forme previste negli articoli seguenti.
Art. 2.
1. Il presidente della giunta regionale, previa delibera di giunta a norma del successivo art. 3, è autorizzato a sottoscrivere numero 1.500 azioni della Finlombarda S.p.A. da nominali lire 1 milioni cadauna per l'importo complessivo di lire 1.500 milioni.
2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato altresì, previa delibera di giunta, a compiere nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. ed a sottoscrivere, in particolare, gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
Art. 3.
1. La sottoscrizione delle azioni di cui all'articolo precedente, è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della Finlombarda disponga, per la durata della partecipazione regionale alla società, quanto segue:
a) che la società operi per le finalità di cui all'art. 1 in armonia con la programmazione regionale e con i principi contenuti nello statuto della regione;
b) che la società abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività di natura finanziaria e non eserciti direttamente attività industriali o commerciali;
c) che alla società possano partecipare le provincie, i comuni e i loro consorzi, gli altri enti locali della Lombardia, gli enti ed aziende di diritto pubblico, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica;
d) che la partecipazione azionaria della regione e degli enti ed aziende cui alla precedente lettera c) non possa essere complessivamente inferiore al 51% del capitale sociale;
Art. 4.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull’attività svolta da Finlombarda s.p.a, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quater, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).
Art. 5.
1. Alla spesa di lire 1.500 milioni di cui al precedente art. 2 si fa fronte con altrettanto importo nel maggiore provento accertato al capitolo 321100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1974, al quale sono apportate le seguenti variazioni:
2. La spesa come sopra autorizzata per l'anno 1974 ed eventualmente non impegnata nell'esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia