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Legge Regionale
9 luglio 2014
, n. 20
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione
(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-09;20
Art. 2
(Disposizioni in merito al comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013)
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174‘Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012’, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), per il periodo di tempo in cui è rimasto vigente, si interpreta nel senso che l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del comma medesimo ivi disposta avviene quando riferita a spese e rendiconti di gruppi non appartenenti alla medesima legislatura ovvero non più esistenti.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 3/2013(2), è abrogato.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 63) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia