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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
14 aprile 2004
, N. 7
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-04-14;7
Art. 1.
Finalità.
1. La Regione, nella specificità delle loro configurazioni giuridiche, riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo svolto dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali nello sviluppo socio economico regionale.
2. A tal fine, la Regione:
a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell’esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
Art. 2.
Istituzione della Consulta.
1. Nell’ambito delle azioni di valorizzazione dei soggetti attivi delle politiche del lavoro nel suo territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituita la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di seguito denominata Consulta.
Art. 3.
Compiti e competenze.
1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studiare i problemi relativi all’esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
c) promuovere studi per la tutela dei professionisti e iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti dei rispettivi ordini e collegi o dagli atti costitutivi delle associazioni, ferme restando le competenze esclusive previste dagli ordini professionali;
d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all’esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
1 bis. La Giunta regionale assicura la pubblicità delle attività della Consulta mediante un’informativa annuale da pubblicare sul sito web istituzionale.(1)
Art. 4.
Composizione della Consulta.
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
2. I rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni professionali sono individuati direttamente dai rispettivi organi interni competenti.
3. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza.
4. La Consulta elegge l’ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da tre vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi, uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali, uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera c). L’ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l’ordine del giorno delle sedute della Consulta, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.
5. Esplica le funzioni di segretario della Consulta il dirigente della direzione generale competente.
6. Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate le rappresentanze del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all’atto di costituzione della Consulta, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL, nonché ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti nel regolamento di cui all’articolo 7.
Art. 5.
Funzionamento della Consulta.
1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un terzo dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.
5. Ai componenti l’ufficio di presidenza spetta un gettone di presenza la cui quantificazione è stabilita con il regolamento di cui all’articolo 7.
Art. 6.
Raccolta di segnalazioni e istanze.
Art. 7.
Regolamento di attuazione.
1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di un regolamento regionale che definisce, in particolare, la quantificazione del gettone di presenza di cui all’articolo 5, comma 5, i criteri di accesso alla Consulta, nonché le modalità di funzionamento della Consulta, delle commissioni specifiche e dell’ufficio di presidenza.
Art. 8.
Norma finanziaria.
1. Per le spese relative al funzionamento della Consulta di cui all’articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali" .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia