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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
3 aprile 2007
, n. 4
Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4
Titolo I
Disposizioni comuni
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), disciplina:
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) 'Legge': la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
b) 'standard': l'insieme dei criteri e procedure che rappresentano modello predefinito da seguire al fine di definire la qualità dei servizi;
c) 'indicatore': un descrittore qualitativo/quantitativo o numerico idoneo a verificare in che misura è stato raggiunto l'obiettivo;
e) 'erogatori': i soggetti cui compete esclusivamente l'erogazione del servizio in conformità all'articolo 2, comma 5, della Legge;
f) 'gestori': i soggetti cui compete esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio in conformità all'articolo 2, comma 4, della Legge;
g) 'operatori': cumulativamente i soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), nonché i soggetti che svolgono congiuntamente l'attività di gestione delle reti e quella di erogazione del servizio;
h) 'Garante': il Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'art. 3 della Legge;
j) 'ente locale': la controparte contrattuale dei contratti di servizio e, quando si tratti di affidamento congiunto di cui all'articolo 9 della Legge, gli enti locali aggregati secondo le forme consentite dalla legge, ivi incluse le Autorità d'ambito di cui all'articolo 48 della Legge;
Art. 3
(Disciplina degli standard di qualità e delle modalità di gestione)
1. Gli standard di qualità e le modalità di gestione dei servizi disciplinati nel presente regolamento concorrono alla determinazione dei parametri qualitativi di riferimento necessari per la soddisfazione dei bisogni degli utenti.
2. Il presente regolamento disciplina gli standard qualitativi dei servizi correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
3. Gli standard di qualità relativi a ciascuna delle aree di cui al comma 2, da individuare per ciascuno dei servizi mediante allegati tecnici al regolamento, costituiscono gli elementi analiticamente e unitariamente considerati al fine di definire la qualità dei servizi.
4. L'allegato A, parte integrante al presente regolamento, individua gli standard relativi al servizio idrico integrato.
5. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente Commissione consiliare, definisce, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori e individua le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati gli indicatori applicabili esclusivamente al gestore e quelli applicabili solo all'erogatore.
6. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dell'articolo 1, comma 7, lettera f), della Legge, assicura la partecipazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori e degli erogatori dei servizi. A garanzia del pieno rispetto degli impegni assunti dall'erogatore nella carta dei servizi, con particolare riferimento al rispetto degli standard e degli indicatori e al rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti, la Giunta regionale istituisce appositi comitati degli utenti.
Art. 4
(Criteri di ammissibilità e aggiudicazione)
1. I criteri di ammissibilità, definiti ai sensi del presente regolamento, costituiscono i requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi.
2. I criteri di aggiudicazione definiti nel regolamento costituiscono requisiti essenziali per l'affidamento dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di concorrenza e libero mercato.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici conformano i bandi di gara per l'affidamento dei servizi alla disciplina di cui al Titolo III del regolamento.
4. Il regolamento disciplina i criteri di ammissibilità alle gare correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
5. Il regolamento disciplina i criteri di aggiudicazione correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
6. Ciascuna delle aree di cui ai commi 4 e 5 si compone di una serie di criteri che sono individuati dagli allegati tecnici B e C al regolamento e che costituiscono gli elementi che le stazioni appaltanti assumono come parametri, rispettivamente, per l'ammissione alle gare e per l'aggiudicazione delle medesime.
7. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente Commissione consiliare, specifica, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori relativi ai criteri individuati dagli allegati tecnici B e C e stabilisce le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i criteri applicabili alle gare per il gestore e quelli applicabili alle gare per l'erogatore.
Titolo II
Standard di qualità e modalità di gestione
Art. 5
(Conformità delle modalità di gestione agli standard di qualità)
Art. 6
(Vincolatività degli standard di qualità)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge, le carte dei servizi recepiscono gli standard di qualità della prestazione complessivamente definiti ai sensi del regolamento. A tal fine, le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, specificano quali degli indicatori devono essere inclusi nelle carte dei servizi, con riguardo a quelli che presentano specifico rilievo per gli utenti.
2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge, il livello e la qualità delle prestazioni costituiscono parte integrante del contratto di servizio. A tal fine, le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, determinano quali degli indicatori devono essere inclusi nel contratto di servizio.
Art. 7
(Rispetto degli standard di qualità)
1. Il rispetto degli standard di qualità costituisce per gli operatori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, lettera g), dall'articolo 6, comma 1, lettera c) e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge.
2. Il Garante, investito dall'articolo 3 della Legge del compito di vigilanza sull'applicazione della Legge medesima in funzione della tutela degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato rispetto dei predetti standard da parte degli operatori, segnalando tale comportamento nei documenti informativi o negli atti trasmessi ad altre istituzioni o adottando al riguardo specifiche determinazioni attinenti la funzione di vigilanza, in armonia con i poteri conferitigli dalla normativa vigente.
Art. 8
(Controllo sul rispetto degli standard di qualità)
1. Gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard di qualità stabiliti ai sensi del regolamento.
2. L'Osservatorio esercita, nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'articolo 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto degli standard di qualità, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi di cui al comma 2, lettera a), del suddetto articolo 4.
Art. 9
(Mancato rispetto degli standard di qualità)
1. Il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce violazione delle disposizioni della Legge richiamate.
2. In particolare, il mancato rispetto degli standard di qualità recepiti nel contratto di servizio costituisce inadempimento contrattuale rispetto al medesimo contratto e determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge, l'applicazione delle clausole che dettano le conseguenze degli inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale.
3. Il mancato rispetto degli standard di qualità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, costituisce violazione delle condizioni contenute nelle carte dei servizi e determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della Legge, il rimborso forfettario previsto per il mancato rispetto degli impegni assunti.
Titolo III
Criteri di ammissibilità e aggiudicazione
Sezione I
Criteri di ammissibilità
Capo I
Area tecnico-professionale
Art. 10
(Criteri di legittimazione)
1. I criteri di legittimazione sono i parametri idonei a garantire il possesso dei requisiti da parte dei soggetti concorrenti, ivi compresa l'insussistenza di cause ostative, impeditive o interdittive, necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Art. 11
(Criteri di capacità tecnica e professionale)
1. I criteri di capacità tecnica e professionale sono i parametri idonei a garantire la titolarità in capo ai soggetti concorrenti delle dotazioni e dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a garantire l'idoneità dei soggetti concorrenti, da verificarsi rispetto alle attività già svolte e ai risultati acquisiti, all'assunzione e gestione dei compiti professionali connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi medesimi.
Capo II
Area delle garanzie
Art. 12
(Criteri generali di garanzia)
1. I criteri di garanzia sono i parametri idonei ad assicurare l'espletamento, da parte dei soggetti concorrenti, di tutti gli adempimenti normativi prodromici o comunque connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Capo III
Area procedurale
Art. 14
(Criteri di rispetto degli oneri informativi)
1. I criteri di rispetto degli oneri informativi sono i parametri idonei ad accertare l'adempimento, da parte dei soggetti concorrenti, degli oneri d'informazione e di conoscenza connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
Sezione II
Criteri di aggiudicazione
Capo I
Area tecnica
Art. 17
(Criteri di soddisfazione degli obiettivi)
1. I criteri di soddisfazione degli obiettivi sono i parametri idonei a valutare il grado del raggiungimento, o dell'eventuale miglioramento, degli obiettivi e degli standard previsti dagli strumenti pianificatori posti a base della procedura ad evidenza pubblica offerto dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte per lo svolgimento dei servizi.
Art. 18
(Criteri di valutazione tecnico-organizzativa)
1. I criteri di valutazione tecnico-organizzativa del concorrente sono i parametri idonei a valutare le caratteristiche tecniche e organizzative dell'offerta proposta per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a valutare l'organizzazione gestionale e operativa della struttura che verrà adibita a tale svolgimento.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
(Disciplina transitoria)
1. Gli operatori del settore dei servizi sono vincolati al rispetto degli standard di qualità decorsi sei mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, si applicano integralmente le disposizioni in materia di vincolatività, rispetto e conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualità di cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti locali, il Garante e l'Osservatorio esercitano le proprie funzioni in ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed all'adozione delle conseguenti determinazioni.
Art. 21
(Aggiornamento e revisione)
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revisione, tenuto conto delle risultanze delle iniziali fasi applicative nonché del confronto con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di soddisfare gli obiettivi a cui si informa il presente regolamento.
2. Gli operatori e gli utenti che intendano promuovere aggiornamento o revisione degli indicatori definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo articolo 3 possono inoltrare, anche formulando puntuali proposte di modifica, apposita segnalazione al Garante, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le eventuali indicazioni per l'aggiornamento e la revisione alla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia