Legge Regionale 24 dicembre 2008 , n. 34

Legge finanziaria 2009

(BURL n. 53, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-24;34

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Foncooper - Regione Lombardia, istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e regionalizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), confluiscono nel Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) per interventi agevolativi riservati alle imprese cooperative.
2. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007) (1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera f quater) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'f quinquies) il Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e successive modificazioni.'.
3. Per il triennio 2009/2011 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della l.r. 34/1978.
4. Le quote a carico dell'esercizio 2009 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
5. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.
6. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2010 e 2011 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/2011.
7. Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
8. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.


Allegati omessi
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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