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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
26 maggio 2022
, n. 10
Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria
(BURL n. 22 suppl. del 30 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-26;10
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo, sia direttamente sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Viaggio della Memoria: visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzata a:
Art. 3
(Soggetti beneficiari di contributi)
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:
3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti coinvolti per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 3, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.
2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, previste in euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede con incremento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 della missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 06 'Servizi ausiliari all'istruzione' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia