LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 1.
Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive.(1)
1. La Regione Lombardia provvede, nell’ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e assicura l’igiene e la tutela sanitaria della attività sportiva.
Art. 2.
Esercizio delle funzioni.(1)
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 1, le Aziende sanitarie locali operano attraverso i propri presidi, servizi ed unità operative ed in particolare attraverso i Servizi di medicina dello sport.(2)
2. Le funzioni suddette sono altresì svolte dai presidi e servizi multizonali identificati dal piano sanitario regionale e dai centri di medicina sportiva già del C.O.N.I.
3. Per l’esercizio coordinato delle funzioni previste dalla presente legge il piano sanitario regionale stabilisce presso quali U.S.S.L. si costituisce il dipartimento ai sensi del quarto comma dell’art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 .
Art. 3.
Destinatari.(1)
1. Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti a norma delle leggi vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Tali interventi riguardano:
a) tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva;
b) gli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell’ambito scolastico;
c) gli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo non agonistiche, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I., dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù;
d) coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell’ambito delle federazioni affiliate al C.O.N.I.; o di altre organizzazioni riconosciute dal C.O.N.I. stesso.
Art. 4.
Articolazione degli interventi.(1)
1. Gli interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva e di tutela sanitaria delle attività sportive sono effettuati nell’ambito delle attività di prevenzione svolte dalle U.S.S.L. e comprendono:
a) prestazioni di primo livello previste dal successivo art. 5;
b) prestazioni di secondo livello previste dal successivo art. 6;
c) prestazioni integrative previste dal successivo art. 7.
Art. 5.
Prestazioni di primo livello.(1)
1. Le prestazioni di primo livello sono gratuite e sono costituite da:
a) interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva correlati con l’educazione alimentare ed ecologica;
b) accertamenti e certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive svolte nell’ambito scolastico a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera b);
c) accertamenti e certificazioni di idoneità generica per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera c), per coloro che praticano attività sportive agonistiche per le quali, a norma della legislazione vigente, non sia richiesta attestazione di idoneità specifica, ed infine per i tecnici sportivi e ufficiali di gara, ove richiesto dai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali;
d) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento di attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate dalle U.S.S.L. a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 .
3. Le certificazioni previste dalle lettere b) e c) del precedente comma sono rilasciate dai medici generici pediatri a ciò preposti, dipendenti o convenzionati con le U.S.S.L., nonché dai medici addetti alla medicina scolastica, e sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente.(3)
4. Ai fini del rilascio delle certificazioni, in caso di dubbio sull’idoneità del soggetto, spetta al medico di cui al comma precedente stabilire e richiedere i necessari accertamenti da parte dei servizi o delle unità operative o dei presidi multizonali di cui ai successivi art. 6 e 7.
5. Il rilascio delle certificazioni, redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente, spetta comunque ai medici di cui al precedente terzo comma.(3)
Art. 6.
Prestazioni di secondo livello.(1)
1. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:
a) accertamenti iniziati e periodici finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica, per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. d);
b) interventi tecnici e di consulenza nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui al precedente art. 5, quarto comma;
c) prestazioni di medicina sportiva richieste dai servizi o dalle unità operative delle U.S.S.L.;
d) controlli antidoping da eseguirsi secondo le disposizioni del successivo art. 11.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono gratuite, esclusi i controlli di cui alla lett. d), e sono erogate da apposite unità operative costituite in presidi multizonali individuati dal piano sanitario regionale.
3. Le certificazioni di cui al precedente primo comma, lett. a) sono rilasciate:
- dai medici specialisti in medicina dello sport operanti nei Servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, nei centri di medicina dello sport pubblici o privati accreditati, in base ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI, o in studi medici privati di medicina dello sport, in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI, allo scopo autorizzati nel solo ambito del regime privatistico ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419);(4)
- dal personale sanitario dei centri di medicina dello sport di cui al precedente art. 2, secondo comma, che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Dette certificazioni sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente.(3)
Art. 7.(5)
Art. 8.(5)
Art. 9.
Revisione dei certificati di non-idoneità definitiva.(1)
1. Il medico che accerta nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. d), l’assenza o la perdita dei requisiti di idoneità specifica previsti per ciascuna pratica sportiva, emette un certificato di “non-idoneità definitiva”, redatto in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente e lo invia, con raccomandata R.R., entro cinque giorni, all’interessato, alla Federazione sportiva nazionale o all’ente sportivo riconosciuto a cui il soggetto è iscritto e alla commissione regionale d’appello di cui al successivo art. 10.(3)
2. L’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del certificato di cui al comma precedente, può proporre istanza di revisione alla predetta commissione regionale d’appello.
3. L’istanza può essere corredata da certificati o da accertamenti di parte.
4. Nel corso del procedimento l’interessato è assistito, ove lo abbia richiesto in sede di istanza, da un medico di sua fiducia, cui il presidente della commissione comunica, con preavviso di almeno dieci giorni, la data di riunione della commissione stessa.
5. Copia della decisione deve essere inviata con raccomandata R.R. all’interessato e ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo a cura della segreteria della commissione regionale d’appello.
6. La decisione della commissione regionale d’appello è definitiva.
7. L’elenco dei non-idonei viene conservato presso la sede della commissione.
Art. 10.
Commissione regionale d’appello.(6)(1)
1. La Giunta regionale costituisce una commissione regionale d'appello, determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.
Art. 11.(5)
Art. 12.
Adempimenti degli enti organizzatori.(1)
1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l’obbligo di conservare per cinque anni la relativa documentazione.
2. Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni sportive assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, anche se non espressamente contemplati dalle leggi.
3. Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative assicurare a proprie spese i servizi di pronto soccorso previsti dalla normativa vigente.
Art. 13.(5)
Art. 14.(7)
Art. 15.(5)
Art. 15 bis(8)
Art. 16.
Norma finanziaria.(1)
1. La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte dalle U.S.S.L. in conformità alla presente legge nell’ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.
2. L’onere relativo alle indennità e al rimborso delle spese di viaggio spettanti ai membri della Commissione Regionale d’Appello, istituito ai sensi del precedente art. 10, è posto a carico delle somme stanziate annualmente al capitolo 1.1.2.3.1.322 “Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, ed i rimborsi spese” iscritto, fra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione.
3. Alla determinazione della spesa per l’attuazione dei programmi di aggiornamento e qualificazione professionale previsti dal precedente art. 13 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ed il relativo onere è posto a carico della assegnazione spettante alla Regione sulla quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale.
4. In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1982 e successivo, è istituito il capitolo “Spese per l’organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico operante nel settore dell’educazione motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, nonché corsi di formazione e recupero per massaggiatori sportivi”.

allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Allegato 'A'(9)

Allegato 'B'(10)

NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
4. Il punto è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 12, comma 3, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 8, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
9. L'allegato è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9. Vedi art. 15 bis della persente legge. L'allegato è stato abrogato definitivamente dall'art. 133, comma 2, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33. Torna al richiamo nota
10. L'allegato è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9. Vedi art. 15 bis della presente legge. L'allegato è stato abrogato definitivamente dall'art. 133, comma 2, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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