Legge Regionale 28 dicembre 2009 , n. 30

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-28;30

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3(2)
Art. 4
(Promozione e sostegno della banda larga)
1. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture per l'informazione digitale ad alta connettività, quale strumento per accrescere la libera circolazione delle informazioni, la qualità e la quantità dei servizi accessibili via web e, conseguentemente, per favorire la competitività territoriale nonché la riduzione degli spostamenti che alimentano il traffico.
2. Le azioni regionali possono essere rivolte anche ad incentivare l'aggregazione della domanda, al fine di incrementare l'offerta dei servizi e l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione.
3. Alle spese per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, con le risorse stanziate alla UPB 6.3.1.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.
Art. 5
(Norme finanziarie in materia di infrastrutture)
1. Alle spese derivanti dalla realizzazione della variante di Morbegno dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano lungo la S.S. n. 38 dello Stelvio si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 6.1.98.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi. Si fa fronte con le medesime risorse e rispetto ai medesimi esercizi finanziari anche al fine di sostenere gli impegni assunti dalla Regione per la partecipazione:
a) all'accordo di programma 'per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona 'Linate - Idroscalo' con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno delle aree ex dogana' e specificatamente per la riqualifica ed il potenziamento delle strade provinciali Rivoltana e Cassanese;
b) agli accordi di programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e nord lodigiano nonché del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (Bre.Be.Mi.);
c) protocollo di intesa per la riqualificazione e il potenziamento del sistema viabilistico delle province di Cremona e Mantova del 13 febbraio 2003 con riferimento alla realizzazione di opere infrastrutturali complementari e connesse all'autostrada regionale Cremona - Mantova.
Art. 6(1)
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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