Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 1
(Principi generali e ambito di applicazione)
1. Ai sensi degli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dell'ordinamento comunitario, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, delle quali è o è stato riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro di cui all'articolo 161, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che siano ricomprese nel territorio regionale o che per caratteristiche funzionali siano riconducibili prevalentemente al territorio lombardo, si applicano le norme della presente legge. Le norme della presente legge si applicano altresì alle opere ricomprese nell'intesa generale quadro dell'11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo.
2. Le opere e infrastrutture oggetto della presente legge sono attuate nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato e, prioritariamente, secondo le procedure disciplinate ai titoli I e II.
3. La Regione, sussistendo la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, può intervenire applicando il titolo III della presente legge, nei limiti ed alle condizioni ivi indicati.(2)
Titolo I
Procedura concertata col Governo
Art. 2
(Intese generali e preventive)
1. Per procedere alla realizzazione delle opere oggetto dell'intesa generale quadro richiamata all'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale inoltra al Governo e alle altre regioni eventualmente interessate proposte di intesa generale e preventiva aventi ad oggetto le modalità e i termini di realizzazione di una o più opere.
2. Acquisita l'intesa generale e preventiva di cui al comma 1, trovano applicazione le norme contenute nel presente titolo.
Art. 3
(Progettazione preliminare e procedura di impatto ambientale)
1. Il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture, soggette a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale e per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il Governo, di cui all'articolo 2. La valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, soggette a screening o VIA regionale, è compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia; il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
2. Il progetto preliminare, comprendente lo studio di impatto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006, è trasmesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione Lombardia e alle altre regioni eventualmente interessate, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero per i Beni e le attività culturali. Il medesimo progetto è altresì trasmesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini di cui all'articolo 5. Le amministrazioni interessate, nel termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare da parte del soggetto aggiudicatore, trasmettono le proprie valutazioni alla Regione. Le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.
3. La Regione, ai fini delle valutazioni di impatto ambientale di cui al comma 4, tiene conto delle osservazioni ad essa rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati che possono presentare istanze, pareri o osservazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla presa conoscenza del progetto.
4. La Regione, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore, provvede ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero per i Beni e le attività culturali. Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione il Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e il Ministero per i Beni e le attività culturali possono comunicare alla Regione prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale dell'opera.
5. La Regione, ai fini della valutazione di impatto ambientale, si avvale della commissione speciale VIA composta da un numero di dieci membri, nominati dalla Giunta Regionale tra professori universitari, tecnici e esperti in materie progettuali, ambientali e giuridiche e tra dirigenti della pubblica amministrazione, integrata da un membro di nomina statale.
6. I compiti della commissione speciale VIA sono quelli indicati all'articolo 185 del d.lgs. 163/2006.
7. La Regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE entro sessanta giorni dallo scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 2, inoltrandola altresì al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
8. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si esprime nei successivi venti giorni, decorsi i quali su di essa si pronuncia il CIPE nei successivi trenta giorni ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del d.lgs. 163/2006.
9. Decorsi i termini di cui al comma 8, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo che l'inerzia può arrecare un grave pregiudizio alla realizzazione dell'infrastruttura affinché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla segnalazione al Governo, la Regione può esercitare tutte le funzioni necessarie all'approvazione del progetto con gli effetti di cui all'articolo 165 del d.lgs. 163/2006.
9 bis. La procedura di cui al comma 9 è attivata solo se espressamente previsto nell’ambito dell’intesa sottoscritta con il Governo ai sensi dell’articolo 2 ovvero di apposita intesa che regoli le modalità, i contenuti e i tempi dell’intervento regionale diretto a superare l’inerzia.(3)
10. Per quanto non espressamente modificato con il presente articolo si applicano gli articoli 165, 183 e 184 del d.lgs. 163/2006.
Art. 4
(Conferenza dei servizi e progettazione definitiva)
1. Il progetto definitivo delle opere di cui all'articolo 1 è predisposto ai sensi dell'articolo 166 del d.lgs. 163/2006 a cura del concessionario, che deve allegare al progetto definitivo l'eventuale aggiornamento del piano economico finanziario di concessione.
2. Il progetto definitivo è rimesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti, nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto, inoltrano alla Regione le motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuate in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dalla Regione a mezzo di apposita conferenza di servizi istruttoria, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Alla conferenza dei servizi si applicano le norme procedurali disposte dall'articolo 168, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 163/2006. I riferimenti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contenuti nel medesimo articolo 168 del d.lgs. 163/2006 devono intendersi rivolti alla Regione.
4. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, la Regione valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute, nel termine di cui al comma 2, da parte delle amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti e formula la proposta di approvazione del progetto definitivo, che riporta tutte le proposte di prescrizioni e varianti acquisite agli atti nonché l'indicazione di quelle accoglibili in quanto compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i vincoli determinati dal piano economico e finanziario di concessione. Il Presidente della Giunta regionale, nei dieci giorni successivi alla formulazione della proposta, trasmette la stessa al CIPE inoltrandola, altresì, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si esprime nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta medesima, decorsi i quali, il CIPE, nei quarantacinque giorni successivi, approva il progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 5, del d.lgs. 163/2006, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5 senza alcun provvedimento del CIPE, si applica quanto disposto all'articolo 3, comma 9 e 9 bis. In tale ipotesi, i provvedimenti adottati dalla Regione hanno gli effetti di cui all'articolo 166 del d.lgs. 163/2006.(4)
7. La procedura di cui ai commi da 3 a 6 si applica altresì alle varianti al progetto definitivo, di cui all'articolo 169 del d.lgs. 163/2006, che richiedono l'approvazione del CIPE. Per eventuali adeguamenti della valutazione di impatto ambientale, la Regione si avvale della commissione speciale VIA di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, che opera ai sensi dell'articolo 185 del d.lgs. 163/2006. I riferimenti al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare contenuti all'articolo 185 devono intendersi rivolti alla Regione.
8. Le varianti da apportare al progetto definitivo delle infrastrutture di cui all'articolo 1, sia in fase di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione, che non richiedono l'approvazione del CIPE ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. 163/2006, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore.
9. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nel Parco naturale del Bosco delle Querce sono ammesse le attività per la realizzazione del 'Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo' e delle opere ad esso connesse inerenti con la localizzazione della infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato ai sensi e per gli effetti della legge 443/2001 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), con deliberazione CIPE n. 77 del 29 marzo 2006, come modificato e ottimizzato dalla progettazione definitiva per minimizzare la portata delle interferenze nel Parco naturale del Bosco delle Querce. Le attività per la realizzazione dell'infrastruttura sono ammesse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell'area.
Titolo II
Procedura di concertazione coi singoli Ministeri
Art. 5
(Intese specifiche)
1. In assenza dell'intesa generale e preventiva di cui all'articolo 2, la Regione può concludere con i Ministeri competenti, per l'approvazione dei progetti infrastrutturali di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale, specifiche intese per ogni singola opera che, attraverso modalità concertate, consentano alla Regione di assumere, in tutto o in parte, le funzioni relative alla valutazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture.
2. Attraverso le singole intese di cui al comma 1, la Regione può concordare l'applicazione anche di singole parti della procedura di cui al titolo I.
Titolo III
Procedura regionale
Art. 6
(Intervento regionale)
1. In assenza dell'intesa generale e preventiva col Governo, di cui all'articolo 2, ovvero in assenza di singole intese specifiche, di cui all'articolo 5, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta di intesa, di cui agli articoli 2 e 5, per evitare che il ritardo arrechi un grave pregiudizio alla realizzazione delle infrastrutture, si applicano le norme del presente titolo III. La procedura di cui ai commi 2 e 3 è attivata solo se espressamente previsto nell’ambito di una specifica intesa con il Governo che potrà altresì stabilire le modalità, i contenuti e i tempi dell’intervento regionale diretto a superare l’inerzia.(5)
2. In caso gli organi statali competenti non provvedano nei termini di legge, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso il termine di trenta giorni dalla segnalazione al Governo, può trasmettere al CIPE il progetto preliminare o definitivo. In questi casi, i pareri espressi dalla Regione ai sensi del d.lgs. 163/2006 assumono il valore di cui agli articoli 165, comma 4, 166, comma 4, e 183, comma 5, del d.lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui il CIPE non provveda nei termini di legge all'approvazione del progetto preliminare o definitivo o comunque resti immotivatamente inerte, il Presidente della Giunta regionale segnala l'inerzia al Governo, perché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di trenta giorni a decorrere dalla segnalazione del Presidente, la Regione può compiere gli atti e le attività necessarie all'approvazione del progetto. L'approvazione ha il valore di cui agli articoli 165 e 166 del d.lgs. 163/2006.
Titolo IV
Norme generali
Art. 7
(Interferenze)
1. Alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle opere e infrastrutture, di cui all'articolo 1, si applicano gli articoli 170 e 171 del d.lgs. 163/2006.
2. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere approvati con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 8
(Soggetto di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. La società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., organismo di diritto pubblico previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), partecipato dalla Regione tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., esercita le funzioni di soggetto concedente e aggiudicatore dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e delle Tangenziali esterne di Milano.
2. All'organismo di diritto pubblico di cui al comma 1 compete altresì l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 165, comma 8, del d.lgs. 163/2006, salvo che dette attività non siano delegate al concessionario.
3. L'organismo di diritto pubblico trasmette alla Regione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una relazione sull'andamento delle operazioni di competenza del medesimo soggetto.
Art. 9
(Accordi di Programma)
1. Per la definizione e l'attuazione concertata delle attività connesse alla presente legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 10, comma 3, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da questi delegato, competente per materia, impiega tutte le forme di concertazione ritenute più opportune e, prioritariamente, promuove la conclusione di accordi di programma ed attua quelli già promossi, onde assicurare il coordinamento delle attività di competenza dei soggetti interessati all'attuazione delle opere di cui all'articolo 1, ottimizzarne i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma assicura l'azione integrata e coordinata degli enti interessati fino alla completa realizzazione dell'opera.
3. Il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni coinvolti dall'intervento infrastrutturale, al fine di procedere alla nomina dei rappresentanti di comuni nel comitato per l'accordo di programma. Per garantire il massimo coinvolgimento di comuni, nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, i comuni devono indicare un numero di rappresentanti pari, complessivamente, al totale di quelli nominati dagli altri enti, pubblici o privati, che partecipano al comitato.
4. Qualora il comitato per l'accordo e il collegio di vigilanza debbano assumere decisioni che comportino conseguenze di carattere territoriale che coinvolgono un comune, sono tenuti a convocare nella riunione il rappresentante del comune interessato. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, s'intendono richiamante le norme regionali vigenti in materia di programmazione negoziata.
Art. 10
(Concessioni)
1. Le concessioni per le infrastrutture ricomprese tra le opere di cui all'articolo 1, da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero le modifiche alle convenzioni di concessione già affidate relative alle medesime infrastrutture autostradali sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale se non diversamente previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge. Le convenzioni di concessione relative ad autostrade sono predisposte ovvero adeguate nel rispetto dell'articolo 2, comma 83, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.(6)
2. E' facoltà del concedente introdurre, nell'ambito della definizione del piano economico finanziario relativo alle infrastrutture di cui all'articolo 1:
a) limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali si può procedere al riequilibrio economico finanziario della concessione;
b) nel contempo limiti di profittabilità della concessione, superati i quali si può procedere a corrispondere al concedente il saldo positivo tra i ricavi ottenuti e detto limite;
c) vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti.
3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all’ articolo 1, previo parere obbligatorio e vincolante dei comuni territorialmente interessati, possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 9, al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività del territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all’abbattimento del costo dell’esposizione finanziaria dell’iniziativa complessiva. Nel caso in cui tali interventi comportino l’estensione dell’area oggetto della concessione, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, deve essere prevista a carico della società concessionaria e in accordo con gli enti interessati, la realizzazione di adeguate opere e misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale, territoriale e sociale.(7)
4. Per le opere di cui all'articolo 1, il soggetto concedente e aggiudicatore effettua le pubblicazioni previste dall'articolo 175 del d.lgs. 163/2006, ove non già effettuate all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Contraente generale)
1. Per consentire la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 in tempi più spediti e con unitarietà di responsabilità, i soggetti aggiudicatori, compresi i concessionari di cui alla parte II, titolo III, capo II, del d.lgs. 163/2006, possono provvedere alla realizzazione delle opere mediante affidamento unitario a contraente generale, ai sensi dell'articolo 176 del d.lgs. 163/2006, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere medesime, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo.(8)
2. Per gli affidamenti a contraente generale si applicano gli articoli 177 e da 186 a 193 del d.lgs. 163/2006.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 12
(Norme di coordinamento)
2. Per le infrastrutture di cui all'articolo 1 trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai titoli III e IV della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale).
3. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
'2bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., di Infrastrutture Lombarde s.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.
2ter. Le disposizioni di cui al comma 2bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la Giunta regionale.';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente:
'5bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.';
c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10bis, è aggiunta la seguente:
'dbis) poteri di autorità espropriante.';
d) al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole 'interesse regionale' sono aggiunte le seguenti: 'e provinciale';
e) al comma 3 dell'articolo 19 le parole 'La Giunta regionale' sono sostituite con le parole 'L'amministrazione procedente' ;
f) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 19, è aggiunto il seguente:
'Con il provvedimento finale è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.';
g) dopo il comma 7 dell'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
'7bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali viabilistici di interesse provinciale.
7ter. L'amministrazione procedente di cui al comma 3 è la Giunta provinciale nel caso di progetti infrastrutturali di carattere viabilistico su strade di interesse provinciale e regionale così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 e la Giunta regionale in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli di autostrade regionali.'.
Art. 13
(Norma transitoria)
1. La presente legge si applica anche alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, affidate o da affidarsi in concessione, di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro già sottoscritte tra il Governo e la Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi e impregiudicati gli effetti delle fasi procedimentali già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione speciale VIA, di cui all'articolo 3, comma 5, si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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