Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
Art. 2
(Avvio dell'attività funebre)
1. L'attività funebre è avviata a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009.
2. Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c), ed f) della l.r. 33/2009 attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi registrato presso la camera di commercio, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Fatto salvo l'obbligo di registrazione preventiva presso l'Agenzia delle entrate, copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA. La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa.
3. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.
Art. 3
(Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi)
1. La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:
a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;
b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.
2. La dotazione minima dei centri servizi è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:
a) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;
b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i valori di soglia di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 17 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione. Il monitoraggio di cui al primo periodo riguarda anche il numero dei contratti annualmente sottoscritti al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.
4. Ai fini del presente articolo, il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro.
5. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.
6. Le imprese funebri e i centri servizi provvedono all'aggiornamento della SCIA in caso di ampliamento o riduzione
Art. 4
(Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre)
1. Per le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali di cui alla lettera a) del comma 6 dello stesso articolo. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 74, commi 7 e 8.
2. Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:
a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;
c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
Art. 5
(Percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre)
1. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Tali percorsi sono distinti in percorsi formativi per direttori tecnici, percorsi formativi per addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari e percorsi formativi per operatori funebri. Coloro che hanno frequentato i corsi di formazione per almeno il novanta per cento delle ore previste sono ammessi a sostenere le prove finali, superate le quali conseguono un attestato di competenza per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
2. Con decreto della direzione regionale competente in materia di formazione sono definiti gli standard professionali e formativi degli addetti allo svolgimento dell'attività funebre.
3. Sono fatti salvi gli attestati formativi conseguiti a seguito di percorsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 6
(Obblighi di correttezza e trasparenza)
1. Le imprese funebri hanno l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.
2. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.
3. Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie e gli uffici pubblici.
4. È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e sociosanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.
Art. 7
(Trasporto di cadavere)
1. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.
2. E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.
Art. 8
(Attività preventive per il trasporto di cadavere)
1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.
Art. 9
(Carro funebre)
1. Il carro funebre è provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell'impresa funebre dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) nel cui ambito territoriale l'impresa stessa ha sede legale. Il libretto di idoneità riporta l'indicazione della sede di rimessa di deposito e l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione effettuati dall'ATS negli anni successivi al rilascio.
2. Il libretto di idoneità di cui al comma 1è redatto secondo modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.
Art. 10
(Case funerarie)
1. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I;
b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;
c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.
2. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.
3. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 2 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.
4. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio al pari di quelli di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.
6. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.
Art. 11
(Luoghi per l'osservazione delle salme)
1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:
a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
b) la casa funeraria;
c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.
2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.
3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.
Art. 12
(Cremazione)
1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.
3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.
Art. 13
(Dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.
Art. 14
(Affidamento dell'urna cineraria)
1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
Art. 15
(Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14)
1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.
Art. 16
(Vigilanza sull'attività funebre)
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sull'esercizio dell'attività funebre, avvalendosi delle ATS competenti per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
Art. 17
(Piattaforma informatica)
1. Presso la direzione regionale competente in materia di sanitàè realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti.
2. La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito indicata:
a) modulo per il trasporto di salma;
b) modulo per l'accertamento di morte;
c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
e) modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;
f) libretto di idoneità del carro funebre.
3. La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.
Art. 18
(Piani cimiteriali)
1. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.
3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.
4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:
a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.
6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.
7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.
8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.
9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
10. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II.
Art. 19
(Vigilanza sui cimiteri)
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio.
2. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.
Art. 20
(Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture)
1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.
2. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocato dai familiari o da altri soggetti aventi diritto, deve essere conforme alle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Art. 21
(Caratteristiche dei campi di inumazione)
1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
5. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
Art. 22
(Caratteristiche dei loculi per la tumulazione)
1. I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne.
2. Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
3. Ogni loculo è occupato da un solo feretro.
4. Nei loculi e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei.
5. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.
Art. 23
(Ristrutturazioni cimiteriali)
1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.
3. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.
4. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale secondo le procedure di cui all'articolo 18.
Art. 24
(Zona di rispetto cimiteriale)
1. I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del r.d. 1265/1934, l'ampiezza della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.
3. Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all'articolo 274, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
Art. 25
(Deposito mortuario)
1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.
2. Il deposito mortuario è adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.
5. Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.
Art. 26
(Giardino delle rimembranze)
1. In almeno un cimitero del comune si trova un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.
Art. 27
(Concessioni cimiteriali)
1. Il comune provvede a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e può concedere a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento.
2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.
3. I progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.
4. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.
5. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, e comunque di durata non superiore a novantanove anni salvo rinnovo.
6. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.
7. Le concessioni si estinguono:
a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
b) a seguito della soppressione del cimitero;
c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.
Art. 28
(Sepolture fuori dai cimiteri)
1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.
2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto di cui al comma 4 con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.
5. Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.
6. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
7. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.
Art. 29
(Tumulazioni con animali d'affezione)
1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.
Art. 30
(Soppressione di cimiteri)
1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:
a) lo stato delle inumazioni presenti;
b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei;
c) la prevista destinazione dell'area.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.
Art. 31
(Rifiuti cimiteriali)
1. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
Art. 32
(Impianti di cremazione)
1. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza dei comuni. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
2. La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001.
3. Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:
a) i locali tecnici e di servizio;
b) gli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalità di gestione;
c) i sistemi di trattamento delle ceneri e delle emissioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione provinciale;
d) i percorsi di accesso degli operatori, dei dolenti e dei feretri.
4. Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al presente regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità.
5. Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono acquisire, ove necessario, il relativo titolo abilitativo edilizio.
6. Gli impianti di cremazione sono gestiti da soggetti pubblici o privati. Per i soggetti che svolgono anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.
Art. 33
(Sepolture per animali d'affezione)
1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.
2. Le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.
Art. 34
(Abrogazione del r.r. 6/2004)
1. Il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali)(1) n. 6/2004 è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.
Art. 35
(Disposizioni finali)
1. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.
2. Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.
3. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 9 novembre 2004, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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