Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 29

Ratifica dell'intesa di coordinamento trasfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;29

Art. 1
(Oggetto della ratifica)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, è ratificata l'intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino, parte integrante della presente legge, sottoscritta il 12 marzo 2015 a Mezzana/Balerna (Canton Ticino) dall'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e dal Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
2. La presente intesa si applica nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall’articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dal Regolamento 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, dagli articoli 194 e 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
Art. 2
(Efficacia dell’intesa)
1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 assumono efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella di effettiva vigenza della stessa intesa in Canton Ticino, secondo le norme del relativo ordinamento, se successiva.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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