Legge Regionale 22 dicembre 2015 , n. 40

Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'), e conseguente modifica dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

(BURL n. 52, suppl. del 24 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;40

Art. 1
(Accorpamento del PLIS della Balossa al Parco regionale Nord Milano e conseguente ampliamento dei confini del Parco regionale)
1. I confini del Parco regionale Nord Milano sono ampliati, per effetto dell'accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa, nelle aree dei comuni di Cormano e di Novate Milanese, individuate nella planimetria di cui al comma 2.
2. I confini del Parco regionale e del Parco naturale Nord Milano sono individuati nella planimetria 'Parco regionale Nord Milano', in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti.
3. In applicazione di quanto previsto dal presente articolo, i comuni di cui al comma 1 concorrono, sentita la Città metropolitana di Milano, a rendere effettiva la successione nei rapporti giuridici riguardanti la gestione del PLIS della Balossa.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), il PLIS della Balossa resta individuato nel Parco regionale fino alla sua estinzione che deve intervenire, con apposite deliberazioni consiliari dei comuni di Cormano e di Novate Milanese, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 23 le parole 'costituito fra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'costituito fra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Sesto San Giovanni e la Città metropolitana di Milano';
b) dopo l'articolo 24 bis è inserito il seguente:
'Art. 24 ter
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del Parco regionale per effetto dell'accorpamento del PLIS della Balossa)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Nord Milano nei comuni di Cormano e di Novate Milanese la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'), e conseguente modifica dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
c) all'Allegato A, in corrispondenza del riferimento al Parco regionale Nord Milano, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Legge regionale 'Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'), e conseguente modifica dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)'', unitamente agli estremi della legge stessa.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Vedi errata corrige BURL 15 gennaio 2016, n. 2, suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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