LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998 , N. 1

Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni

(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 30 Gennaio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1.
Addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano, istituita dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni" come disciplinata dagli artt. da 9 a 16, del capo II del d.lgs. 21 dicembre 1990 n. 398 "Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione", e successive modificazioni, è fissata in lire 35 al metro cubo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle sottoindicate tariffe, come previste dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, per le quali, con decorrenza 1º gennaio 1998, l’aliquota risulta così determinata:
- tariffa T1: L. 10 al metro cubo, usi domestici cottura cibi e produzione di acqua calda;
- tariffa T2: lire 30 al metro cubo, uso riscaldamento individuale fino a 250 mc/annui.
3. Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, per il gas metano usato come combustibile per gli impieghi delle imprese industriali, artigiane e agricole si applica l’aliquota vigente di L. 10 al metro cubo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle utenze situate nei comuni del territorio lombardo appartenenti alla zona climatica "F", come definita dall’art. 2 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e successive modificazioni e integrazioni, e individuati nella tabella in allegato A al medesimo d.p.r. n. 412/93, come modificata e integrata con le modalità previste dall’art. 2, comma 2, dello stesso d.p.r. n. 412/93. Per tali utenze la misura dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano, di cui all’art. 9 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, risulta determinata in L. 10 al metro cubo.
5. Le rate di acconto mensili, di cui all’art. 26, comma 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, devono essere determinate tenendo conto dei quantitativi dei consumi di gas del corrispondente periodo dell’anno precedente, per ciascuna delle tariffe di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. A tali consumi deve essere applicata la corrispondente aliquota come fissata dalla legge regionale. Eventuali conguagli possono essere effettuati secondo le modalità previste dal medesimo art. 26, comma 8, del d.lgs. 504/95, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 398/90, e successive modificazioni, le verifiche contabili della dichiarazione annuale di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 669/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/97, e i riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti impianti di erogazione del gas metano, sono condotti dagli organi statali preposti, con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 504/95. Degli esiti dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano constatate irregolarità, viene data comunicazione alla competente struttura tributaria della regione Lombardia, per i provvedimenti di competenza.
7. Le violazioni previste agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 398/90 possono, altresì, essere constatate d’ufficio dal dirigente della competente struttura tributaria della regione Lombardia, qualora le stesse siano riscontrabili dalla documentazione pervenuta. Contestualmente alla notifica al trasgressore, copia dei relativi provvedimenti sarà trasmessa all’ufficio tecnico di finanza, competente territorialmente.
8. La notifica dei provvedimenti emessi dal dirigente della competente struttura tributaria della regione Lombardia, in conseguenza di violazioni alle disposizioni della presente legge regionale e alle disposizioni del d.lgs. 398/90, sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 12 della l.r. 8 settembre 1997, n. 35 "Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/99 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali".
9. La dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. n. 669/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/97, deve essere presentata su apposito modulo predisposto e approvato con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione. Alla stessa deve essere allegata copia della dichiarazione inoltrata al competente ufficio tecnico di finanza, per la liquidazione della corrispondente imposta erariale di consumo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 398/90, al fine di consentire i dovuti riscontri.
10. I soggetti obbligati devono presentare, alla competente struttura tributaria della regione Lombardia, la dichiarazione annuale di cui al comma 9, riferita a ciascun conto contabile attribuito dall’ufficio tecnico di finanza competente territorialmente. Diverse modalità possono essere stabilite con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione.
11. Il versamento di quanto dovuto a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano e della prevista imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, deve essere effettuato mediante singoli versamenti riferiti a ciascuna dichiarazione di consumo di cui ai commi 9 e 10, riportando, nello spazio riservato alla causale, il periodo d’imposta cui si riferisce. Diverse modalità possono essere stabilite con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione.
12. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 aprile 1997, n. 96 "Norme in materia di circolazione monetaria" e della circolare del Ministero del tesoro 9 giugno 1997, n. 46, i versamenti effettuati devono essere arrotondati a dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che essi terminino con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque.
13. Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 398/90 e dell’art. 55 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", e successive modificazioni e integrazioni, la regione emette quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali di cui al capo II del medesimo d.lgs. 398/90. Onde consentire agli organi statali competenti i riscontri di cui al comma 6, nelle quietanze dovranno essere contenuti gli estremi anagrafici del versante, la data di effettuazione del versamento e il periodo d’imposta cui il versamento si riferisce, secondo quanto indicato dal versante nello spazio riservato alla causale.
14. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori devono adeguare la cauzione secondo quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. 398/90 e dall’art. 26, comma 7, del d.lgs. 504/95, e successive modificazioni e integrazioni.
15. Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 398/90, e successive modificazioni.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 2.
Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.
1. Per il triennio 1998/2000 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa ai sensi dell’art. 9 ter, comma 2, lett. b), della l.r. n. 34/78.
2. Le quote a carico dell’esercizio 1998 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1998 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’art. 25 della l.r. 34/78, come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.
4. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 1999 e 2000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1998/2000.
5. Sono autorizzate per il triennio 1998/2000 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 2, lett. c), della l.r. 34/78.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 2, lett. d), della l.r. 34/78.
Art. 3.
Accelerazione della spesa regionale.
1. Al comma 1 dell’art. 49 della l.r. 34/78(1) le parole “50, quinto, sesto e ottavo comma;" sono sostituite dalle seguenti: “50, quinto comma;".
2. Al comma 1 dell’art. 59 della l.r. 34/78(1) le parole “perfezionarsi per la Regione" sono sostituite con la seguente: “scadenza".
3. Dopo il comma 4 dell’art. 71 della l.r. 34/78(1)è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. L’adozione degli atti per l’utilizzo delle somme dei fondi speciali di cui al comma 4 compete alle direzioni generali cui vengono presentate le richieste dei creditori, le quali provvederanno con propri atti da trasmettere al servizio bilancio per le registrazioni contabili; l’adozione del provvedimento da parte delle direzioni generali è subordinata alla verifica della sufficienza della disponibilità sui fondi speciali da parte della ragioneria la quale provvede alla annotazione delle richieste di prelevamento.”.
4. A decorrere dal rendiconto per il 1997 sono abrogati il comma 2 dell’art. 77 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37“Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento"(2), e il comma 4 dell’art. 70 della l.r. 34/78(1) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La rubrica dell’art. 70 della l.r. 34/78(1)è così sostituita: “(Residui passivi propri)”.
6. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al cofinanziamento regionale di programmi comunitari, non sia possibile far luogo in tutto o in parte all’impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Limitatamente alle spese impegnate al 31 dicembre 1997 e per le quali alla scadenza di tale esercizio la liquidazione risulti non effettuata per inadempimenti e ritardi del soggetto beneficiario che non possono dare luogo immediatamente a pronunciamenti di revoca o di decadenza, a cura delle competenti direzioni generali si provvede a quanto segue:
a) entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e dall’inizio dell’esercizio di ogni anno successivo è notificato al soggetto beneficiario un avviso con il quale viene assegnato il termine di 90 giorni dal ricevimento dell’avviso per effettuare gli adempimenti che danno titolo alla liquidazione della spesa;
b) le somme che alla scadenza del predetto termine di 90 giorni risultino non liquidabili per mancato adempimento da parte del soggetto beneficiario di quanto previsto alla precedente lett. a) sono revocate con decreto del competente direttore generale o del dirigente delegato da notificarsi al soggetto interessato.
8. Le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 7 sono riutilizzate secondo le vigenti norme di contabilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti sulle correlative entrate.
Titolo III
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
Art. 4.
Modifiche alla legislazione regionale.
1. In applicazione di quanto previsto, in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza, dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16“Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale"(3), le seguenti espressioni: “Giunta regionale", “Presidente della Giunta regionale", “Assessore delegato” ed altre consimili contenute nelle disposizioni delle leggi regionali vigenti, così come individuate nell’allegata tabella D, sono sostituite dalle seguenti espressioni: “direttore generale competente", “dirigente competente".
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 5 bis della l.r. 16/96, introdotto dal comma 2, lett. a), della presente legge, si provvede con l’impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.11.1.342 "Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1998 e successivi.
4. Alla l.r. 16 settembre 1996, n. 27“Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Provincie"(5)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 15, comma 7, le parole “del presidente della Giunta regionale o dell’assessore competente, se delegato" sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale competente".
5. Alla l.r. 16 settembre 1996, n. 29“Criteri e modalità per l’attuazione del d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni in legge 30 maggio 1995, n. 204 'Interventi urgenti in materia di trasporti'"(6)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 3, comma 1, le parole “La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore generale competente".
6. Alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori"(7)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 7, comma 4, le parole: “Presidente della Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: “direttore generale competente".
7. Alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14“Disciplina dell’attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria"(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 3, l’espressione "nella deliberazione" è sostituita dalla seguente: "nel provvedimento";
b) all’art. 4, comma 2, le parole: “deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “provvedimento dell’amministrazione regionale";
c) l’art. 11, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Con apposito provvedimento dell’amministrazione regionale viene avviata, su proposta della direzione regionale competente, la procedura di scelta del contraente.";
d) all’art. 17, comma 2, le parole “deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:“provvedimento dell’amministrazione regionale";
e) l’art. 17, comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale.";
f) all’art. 20, comma 1, le parole “della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministrazione regionale".
8. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 26“Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano"(9)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 5 le parole “atto deliberativo della giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
9. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 27“Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Somaglia, in provincia di Lodi"(10)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 5 le parole “atto deliberativo della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
10. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 28“Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto S. Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano"(11)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 4 le parole “atto deliberativo della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
11. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 29“Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese”(12)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 4 le parole “atto deliberativo della giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente”.
12. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 30“Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano.”(13)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 4 le parole “atto deliberativo della giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
14. L’art. 36, comma 4, punto C4 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60“Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale”, come modificato dalla l.r. 10 gennaio 1995, n. 2, va interpretato nel senso che danno luogo a valutazione nei limiti di punteggio e di tempo ivi contemplati:
a) le funzioni dirigenziali espletate, anche in posizione di comando, da personale inquadrato in qualifiche o livelli dirigenziali negli enti di provenienza;
b) le funzioni formalmente attribuite di direzione o di responsabilità di strutture organizzative previste dagli ordinamenti degli enti di provenienza.
16. Alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14“Disciplina delle procedure per gli accordi di programma”(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 1, dopo le parole “alla Giunta regionale.”, sono aggiunte le parole “La proposta di deliberazione è presentata congiuntamente dall’Assessore e dal Presidente della Giunta regionale”;
b) l’art. 8 è così sostituito:
“Art. 8 (Finanziamenti regionali)
1. Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la Regione può concedere contributi per spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari, nonché dispone anticipazioni o finanziamenti per ogni altra spesa ritenuta utile ai fini dell’attuazione degli interventi oggetto degli accordi stessi.”
.
17. Agli oneri conseguenti all’applicazione dell’art. 8 della l.r. 14/93 introdotto dal comma 16, lett. b) della presente legge, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione sul capitolo 1.3.1.2.3681 la cui descrizione è così modificata "Anticipazioni e finanziamenti delle spese relative agli interventi oggetto degli accordi di programma" e sul capitolo 1.3.1.1.4548 "Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi agli interventi oggetto di accordi di programma".
18. Alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33“Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)”(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 11, comma 1, è così sostituito:
“1. Con delibera della Giunta regionale è istituito un nucleo di valutazione composto da tre esperti, di cui uno può cambiare con riferimento a ciascuna iniziativa, e da due esperti supplenti, nonché dai direttori generali delle direzioni interessate, dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2, dal direttore generale della direzione presidenza, dal direttore generale della direzione bilancio e controllo di gestione che lo presiede, nonché dai dirigenti della direzione bilancio e controllo di gestione preposti al bilancio, al controllo di gestione e agli adempimenti attuativi della presente legge. Nel caso di cessazione dall’incarico per causa diversa dalla conclusione dell’incarico stesso, agli esperti effettivi subentrano i supplenti. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l'incarico degli esperti ha durata di due anni. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione bilancio e controllo di gestione preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.”;
b) all’art. 12, comma 1, le parole “del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente se delegato” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa.”;
c) all’art. 12, comma 3, le parole: “del presidente della giunta o dell’assessore preposto al servizio regionale incaricato per l’iniziativa, se delegato, per una sola volta e per un periodo non superiore a nove mesi per ciascun termine” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa per una sola volta per ciascun termine e per un periodo non superiore complessivamente a 9 mesi”;(18)
d) all’art. 12, comma 4, le parole: “Il presidente della giunta regionale o l’assessore competente, se delegato,” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore generale della direzione incaricata per l iniziativa”;
e) all’art. 14, comma 2, le parole: “del presidente o dell’assessore delegato” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa”.
19. Alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31“Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, comma 2, dopo le parole “I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo” sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresa l'attivazione di sistemi integrati infotelematici della pubblica amministrazione,”;
b) l’art. 1, comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi concedibili sono quelli a fondo perduto di cui agli artt. 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, di cui all’art. 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all’urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali di cui sopra, possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa certificati dai soggetti beneficiari in base agli stati di avanzamento dei progetti.”;
c) all’art. 3, comma 3, la lett. a) è così sostituita:
“a ) l’analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;”;
d) all’art. 3, comma 3, è aggiunta la seguente lett. e ):
“e) gli effetti di natura economica e sociale che si prevede ciascun progetto produca.”;
e) all’art. 3, comma 5, le parole: “la giunta regionale assume gli impegni di spesa relativi ai progetti approvati così come previsto all’art. 6 e dispone l’eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all’art. 1, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore generale competente nella materia inerente ai progetti approvati, assume i conseguenti impegni di spesa; la Giunta regionale dispone l’eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all’art. 1, comma 5;
f) all’art. 4, comma 1, la lett. b) è così sostituita:
“b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati”;
g) all’art. 4, comma 1, la lett. d) è così sostituita:
“d) la precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all’attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;”;
h) all’art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis) In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l’incarico degli esperti non può superare i 24 mesi”.
20. All’art. 5, comma 6, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”(20) sostituito dall’art. 8 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “preferibilmente mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui all’art. 2, commi 203 - 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica'.”.
21. Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 2, secondo comma, è così sostituito:
“Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale”;
b) l’art. 10, primo comma, è così sostituito:
“Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione del direttore generale competente.”;
c) all’art. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
“Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento.
La determinazione degli importi del diritto di cui al comma precedente è definita con deliberazione della Giunta regionale da assumersi con almeno trenta giorni di anticipo sull’inizio del primo semestre di riferimento; in sede di prima applicazione, il primo semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998.
Con il provvedimento della Giunta di cui al precedente comma, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, sono individuate altresì le modalità di corresponsione alla regione degli importi dovuti.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere.”
;
d) l’art. 24, primo comma, è così sostituito:
“Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale competente.”;
e) l’art. 36, quarto comma, è così sostituito:
“Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.”;
f) l’art. 49, terzo comma, è così sostituito:
“L’eventuale modifica, di cui al secondo comma dell’articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.”.
22. All’introito delle somme derivanti dall’applicazione dell’art. 22 della l.r. 44/80 come modificato dal comma 21, lettera c) della presente legge si provvede con il capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 3.1.254 la cui descrizione è così modificata: "Proventi derivanti da diritti proporzionali di ricerca, di concessione di coltivazione di acque minerali e termali nonché di utilizzo di giacimenti di acque minerali".
24. Alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17“Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 12, comma 4, è così sostituito:
“4. I conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, considerati ai precedenti commi, sono effettuati con decreto del direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.”;
b) l’art. 43, comma 1, è così sostituito:
“1. Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l’esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformità alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati, con decreto del direttore generale competente, a seguito di segnalazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il territorio, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 41.”.
25. Alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7“Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317 'Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese' e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato”(24)è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 3, comma 4, è così sostituito:
“4. Il direttore generale competente è autorizzato a stipulare con i medesimi soggetti contratti di programma, così come previsto dal terzo comma dell’art. 36 della l. 317/91, nei quali sono stabilite, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui al precedente terzo comma, le modalità attuative dei piani e dei progetti approvati e finanziati.”.
28. Alla l.r. 4 gennaio 1985, n. 1“Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie”(27)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 9, comma 8, le parole “15 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile di ogni anno”.
29. Alla l.r. 4 luglio 1988, n. 38“Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie”(28)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 8, comma 5, le parole “15 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile di ogni anno”.
30. Alla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72“Abrogazioni e modifiche alla l.r. 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l’estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972(29), è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 2, comma 6, le parole “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al direttore generale”.
34. Alla l.r. 7 giugno 1980, n. 79“Disciplina per l’apertura e l’esercizio dei laboratori extra ospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico”(33) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 11, comma 1, le parole “Presidente della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “direttore generale competente”;
b) all’art. 13, comma 1, le parole “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione generale competente in materia di sanità”.
36. Alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70“Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica”(35)è apportata la seguente modifica: (36)
a) l’art. 3, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 è riservata una quota non inferiore all’otto per cento della somma complessiva disponibile. La Giunta regionale annualmente può utilizzare l’importo minimo previsto dalla suddetta quota, con le procedure indicate dal successivo comma 3, prima dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano d'intervento ordinario previsto dal precedente comma 1.”.
40. Alla l.r. 27 novembre 1989, n. 64“Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale”(40), è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione concede un contributo annuale per le attività scientifiche del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, con sede in Milano, in considerazione della rilevanza per i propri fini istituzionali, delle attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione, di informazione bibliografica svolte dal centro nelle materie di competenza regionale.”.
47. Alla l.r. 22 aprile 1996, n. 9“Partecipazione della Regione Lombardia alla fondazione 'I pomeriggi musicali di Milano'”(47), è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 3 è così sostituito:
Art. 3 (Procedure di erogazione)
1. Il contributo di cui al comma 2 dell’art. 2è erogato in due soluzioni, con decreto del direttore generale competente; il 60% del contributo è erogato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio regionale, il 40% a saldo a seguito della presentazione da parte della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” di copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica”
.
48. Alla l.r. 14 aprile 1997, n. 10“Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario dell’invenzione della pila elettrica-1996/2000”(48), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 4, comma 4, è così sostituito:
“4. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale, nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2.”;
b) l’art. 5, comma 5, è così sostituito:
“5. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni o concessioni edilizie eventualmente necessarie per dar corso alla realizzazione dell’opera o dell’intervento proposto ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
c) l’art. 6, comma 2, è così sostituito:
“2. L’erogazione del contributo avviene con decreto del direttore generale. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni edilizie per dare corso alla realizzazione dell’intervento ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
d) l’art. 7, comma 3, è così sostituito:
“3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell’iniziativa, il direttore generale può disporre la revoca totale o parziale del contributo, in correlazione a quanto effettivamente realizzato”.
49. Alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione della regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale”(49) . sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge regionale è così sostituito:
“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati.”;
b) l’art. 1, comma 1, è così sostituito:
“1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato e del patrocinio e dei conferimenti d'onore della Regione Lombardia;
b) l’adesione della regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia in qualità di socio fondatore alla costituzione di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni.”
;
c) l’art. 2 è così sostituito:
Art. 2
1. La Giunta regionale delibera l’adesione e la partecipazione della Regione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un’attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla Giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.
3. In ogni caso, la Regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.
4. La deliberazione di partecipazione di cui al comma 1, è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. La Giunta regionale, con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della Regione disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lett. c), la deliberazione stessa è comunicata al Consiglio regionale.”
;
d) la descrizione del capitolo 1.3.3.1.1570, istituito dall’art. 11, è così modificata: “Spese per l’adesione e la partecipazione della Regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale”.
50. Alla l.r. 13 luglio 1984, n. 36“Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e infrastrutture mobili per interventi di protezione civile”(50)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’art. 2, comma 2, è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare tramite asta pubblica la dotazione di cui all’art. 1, quando la stessa non sia più utilizzabile per la finalità per cui è stata acquistata.”.
51. Alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53“Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee”(51), come modificata dalla l.r. 16 settembre 1996, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 1 è così sostituito:
Art. 1 (Contributi per opere di acquedotti)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a:
a) Comuni;
b) Consorzi:
b1) fra Comuni
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.
2. I contributi in conto capitale agli enti di cui al comma 1, possono essere concessi anche al fine di fronteggiare carenze idriche dovute alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate.”
;
b) l’art. 2, già modificato dall’art. 1 della l.r. 25/96, è così sostituito:
Art. 2 (Misure dei contributi).
1. I contributi a fondo perduto sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%.”
;
c) l’art. 3, già modificato dall’art. 2 della l.r. 25/96, è così sostituito:
Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dal comma 1 dell’art. 1.
2. Le domande relative ai contributi di cui al comma 2 dell’art. 1 devono essere presentate alla Giunta regionale corredate da relazione rilasciata dal servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. I contributi richiesti ai sensi del comma 2, dell’art.1, complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio per i contributi in conto capitale.
4. La Giunta regionale, delibera la concessione dei contributi previo parere della competente commissione consiliare, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, ovvero comunicandone alla medesima la avvenuta adozione, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso art. 1. La Giunta Regionale determina altresì l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”
;
d) l’art. 4 è così sostituito:
Art. 4 (Procedure)
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l. r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'”
.
52. Alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23“Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento”(52), come modificata dalla l.r. 30 dicembre 1985, n. 86, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 1 è così sostituito:
Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento ).
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformità alla revisione del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:
a) Comuni;
b) consorzi:
b1) di Comuni;
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano a maggioranza del capitale.”
;
b) l’art. 2 è così sostituito:
Art. 2. (Misure dei contributi)
1. I contributi sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni, per gli interventi di cui all’art. 1; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;”
;
c) l’art. 3 è così sostituito:
Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
2. I contributi richiesti di cui all’art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale determina l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”
;
d) l’art. 4 è così sostituito:
Art. 4 (Procedure).
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'.”
.
e) gli artt. 5, 6, e 7 sono abrogati.
f) all’art. 8, la linea del comma 1è sostituito dal seguente: “Per le finalità previste dall’art. 1 e secondo le misure di cui all’art. 2è autorizzato a favore dei soggetti di cui all’art. 1:”.
Art. 5.(53)
Titolo IV
ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI
Art. 6.
Abrogazione delle leggi regionali i cui effetti sono esauriti.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
l.r. 11 agosto 1972, n. 26 "Calendario per l’esercizio venatorio 1972 nella regione Lombardia"(54).
l.r. 11 agosto 1972, n. 27 "Regolamento per l’esercizio della caccia in Lombardia - anno 1972"(55).
l.r. 16 gennaio 1973, n. 4 "Erogazione di contributi per opere, impianti e servizi complementari all’attività turistica"(56).
l.r. 2 marzo 1973, n. 19 "Modifica e integrazione della l.r. 2 marzo 1973, n. 18 su: 'Sviluppo dell’elettrificazione agricola'"(57).
l.r. 13 agosto 1973, n. 33 "Integrazione e rifinanziamento della l.r. 2 settembre 1972, n. 30: 'Interventi della regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria'"(59).
l.r. 2 dicembre 1973, n. 55 "Calendario per l’esercizio venatorio nella regione Lombardia"(60).
l.r. 2 dicembre 1973, n. 56 "Norme per l’esercizio venatorio nella regione Lombardia"(61).
l.r. 10 gennaio 1974, n. 3 "Rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17, per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice"(62).
l.r. 18 gennaio 1974, n. 4 "Integrazione finanziaria delle ll.rr. n. 1 del 2 gennaio 1973 e n. 20 del 12 marzo 1973 sui miglioramenti fondiari in agricoltura"(63).
l.r. 16 maggio 1974, n. 28 "Integrazione finanziaria della l.r. n. 47 del 19 novembre 1973 concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura"(65).
l.r. 16 maggio 1974, n. 29 "Rifinanziamento della l.r. 19 gennaio 1973, n. 8 concernente attuazione di iniziative zootecniche"(66).
l.r. 23 giugno 1974, n. 30 "Rifinanziamento delle ll.rr. 2 settembre 1972, n. 30 e 13 agosto 1973, n. 33 concernenti il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria"(67).
l.r. 12 luglio 1974, n. 37 "Finanziamento della quota regionale integrativa del fondo regionale per la montagna per l’anno 1974"(68).
l.r. 12 luglio 1974, n. 38 "Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento ed integrazione della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura"(69).
l.r. 12 agosto 1974, n. 44 "Modifica e rifinanziamento per l’anno 1974 della l.r. 19 novembre 1973, n. 47, concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura"(70).
l.r. 2 settembre 1974, n. 51 "Rifinanziamento e modifiche alla l.r. 4 settembre 1973, n. 40, concernente l’incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia"(71).
l.r. 10 gennaio 1975, n. 2 "Integrazione finanziaria della l.r. 12 luglio 1974, n. 41 'Attuazione della L. 18 aprile 1974, n. 118 concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia'"(72).
l.r. 15 gennaio 1975, n. 7 "Modifica ed attuazione della l.r. 2 novembre 1974, n. 62 'Interventi in favore della zootecnia - Programma biennale 1974/75'"(73).
l.r. 24 gennaio 1975, n. 15 "Modifiche alla l.r. 23 giugno 1974, n. 31 di rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17 sulla proprietà diretto-coltivatrice"(74).
l.r. 24 gennaio 1975, n. 20 "Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17 sulla proprietà diretto-coltivatrice"(75).
l.r. 27 gennaio 1975, n. 26 "Rifinanziamento della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 e modifica della l.r. 12 luglio 1974, n. 38 sui miglioramenti fondiari in agricoltura"(76).
l.r. 10 marzo 1975, n. 32 "Erogazione diretta, a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla l.r. 4 settembre 1973, n. 40 - Modifiche all’art. 9 (Ricettività e infrastrutture turistiche)"(77).
l.r. 24 marzo 1975, n. 35 "Interventi sanitari per il miglioramento qualitativo del latte"(78).
l.r. 11 aprile 1975, n. 46 "Rifinanziamento per l’anno 1975 delle ll.rr. 4 settembre 1973, n. 40 e 21 gennaio 1975, n. 9, concernenti la 'Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche e lo sviluppo delle attrezzature sportive'"(79).
l.r. 20 aprile 1975, n. 54 "Quota regionale del fondo per la montagna per l’anno 1975"(80).
l.r. 12 maggio 1975, n. 68 "Calendario e disciplina per l’esercizio della caccia nella regione Lombardia per la stagione venatoria 1975-76"(81).
l.r. 13 maggio 1975, n. 72 "Interventi per manifestazioni ed iniziative per la promozione del turismo sociale in Lombardia"(82).
l.r. 9 giugno 1975, n. 75 "Rifinanziamento per l’esercizio 1975 di provvedimenti legislativi regionali relativi ad interventi nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’assistenza e dei lavori pubblici"(83).
l.r. 11 giugno 1975, n. 79 "Rifinanziamento della l.r. 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della L. 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia"(84).
l.r. 12 giugno 1975, n. 87 "Rifinanziamento delle ll.rr. 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura e 19 novembre 1973, n. 47, sulla concessione di crediti di conduzione in agricoltura"(85).
l.r. 12 gennaio 1976, n. 2 "Modifiche ed integrazioni di provvedimenti legislativi regionali in materia di miglioramenti fondiari (l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni), di credito di conduzione in agricoltura (l.r. 19 novembre 1973, n. 47, modificata dalla l.r. 12 agosto 1974, n. 44) e di interventi a favore della zootecnia (l.r. 15 gennaio 1975, n. 7)"(86).
l.r. 21 gennaio 1976, n. 3 "Utilizzazione dell’avanzo di amministrazione degli esercizi 1972 e 1973, per il finanziamento di spese di investimento - Modifica delle leggi regionali 11 aprile 1975, n. 46, 21 aprile 1975, n. 58, 22 aprile 1975, n. 62 e 11 giugno 1975, n. 76 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1975"(87).
l.r. 3 maggio 1976, n. 12 "Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia - Erogazione sotto forma di contributi rateali diretti delle provvidenze previste dagli artt. 2 e 3 della l.r. 4 settembre 1973, n. 40"(88).
l.r. 18 giugno 1976, n. 17 "Norme di attuazione della L. 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione e incentivazione delle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico - Criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione"(89).
l.r. 4 agosto 1976, n. 22 "Calendario e disciplina per l’esercizio della caccia nella regione Lombardia per la stagione venatoria 1976-77"(90).
l.r. 26 aprile 1977, n. 19 "Determinazione termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi in capitale di cui alla l.r. 9 settembre 1974, n. 61, a seguito del rifinanziamento operato con la l.r. 10 maggio 1976, n. 13"(91).
l.r. 21 giugno 1977, n. 29 "Modifiche alla l.r. 21 giugno 1977, n. 28, recante norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell’esercizio venatorio"(92).
l.r. 26 luglio 1977, n. 32 "Integrazione alla l.r. 24 gennaio 1975, n. 19 concernente "Intervento regionale per anticipare le provvidenze della L. 25 maggio 1970, n. 364 e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina""(93).
l.r. 2 agosto 1977, n. 34 "Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1977 ai sensi dell’art. 79 della l.r. 19 novembre 1976, n. 51, concernente norme per l’attuazione delle direttive CEE nn. 159, 160, 161/1972 e 268/1975 (I provvedimento)"(94).
l.r. 19 luglio 1978, n. 45 "Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l’anno 1978"(95).
l.r. 28 agosto 1978, n. 52 "Norma integrativa alla l.r. 19 luglio 1978, n. 45 "Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l’anno 1978""(96).
l.r. 5 settembre 1978, n. 58 "Norme sulla soppressione dei consorzi tutela pesca operanti nell’ambito della regione Lombardia"(97).
l.r. 6 gennaio 1979, n. 8 "Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile"(98).
l.r. 22 marzo 1979, n. 25 "Determinazione termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 9 settembre 1974, n. 61, a seguito del rifinanziamento operato con l.r. 5 settembre 1978, n. 57"(99).
l.r. 29 novembre 1979, n. 67 "Contributo all’unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la rilevazione della rete distributiva in Lombardia"(100).
l.r. 5 dicembre 1979, n. 72 "Adempimenti finanziari per assicurare continuità all’attività degli enti operanti nel settore agricolo trasferiti alla regione con d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni in L. 21 ottobre 1978, n. 641"(101).
l.r. 5 dicembre 1979, n. 73 "Modifica alla tabella A allegata alla l.r. 31 luglio 1978, n. 47"(102).
l.r. 11 febbraio 1980, n. 16 "Modifica del secondo comma, dell’art. 30, della l.r. 21 luglio 1979, n. 36, relativa al rifinanziamento ed alle modifiche di leggi regionali"(103).
l.r. 7 agosto 1981, n. 44 "Rifinanziamento della l.r. 19 novembre 1973, n. 47 in materia di credito di esercizio a favore di imprese agricole"(104).
l.r. 3 ottobre 1981, n. 63 "Rifinanziamento di ll.rr. nel settore agricolo in attuazione della L. 1º luglio 1977, n. 403"(105).
l.r. 18 maggio 1983, n. 40 "Approvazione dell’accordo tra le regioni e le province autonome del Nord Italia per la costituzione del consorzio per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) in base a quanto previsto dal reg. CEE n. 270/1979"(106).
l.r. 25 maggio 1983, n. 43 "Modifiche alla l.r. 3 febbraio 1983, n. 8 interventi regionali nel settore dell’agricoltura e delle foreste in attuazione delle ll. 1º luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984"(107).
l.r. 14 dicembre 1983, n. 102 "Integrazioni e modifiche della l.r. 24 gennaio 1975, n. 17 "Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e successive modificazioni"(108).
l.r. 7 giugno 1985, n. 71 "Indennità agli amministratori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo"(109).
l.r. 5 dicembre 1986, n. 61 "Anticipazione finanziaria per conto del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per consentire l’adozione da parte della regione di misure a titolo di pronto intervento, ai sensi dell’art. 1 della L. 15 ottobre 1981, n. 590, nelle zone colpite dalle calamità naturali verificatesi nel mese di agosto del 1986"(110).
l.r. 10 dicembre 1986, n. 62 "Interventi finanziari a favore dell’agricoltura e degli allevamenti di animali minori nelle zone della Lombardia colpite da calamità"(111).
l.r. 31 gennaio 1987, n. 6 "Estensione della fideiussione regionale di cui all’art. 5 della l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 ai mutui contratti ai sensi dell’art. 4 L. 13 maggio 1985, n. 198"(112).
l.r. 19 giugno 1989, n. 22 "Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi della l.r. n. 47/73 e successive modificazioni"(113).
l.r. 27 ottobre 1989, n. 60 "Interventi della regione Lombardia a sostegno della promozione dei Campionati mondiali di calcio 1990"(114).
Art. 7.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 d ello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1#ann1

TABELLA “A” (omissis)
Rifinanziamento di leggi regionali (L.r. 34/78, art. 9-ter, 2º comma, lett. b)

TABELLA “B” (omissis)
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali (L.r. 34/78, art. 9-ter, 2º comma, lett. c)

TABELLA “C” (omissis)
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (L.r. 34/78, art. 9-ter, 2º comma, lett. d)

TABELLA “D”
Modifiche alla vigente legislazione in materia di competenza degli Organi di Governo e della Dirigenza



Tipo
n.
Anno
Titolo
Articolo e comma
L.r.
33
1972
Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.(116)
art. 3 comma 2
L.r.
6
1973
Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.(117)
art. 5
L.r.
39
1974
Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.(118)
art. 18 comma 3
L.r.
5
1975
Disciplina dell’assistenza ospedaliera.(119)
art. 13 comma 1
art. 13 comma 3
art. 17 comma 6
L.r.
9
1975
Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive(120)
art. 7 comma 3
art. 8 comma 1
art. 10 comma 2
L.r.
64
1975
Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro-loco.(121)
art. 5 comma 2
L.r.
8
1976
Legge forestale regionale.(122)
art. 11 comma 1
art. 15 comma 1
art. 16 comma 2
L.r.
54
1976
Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.(123)
art. 4 comma 4
L.r.
58
1977
Interventi della regione Lombardia in campo teatrale.(124)
art. 6 comma 4
L.r.
32
1978
Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell’antifascismo e della resistenza.(125)
art. 4 comma 3
L.r.
62
1978
Riconoscimento dell’istituto lattiero-caseario di Mantova.(126)
art. 7 comma 1
L.r.
75
1978
Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale.(127)
art. 6 comma 3
L.r.
38
1980
Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo.(128)
art. 6 comma 3
L.r.
44
1980
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.(129)
art. 8 comma 2
art. 15 comma 3 lett. i)
art. 15 comma 3 lett. l)
art. 32 comma 1
art. 38 comma 2
art. 38 comma 3
L.r.
45
1980
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.(130)
art. 5 comma 1
art. 5 comma 10
art. 10 comma 4
L.r.
79
1980
Disciplina per l’apertura e l’esercizio dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche scopo diagnostico.(131)
art. 3 comma 3
art. 12 comma 1
art. 13 comma 2
art. 15 art. 16 comma 1
L.r.
89
1980
Finanziamento delle pro-loco iscritte all’albo regionale.(132)
art. 3 comma 3
L.r.
97
1980
Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia.(133)
art. 14
L.r.
62
1981
Istituzione del centro regionale incremento ippico.(134)
art. 10 comma 1
L.r.
64
1981
Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.(135)
art. 9 comma 3
L.r.
66
1981
Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria dell’attività sportiva.(136)
art. 5 comma 3
art. 5 comma 5
art. 6 comma 4
art. 9 comma 1
art. 13 comma 6
L.r.
72
1981
Abrogazioni e modifiche della L.R. 7 marzo 1981 n. 13, nonché modalità per l’estinzione e il trasferimento di IPAB ai sensi della L. 17 luglio 1890 n. 6972.(137)
art. 2 comma 7
L.r.
20
1982
Contributi di gestione ai consorzi volontari provinciali per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e/o controllata e garantita.(138)
art. 1 comma 2
L.r.
25
1982
Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria.(139)
art. 11 comma 1
art. 18 comma 6
art. 35 comma 1
L.r.
39
1982
Interventi in materia di viabilità minore.(140)
art. 4 comma 1
L.r.
44
1982
Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione.(141)
art. 5 comma 1
L.r.
61
1982
Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.(142)
art. 7 comma 1
L.r.
70
1983
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.(143)
art. 8 comma 5
art. 8 comma 7
L.r.
95
1983
Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari e prodotti affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate.(144)
art. 2 comma 1
L.r.
37
1984
Contributo annuale della regione Lombardia all’Istituto per la Scienza dell’amministrazione pubblica.(145)
art. 2
L.r.
59
1984
Riordino dei consorzi di bonifica.(146)
art. 4
art. 11
art. 40 comma 2
art. 44 comma 3
L.r.
29
1985
Contributo annuale della regione Lombardia all’istituto Lombardo per la storia del Movimento di Liberazione.(147)
art. 2
L.r.
36
1985
Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia.(148)
art. 18 comma 4
L.r.
48
1985
Contributi regionali alla fondazione Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticultura “Scuola di Minoprio”.(149)
art. 2 comma 1
L.r.
81
1985
Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.(150)
art. 26 comma 2
L.r.
1
1986
Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della regione Lombardia.(151)
art. 55 comma 5
art. 79 comma 4
art. 79 comma 5
L.r.
6
1986
Istituzione del Centro Regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e ceralicoltura.(152)
art. 10 comma 1
L.r.
17
1986
Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione degli interventi regionali di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po.(153)
art. 1 comma 3
L.r.
42
1986
Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia.(154)
art. 3 comma 1
L.r.
47
1986
Promozione dei servizi di sviluppo agricolo.(155)
art. 9 comma 1
L.r.
65
1986
Disciplina dell’attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico.(156)
art. 3 comma 2
L.r.
24
1988
Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi.(157)
art. 7 comma 4
L.r.
38
1988
Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.(158)
art. 7 comma 4
L.r.
51
1988
Organizzazione, programmazione e esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza.(159)
art. 12 comma 1
art. 12 comma 4
art. 13 comma 2
art. 13 comma 3
L.r.
24
1989
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.(160)
art. 7 comma 1
art. 7 comma 2 lett. e)
art. 7 comma 3
art. 8 comma 2
art. 9 comma 4 lett. b)
art. 12 comma 2
art. 12 comma 13
art. 15 comma 5
L.r.
44
1989
Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto.(161)
art. 7 comma 4
L.r.
64
1989
Contributo annuale della regione Lombardia al Centro di previdenza e difesa sociale.(162)
art. 1 comma 2
L.r.
73
1989
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo.(163)
art. 6 comma 2
art. 27 comma 7
art. 31 comma 13
L.r.
20
1990
Delega a province, comuni e loro consorzi, delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale.(164)
art. 1 comma 3
L.r.
21
1990
Norme per la depubblicizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.(165)
art. 1
art. 3 comma 3
art. 4 comma 1
L.r.
41
1990
Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.(166)
art. 7 comma 3
L.r.
53
1990
Contributi straordinari in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle merci e delle persone.(167)
art. 6 comma 6
L.r.
6
1991
Miglioramento dell’efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale.(168)
art. 7 comma 4
L.r.
9
1991
Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale.(169)
art. 5 comma 3
L.r.
29
1991
Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della L.r. 7 marzo 1991 n. 6.(170)
art. 10 comma 1
art. 10 comma 2
L.r.
16
1992
Istituzione e funzione della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.(171)
art. 10 comma 3
L.r.
16
1993
Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.(172)
art. 6 comma 1
L.r.
22
1993
Legge regionale sul volontariato.(173)
art. 4 comma 4
art. 4 comma 6
L.r.
26
1993
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria.(174)
art. 3 comma 2
art. 6 comma 1
art. 6 comma 3
art. 7 comma 1
art. 10 comma 3
art. 22 comma 2
art. 27 comma 10
art. 28 comma 6
L.r.
45
1993
Interventi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale di persone in servizio di linea.(175)
art. 1 comma 1
L.r.
28
1994
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.(176)
art. 4 comma 3
L.r.
29
1994
Ordinamento della professione di guida alpina.(177)
art. 22 comma 4
L.r.
33
1994
Norme per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario.(178)
art. 37 comma 4
art. 38 comma 2
art. 38 comma 3
L.r.
42
1994
Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università.(179)
art. 4 comma 1
L.r.
20
1995
Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.(180)
art. 12 comma 2 lett. a)
art. 12 comma 4
L.r.(181)
34
1978
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione.(182)
Art. 64, comma 1
L.r.(181)
57
1979
Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa.(183)
Art. 13
Art. 14
Art. 20
Art. 22
Art. 23
L.r.(184)
13
1998
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.(185)
art. 1

NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1995, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1996, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1996, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. c) della l.r. 14 aprile 2004, n. 8 con decorrenza dall'1 gennaio 2005. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 4 gennaio 1985, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 4 luglio 1988, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
33. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 79, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. c) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul burl della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Torna al richiamo nota
40. Si rinvia alla l.r. 27 novembre 1989, n. 64, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
47. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 1996, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
48. Si rinvia alla l.r. 14 aprile 1997, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
49. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
50. Si rinvia alla l.r. 13 luglio 1984, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
51. Si rinvia alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
52. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
53. L'articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. k) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
54. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 1972, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
55. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 1972, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
56. Si rinvia alla l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
57. Si rinvia alla l.r. 2 marzo 1973, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
58. Si rinvia alla l.r. 12 marzo 1973, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
59. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 1973, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
60. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1973, n. 55, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
61. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1973, n. 56, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
62. Si rinvia alla l.r. 10 gennaio 1974, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
63. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1974, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
64. Si rinvia alla l.r. 6 maggio 1974, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
65. Si rinvia alla l.r. 16 maggio 1974, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
66. Si rinvia alla l.r. 16 maggio 1974, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
67. Si rinvia alla l.r. 23 giugno 1974, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
68. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 1974, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
69. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 1974, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
70. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1974, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
71. Si rinvia alla l.r. 2 settembre 1974, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
72. Si rinvia alla l.r. 10 gennaio 1975, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
73. Si rinvia alla l.r. 15 gennaio 1975, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
74. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1975, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
75. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1975, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
76. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1975, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
77. Si rinvia alla l.r. 10 marzo 1975, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
78. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 1975, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
79. Si rinvia alla l.r. 11 aprile 1975, n. 46, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
80. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1975, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
81. Si rinvia alla l.r. 12 maggio 1975, n. 68, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
82. Si rinvia alla l.r. 13 maggio 1975, n. 72, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
83. Si rinvia alla l.r. 9 giugno 1975, n. 75, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
84. Si rinvia alla l.r. 11 giugno 1975, n. 79, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
85. Si rinvia alla l.r. 12 giugno 1975, n. 87, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
86. Si rinvia alla l.r. 12 gennaio 1976, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
87. Si rinvia alla l.r. 21 gennaio 1976, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
88. Si rinvia alla l.r. 3 maggio 1976, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
89. Si rinvia alla l.r. 18 giugno 1976, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
90. Si rinvia alla l.r. 4 agosto 1976, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
91. Si rinvia alla l.r. 26 aprile 1977, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
92. Si rinvia alla l.r. 21 giugno 1977, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
93. Si rinvia alla l.r. 26 luglio 1977, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
94. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 1977, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
95. Si rinvia alla l.r. 19 luglio 1978, n. 45, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
96. Si rinvia alla l.r. 28 agosto 1978, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
97. Si rinvia alla l.r. 5 settembre 1978, n. 58, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
98. Si rinvia alla l.r. 6 gennaio 1979, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
99. Si rinvia alla l.r. 22 marzo 1979, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
100. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 1979, n. 67, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
101. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1979, n. 72, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
102. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1979, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
103. Si rinvia alla l.r. 11 febbraio 1980, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
104. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 1981, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
105. Si rinvia alla l.r. 3 ottobre 1981, n. 63, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
106. Si rinvia alla l.r. 18 maggio 1983, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
107. Si rinvia alla l.r. 25 maggio 1983, n. 43, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
108. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1983, n. 102, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
109. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1985, n. 71, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
110. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1986, n. 61, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
111. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1986, n. 62, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
112. Si rinvia alla l.r. 31 gennaio 1987, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
113. Si rinvia alla l.r. 19 giugno 1989, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
114. Si rinvia alla l.r. 27 ottobre 1989, n. 60, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
115. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 1990, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
116. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. q) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. Torna al richiamo nota
117. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. f) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
118. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
119. Si rinvia alla l.r. 15 gennaio 1975, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
120. Il riferimento è stato abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. j) della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 a decorrere dal 1 gennaio 2003. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l’abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l’istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge. Torna al richiamo nota
121. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 1975, n. 64, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
122. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. q) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. Torna al richiamo nota
123. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 1976, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
124. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 1977, n. 58, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
125. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
126. Si rinvia alla l.r. 2 novembre 1978, n. 62, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
127. Si rinvia alla l.r. 18 dicembre 1978, n. 75, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
128. Si rinvia alla l.r. 11 aprile 1980, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
129. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
130. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 45, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
131. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 79, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
132. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 89, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
133. Si rinvia alla l.r. 20 novembre 1980, n. 97, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
134. Si rinvia alla l.r. 3 ottobre 1981, n. 62, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
135. Si rinvia alla l.r. 26 ottobre 1981, n. 64, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
136. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1981, n. 66, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
137. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
138. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1982, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
139. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 1982, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
140. Si rinvia alla l.r. 15 luglio 1982, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
141. Il riferimento è stato abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. j) della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 a decorrere dal 1 gennaio 2003. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l’abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l’istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge. Torna al richiamo nota
142. Si rinvia alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
143. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
144. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 1983, n. 95, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
145. Si rinvia alla l.r. 13 luglio 1984, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
146. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. a) della l.r. 16 giugno 2003, n. 7. Torna al richiamo nota
147. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1985, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
148. Il riferimento è stato abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. j) della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 a decorrere dal 1 gennaio 2003. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l’abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l’istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge. L'abrogazione si è compiutamente realizzata a seguito dell'entrata in vigore del r.r. 1 ottobre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
149. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
150. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
151. Si rinvia alla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
152. Si rinvia alla l.r. 28 febbraio 1986, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
153. Si rinvia alla l.r. 14 giugno 1986, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
154. Si rinvia alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
155. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 47, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
156. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1986, n. 65, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
157. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 13, comma 2 della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
158. Si rinvia alla l.r. 4 luglio 1988, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
159. Si rinvia alla l.r. 19 settembre 1988, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
160. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 176, comma 2, lett. a) della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31. Torna al richiamo nota
161. Si rinvia alla l.r. 11 settembre 1989, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
162. Si rinvia alla l.r. 27 novembre 1989, n. 64, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
163. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
164. Si rinvia alla l.r. 26 marzo 1990, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
165. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 1990, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
166. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
167. Si rinvia alla l.r. 12 maggio 1990, n. 53, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
168. Si rinvia alla l.r.7 marzo 1991, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
169. Si rinvia alla l.r. 27 aprile 1991, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
170. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
171. Si rinvia alla l.r. 2 maggio 1992, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
172. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 13, comma 2 della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
173. Si rinvia alla l.r. 24 luglio 1993, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
174. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
175. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 1993, n. 45, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
176. Si rinvia alla l.r. 11 novembre 1994, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
177. Il riferimento è stato abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. j) della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 a decorrere dal 1 gennaio 2003. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l’abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l’istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge. L'abrogazione si è compiutamente realizzata a seguito dell'entrata in vigore del r.r. 1 ottobre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
178. Il riferimento è stato abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33. Torna al richiamo nota
179. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
180. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1995, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
181. La tabella è stata modificata dall'art. 5, comma 1 della l.r. 14 agosto 1998, n. 16. Torna al richiamo nota
182. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
183. Si rinvia alla l.r. 10 novembre 1979, n. 57, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
184. La tabella è stata modificata dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 novembre 1998, n. 25. Torna al richiamo nota
185. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 1998, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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