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Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni
(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 30 Gennaio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1
“4 bis. L’adozione degli atti per l’utilizzo delle somme dei fondi speciali di cui al comma 4 compete alle direzioni generali cui vengono presentate le richieste dei creditori, le quali provvederanno con propri atti da trasmettere al servizio bilancio per le registrazioni contabili; l’adozione del provvedimento da parte delle direzioni generali è subordinata alla verifica della sufficienza della disponibilità sui fondi speciali da parte della ragioneria la quale provvede alla annotazione delle richieste di prelevamento.”.
“1. Con apposito provvedimento dell’amministrazione regionale viene avviata, su proposta della direzione regionale competente, la procedura di scelta del contraente.";
“3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale.";
“Art. 8 (Finanziamenti regionali)
1. Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la Regione può concedere contributi per spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari, nonché dispone anticipazioni o finanziamenti per ogni altra spesa ritenuta utile ai fini dell’attuazione degli interventi oggetto degli accordi stessi.”.
“1. Con delibera della Giunta regionale è istituito un nucleo di valutazione composto da tre esperti, di cui uno può cambiare con riferimento a ciascuna iniziativa, e da due esperti supplenti, nonché dai direttori generali delle direzioni interessate, dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2, dal direttore generale della direzione presidenza, dal direttore generale della direzione bilancio e controllo di gestione che lo presiede, nonché dai dirigenti della direzione bilancio e controllo di gestione preposti al bilancio, al controllo di gestione e agli adempimenti attuativi della presente legge. Nel caso di cessazione dall’incarico per causa diversa dalla conclusione dell’incarico stesso, agli esperti effettivi subentrano i supplenti. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l'incarico degli esperti ha durata di due anni. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione bilancio e controllo di gestione preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.”;
“4. I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi concedibili sono quelli a fondo perduto di cui agli artt. 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, di cui all’art. 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all’urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali di cui sopra, possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa certificati dai soggetti beneficiari in base agli stati di avanzamento dei progetti.”;
“a ) l’analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;”;
“e) gli effetti di natura economica e sociale che si prevede ciascun progetto produca.”;
“b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati”;
“d) la precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all’attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;”;
“1 bis) In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l’incarico degli esperti non può superare i 24 mesi”.
“Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale”;
“Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione del direttore generale competente.”;
“Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento.
La determinazione degli importi del diritto di cui al comma precedente è definita con deliberazione della Giunta regionale da assumersi con almeno trenta giorni di anticipo sull’inizio del primo semestre di riferimento; in sede di prima applicazione, il primo semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998.
Con il provvedimento della Giunta di cui al precedente comma, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, sono individuate altresì le modalità di corresponsione alla regione degli importi dovuti.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere.”;
“Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale competente.”;
“Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.”;
“L’eventuale modifica, di cui al secondo comma dell’articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.”.
“4. I conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, considerati ai precedenti commi, sono effettuati con decreto del direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.”;
“1. Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l’esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformità alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati, con decreto del direttore generale competente, a seguito di segnalazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il territorio, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 41.”.
“4. Il direttore generale competente è autorizzato a stipulare con i medesimi soggetti contratti di programma, così come previsto dal terzo comma dell’art. 36 della l. 317/91, nei quali sono stabilite, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui al precedente terzo comma, le modalità attuative dei piani e dei progetti approvati e finanziati.”.
“2. Per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 è riservata una quota non inferiore all’otto per cento della somma complessiva disponibile. La Giunta regionale annualmente può utilizzare l’importo minimo previsto dalla suddetta quota, con le procedure indicate dal successivo comma 3, prima dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano d'intervento ordinario previsto dal precedente comma 1.”.
“1. La Regione concede un contributo annuale per le attività scientifiche del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, con sede in Milano, in considerazione della rilevanza per i propri fini istituzionali, delle attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione, di informazione bibliografica svolte dal centro nelle materie di competenza regionale.”.
“Art. 3 (Procedure di erogazione)
1. Il contributo di cui al comma 2 dell’art. 2è erogato in due soluzioni, con decreto del direttore generale competente; il 60% del contributo è erogato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio regionale, il 40% a saldo a seguito della presentazione da parte della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” di copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica”.
“4. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale, nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2.”;
“5. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni o concessioni edilizie eventualmente necessarie per dar corso alla realizzazione dell’opera o dell’intervento proposto ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
“2. L’erogazione del contributo avviene con decreto del direttore generale. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni edilizie per dare corso alla realizzazione dell’intervento ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
“3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell’iniziativa, il direttore generale può disporre la revoca totale o parziale del contributo, in correlazione a quanto effettivamente realizzato”.
“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati.”;
“1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato e del patrocinio e dei conferimenti d'onore della Regione Lombardia;
b) l’adesione della regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia in qualità di socio fondatore alla costituzione di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni.”;
“Art. 2
1. La Giunta regionale delibera l’adesione e la partecipazione della Regione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un’attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla Giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.
3. In ogni caso, la Regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.
4. La deliberazione di partecipazione di cui al comma 1, è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. La Giunta regionale, con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della Regione disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lett. c), la deliberazione stessa è comunicata al Consiglio regionale.”;
“Art. 1 (Contributi per opere di acquedotti)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a:
a) Comuni;
b) Consorzi:
b1) fra Comuni
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.
2. I contributi in conto capitale agli enti di cui al comma 1, possono essere concessi anche al fine di fronteggiare carenze idriche dovute alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate.”;
“Art. 2 (Misure dei contributi).
1. I contributi a fondo perduto sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%.”;
“Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dal comma 1 dell’art. 1.
2. Le domande relative ai contributi di cui al comma 2 dell’art. 1 devono essere presentate alla Giunta regionale corredate da relazione rilasciata dal servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. I contributi richiesti ai sensi del comma 2, dell’art.1, complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio per i contributi in conto capitale.
4. La Giunta regionale, delibera la concessione dei contributi previo parere della competente commissione consiliare, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, ovvero comunicandone alla medesima la avvenuta adozione, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso art. 1. La Giunta Regionale determina altresì l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”;
“Art. 4 (Procedure)
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l. r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'”.
“Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento ).
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformità alla revisione del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:
a) Comuni;
b) consorzi:
b1) di Comuni;
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano a maggioranza del capitale.”;
“Art. 2. (Misure dei contributi)
1. I contributi sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni, per gli interventi di cui all’art. 1; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;”;
“Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
2. I contributi richiesti di cui all’art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale determina l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”;
“Art. 4 (Procedure).
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'.”.
Allegati
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1#ann1
TABELLA “A” (omissis)
Rifinanziamento di leggi regionali (L.r. 34/78, art. 9-ter, 2º comma, lett. b)
TABELLA “B” (omissis)
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali (L.r. 34/78, art. 9-ter, 2º comma, lett. c)
TABELLA “C” (omissis)
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (L.r. 34/78, art. 9-ter, 2º comma, lett. d)
TABELLA “D”
Modifiche alla vigente legislazione in materia di competenza degli Organi di Governo e della Dirigenza
Tipo |
n. |
Anno |
Titolo |
Articolo e comma |
L.r. |
33 |
1972 |
Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.(116) |
art. 3 comma 2
|
L.r. |
6 |
1973 |
Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.(117) |
art. 5
|
L.r. |
39 |
1974 |
Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.(118) |
art. 18 comma 3 |
L.r. |
5 |
1975 |
Disciplina dell’assistenza ospedaliera.(119) |
art. 13 comma 1 art. 13 comma 3 art. 17 comma 6 |
L.r. |
9 |
1975 |
Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive(120) |
art. 7 comma 3 art. 8 comma 1 art. 10 comma 2 |
L.r. |
64 |
1975 |
Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro-loco.(121) |
art. 5 comma 2 |
L.r. |
8 |
1976 |
Legge forestale regionale.(122) |
art. 11 comma 1 art. 15 comma 1 art. 16 comma 2 |
L.r. |
54 |
1976 |
Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.(123) |
art. 4 comma 4
|
L.r. |
58 |
1977 |
Interventi della regione Lombardia in campo teatrale.(124) |
art. 6 comma 4 |
L.r. |
32 |
1978 |
Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell’antifascismo e della resistenza.(125) |
art. 4 comma 3
|
L.r. |
62 |
1978 |
Riconoscimento dell’istituto lattiero-caseario di Mantova.(126) |
art. 7 comma 1
|
L.r. |
75 |
1978 |
Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale.(127) |
art. 6 comma 3 |
L.r. |
38 |
1980 |
Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo.(128) |
art. 6 comma 3 |
L.r. |
44 |
1980 |
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.(129) |
art. 8 comma 2 art. 15 comma 3 lett. i) art. 15 comma 3 lett. l) art. 32 comma 1 art. 38 comma 2 art. 38 comma 3 |
L.r. |
45 |
1980 |
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.(130) |
art. 5 comma 1 art. 5 comma 10 art. 10 comma 4 |
L.r. |
79 |
1980 |
Disciplina per l’apertura e l’esercizio dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche scopo diagnostico.(131) |
art. 3 comma 3
art. 12 comma 1 art. 13 comma 2 art. 15 art. 16 comma 1 |
L.r. |
89 |
1980 |
Finanziamento delle pro-loco iscritte all’albo regionale.(132) |
art. 3 comma 3
|
L.r. |
97 |
1980 |
Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia.(133) |
art. 14 |
L.r. |
62 |
1981 |
Istituzione del centro regionale incremento ippico.(134) |
art. 10 comma 1 |
L.r. |
64 |
1981 |
Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.(135) |
art. 9 comma 3 |
L.r. |
66 |
1981 |
Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria dell’attività sportiva.(136) |
art. 5 comma 3 art. 5 comma 5 art. 6 comma 4 art. 9 comma 1 art. 13 comma 6 |
L.r. |
72 |
1981 |
Abrogazioni e modifiche della L.R. 7 marzo 1981 n. 13, nonché modalità per l’estinzione e il trasferimento di IPAB ai sensi della L. 17 luglio 1890 n. 6972.(137) |
art. 2 comma 7 |
L.r. |
20 |
1982 |
Contributi di gestione ai consorzi volontari provinciali per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e/o controllata e garantita.(138) |
art. 1 comma 2
|
L.r. |
25 |
1982 |
Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria.(139) |
art. 11 comma 1 art. 18 comma 6 art. 35 comma 1 |
L.r. |
39 |
1982 |
Interventi in materia di viabilità minore.(140) |
art. 4 comma 1
|
L.r. |
44 |
1982 |
Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione.(141) |
art. 5 comma 1 |
L.r. |
61 |
1982 |
Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.(142) |
art. 7 comma 1
|
L.r. |
70 |
1983 |
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.(143) |
art. 8 comma 5 art. 8 comma 7 |
L.r. |
95 |
1983 |
Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari e prodotti affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate.(144) |
art. 2 comma 1
|
L.r. |
37 |
1984 |
Contributo annuale della regione Lombardia all’Istituto per la Scienza dell’amministrazione pubblica.(145) |
art. 2
|
L.r. |
59 |
1984 |
Riordino dei consorzi di bonifica.(146) |
art. 4
art. 11 art. 40 comma 2 art. 44 comma 3 |
L.r. |
29 |
1985 |
Contributo annuale della regione Lombardia all’istituto Lombardo per la storia del Movimento di Liberazione.(147) |
art. 2
|
L.r. |
36 |
1985 |
Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia.(148) |
art. 18 comma 4 |
L.r. |
48 |
1985 |
Contributi regionali alla fondazione Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticultura “Scuola di Minoprio”.(149) |
art. 2 comma 1
|
L.r. |
81 |
1985 |
Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.(150) |
art. 26 comma 2 |
L.r. |
1 |
1986 |
Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della regione Lombardia.(151) |
art. 55 comma 5 art. 79 comma 4 art. 79 comma 5 |
L.r. |
6 |
1986 |
Istituzione del Centro Regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e ceralicoltura.(152) |
art. 10 comma 1 |
L.r. |
17 |
1986 |
Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione degli interventi regionali di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po.(153) |
art. 1 comma 3
|
L.r. |
42 |
1986 |
Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia.(154) |
art. 3 comma 1
|
L.r. |
47 |
1986 |
Promozione dei servizi di sviluppo agricolo.(155) |
art. 9 comma 1 |
L.r. |
65 |
1986 |
Disciplina dell’attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico.(156) |
art. 3 comma 2
|
L.r. |
24 |
1988 |
Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi.(157) |
art. 7 comma 4 |
L.r. |
38 |
1988 |
Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.(158) |
art. 7 comma 4 |
L.r. |
51 |
1988 |
Organizzazione, programmazione e esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza.(159) |
art. 12 comma 1 art. 12 comma 4 art. 13 comma 2 art. 13 comma 3 |
L.r. |
24 |
1989 |
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.(160) |
art. 7 comma 1
art. 7 comma 2 lett. e) art. 7 comma 3 art. 8 comma 2 art. 9 comma 4 lett. b) art. 12 comma 2 art. 12 comma 13 art. 15 comma 5 |
L.r. |
44 |
1989 |
Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto.(161) |
art. 7 comma 4 |
L.r. |
64 |
1989 |
Contributo annuale della regione Lombardia al Centro di previdenza e difesa sociale.(162) |
art. 1 comma 2
|
L.r. |
73 |
1989 |
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo.(163) |
art. 6 comma 2 art. 27 comma 7 art. 31 comma 13 |
L.r. |
20 |
1990 |
Delega a province, comuni e loro consorzi, delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale.(164) |
art. 1 comma 3
|
L.r. |
21 |
1990 |
Norme per la depubblicizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.(165) |
art. 1
art. 3 comma 3 art. 4 comma 1 |
L.r. |
41 |
1990 |
Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.(166) |
art. 7 comma 3 |
L.r. |
53 |
1990 |
Contributi straordinari in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle merci e delle persone.(167) |
art. 6 comma 6 |
L.r. |
6 |
1991 |
Miglioramento dell’efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale.(168) |
art. 7 comma 4 |
L.r. |
9 |
1991 |
Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale.(169) |
art. 5 comma 3 |
L.r. |
29 |
1991 |
Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della L.r. 7 marzo 1991 n. 6.(170) |
art. 10 comma 1 art. 10 comma 2 |
L.r. |
16 |
1992 |
Istituzione e funzione della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.(171) |
art. 10 comma 3 |
L.r. |
16 |
1993 |
Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.(172) |
art. 6 comma 1
|
L.r. |
22 |
1993 |
Legge regionale sul volontariato.(173) |
art. 4 comma 4
art. 4 comma 6 |
L.r. |
26 |
1993 |
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria.(174) |
art. 3 comma 2
art. 6 comma 1 art. 6 comma 3 art. 7 comma 1 art. 10 comma 3 art. 22 comma 2 art. 27 comma 10 art. 28 comma 6 |
L.r. |
45 |
1993 |
Interventi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale di persone in servizio di linea.(175) |
art. 1 comma 1
|
L.r. |
28 |
1994 |
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.(176) |
art. 4 comma 3
|
L.r. |
29 |
1994 |
Ordinamento della professione di guida alpina.(177) |
art. 22 comma 4 |
L.r. |
33 |
1994 |
Norme per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario.(178) |
art. 37 comma 4 art. 38 comma 2 art. 38 comma 3 |
L.r. |
42 |
1994 |
Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università.(179) |
art. 4 comma 1
|
L.r. |
20 |
1995 |
Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.(180) |
art. 12 comma 2 lett. a) art. 12 comma 4 |
L.r.(181) |
34 |
1978 |
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione.(182) |
Art. 64, comma 1 |
L.r.(181) |
57 |
1979 |
Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa.(183) |
Art. 13 Art. 14 Art. 20 Art. 22 Art. 23 |
L.r.(184) |
13 |
1998 |
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.(185) |
art. 1
|