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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
30 gennaio 1998
, N. 2
Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2
Art. 1.
Istituzione del Consiglio dei Sanitari.
1. È istituito presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all’art. 3, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , di seguito denominati decreti di riordino e come previsto dall’art. 10 comma 7 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".
Art. 2.
Competenze del Consiglio dei sanitari.
1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato Cds, fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
2. Il Cds può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza.
Art. 3.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Nell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta, il Cds è composto da:(2)
a) n. 7 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello, con la presenza maggioritaria della componente ospedaliera.
La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l’ASL di Brescia;
La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l’ASL di Brescia;
b) n. 1 medico veterinario dirigente di primo livello e 1 medico veterinario dirigente di secondo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);(3)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(4)
2. Il direttore sanitario, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o, in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
Art. 4.
Composizione del Cds dell’azienda ospedaliera.
1. Nell’azienda ospedaliera il Cds è composto da:(2)
a) n. 8 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 4 dirigenti di primo livello.
Nelle aziende ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia superiore a 170 posti letto;
Nelle aziende ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia superiore a 170 posti letto;
b) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
c) n. 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
d-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(5)
2. Nelle aziende ospedaliere ove insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, la rappresentanza universitaria del personale medico apicale, del personale medico non apicale e del personale laureato sanitario è assicurata, all’interno del contingente dei componenti elettivi, in misura pari al rapporto percentuale della loro rispettiva consistenza numerica rispetto a quelle delle corrispondenti categorie ospedaliere per un numero di componenti da uno a tre. In ogni caso è assicurata la presenza nel Cds di almeno una unità in rappresentanza del personale universitario per entrambi i contingenti medico e non medico, da individuarsi nel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione delle rispettive componenti.
3. In caso di modifica della consistenza numerica della componente universitaria qualora ne consegua una significativa variazione nel rapporto percentuale con la componente ospedaliera, si provvede all’aggiornamento automatico della rappresentanza universitaria mediante l’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 8 comma 3.
Art. 5.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Il Cds dell’azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta è composto da:(2)
a) n. 6 medici appartenenti a UO territoriali di cui n. 3 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario, di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;(6)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(7)
3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza:
a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
1. I riferimenti, contenuti nella presente legge, ai profili della dirigenza del ruolo sanitario ed al personale non dirigenziale del comparto sanitario devono intendersi ricondotti rispettivamente a quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 229/99, ed all’allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999.
Art. 6.
Elezione dei componenti del Cds.
1. Possono essere eletti quali componenti del Cds:
2. Partecipano all’elezione del Cds:
3. Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, personale della riabilitazione. (10)(2)
Art. 7.
Modalità per lo svolgimento delle elezioni.
1. Il direttore generale indice le elezioni con avviso, da pubblicare almeno 20 giorni prima della data fissata, garantendone la massima diffusione; nell’avviso sono indicati la data delle elezioni, la sede e l’ora.
2. Le operazioni di voto si svolgono nell’arco di una giornata non festiva ed avvengono a scrutinio segreto.
3. I seggi elettorali sono costituiti da tre componenti scelti nel ruolo amministrativo di cui uno designato a presiedere, individuato nell’ambito della carriera direttiva o dirigenziale ed uno con funzioni di verbalizzante; compete al seggio elettorale il corretto adempimento degli oneri connessi alle procedure di voto.
4. Il direttore generale nomina la commissione elettorale, composta dal direttore amministrativo dell’azienda o suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera direttiva o dirigenziale, cui compete la predisposizione dell’elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata, nonché la verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati. Gli elenchi degli eleggibili suddivisi per categorie sono affissi all’albo dell’azienda una settimana prima della data delle elezioni. Alla commissione elettorale compete inoltre la nomina dei componenti i seggi elettorali, la verifica dell’attività svolta dagli stessi e l’espletamento delle operazioni di scrutinio.
5. L’elettore esprime la sua preferenza indicando il nome e cognome del candidato fino al numero massimo previsto all’art. 6, comma 4. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la relativa nullità non si estende all’intera espressione di voto ritenendosi validamente espresse le preferenze prioritariamente indicate. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
Art. 8.
Durata in carica.
1. Il Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo consiglio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette almeno 20 giorni prima di tale data.
2. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.
3. I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati, o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell’esaurimento della graduatoria non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla naturale scadenza del Cds.
Art. 9.
Funzionamento.
1. I consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Cds. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata.
2. Il componente che non partecipa, senza giustificazione, per un numero di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, su proposta del presidente, dal direttore generale che contestualmente procederà alla sua sostituzione tramite l’utilizzo della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza dell’interessato.
Art. 10.
Convocazione.
1. Il Cds si riunisce presso la sede della direzione generale. Viene convocato dal presidente o dal suo sostituto e si riunisce di norma una volta al mese e in tutte le occasioni in cui il presidente lo ritenga opportuno.
Il Cds può essere convocato altresì dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.
Il Cds può essere convocato altresì dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.
2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. Detta convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax. La data e l’ora della riunione devono essere comunque comunicate, anche telefonicamente, almeno 5 giorni prima di quello fissato.
Art. 11.
Validità delle sedute e delle decisioni.
Art. 12.
Svolgimento delle sedute - Votazioni.
1. Le sedute del Cds non sono pubbliche. È facoltà del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.
2. Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
Non è ammesso il voto per delega.
Non è ammesso il voto per delega.
Art. 13.
Funzioni di segreteria.
1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al personale dei servizi amministrativi dell’azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale amministrativo.
Art. 16.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia