Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 1
(Disposizioni generali)
1. Le aziende ricettive all'aria aperta devono possedere i requisiti tecnici specificati negli articoli seguenti, nonché i servizi, gli strumenti e gli standard qualitativi indicati negli allegati A e B al presente regolamento.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta sono classificate in 5 classi rappresentate da stelle in base ai parametri tecnici e ai servizi indicati nell'allegato A del presente regolamento. Le aree di sosta non sono soggette a classificazione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) piazzola: l'area attrezzata riservata all'uso esclusivo di una o più persone che soggiornano insieme;
b) unità abitative fisse: gli allestimenti vincolati in modo stabile al suolo;
c) unità abitative mobili: gli allestimenti non vincolati in modo stabile al suolo e i mezzi mobili di pernottamento;
d) accessori e pertinenze delle unità abitative mobili: i manufatti leggeri collocati nelle apposite piazzole dai titolari delle strutture ricettive o dai turisti, rimovibili in ogni momento e comunque non oltre il termine previsto per l'utilizzo della piazzola, quali tende-veranda, sistemi ombreggianti permeabili, coperture a protezione delle unità abitative mobili e della relativa veranda, pedane rialzate esterne alle unità abitative mobili, pre-ingressi con struttura realizzata in materiali rigidi o semirigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare delle unità abitative mobili, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.
Art. 3
(Gestione unitaria)
1. Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve avere la disponibilità, in forza di un valido titolo di proprietà od altro diritto reale o personale di godimento, degli immobili e dei terreni in cui è svolta l'attività. In mancanza di tale titolo l'attività non può essere esercitata.
2. La gestione si considera unitaria ai sensi dell'art. 42 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo', anche qualora la fornitura dei servizi, diversi da quello di alloggio, sia affidata ad altri gestori dal titolare della gestione aziendale unitaria, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva della struttura ricettiva, anche rispetto al livello di classificazione attribuito alla stessa.
Art. 4
(Requisiti generali dei campeggi e villaggi turistici)
1. L'area del complesso deve essere recintata e completata con siepi od altre schermature il più possibile naturali.
2. Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio di ricevimento e accettazione è svolto in apposito locale nel quale devono essere esposte visibilmente la SCIA, le tariffe dei servizi offerti e la planimetria generale del complesso; devono, inoltre, essere esposti il provvedimento di classificazione, il regolamento dell'azienda ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.
4. I posti auto pertinenziali al complesso ricettivo, separati o connessi alle piazzole, non devono essere in numero inferiore alle piazzole e alle unità abitative presenti nel complesso.
5. Il parcheggio esterno, se previsto, deve essere situato nelle vicinanze dell'entrata.
6. L'area deve essere dotata di adeguato impianto di illuminazione e di camper-service atto allo scarico dei serbatoi di accumulo delle acque luride dei mezzi mobili di pernottamento.
7. I locali di uso comune devono essere riscaldati nel periodo invernale durante il periodo di apertura delle struttura.
8. All'interno dell'area ricettiva devono essere realizzati gli accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche in conformità a quanto disposto dal d.m. n. 236 del 16 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
(Caratteristiche delle piazzole)
1. Tutte le strutture ricettive all'aria aperta sono organizzate e suddivise in piazzole, contrassegnate con un numero o con una identificazione alfanumerica corrispondente alla numerazione riportata sugli atti depositati presso gli uffici competenti. Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali.
2. La piazzola può essere dotata di impianti, in particolare per l'approvvigionamento idrico, elettrico e per lo scarico fognario.
3. La dimensione minima delle piazzole standard di campeggi e villaggi turistici è di mq 45. Possono essere realizzate piazzole di dimensioni ridotte non inferiore a mq 25 per un numero non superiore al 15 per cento del totale delle piazzole esistenti.
4. Le piazzole riservate ai turisti provvisti di mezzo autonomo di pernottamento devono essere assegnate in modo da evitare al mezzo e relativi accessori e pertinenze di debordare dalla piazzola stessa.
5. Per la determinazione della capacità ricettiva si assume come parametro lo standard medio massimo di quattro persone per le piazzole standard e di due persone per le piazzole di dimensione ridotta; è data facoltà al gestore di applicare standard inferiori.
Art. 6
(Caratteristiche delle unità abitative)
1. Le unità abitative fisse sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio del comune competente per territorio e devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi comunali.
2. Le unità abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell'art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'.
Art. 7
(Caratteristiche delle unità abitative fisse)
1. Le unità abitative fisse, realizzate secondo le prescrizioni igieniche e di sicurezza vigenti, devono avere altezza interna media non inferiore a m. 2,40 riducibile a m. 2,10 per i comuni montani. Il locale bagno deve avere una superficie utile non inferiore a mq. 3.
2. Le unità abitative fisse devono avere una superficie utile non inferiore a 16 mq e possono essere dotate di veranda.
3. Le unità abitative fisse devono comprendere:
a) bagno allestito con lavandino, doccia, WC, bidet;
b) angolo cottura, che potrà essere posto anche nella veranda;
c) coibentazione termica adeguata;
d) fornitura di acqua calda e, nel periodo invernale, riscaldamento durante l'apertura della struttura.
4. Le unità abitative fisse già presenti nelle strutture ricettive, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, possono essere mantenute in esercizio fino alla loro ristrutturazione o sostituzione.
Art. 8
(Requisiti delle unità abitative mobili)
1. L'eventuale installazione di accessori e pertinenze delle unità abitative mobili come definiti al precedente articolo 2 comma 1 lettera d), quali pre-ingressi telati, nonché pre-ingressi in materiale rigido smontabile e trasportabile, deve interessare una superficie lorda complessiva non superiore a mq. 13. L'altezza media dei pre-ingressi non potrà superare di oltre 25 cm l'unità abitativa mobile di cui costituiscono pertinenza.
2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano alle tende o alle verande parasole in tela o in altro materiale rimovibile occasionalmente utilizzato o alle sovra-coperture installate con funzione di protezione dei mezzi mobili e dei relativi pre-ingressi.
3. I pre-ingressi in materiale rigido devono conformarsi alla tipologia, ai materiali, alla sagoma e alle finiture stabilite dal gestore dell'azienda ricettiva.
Art. 9
(Occupazione della piazzola)
1. Il rapporto contrattuale di occupazione delle piazzole, di cui all'articolo 42 comma 7 della l.r. 27/2015, definisce modalità e tempi di rimozione dei mezzi mobili di pernottamento e relativi accessori, di proprietà dei turisti stessi, al termine del soggiorno in piazzola. Il contratto è concluso sulla base del regolamento interno della struttura predisposto dal gestore dell'azienda ricettiva.
2. Nei periodi di chiusura stagionale il gestore potrà prendere in custodia anche nell'ambito della piazzola gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento con i relativi accessori.
3. I turisti sono responsabili dell'osservanza delle norme contenute nel regolamento interno della struttura ricettiva e riportate nei contratti o negli avvisi esposti negli appositi spazi.
Art. 10
(Servizi igienico-sanitari comuni)
1. I servizi igienico-sanitari comuni ad utilizzo degli ospiti devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di cui al d.m. n. 236 del 16 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia.
2. I locali in muratura o prefabbricati nei quali sono collocati i servizi igienico-sanitari devono essere illuminati ed aerati naturalmente con aperture o finestrature preferibilmente a vasistas. In carenza di idonea aereo-illuminazione devono essere installati dispositivi meccanici di aspirazione per i ricambi di aria. Oltre all'impianto di illuminazione, deve essere previsto quello di erogazione di acqua calda.
3. L'altezza dei locali non può essere inferiore a mq. 2,40. Le pareti devono essere idoneamente rivestite fino ad un'altezza di due metri, ad eccezione dei locali doccia, da rivestire completamente.
4. I gruppi di servizi sanitari sono il più possibile distribuiti sul terreno, onde evitare che l'utente più distante debba percorrere più di 200 mt. per raggiungerli. Tale distanza è ridotta a mt. 150 in caso di campeggi situati oltre 1000 mt. di altitudine.
5. Il vano dei gabinetti deve avere una superficie minima di mq. 1,20. Devono essere installati vasi preferibilmente fissati alla parete o del tipo alla turca; negli spazi antistanti, è obbligatorio sistemare uno o più lavabi o un unico lavabo con più punti di erogazione di acqua calda e fredda. Ciascun punto di erogazione deve essere dotato di specchio, mensola di appoggio e presa elettrica.
6. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime di mq. 1,20 o di mq. 1,50, se dotate di uno spazio antidoccia/spogliatoio. Può essere previsto un vano antidoccia/spogliatoio comune di dimensione adeguata al numero delle docce servite, dotato di asciugacapelli.
7. Nei servizi igienici o nei locali antistanti devono trovarsi distributori di salviette, ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone e raccoglitori di rifiuti con comando a pedale o basculante o altra modalità atta a garantire l'igiene.
8. Presso i locali di servizio devono essere collocate prese d'acqua con relative lance.
9. Il materiale occorrente per le operazioni di pulizia, da compiersi almeno due volte al giorno, deve essere collocato in apposito locale di servizio chiuso al pubblico.
10. Le unità abitative e le piazzole dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate non si computano al fine della determinazione del rapporto tra servizi idrosanitari comuni e numero di persone ospitabili.
11. I servizi igienici per disabili, con camerino completo di lavabo, WC e doccia, sono obbligatori nella misura di 1 servizio fino a 500 persone ospitabili e 1 ogni 500 ulteriori, indipendentemente dalla classificazione della struttura.
12. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per biancheria possono essere installati in un locale coperto o all'aperto.
13. L'installazione di macchine lavatrici è consentita al coperto garantendo, comunque, un numero minimo di lavatoi.
Art. 11
(Approvvigionamento idrico)
1. La dotazione minima totale di acqua è indicata nell'allegato A.
2. L'eventuale erogazione di acqua non potabile deve essere segnalata con apposita indicazione grafica chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.
3. L'acqua potabile deve provenire dall'acquedotto comunale o, in mancanza, da altre fonti dichiarate potabili dall'autorità competente.
4. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi da acquedotto comunale o da sorgente a gettata costante è necessario installare serbatoi di riserva della capacità minima di cinquanta litri per persona ospitata per giorno, oppure munire l'esercizio ricettivo di motori e di gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.
5. Se previsto, il servizio di lavaggio delle autovetture o delle roulotte deve essere effettuato solo su apposita platea impermeabile con idonei scarichi.
Art. 12
(Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuata in aree dedicate secondo le modalità stabilite dal comune di appartenenza della struttura ricettiva.
2. L'area dedicata alla raccolta dei rifiuti è localizzata, di norma, distante dalle piazzole e perimetrata con frangivista.
Art. 13
(Animali domestici)
1. Gli animali domestici sono custoditi in modo da non arrecare danni e molestie.
2. Il gestore può regolamentare l'accesso degli animali domestici nella struttura.
Art. 14
(Aree di sosta)
1. Le aree di sosta sono organizzate in piazzole e devono possedere le dotazioni riportate nell'allegato B al presente regolamento; devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
a) dotazione di alberatura per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta;
b) accesso custodito, anche con sistemi tecnologici alternativi alla presenza di personale dedicato e dotato di strumenti per il controllo dei passaggi;
c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
d) viabilità veicolare interna e di accesso idonea a camper, caravan, mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale di rifinitura idoneo a consentire il transito agevole;
e) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori;
f) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali;
g) localizzazione dell'area dedicata alla raccolta dei rifiuti di norma distante dalle piazzole e perimetrata con frangivista;
h) dimensione minima di 45 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;
i) camper service;
j) esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento dell'area di sosta;
k) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta almeno in italiano e inglese, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;
l) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti;
m) dotazioni previste dalla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.
2. In tali aree la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti, senza possibilità di rientro nelle successive 24 ore.
Art. 15
(Aree di sosta in occasione di eventi, raduni e particolari manifestazioni pubbliche)
1. In occasione di eventi, raduni e particolari manifestazioni pubbliche, possono essere allestite, in spazi pubblici o privati, salvaguardando condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie aree di sosta per camper e caravan parzialmente attrezzate con apertura rapportata alla durata dell'evento. In dette aree possono essere installati servizi amovibili, quali generatori, svuotatoi mobili e simili, a sostituzione dell'allacciamento alle reti pubbliche.
Art. 16
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento e relativi allegati A e B entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.
2. Gli allegati tecnici al presente regolamento sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 17
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento regionale 4 marzo 2003 n. 2 'Regolamento in attuazione della l.r. 13 aprile 2001, n. 7 'Norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta''.(1)
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 marzo 2003 n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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