REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2003 , N. 23

Modalità e procedure per l’attuazione delle misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali concesse ai sensi dell’art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140

(BURL n. 42, 1º suppl. ord. del 13 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-13;23

Art. 1.
Imprese beneficiarie.
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato ulteriormente dall’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, (aiuto di Stato n. 655/97, autorizzato in data 11 marzo 1998) sono concesse in favore delle imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento, risultino iscritte presso l’I.N.P.S. sotto il ramo "industria". In sede di emanazione del bando per la concessione delle agevolazioni potrà essere prevista una attribuzione privilegiata delle risorse disponibili nei confronti di particolari tematiche, settori produttivi o dimensioni delle imprese richiedenti, anche individuando specifiche riserve finanziarie.
2. Ai fini della determinazione della misura di aiuto concedibile, è definita piccola e media impresa quella che risponde ai requisiti fissati, sulla base della disciplina dell’Unione europea per gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, con decreto del Ministro delle Attività Produttive.
3. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda di cui all’articolo 5, comma 1, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione controllata.
Art. 2.
Attività e costi ammissibili.
1. In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo, le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse per le attività di ricerca industriale e di sviluppo, purché non commissionate da terzi, rivolte rispettivamente:
a) all’acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;
b) alla concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera a), mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
2. Sono ammessi alle agevolazioni i seguenti costi, sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 nell’esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda di cui all’articolo 5, comma 1, ed imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile:
a) costi per il personale impiegato;
b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze.

I costi evidenziati nella domanda di contributo, ad esclusione della quota di cui al successivo comma 3, sono ammissibili fino ad un massimo pari al minor valore tra il 40% dei costi sostenuti per il personale nell’esercizio a cui la domanda fa riferimento ed il 15% del fatturato realizzato nello stesso esercizio.
3. Sono altresì ammessi alle agevolazioni gli oneri per le spese generali quantificati forfettariamente nella misura del 40 per cento del costo del personale di cui alla lettera a) del comma 2.
Per le grandi imprese, ai sensi della disciplina comunitaria per la ricerca e sviluppo, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative di cui ai punti a) e b) del comma 1 solo qualora sia riscontrabile il carattere di addizionalità delle stesse rispetto all’ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell’impresa. Nella dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici devono essere forniti elementi adeguati a documentare tale circostanza.
4. I costi di cui al comma 2 sono ammissibili nella misura dedotta nell’esercizio secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I costi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono altresì ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dall’1 gennaio 1997, anche tramite leasing, ed effettivamente utilizzati per le attività di cui al comma 1 nell’esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda di cui al successivo articolo 5, comma 1.
5. I beni e i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 s’intendono acquisiti qualora:
a) per i beni di cui alla lettera b), il relativo costo sia stato interamente fatturato all’impresa acquirente, ovvero alla società di leasing, ed i beni siano stati consegnati ed installati presso l’impresa richiedente l’agevolazione;
b) per i servizi di cui alla lettera c), le prestazioni oggetto della consulenza siano state fatturate ed ultimate.
6. Qualora i beni acquisiti siano alienati successivamente all’avvenuto utilizzo degli stessi per le attività di cui al comma 1, l’impresa beneficiaria conserva con le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, e per il periodo ivi previsto la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto.
7. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda di cui all’articolo 5.
Art. 3.
Misura dell’agevolazione.
1. La misura dell’agevolazione è determinata in funzione delle dimensioni dell’impresa richiedente nonché dell’ubicazione delle unità locali presso le quali vengono condotte le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sulla base delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi sostenuti secondo i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4:

Dimensione impresa
Aree 87.3.c del Trattato CE
Altre aree
Piccole imprese
25%
20%
Medie imprese
20%
15%
Grandi imprese
15%
10%

2. È altresì riconosciuta, in aggiunta alle misure agevolative di cui al comma 1, un’agevolazione, pari al massimo del 20 per cento delle aliquote percentuali di cui al medesimo comma 1, commisurata agli incrementi dei costi di cui all’articolo 2, comma 2, rispetto alla media degli analoghi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta antecedenti l’esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico, nei medesimi esercizi, secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 2. Ai fini del presente comma le imprese di cui all’articolo 2, comma 7, presentano, con riferimento agli esercizi per i quali non sia stata presentata la dichiarazione-domanda, apposita certificazione sottoscritta da un revisore o professionista tra quelli indicati al comma 1, lettera a), dell’articolo 5, attestante i costi sostenuti nei predetti esercizi.
3. Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
4. Le agevolazioni concesse ad una singola impresa, ivi comprese le eventuali maggiorazioni, non possono superare i limiti previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo. La concessione delle agevolazioni alle imprese appartenenti ai settori per i quali esistono particolari limitazioni da parte dell’Unione europea è subordinata all’acquisizione del parere positivo della Commissione europea, cui vengono notificate le istanze ai sensi dei correnti obblighi comunitari.
5. In sede di emanazione del bando potrà essere previsto un importo minimo e/o massimo sia per i costi ammissibili a contributo che per l’agevolazione concedibile ad ogni singola impresa.
Art. 4.
Convenzione per la gestione degli interventi.
1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla concessione delle agevolazioni, nonché i successivi adempimenti per il controllo di cui all’articolo 7, comma 1, sono affidati ad una società od ente prescelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
2. Con apposita convenzione stipulata tra la Regione Lombardia ed il soggetto individuato con le modalità di cui al comma 1, di seguito denominato "concessionario", sono regolati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti, i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate sul Fondo unico delle imprese.
Art. 5.
Procedure per la concessione delle agevolazioni.
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla legge 140/97, l’impresa interessata trasmette alla Regione, tramite il concessionario, domanda redatta su apposita modulistica e corredata dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione-domanda sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza del collegio sindacale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti od a quello dei ragionieri e periti commerciali od a quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e le attività di cui all’articolo 2, comma 1, svolte nell’esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda, con indicazione dei relativi obiettivi e dei costi sostenuti da assumere per il calcolo dell’agevolazione spettante ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, e dell’articolo 3, comma 2;
b) una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle attività indicate nella dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma e la loro congruità, nonché la conformità delle attività svolte e dei costi sostenuti a quanto previsto dal presente regolamento.
2. In sede di emanazione del bando saranno definite le informazioni e le documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda, ivi incluse quelle che le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare in azienda, ai fini dell’attività ispettiva, per i cinque esercizi successivi a quello della dichiarazione-domanda; verrà inoltre fissata la decorrenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda e definita la modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni.
3. Il concessionario provvede a:
a) accertare la completezza e la regolarità formale delle dichiarazioni-domande presentate;
b) acquisire, ove prevista, la certificazione antimafia;
c) trasmettere alla Regione Lombardia l’elenco dei soggetti ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni, nonché l’entità del riparto percentuale eventualmente necessario tenuto conto delle risorse disponibili.
4. Sulla base delle informazioni trasmesse dal concessionario, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori termini connessi all’acquisizione della certificazione antimafia, comunica al richiedente il riconoscimento del diritto al beneficio.
5. Qualora sulla base delle indicazioni trasmesse dal concessionario la dichiarazione-domanda sia carente di uno degli elementi previsti dal bando di cui al comma 2 ovvero utilizzi modulistica difforme da quella allegata allo stesso, la Regione Lombardia tramite il concessionario comunica all’impresa, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione-domanda, l’eventuale diniego dell’agevolazione ovvero, ove possibile, l’invito a sanare la dichiarazione-domanda risultata incompleta o inesatta; in tal caso, è assunta come data di presentazione quella in cui l’istanza stessa viene regolarizzata.
6. Contestualmente all’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la Regione Lombardia dispone la chiusura del termine di presentazione della dichiarazione tramite apposito decreto della Direzione generale competente; le dichiarazioni eventualmente inoltrate successivamente alla data indicata dal predetto decreto sono restituite al richiedente.
7. Qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti alla concessione delle agevolazioni secondo gli importi previsti in favore dell’ultima impresa ammissibile l’agevolazione è disposta proquota fino ad esaurimento delle predette risorse residue tra le domande aventi stessa data di presentazione.
Art. 6.
Fruizione dell’agevolazione.
1. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa statale, l’agevolazione concessa è utilizzata, anche antecedentemente ai controlli di cui all’articolo 7, per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l’importo dell’agevolazione concessa. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 1996), intendendosi la comunicazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento equiparata, quanto agli effetti, all’atto di liquidazione previsto dal predetto decreto.
2. L’agevolazione di cui al precedente comma 1 non costituisce corrispettivo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 7.
Controlli e revoche.
1. Il concessionario, successivamente alla concessione delle agevolazioni, accerta la sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni sulla base della dichiarazione-domanda dell’impresa beneficiaria e della documentazione allegata, anche avvalendosi di esperti nominati dalla Regione Lombardia. L’eventuale esito negativo dei predetti accertamenti è comunicato all’impresa dalla Regione Lombardia entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del successivo comma 3 qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell’impresa.
2. La Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. La convenzione di cui all’articolo 4 dovrà prevedere che, qualora risulti non comunicata alla Regione entro il termine di cui al comma 1 la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di cui al medesimo comma 1, il concessionario sia tenuto al pagamento di una penale la cui misura sarà definita nella convenzione stessa in relazione all’entità degli importi indebitamente fruiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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