Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
2 settembre 1996
, N. 19
Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale
(BURL n. 36, 1º suppl. ord. del 05 Settembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-09-02;19
Art. 1.
Finalità.
Art. 2.
Bando annuale delle borse di studio.
1. In relazione alle disponibilità organizzative dei settori di riferimento ed all’evoluzione delle competenze dell’ente Regione per effetto di riforme istituzionali, la Giunta regionale determina il numero delle borse di studio con un bando annuale di selezione che deve indicare comunque:
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i requisiti per l’ammissione alla selezione, la composizione dei nuclei di valutazione delle candidature e le modalità di selezione dei candidati. (1)
Art. 3.
Valutazione del tirocinio.
1. Il tirocinio pratico non può comunque comportare l’insorgere di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione.
2. La regolare frequenza del tirocinio ed il suo proficuo svolgimento, attestati dal responsabile della struttura organizzativa di riferimento, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali con un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.
Art. 4.
Norma finanziaria.
1. È autorizzata per l’esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 600.000.000 per le finalità previste all’art. 1.
2. All’onere di L. 600.000.000 di cui al primo comma, si provvede per L. 100.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese impreviste" iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996.
3. Agli oneri conseguenti all’istituzione dei nuclei di valutazione di cui all’art. 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 e successivi.
4. Agli oneri relativi alla copertura assicurativa dei borsisti prevista dall’art. 2, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.10.1.346 "Spese per assicurazioni diverse" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 e successivi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia