LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999 , N. 23

Politiche regionali per la famiglia

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23

Art. 1.
Finalità ed ambito di intervento.
1. La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989) , riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.
2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un’organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all’infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell’individuo nell’ambito familiare, attua, anche attraverso l’azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.
3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l’efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.
Art. 2.
Obiettivi.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
b) sostenere l’alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il disposto dell’art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all’interruzione della gravidanza;
d) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
e) promuovere e sostenere l’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali;
f) promuovere le iniziative volte a favorire l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
g) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l’offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;
h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l’onere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente;
i) sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della l.r. 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l’educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla famiglia) , la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l’unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale;
j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l’associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;
l) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
m) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell’assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari;
n) prevedere la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;
o) garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.
Art. 2 bis(1)
(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore e di altre forme associative)
1. La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche attraverso gli istituti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione, nell’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, assicura altresì il coinvolgimento di altre forme associative.
Art. 2 ter(1)
(Consulta regionale della famiglia)
1. Presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:
a) assessore regionale competente che la presiede;
b) quattro rappresentanti degli enti di cui all’articolo 2 bis che si occupano di tematiche familiari, designati dagli stessi enti in numero pari a due per ciascuna categoria;
c) due rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI Lombardia;
d) un direttore sociosanitario di una ATS designato dalla direzione generale competente in materia di sanità;
e) un direttore sociosanitario di una ASST designato dalla direzione generale competente in materia di sanità.
2. Acquisite le designazioni, la Giunta regionale costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.
3. La Consulta esprime pareri e formula proposte in merito alle politiche per la famiglia.
4. La Consulta rimane in carica per la sola durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.
Art. 3.
Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa.
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l’erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse, e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all’accesso alla prima casa di cui al comma 9.(2)
2. Sono concessi prestiti sull’onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore al Lire 80.000.000. L’onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto.
3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell’Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell’obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.(3)
5. Per l’attuazione del disposto di cui al comma 3è costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l’adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un’apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l’attività di gestione. Con l’utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell’importo mutuato, fermo restando l’importo massimo di Lire 70.000.000.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l’entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di cui al comma 4.(4)
Nelle convenzioni sono definiti:
a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;
b) le procedure per l’esame delle domande;
c) i tempi per l’istruttoria e per la concessione di finanziamenti;
d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.
7. Nell’ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l’accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all’individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all’acquisto della prima casa.
8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.
9. La Regione favorisce l’accesso alla prima casa dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, mediante l’erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l’entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l’importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. L’importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all’handicap grave.(5)
10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.(6)
11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:
a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni”;(7)
b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs.109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.(8)
12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:
a) non essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
b) avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.;(9)(10)
c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;(11)
d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.(12)
13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per “giovane coppia” si intende:(13)
a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
b) componenti la “giovane coppia” non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell’agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.
14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell’agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:(14)
a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
c) alloggi autocostruiti;
d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.
Art. 4.
Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari.
1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, nonché di supportare le responsabilità di cura da parte dei genitori, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, monoparentali e con persone fragili a carico.(17)
2. La Regione promuove e sostiene l’adozione, preferibilmente con l’intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e da parte di altre forme associative finalizzate a: (18)
a) favorire la conciliazione vita-lavoro, con particolare riguardo ai servizi di supporto ai caregiver familiari e ai servizi integrativi scolastici;
b) fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l’infanzia;
c) organizzare le banche del tempo secondo la definizione di cui all’articolo 36, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o svolgere altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per la cura, il sostegno e la socializzazione dei minori;
d) favorire il benessere psico-fisico dei minori, contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nonché prevenire forme di disagio anche attraverso la costruzione di reti territoriali tra servizi esistenti e i soggetti di cui all’articolo 2 bis;
e) attivare spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;
f) realizzare interventi rivolti alle donne con figli che hanno subito maltrattamenti e a minori vittime di violenza assistita.
3. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all’attuazione di quanto previsto al comma 2.(19)
4. Al fine di agevolare l'autonomia, l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale delle persone con disabilità senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto con disabilità contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.(20)
4 bis. (21)
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l’erogazione dei benefici.
6. La Regione nell’ambito dell’attività di formazione professionale di sua competenza:
a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l’attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;
b) promuove corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-educativi;(22)
c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.
8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.
9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all’interruzione della gravidanza;
b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;
d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;
e) effettuare programmi relativi all’affido familiare ed all’adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.
10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell’ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell’integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.
11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all’art. 2.
12. La Regione sostiene e valorizza l’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.
13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 15, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l’acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all’interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.
18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l’esercizio attraverso il convenzionamento o l’accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale. (26)
Art. 4 bis(27)
(Centri per la famiglia)
1. La Regione promuove l’istituzione dei centri per la famiglia, quali strutture di prossimità che, in stretto raccordo con gli enti di cui all’articolo 2 bis e con tutti i servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio, favoriscono il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e realizzano interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione alle fasi di transizione del ciclo di vita della famiglia stessa.
2. I centri per la famiglia:
a) sono organizzati da soggetti pubblici, da enti del Terzo settore e da gestori di unità di offerta sociali o sociosanitarie in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati;
b) si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, socio-sanitari, educativi, nonché da enti del Terzo settore o da altre forme associative;
c) agiscono attraverso protocolli operativi di collaborazione con i servizi territoriali, i servizi socio-sanitari, i piani di zona, i piani di conciliazione e con tutte le reti già presenti sul territorio.
Art. 5.(28)
Art. 6.
Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui all’art. 3, commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo per l’abbattimento degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.
2. Per le finalità di cui all’art. 3, commi 3 e 5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di bilancio.
3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 9, è istituito un apposito fondo per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente alimentato con risorse statali e con risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà determinata con successivo provvedimento di legge. La quota finanziata con risorse statali nel limite massimo di Lire 80.000.000.000 per l’esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie relative alle annualità dei limiti di impegno di cui all’art. 61 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.
5. Per le finalità di cui all’art. 4, comma 6, lett. a) e lett. c) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli dell’obiettivo 2.5.1 "Formazione professionale" del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
6. Per le finalità di cui all’art. 5, commi 8 e seguenti, si provvederà con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- all’ambito 2, settore 2 è istituito il nuovo obiettivo 2.2.9. "Servizio alla famiglia";
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5093 "Fondo per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti per le esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio nonché per il pagamento degli interessi sui prestiti d’onore";
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5091 "Fondo di garanzia per le operazioni di finanziamento di esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio o legate a situazioni di temporanea difficoltà economica";
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5092 "Compenso a Finlombarda s.p.a. per l’attività di gestione del fondo di garanzia per il finanziamento delle esigenze familiari";
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5090 "Fondo per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l’accesso alla prima casa – finanziamento regionale";
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5104 "Spese per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell’associazionismo familiare";
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5109 "Contributi per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell’associazionismo familiare".

Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l’anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5088 "Economie derivanti dai trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica" con la dotazione finanziaria di Lire 80.000.000.000.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito il capitolo 2.2.9.1.5089 "Fondo per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l’accesso alla prima casa – finanziamento statale" con la dotazione finanziaria di Lire 80.000.000.000.
8. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all’accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088.
9. Sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2000 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 36, comma 7-quinquies della legge regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091, 2.2.9.1.5092, 2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti al gruppo capitoli “2.2.9.1.5090”.(29)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19 e sostituito dall'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 6, comma 6, lett. b) e c) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 6, comma 5, lett. e) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 5, lett. g) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 5, lett. h) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 5, lett. i) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. b) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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