Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

TITOLO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l’istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.
TITOLO II
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente titolo, in attuazione dell’articolo 133 della Costituzione e dell’articolo 53 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell’istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché nell’esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali.(1)
Art. 3
(Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni)
1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l’accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.
CAPO II
INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE
Art. 4
(Istituzione di nuovi comuni)
1. L’istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:
a) della fusione di due o più comuni contigui;
b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
c) di scorporo da aree d’intensa urbanizzazione site nell’area metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Art. 5
(Mutamento delle circoscrizioni comunali)
1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:
a) incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo;(2)
b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui;(3)
d) rettifica dei confini.
Art. 6
(Mutamento delle denominazioni comunali)
1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
CAPO III
DISPOSIZIONI PROCEDURALI(4)
Art. 7
(Iniziativa legislativa)(4)
1. L’iniziativa legislativa per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto della Regione.
2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.
3. L’iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.
Art. 7 bis
(Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)(4)
1. Ai fini della richiesta di cui all’articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell’iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull’iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l’invio alla Regione ai sensi del comma 4.
2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.
3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all’articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater.
5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell’ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull’effettuazione del referendum di cui all’articolo 7 quater.
Art. 7 ter
(Richiesta comunale di promozione dell’iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)(4)
1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all’adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell’eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis.
3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell’eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4 ter la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4 ter e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all’avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell’articolo 7 quater, comma 1.(5)
4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 7 quinquies, non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell’eventuale confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis.
4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell’iniziativa legislativa di cui all’articolo 7 sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all’articolo 7 bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo. (6)
4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell’iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4 bis, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l’altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell’altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell’informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell’iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.(6)
Art. 7 quater
(Referendum consultivo comunale)(4)
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l’invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell’articolo 7 ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.
2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell’avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell’iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.
3. Se i consigli comunali interessati deliberano l’effettuazione del referendum di cui al comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 quinquies e fermo restando quanto segue:
a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;
b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;
c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. In caso di mutamento della circoscrizione riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum.
4 bis. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale interessato può deliberare, ai sensi del comma 1, di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:
a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;
b) è utilizzato il modulo per l’espressione della volontà degli aventi diritto di cui al comma 3, lettera c);
c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
Art. 7 quinquies
(Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)(4)
1. Il referendum di cui all’articolo 7 quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. L’esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.(7)
Art. 7 sexies
(Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)(4)
1. All’esito della procedura di cui agli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.
2. La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun consiglio comunale interessato, approva in via definitiva e uniforme i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2 e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, l’effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies e nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, il raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto di cui all’articolo 7 quinquies, comma 3, e di non rientrare nel divieto di ripresentazione della richiesta di cui all’articolo 7 sexies 1, riporta gli esiti della consultazione referendaria e indica l’eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. (8)
3. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell’articolo 9.
Art. 7 sexies 1(9)
(Divieto di ripresentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)
1. La richiesta di iniziativa legislativa di cui all’articolo 7 sexies per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, già attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, che abbia avuto esito negativo non può essere ripresentata dagli stessi comuni per un periodo di sette anni dalla data di svolgimento del referendum consultivo di cui agli articoli 7 quater o 9 ter.
Art. 7 septies
(Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio)(4)
1. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all’articolo 7 sexies, tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all’articolo 9 ter, commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai comuni richiedenti la decisione assunta entro venti giorni dal termine di cui al comma 1.
Art. 8
(Pareri)(4)
1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui agli articoli 4, 5 e 6, presentati al Presidente del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ai consigli comunali interessati, che non si siano già espressi a norma dell’articolo 7 sexies. La trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi.
2. I progetti di legge sono, altresì, trasmessi al consiglio provinciale o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all’assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.
3. I pareri di cui al presente articolo sono resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.
Art. 9
(Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all’assunzione dei referendum consultivi comunali)(4)
1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all’articolo 7 septies, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell’effettuazione del referendum consultivo regionale di cui all’articolo 9 ter anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica.
2. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9 ter, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Art. 9 bis
(Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali)(4)
1. Le spese per il confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all’articolo 7 quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull’assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all’organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.
2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell’articolo 7 quater sono, altresì, rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e alle condizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, ove ricorra uno dei seguenti casi:(10)
a) l’esito della consultazione referendaria comunale di cui al presente comma non sia favorevole secondo i criteri di valutazione dei risultati di cui all’articolo 9 ter, commi 5 e 6;
b) il Presidente della Giunta regionale non dia corso alla richiesta comunale di avvio di cui all'articolo 7 sexies, ai sensi dell’articolo 7 septies, comma 1.
2 bis. Il rimborso delle spese referendarie di cui al comma 2è ammesso, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, in base ad apposita attestazione:(11)
a) presentata dai sindaci dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del referendum consultivo comunale, nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo;
b) contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui all’articolo 7 sexies, nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
2 ter. L’attestazione di cui al comma 2 bis:(11)
a) è presentata al Presidente della Regione, unitamente alla richiesta di rimborso delle spese;
b) attesta la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, e l’effettuazione del referendum di cui al comma 2 secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies, commi 1 e 2, e nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
c) riporta gli esiti della consultazione e indica l’eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione, con allegazione dei verbali di proclamazione degli stessi risultati.
2 quater. L’esito della verifica, da parte della Giunta regionale, sulla sussistenza dei requisiti formali ai fini del rimborso delle spese referendarie comunali, di cui al comma 2 bis, è pubblicato nel BURL.(11)
2 quinquies. Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto, di cui all’articolo 7 quinquies, comma 3, non preclude, di per sé, il rimborso delle spese sostenute per il referendum consultivo comunale.(11)
Art. 9 ter
(Referendum consultivo regionale)(4)
1. L’effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all’articolo 7, comma 1, da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L’effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell’iniziativa legislativa di cui all’articolo 7, comma 1, o della mancata assunzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.
2. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 7 quinquies, non si fa luogo a referendum.
3. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 1è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d’appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all’articolo 8.
4. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.
5. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
6. L’esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.(12)
7. L’ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dall’articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1983.
8. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall’ufficio centrale per il referendum ai sensi della l.r. 34/1983, comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.
9. Salvo quanto previsto al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 17, comma 6, della stessa legge.
Art. 9 quater
(Spese dei referendum consultivi regionali)(4)
1. Le spese per i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni referendarie di cui all’articolo 9 ter sono a carico della Regione.
2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. I comuni interessati all’organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle consultazioni regionali di cui all’articolo 9 quinquies.
Art. 9 quinquies
(Consultazione regionale in forma semplificata)(4)
1. Nei casi di cui all’articolo 9 ter, qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9 dell’articolo 9 ter, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.
2. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 1, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:
a) procedono allo spoglio dei voti;
b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;
c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 2, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.
4. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:
a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;
b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;
c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;
d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.
Art. 9 sexies
(Disposizioni particolari per l’incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo)(4)
1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermine, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell’allegato B bis.
2. In caso di indizione di referendum consultivo per l’incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest’ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum ai fini dell’incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell’allegato B bis.
3. Le disposizioni legislative per l’incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo ai sensi del comma 2 acquistano efficacia a seguito dell’entrata in vigore delle norme che, prevedendo l’incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest’ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 2.
Art. 10
(Adempimenti per il procedimento legislativo)(4)
1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all’articolo 8 alla competente commissione consiliare e dell’assunzione del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 9, delibera sull’approvazione della proposta di legge.
2. Nei casi di effettuazione del referendum regionale di cui all’articolo 9 ter, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all’articolo 8 e i risultati del referendum alla competente commissione consiliare per l’ulteriore corso del procedimento legislativo.
3. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, di cui agli articoli 7 quater, comma 4, e 9 ter, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all’articolo 8 alla competente commissione consiliare per l’ulteriore corso del procedimento legislativo.
4. Il Consiglio regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l’entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell’anno successivo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche in caso di iniziativa legislativa promossa ai sensi dell’articolo 7 septies, qualora la richiesta comunale di avvio pervenga al Presidente della Giunta regionale entro il 1° gennaio di ogni anno.
5. Qualora l’iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.
6. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, non si applicano le scadenze di cui all’articolo 9 ter, commi 1 e 3, e al comma 4 del presente articolo.
CAPO IV
FUNZIONI DELLA REGIONE E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI(13)
Art. 11
(Successione nei rapporti)(13)
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla Regione, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.
3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.
Art. 12
(Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali)(13)
1. I provvedimenti amministrativi dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.(14)
Art. 13
(Coordinamento)(13)
1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 8.
TITOLO III
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
Art. 14
(Ambito di applicazione)
1. Il presente titolo regola l’esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni dirette alla istituzione di nuove province, nonché alla revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti, così come previsto dall’articolo 133 della Costituzione e dall’articolo 21 del d.lgs. 267/2000.
CAPO I
ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE
Art. 15
(Iniziativa)
1. L’iniziativa di cui all’articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all’istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell’istituenda provincia.
2. L’iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell’area territoriale della nuova provincia.
Art. 16
(Deliberazioni dei consigli comunali proponenti)
1. L’iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all’articolo 21 del d.lgs. 267/2000, devono contenere:
a) l’elenco dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale della nuova provincia;
b) l’indicazione della popolazione dell’area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente;
c) l’individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.
Art. 17
(Atti di adesione all’iniziativa)
1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell’iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l’iniziativa.
2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l’adesione o meno all’iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.
3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.
Art. 18
(Parere della Regione)
1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell’articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l’adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell’istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell’articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
CAPO II
REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
Art. 19
(Iniziativa)
1. L’iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine interprovinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.
2. L’iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 20
(Trasmissione delle deliberazioni comunali)
1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell’articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all’articolo 21 del d.lgs. 267/2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.
Art. 21
(Deliberazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell’articolo 133 della Costituzione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 22
(Inammissibilità delle iniziative)
1. L’iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.
2. È altresì preclusa l’iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l’iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.
Art. 23
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell’articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE
Art. 24
(Abrogazioni)
1. Le leggi indicate nell’allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:
a) il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario); (15)
b) la lett. a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico). (16)
2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all’allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
3. Le leggi indicate nell’allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall’articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) all’articolo 25 della l.r. n. 34/1983.
Art. 25
(Norma finanziaria)(17)
1. Alle spese per l’effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”- programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.(18)

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29#ann1

ALLEGATO A

Leggi abrogate




L.R.
TITOLO
1
l.r. 30 luglio 1976, n. 20(20)
Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme
2
l.r. 24 gennaio 1978, n. 14(21)
Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago
3
l.r. 24 gennaio 1978, n. 15(22)
Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano
4
l.r. 24 gennaio 1978, n. 16(23)
Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio
5
l.r. 24 gennaio 1978, n. 17(24)
Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 - sezione 2a - del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo
6
l.r. 24 gennaio 1978, n. 18(25)
Distacco contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo)
7
l.r. 24 gennaio 1978, n. 19(26)
Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazza mulini in provincia di Bergamo
8
l.r. 24 gennaio 1978, n. 20(27)
Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada "L'oro" al comune di Lenna
9
l.r. 24 aprile 1978, n. 37(28)
Modifica della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20 - Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada denominata "L'Oro" al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata
10
l.r. 24 aprile 1980, n. 42(29)
Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino
11
l.r. 10 maggio 1980, n. 55(30)
Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191 - 1192 – 2821/A - 2821/B - 2821/C e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
12
l.r. 26 maggio 1980, n. 63(31)
Aggregazione della frazione Cadè dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello al comune di Roncoferraro
13
l.r. 26 maggio 1980, n. 64(32)
Distacco della frazione Frola dal comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al comune di Olmo al Grembo
14
l.r. 18 gennaio 1982, n. 6(33)
Distacco della zona denominata Strapozzo dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
15
l.r. 5 maggio 1983, n. 38(34)
Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo
16
l.r. 27 giugno 1983, n. 52(35)
Mutamento della denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, in quella di Medesimo
17
l.r. 9 luglio 1984, n. 32(36)
Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, L.R. 2 dicembre 1973, n. 52
18
l.r. 8 settembre 1984, n. 46(37)
Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano
19
l.r. 14 febbraio 1985, n. 10(38)
Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio
20
l.r. 8 luglio 1989, n. 25(39)
Distacco del territorio denominato Balossina dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia
21
l.r. 8 luglio 1989, n. 26(40)
Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano
22
l.r. 9 settembre 1989, n. 38(41)
Distacco del territorio compreso tra le Vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano
23
l.r. 13 febbraio 1990, n. 12(42)
Integrazione all'art. 1 della L.R. 9 settembre 1989, n. 38 concernente "Distacco del territorio compreso tra le vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo in provincia di Milano, e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano
24
l.r. 7 settembre 1992, n. 28(43)
Norme sulle circoscrizioni comunali
25
l.r. 24 maggio 1993, n. 15(44)
Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province
26
l.r. 15 aprile 1995, n. 21(45)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia
27
l.r. 15 aprile 1995, n. 22(46)
Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano
28
l.r. 15 aprile 1995, n. 23(47)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Lacchiarella, in provincia di Milano
29
l.r. 7 luglio 1997, n. 26(48)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano
30
l.r. 7 luglio 1997, n. 27(49)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Somaglia, in provincia di Lodi
31
l.r. 7 luglio 1997, n. 28(50)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano
32
l.r. 7 luglio 1997, n. 29(51)
Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese
33
l.r. 7 luglio 1997, n. 30(52)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano
34
l.r. 7 luglio 1999, n. 13(53)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al Comune di Forcola, in provincia di Sondrio
35
l.r. 27 marzo 2000, n. 16(54)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rovato, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia
36
l.r. 23 novembre 2001, n. 20(55)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco
37
l.r. 7 ottobre 2002, n. 21(56)
Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Copiano, in provincia di Pavia
38
l.r. 7 ottobre 2002, n. 22(57)
Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Arluno, in provincia di Milano
39
l.r. 7 ottobre 2002, n. 23(58)
Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in provincia di Brescia
40
l.r. 7 ottobre 2002, n. 24(59)
Distacco di una porzione di territorio denominata "Case Montini" dal Comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Castegnato, in provincia di Brescia
41
l.r. 7 ottobre 2002, n. 25(60)
Distacco della frazione Ponti dal Comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Cedrina in provincia di Bergamo
42
l.r. 18 giugno 2003, n. 9(61)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rogeno, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
43
l.r. 24 marzo 2004, n. 6(62)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano
44
l.r. 22 maggio 2004, n. 14(63)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
45
l.r. 22 maggio 2004, n. 15(64)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Mulazzano in provincia di Lodi.
46
l.r. 9 agosto 2004, n. 20(65)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travasò Siccomario, in provincia di Pavia
47
l.r. 9 agosto 2004, n. 21(66)
Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme
48
l.r. 21 dicembre 2004, n. 37(67)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia
49
l.r. 1 febbraio 2005, n. 3(68)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano
50
l.r. 1 febbraio 2005, n. 4(69)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia
51
l.r. 13 febbraio 2006, n. 4(70)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Lovere, in provincia di Bergamo
52
l.r. 24 aprile 2006, n. 9(71)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al Comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia
53
l.r. 20 luglio 2006, n. 15(72)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio.
54(73)
l.r. 1 ottobre 2007, n. 23 (74)
Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano
55(73)
l.r. 15 ottobre 2007, n. 26 (75)
Mutamento della denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia in quella di Lonato del Garda
56(73)
l.r. 30 luglio 2008, n. 22 (76)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia
57(73)
l.r. 14 luglio 2009, n. 12 (77)
Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme
58(73)
l.r. 6 agosto 2009, n. 17 (78)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia di Como
59(73)
l.r. 25 gennaio 2010, n. 2 (79)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo
60(73)
l.r. 9 febbraio 2010, n. 10 (80)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano
61(73)
l.r. 12 agosto 2011, n. 15 (81)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Brembate e Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo
62(73)
l.r. 15 giugno 2012, n. 10 (82)
Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quella di Godiasco Salice Terme
63(73)
l.r. 7 novembre 2013, n. 11 (83)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como
64(73)
l.r. 7 novembre 2013, n. 12 (84)
Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda
65(73)
l.r. 7 novembre 2013, n. 13 (85)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia in provincia di Como
66(86)
l.r. 14 dicembre 2006, n. 26(87)
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sovere, in provincia di Bergamo
67(86)
l.r. 6 novembre 2014, n. 28(88)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Voghera e di Corana, in provincia di Pavia
68(86)
l.r. 6 maggio 2015, n. 12(89)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia di Brescia
69(86)
l.r. 6 maggio 2015, n. 13(90)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cesano Maderno e di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e della Brianza
70(86)
l.r. 6 maggio 2015, n. 14(91)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Casatenovo e di Monticello Brianza, in provincia di Lecco
71(86)
l.r. 6 novembre 2015, n. 35(92)
Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio
72(86)
l.r. 29 aprile 2016, n. 11(93)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Trovo e di Rognano, in provincia di Pavia
73(86)
l.r. 7 ottobre 2016, n. 26(94)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Clusone e Piario, in provincia di Bergamo
74(86)
l.r. 28 dicembre 2016, n. 33(95)
Incorporazione del comune di Cavallasca nel comune di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como
75(86)
l.r. 22 febbraio 2017, n. 3(96)
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano
76(86)
l.r. 22 febbraio 2017, n. 4(97)
Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova

ALLEGATO B

Leggi che restano in vigore




L.R.
TITOLO
1
l.r. 29 novembre 2002, n. 29
Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como
2
l.r. 22 maggio 2004, n. 13
Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano
3(98)
l.r. 10 febbraio 2011, n. 1
Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como
4(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 2
Istituzione del comune di Sant’Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant’Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo
5(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 3
Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo
6(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 4
Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como
7(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 5
Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como
8(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 6
Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco
9(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 7
Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia
10(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 8
Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese
11(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 9
Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova
12(98)
l.r. 30 gennaio 2014, n. 10
Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como.

Allegato B bis - Modelli per quesiti referendari (99)

Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermine)(100)



A (comune contermine al comune incorporante)
B(comune incorporante)
C (comune contermine al comune incorporante)
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?
Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?
Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?
Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?
Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermine)



A (comune non direttamente contermine al comune incorporante)
B (comune contermine al comune incorporante)
C (comune incorporante)
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di eventuale incorporazione anche del comune B, che vota oggi per l’incorporazione in C?
Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?
Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?

Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C, sapendo che, in caso di esito favorevole del procedimento, anche A, che vota oggi, potrebbe essere incorporato in C?
Volete che il comune A, a seguito dell’eventuale incorporazione del comune B nel comune C, sia a sua volta incorporato al comune C?.

NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
13. Il Capo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 luglio 2017, n. 17. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 18 giugno 2003, n. 8 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. m) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 30 luglio 1976, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1978, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 24 aprile 1978, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 24 aprile 1980, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1980, n. 55, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 1980, n. 63, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 1980, n. 64, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
33. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1982, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 1983, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 1983, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
36. Si rinvia alla l.r. 9 luglio 1984, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
37. Si rinvia alla l.r. 8 settembre 1984, n. 46, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
38. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 1985, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
39. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 1989, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
40. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 1989, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
41. Si rinvia alla l.r. 9 settembre 1989, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
42. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 1990, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
43. Si rinvia alla l.r. 7 settembre 1992, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
44. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1993, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
45. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1995, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
46. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1995, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
47. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1995, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
48. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
49. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
50. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
51. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
52. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1997, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
53. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 1999, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
54. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2000, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
55. Si rinvia alla l.r. 23 novembre 2001, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
56. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
57. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
58. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
59. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
60. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
61. Si rinvia alla l.r. 18 giugno 2003, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
62. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2004, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
63. Si rinvia alla l.r. 22 maggio 2004, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
64. Si rinvia alla l.r. 22 maggio 2004, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
65. Si rinvia alla l.r. 9 agosto 2004, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
66. Si rinvia alla l.r. 9 agosto 2004, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
67. Si rinvia alla l.r. 21 dicembre 2004, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
68. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2005, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
69. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2005, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
70. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 2006, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
71. Si rinvia alla l.r. 24 aprile 2006, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
72. Si rinvia alla l.r. 20 luglio 2006, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
73. L'allegato A è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. n) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
74. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2007, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
75. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
76. Si rinvia alla l.r. 30 luglio 2008, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
77. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
78. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2009, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
79. Si rinvia alla l.r. 25 gennaio 2010, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
80. Si rinvia alla l.r. 9 febbraio 2010, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
81. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 2011, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
82. Si rinvia alla l.r. 15 giugno 2012, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
83. Si rinvia alla l.r. 7 novembre 2013, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
84. Si rinvia alla l.r. 7 novembre 2013, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
85. Si rinvia alla l.r. 7 novembre 2013, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
87. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 2006, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
88. Si rinvia alla l.r. 6 novembre 2014, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
89. Si rinvia alla l.r. 6 maggio 2015, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
90. Si rinvia alla l.r. 6 maggio 2015, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
91. Si rinvia alla l.r. 6 maggio 2015, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
92. Si rinvia alla l.r. 6 novembre 2015, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
93. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 2016, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
94. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2016, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
95. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2016, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
96. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 2017, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
97. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
98. L'allegato B è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. o) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
99. L'allegato è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
100. L'allegato B bis è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 6 luglio 2017, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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