Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di istituzione di parchi regionali e naturali della Lombardia.
TITOLO I
PARCHI REGIONALI E NATURALI
CAPO I
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Art. 2
(Parco lombardo della valle del Ticino)
1. Il parco lombardo della valle del Ticino, istituito con legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della valle del Ticino), è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale.
Art. 3
(Delimitazione del parco)
1. Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni:
- provincia di Varese: Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;
- provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;
- provincia di Pavia: Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.
2. La Regione assume l'iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell'area eventualmente avviate dalla Regione Piemonte.
Art. 4
(Consorzio tra gli enti locali interessati)(2)
1. I comuni indicati all'articolo 3, nonché le province di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono alla gestione del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Art. 5
(Delimitazione del Parco naturale lombardo della valle del Ticino)
1. I confini del parco naturale lombardo della valle del Ticino, istituito con legge regionale 12 dicembre 2002, n. 31 (Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino), e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata 'Parco naturale lombardo della Valle del Ticino', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 6
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio preposto alla gestione del parco lombardo della Valle del Ticino, di cui all'articolo 4.
Art. 7
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. A norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad approvare la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 2003, n. VII/919 (Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni), le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. VII/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino articolo 19, comma 2, L.R. n. 86/83 e successive modificazioni rettificata dalla deliberazione 14 settembre 2001, n. VII/6090).
CAPO II
PARCO DELLE GROANE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE GROANE
Art. 8
(Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)(2)
1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(3)
2. I predetti comuni, il comune di Milano, la provincia di Como, la Città metropolitana di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12.(4)
Art. 8 bis
(Gestione della riserva naturale Fontana del Guercio) (5)
1. L’ente gestore del parco delle Groane gestisce anche la riserva naturale Fontana del Guercio, istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.
Art. 9
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) realizza l'integrale recupero ed il potenziamento naturalistico-ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;
b) gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
c) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale del parco di cui all'articolo 10, provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti espropriativi all'uopo occorrenti.
Art. 10
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;
e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;
f) definisce il sistema della mobilità interna all'area del parco.
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) alle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 11(6)
Art. 12
(Interventi e contributi)
1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.
2. Sono estesi alle aree del parco gli interventi e i benefici previsti dalla vigente normativa regionale volti a favorire:
a) la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane;
b) il rimboschimento o la ricostituzione del bosco;
c) le attività selvicolturali e le iniziative di forestazione in ambiente urbano;
d) l'acquisto di mezzi e attrezzature forestali.
Art. 12 bis
(Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(7)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”(8) ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”(8), non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave;
b) l’alterazione e la distruzione di zone umide;
c) la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
d) l’abbandono di rifiuti;
e) l’ammasso anche a carattere temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi;
f) la captazione o deviazione di acque o attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico, di strade vicinali o consortili, di strade poderali o capezzagne, salvo autorizzazione dell’ente gestore;
h) la trasformazione d’uso dei terreni boscati;
i) l’eliminazione delle siepi boscate;
j) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non nelle aree di pertinenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi o per la tutela di beni di elevato valore economico o ambientale; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili;
k) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
l) l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
m) l'apposizione e il rinnovo delle concessioni per cartelli o manufatti pubblicitari, ad eccezione di quanto relativo alla segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole;
n) la costruzione di nuovi edifici o di manufatti di natura edilizia.
Art. 12 bis 1
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(9)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale delle Groane nei comuni di Arese, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda, Novedrate e Vertemate con Minoprio, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro il 30 giugno 2021. La variante di cui al precedente periodo non opera nelle aree ricomprese nella riserva naturale Fontana del Guercio, alle quali continua ad applicarsi il piano di gestione della stessa riserva, che mantiene denominazione e regime di tutela di riserva all’interno del parco.(10)
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco di cui al comma 1, con esclusione delle aree ricomprese nella riserva naturale Fontana del Guercio, si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5. Ai soli fini dell’applicazione del presente comma, il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco, previsto dall’articolo 206 bis, comma 3, deve intendersi esteso fino al 30 giugno 2021.(11)
SEZIONE I bis(12)
PARCO NATURALE DELLE GROANE
Art. 12 ter
(Istituzione, finalità e delimitazione del parco naturale)(13)
1. Il Parco naturale delle Groane istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”(8), persegue le seguenti finalità:
a) conservare ed incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio e la funzionalità della rete ecologica;
b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
c) promuovere la conservazione e la riqualificazione del territorio nei suoi valori naturalistici e culturali e delle attività agricole ad esso correlate;
d) promuovere e disciplinare la fruizione sostenibile dell’area ai fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici;
e) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.
2. I confini del Parco naturale sono individuati nella planimetria “Parco delle Groane”, in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all’allegato A della presente legge.
Art. 12 quater
(Gestione del parco naturale)(14)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 8(2).
Art. 12 quinquies
(Piano per il parco)(15)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 12 ter, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone che presentano elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia floristico che faunistico;
b) ai complessi boscati;
c) ai complessi agricoli di valore storico e ambientale;
d) all’infrastrutturazione agricola di impianto storico e ai roccoli;
e) ai contenuti dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco naturale si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale e, in quanto tale, ha valore anche di piano paesaggistico, nonché di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.
Art. 12 sexies
(Regolamento del parco)(16)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente al piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 12 ter e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 12 septies
(Divieti)(17)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale delle Groane sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera, nonché l’asportazione di minerali. Sono consentiti interventi strettamente occorrenti per l’attuazione di progetti di riqualificazione ambientale, idrogeologica e naturalistica approvati dall’ente gestore ivi comprese le vasche di laminazione idraulica;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica, nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dall’ente gestore;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
h) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola o forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree destinate alla fruizione e nell’immediata adiacenza dei fabbricati;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio;
j) realizzare strade, elettrodotti aerei in alta tensione e reti di trasporto di vettori energetici in genere di nuova costruzione. Restano escluse dal divieto la viabilità minore, gli elettrodotti in media e bassa tensione interrati, le reti di distribuzione dei vettori energetici di servizio ad insediamenti esistenti e gli interventi di razionalizzazione e risanamento degli elettrodotti in alta tensione esistenti, comprese le opere di traslazione della linea, finalizzati alla tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, nonché al miglioramento dell’impatto ambientale, territoriale e paesaggistico. I relativi progetti sono autorizzati dall'ente gestore, verificate le incidenze sugli habitat naturali e sui nuclei vegetazionali di particolare pregio e stabilite le eventuali misure mitigative e compensative locali;
k) esercitare attività sportiva edonistica con uso di motori a combustione interna;
l) non tenere al guinzaglio i cani all’esterno dei recinti attorno alle abitazioni.
2. Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4, della legge 394/1991 e dalle finalità del parco naturale di cui all’articolo 12 ter, comma 1.
3. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 12 octies
(Norme finali)(18)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale del parco regionale, per gli edifici esistenti nelle aree in ampliamento, ovunque ubicati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico, ristrutturazione edilizia senza demolizione.
3. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004 n. 18476 e successive modificazioni, nonché i piani di settore ed il regolamento approvati dall’ente parco, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 12 septies, comma 1.
CAPO III
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Art. 13
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)(2)
1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco dei colli di Bergamo, istituito con legge regionale del 18 agosto 1977 n. 36 (Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed interessante i comuni di Almé, Berbenno, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almé, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(19)(20)
2. I predetti comuni e la provincia di Bergamo, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dalla presente sezione.
Art. 13 bis
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(21)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Bergamo, Ranica e Valbrembo, ivi comprese, per i comuni di Bergamo e Ranica, aree territoriali già ricadenti, rispettivamente, nei PLIS ‘Agricolo Ecologico Madonna dei Campi’ e ‘Naturalserio’, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l’aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale ‘Naturalserio’ e ‘Agricolo Ecologico Madonna dei Campi’ e nel comune di Berbenno a seguito dell’integrazione del Monumento naturale ‘Valle del Brunone’ in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007” e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo nel comune di Berbenno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
Art. 14
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare cooperativistiche, anche con l'acquisizione e la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola;
c) coordina gli interventi nell'area del parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente sezione o delegategli dagli enti consorziati.
Art. 15
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei lavori storici ed ambientali;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;
e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;
f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 16
(Interventi e contributi)
1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei colli di Bergamo sono regolati dalla l.r. 86/1983, dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), dalla l.r. 9/ 1977 e dalle altre disposizioni in materia.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO
Art. 17
(Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale dei colli di Bergamo, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 27 marzo 2007, n. 7 (Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo), persegue le seguenti finalità:
a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;
b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
c) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e culturali compatibili;
d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;
e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Parco naturale dei Colli di Bergamo', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 18
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 13(2).
Art. 19
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 20
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 17 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore medesimo e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea dell'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 21
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;
c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazione d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio che comunque non incidano sull'alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzati dall'ente gestore;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
i) accendere fuochi all'aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall'ente gestore;
j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 17, comma 1, il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 22
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento di parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 21, comma 1.
CAPO IV
PARCO NORD MILANO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NORD MILANO
Art. 23
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)(2)
1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale Nord Milano), e riconosciuto come parco di cintura metropolitana dall'articolo 38-bis della l.r. 86/1983, comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(22)
2. Il consorzio parco Nord Milano, costituito fra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Sesto San Giovanni e la Città metropolitana di Milano, esercita le funzioni previste dal titolo II, capo IV della l.r. 86/1983.(23)
Art. 24
(Acquisizione delle aree)
1. Per consentire l'acquisto da parte del consorzio del parco Nord Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 dicembre 1977, n. II/633 (Approvazione del piano territoriale del parco nord Milano), la Giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del consorzio della delibera esecutiva relativa all'acquisto delle aree, a concedere al consorzio parco Nord Milano, con propria deliberazione, un contributo in annualità, nonché a prestare fidejussione fino alla somma di euro 1.032.914 a favore del consorzio stesso in relazione a mutui che lo stesso contrarrà per l'acquisizione delle aree comprese nel perimetro del parco.
Art. 24 bis
(Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(24)
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Milano, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ad eccezione di quelli indicati ai punti 2) e 3).
Art. 24 ter
(Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del Parco regionale per effetto dell’accorpamento del PLIS della Balossa)(25)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Nord Milano nei comuni di Cormano e di Novate Milanese la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”), e conseguente modifica dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
SEZIONE II
PARCO NATURALE NORD MILANO
Art. 25
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale Nord Milano, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23 (Istituzione del parco naturale Nord Milano), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) mirare ad un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;
d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 26
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 23, comma 2(2).
Art. 27
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce le aree comprese nel parco naturale, destinate prevalentemente a funzioni di recupero, conservazione e promozione dei valori naturalistici, con particolare riferimento:
a) alle formazioni boschive che svolgono una funzione di corridoio ecologico tra le aree protette regionali e di ricucitura territoriale;
b) al corso del fiume Seveso;
c) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 28
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 29
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l'equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare attività di cava, miniera e discarica, nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
e) svolgere attività pubblicitarie, non autorizzate dall'ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
h) accendere fuochi all'aperto, salvo che per la effettuazione di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali consentite ed autorizzate dall'ente gestore;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 30
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Nord Milano, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 29, comma 1.
CAPO V
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Art. 31
(Delimitazione del parco)(26)
1. Il parco regionale della pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(27)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 32, da tabelle con la scritta 'Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate', aventi la caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 32
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona e le province di Como e di Varese.
2. Il consorzio del parco ha sede in Castelnuovo Bozzente.
3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 33
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la presenza di un membro designato dal consorzio 'La pineta - Associazione tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio';
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.
Art. 34
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
SEZIONE I BIS
PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE(28)
Art. 34 bis
(Istituzione e finalità del Parco naturale)(29)
1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate), si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità del territorio, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
c) conservare i valori paesaggistici del territorio e delle attività tradizionali di utilizzo delle proprietà rurali;
d) promuovere e organizzare la fruizione dell'area ai fini didattici, scientifici, culturali, sociali e ricreativi;
e) difendere e migliorare gli equilibri idrogeologici-forestali;
f) concorrere al recupero delle architetture vegetali;
g) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all’individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all’allegato A della presente legge.
Art. 34 ter
(Gestione del Parco)(30)
1. La gestione del Parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 32(2).
Art. 34 quater
(Piano per il Parco)(31)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 34 bis, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del Piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone forestali e di brughiera corrispondenti agli ambienti boscati aventi maggiore continuità ed estensione caratterizzati da forme vegetali strutturate e diversificate e da elevato valore ecologico e paesaggistico;
b) alle zone agricole tradizionali anche di ridotta dimensione in cui la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla tutela del paesaggio, alla produzione ed all’uso sociale compatibile con l’ambiente e all’arricchimento floristico e faunistico;
c) alle zone di ronchi e vigne caratterizzate dalla presenza di fondi di modeste dimensioni con un elevato valore sociale e ricreativo;
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 34 quinquies
(Regolamento del Parco)(32)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del Piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 34 bis e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 34sexies
(Divieti)(33)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) modificare il regime delle acque fatte salve le captazioni finalizzate al consumo umano o al mantenimento di un corretto assetto idrogeologico;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a);
h) accendere fuochi all’aperto, salvo che per la effettuazione di fuochi di ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali e nelle zone a ronco per le attività di uso sociale;
i) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
j) atterrare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio.
2. Al fine di mantenere la biodiversità devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco naturale.
3. Il Regolamento del parco di cui all’articolo 34 quinquies stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4 della legge 394/1991.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 34 septies
(Norme finali)(34)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 394/1991, del decreto legislativo 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del Piano per il Parco continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. VII/427 del 7 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate) nonché i piani di settore ed i regolamenti approvati dall’ente Parco, se non contrastanti con i divieti di cui al comma 1 dell’articolo 34 sexies.
CAPO VI
PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
Art. 35
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 (Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui all' allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(35)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 36, da tabelle con la scritta 'Parco Montevecchia e Valle Curone', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 36
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, La Valletta Brianza, Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia, Viganò, Merate, Airuno, Valgreghentino e la Provincia di Lecco.(36)
2. Il consorzio del parco ha sede in Montevecchia.
3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 37
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
Art. 38
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 38 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)(37)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave;
b) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
c) l’alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;
d) l’abbandono o la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
e) l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l’ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;
f) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d’acqua e l’attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;
g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
h) la chiusura degli accessi ai corpi d’acqua;
i) la trasformazione dei boschi, fatti salvi per gli interventi finalizzati all’arricchimento della biodiversità;
j) l’eliminazione delle siepi di specie indigene nelle aree agricole;
k) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco;
l) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
m) l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
n) l’apposizione e il rinnovo delle concessioni per cartelli o manufatti pubblicitari, ad eccezione di quanto relativo alla segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole.
3. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle altre aree oggetto di ampliamento, fino alla data di pubblicazione dell’approvazione della variante di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”, si applicano le norme di salvaguardia della variante al piano territoriale di coordinamento adottata con deliberazione di assemblea consortile n. 4 del 30 gennaio 2006.
Art. 38 bis 1
(Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco regionale)(38)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona”.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia si applica quanto previsto all’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
Art. 38 bis 2(39)
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007’ e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone nel comune di Merate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 28/2016.
SEZIONE I BIS
PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE(40)
Art. 38 ter
(Finalità e delimitazione del parco naturale)(41)
1. Il parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi dell’art. 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”, persegue le seguenti finalità:
a) conservare ed incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio e la funzionalità della rete ecologica;
b) promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale e i suoi valori culturali e naturalistici, nonché quindi delle attività agricole ad esso correlate;
c) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all’allegato A della presente legge.
Art. 38 quater
(Gestione del parco naturale)(42)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 36(2).
Art. 38 quinquies
(Piano per il parco)(43)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 38 ter, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone che presentano elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia forestale sia faunistico;
b) ai complessi agricoli di valore storico e ambientale;
c) all’infrastrutturazione agricola di impianto storico, i terrazzamenti e centuriazioni connessi a importanti episodi storico-architettonici;
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 38 sexies
(Regolamento del parco)(44)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 38 ter e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 38 septies
(Divieti)(45)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera nonché l’asportazione di minerali;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dal parco;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a);
h) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola o forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree destinate alla fruizione e nell’immediata adiacenza dei fabbricati;
i) trasformare, anche temporaneamente, le aree destinate ad uso agro-forestale, per finalità diverse da quanto compatibile con gli obiettivi elencati nell’articolo 38 ter, ed in particolare per finalità diverse da quelle agricolo-forestali e di riqualificazione naturalistica o paesaggistica, fatto salvo quanto regolamentato dal parco;
j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio.
2. Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4, della legge 394/1991.
3. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 38 octies
(Norme finali)(46)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano territoriale di coordinamento approvato con legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone) e successive modificazioni, nonché i piani di settore ed il regolamento approvati dall’ente parco, se non contrastanti con i divieti di cui al comma 1 dell’articolo 38 septies.
CAPO VII
PARCO DEL MONTE BARRO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MONTE BARRO
Art. 39
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Barro, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del Parco regionale del Monte Barro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 40, da tabelle con la scritta 'Parco Monte Barro', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 40
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione è affidata al consorzio per la salvaguardia del Monte Barro, con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana territorialmente interessata, retto dallo Statuto approvato con decreto del Prefetto di Como del 9 gennaio 1974 e successive modificazioni.
2. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 40 bis
(Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(47)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007’ e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco del Monte Barro nel comune di Valmadrera si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2016.
Art. 41
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali , naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
Art. 42
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano la gestione del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DEL MONTE BARRO
Art. 43
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)
1. I confini e l'articolazione territoriale del parco naturale del Monte Barro, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro), sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata 'Parco naturale del Monte Barro', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 44
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 40(2).
Art. 45
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. 86/1983, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette), il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 6 aprile 2004, n. VII/992, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro).
CAPO VIII
PARCO DELL'ADAMELLO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADAMELLO
Art. 46
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell'Adamello, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del parco regionale dell'Adamello), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 47, da tabelle con la scritta 'Parco Adamello', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 47
(Ente di gestione)(48)
1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Valle Camonica.
Art. 48
(Regolamento del parco)
1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Valle Camonica adotta un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva entro trenta giorni apportandovi le eventuali modifiche.
2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:
a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni territorialmente interessati e dell'azienda regionale delle foreste;
d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
Art. 49
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana, che riguardano la gestione del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO
Art. 50
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)
1. I confini e l'articolazione territoriale del parco naturale dell'Adamello, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23 (Istituzione del parco naturale dell'Adamello), sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 51
(Obiettivi e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale dell'Adamello è istituito per perseguire i seguenti obiettivi:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;
d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
Art. 52
(Gestione del parco naturale)(48)
1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Valle Camonica.
Art. 53
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone di protezione integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) alle zone di protezione orientata nelle quali lo scopo è sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
c) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali botanica, biologica, zoologica, forestale, morfopaesistica;
d) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;
e) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 54
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 51 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è approvato dall'ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.
Art. 55
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Adamello è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatte salve le raccolte di specie e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;
c) aprire nuove cave e coltivare torbiere, realizzare nuove discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;
d) accendere fuochi all'aperto ed allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino o delle aree individuate dall'ente gestore;
e) realizzare nuovi elettrodotti, fatti salvi la manutenzione e l'adeguamento tecnologico di quelli esistenti;
f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), istituire zone di addestramento cani;
g) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
h) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
i) avviare altre attività, anche di carattere temporaneo e che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità del parco naturale.
Art. 56
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
CAPO IX
PARCO DELL'ADDA NORD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADDA NORD
Art. 57
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell'Adda Nord, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco regionale dell'Adda Nord), comprende le aree delimitate nelle planimetrie(49) allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 58, da tabelle con la scritta 'Parco Adda Nord', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 58
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Busnago, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d'Adda, Trucazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio, Villa d'Adda e le Province di Bergamo, Lecco, Milano e Monza e Brianza.(50)
2. Il consorzio del parco ha sede a Trezzo d'Adda.
3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 58 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)(51)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco dell'Adda Nord nei comuni di Busnago, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda e Verderio, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Modifica dei confini del parco regionale dell'Adda Nord'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco dell'Adda Nord nei comuni di Busnago, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda e Verderio si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
Art. 59
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
Art. 60
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 61
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
- l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e dell'Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare l'attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL'ADDA NORD
Art. 62
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale dell'Adda Nord, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 dicembre 2004, n. 35 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria(49) generale in scala 1:25.000, denominata 'Parco naturale Adda Nord', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 63
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 58(2).
Art. 64
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall'ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare l'ambiente nella sua integrità, sorvegliare l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca scientifica e la fruizione didattica;
b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;
c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al valore storico culturale ed all'elevato significato di archeologia industriale;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 65
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991, e in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 62, comma 1, e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento e l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 66
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dell'Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi even-tuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire e sfruttare cave, miniere ed effettuare escavazioni in alveo fatti salvi gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire e sfruttare discariche e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole che comunque non incidano nell'alimentazione della Palude di Brivio;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, istituire zone di addestramento cani;
i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
Art. 67
(Norme transitorie e finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2000, n. VII/2869 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Adda Nord - art. 19, comma 2, l.r. 86/1983 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni, se non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 66.
CAPO X
PARCO DELL'ADDA SUD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADDA SUD
Art. 68
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell'Adda Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 81 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(52)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 69, da tabelle con la scritta 'Parco Adda Sud', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 69
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Casaletto Ceredano, Castelgerundo, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Corno Vecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, S. Martino in Strada, Spino d'Adda, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico, la Provincia di Cremona e la Provincia di Lodi.(53)
2. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 70
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.
Art. 71
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 72
(Riserva naturale 'Adda Morta')
1. Il consorzio di cui all'articolo 69 gestisce anche la riserva naturale 'Adda Morta', istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.
Art. 73
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
- l'Assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare l'attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.
CAPO XI
PARCO VALLE DEL LAMBRO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
Art. 74
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale della valle del Lambro, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (Istituzione del parco regionale della valle del Lambro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 75, da tabelle con la scritta 'Parco valle del Lambro', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 75
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Casatenovo, Cassago Brianza, Cesana Brianza, Concorezzo, Correzzana, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano (54), Verano Brianza, Villasanta e le province di Como, Monza e della Brianza e Lecco.(55)
2. Sono membri dell'assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione 'Alto Lambro e Piani d'Erba' e 'Alto Lambro'.
3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.
4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 75 bis
(Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(56)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco della Valle del Lambro nel comune di Cassago Brianza si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
Art. 75 ter
(Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)(57)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16‘Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi’. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
Art. 75 quater(58)
(Disposizioni relative ad un ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell’articolo 16 bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007’.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
Art. 76
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
Art. 77
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 78
(Riserva naturale 'Riva orientale del lago d'Alserio')
1. Il consorzio di cui all'articolo 75 gestisce anche la riserva naturale 'Riva orientale del lago d'Alserio', istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Art. 79
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale della Valle del Lambro, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 9 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Lambro), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) tutelare e riqualificare le risorse idriche e naturalistiche dei laghi, bacini e corsi d'acqua presenti, nonché le relative sponde e fasce di rispetto;
c) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, laddove compromesso, tramite l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale;
d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata 'Parco naturale Valle del Lambro', costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 80
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 75(2).
Art. 81
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) al sistema delle aree fluviali e lacustri;
b) all'ambito della riserva naturale 'Riva Orientale del lago di Alserio';
c) al complesso storico-naturalistico del parco reale di Monza per la conservazione e manutenzione del patrimonio botanico ed edilizio esistente;
d) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 82
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 79, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 83
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire nuove attività di cava e miniera ed effettuare escavazioni in alveo; sono fatti salvi gli esercizi in corso, nei limiti delle concessioni rilasciate e gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici ed istituire zone di addestramento cani;
i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 79, comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 84
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. n. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. VII/601 del 28 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro 'art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni'), rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. VII/6757 del 9 novembre 2001 (Rettifica della deliberazione n. 7/601 del 28 luglio 2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro), in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 83.
CAPO XII
PARCO CAMPO DEI FIORI
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO CAMPO DEI FIORI
Art. 85
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale Campo dei Fiori, istituito con legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 86 della presente legge, da tabelle con la scritta 'Parco Campo dei Fiori', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 86
(Gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane Valceresio, Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, la provincia di Varese e tra i comuni di:(59)
- Barasso
- Bedero Valcuvia
- Brinzio
- Castello Cabiaglio
- Casciago
- Cocquio Trevisago
- Comerio
- Cunardo
- Cuvio
- Gavirate
- Induno Olona
- Luvinate
- Masciago Primo
- Orino
- Rancio Valcuvia
- Valganna
- Varese.
2. Il consorzio del parco ha sede a Brinzio.
Art. 87
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco a un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione del centro geofisico prealpino, dell'azienda autonoma di soggiorno di Varese, delle associazioni culturali e naturalistiche operanti nella zona, dei rappresentanti dei proprietari delle aree, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.
Art. 88
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 89
(Riserva naturale Lago di Ganna)
1. Il consorzio di cui all'articolo 86 gestisce anche la riserva naturale 'Lago di Ganna', istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983 e compresa nel territorio del parco.
Art. 89 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)(60)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago, Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori”, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della l.r. 12/2005.
4. All’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10 bis della l.r. 12/2005 non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave, fatto salvo il recupero ambientale di iniziativa pubblica convenzionata con l’ente gestore del parco;
b) l’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura costituenti depositi permanenti o temporanei, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta;
c) l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatto salvo l’ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;
d) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro pertinenze e degli impianti tecnologici e quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco;
e) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
f) la chiusura degli accessi ai corpi d’acqua;
g) l’esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica a servizio del parco, quella viaria, quella turistica e quella indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole;
h) l’allestimento e l’ampliamento dei villaggi turistici;
i) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
j) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d’acqua e l’attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;
k) la trasformazione dei boschi, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi funzionali all’arricchimento della biodiversità o di opere di viabilità agro-silvo-pastorale, di allacciamenti tecnologici e di collegamento viario ad edifici esistenti, o per la costruzione degli edifici di cui al comma 3;
l) l’eliminazione delle siepi di specie autoctone nelle aree agricole;
m) la distruzione o la manomissione dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti agricoli e di opere murarie ad essi collegate, nonché la rimozione o la copertura stabile di pavimentazioni in pietra di strade comunali e agricole di comprovata vetustà, fatte salve le sistemazioni provvisorie o gli interventi per lavori di pubblico interesse;
n) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatti salvi i mezzi di servizio e quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
o) l’allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l’attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
p) la distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni e fasce marginali dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;
q) l’alterazione e la deturpazione di grotte ed altri fenomeni carsici, ivi compresi fossili, minerali e concrezioni.
5. All’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10 bis della l.r. 12/2005, sono subordinati al parere favorevole dell’ente gestore del parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende non favorevole:
a) la costruzione e l’ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) l’allestimento di campeggi.
Art. 89 ter
(Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco)(61)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16‘Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi’. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
3. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco naturale Campo dei Fiori si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2 e 4.
Art. 89 quater
(Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco nei comuni di Casciago e Luvinate)(62)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago e Luvinate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona”.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
SEZIONE II
PARCO NATURALE CAMPO DEI FIORI
Art. 90
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre 2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell'ambiente, garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l'attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;
e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Parco naturale Campo dei Fiori', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 91
(Gestione del parco naturale)
La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 86(2).
Art. 92
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 90, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983; il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;
b) alle zone di riserve naturali orientate  zone umide  e alla zona di riserva naturale orientata della Martica Chiusarella che hanno un rilevante valore naturalistico;
c) alle zone forestali o con valenza naturalistica per la valorizzazione e tutela delle superfici forestali autoctone;
d) alle zone di fruizione e alle zone di corridoio ecologico;
e) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 93
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo1eil rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 94
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 90, comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 95
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 94, comma 1.
CAPO XIII
PARCO DEL MINCIO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MINCIO
Art. 96
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Mincio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 8 settembre 1984, n. 47 (Istituzione del parco del Mincio), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(63)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 97, da tabelle con la scritta 'Parco del Mincio', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 97
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro, Porto Mantovano, Marmirolo, Cavriana, Ostiglia, Borgocarbonara, Pomponesco, Desenzano del Garda e la provincia di Mantova.(64)
Art. 98
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.
Art. 99
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
Art. 100
(Riserve naturali e monumento naturale)(65)
1. Il consorzio di cui all'articolo 97 gestisce anche le riserve naturali 'Valli del Mincio', ‘Vallazza’, ‘Complesso morenico di Castellaro Lagusello’, ‘Garzaia di Pomponesco’, ‘Palude di Ostiglia’, ‘Isola Boscone’ e il monumento naturale ‘Area umida di San Francesco’, istituiti ai sensi della l.r. 86/1983.(66)
Art. 100 bis
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(67)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale del Mincio ai sensi della legge regionale recante “Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell’integrazione delle riserve naturali ‘Garzaia di Pomponesco’, ‘Palude di Ostiglia’, ‘Isola Boscone’, ‘Complesso morenico Castellaro Lagusello’ e del monumento naturale ‘Area umida di San Francesco’, in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)” si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere da c) a e), della l.r. 28/2016.
CAPO XIV
PARCO DEL SERIO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCPLINA DEL PARCO DEL SERIO
Art. 101
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Serio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, fatte salve le modifiche, anche sostitutive, successivamente apportate ai sensi di legge.(68)
2. Il confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 102, da tabelle con la scritta 'Parco del Serio', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
Art. 102
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Covo, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pedrengo, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le Province di Bergamo e di Cremona.(69)
2. Il consorzio del parco ha sede a Romano di Lombardia.
3. I comuni diversi da quelli di cui al comma 1 interessati all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda delibera l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 102 bis
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(70)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Serio nei comuni di Covo, Pedrengo e Seriate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell’articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l’aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell’articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007” e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
Art. 103
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, di rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.
Art. 104
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 105
(Riserva naturale 'Palata Menasciutto')
1. Il consorzio del parco gestisce anche la riserva naturale 'Palata Menasciutto', istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.
CAPO XV
PARCO DELL'OGLIO SUD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'OGLIO SUD
Art. 106
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell'Oglio Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 17 (Istituzione del Parco dell'Oglio Sud), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(71)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 107, da tabelle con la scritta 'Parco dell'Oglio Sud' aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 107
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalromano, Piadena Drizzona, Canneto sull'Oglio, Calvatone, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, San Martino dell'Argine, Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.(72)
Art. 108
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.
Art. 109
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. L'assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell'Oglio Sud comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.
3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 110
(Riserva naturale 'Le Bine')
1. Il consorzio di cui all'articolo 107 gestisce anche la riserva naturale 'Le Bine', istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.
Art. 111
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare l'attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.
CAPO XVI
PARCO DELL'OGLIO NORD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'OGLIO NORD
Art. 112
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell'Oglio Nord, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 (Istituzione del Parco naturale dell'Oglio Nord), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(73)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 113, da tabelle con la scritta 'Parco dell'Oglio Nord' aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 113
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio, Urago d'Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca,Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiara, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvisconti, Bordolano, Quinzano d'Oglio, Corte dé Cortesi, Verolavecchia, Robecco d'Oglio, Pontevico, Corte dé Frati, Alfianello, Seniga, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Bina Nuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.
Art. 114
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.
Art. 115
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. L'assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell'Oglio Nord comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.
3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
Art. 116
(Formazione del piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.
Art. 117
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare l'attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale quando richiesto, sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.
CAPO XVII
PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Art. 118
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nel settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite:
a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.
Art. 119
(Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore del parco di cui all'articolo 120, da tabelle con la scritta 'Parco delle Orobie Bergamasche' aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 120
(Ente gestore)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra: la comunità montana di Valle Brembana, la comunità montana di Valle Seriana Superiore, la comunità montana di Valle di Scalve, la provincia di Bergamo.
2. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, anche mediante delega per singoli settori, delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
3. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.
4. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 3, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente sezione.
5. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.
6. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.
7. Le spese di funzionamento del consorzio, dedotta l'aliquota a carico della provincia, sono sostenute dalla regione.
Art. 121
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Valtellinesi, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.
Art. 122
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tal scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:
a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall'articolo 127;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l'attuazione del decentramento di cui al comma 5 dell'articolo 120, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.
Art. 123
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.
Art. 124
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti. natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
Art. 125
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 122, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di pianificazione territoriale paesistica.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
Art. 126
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi)
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e dall'articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto commaè rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Fino alla data di adozione del piano territoriale del coordinamento del parco, le competenze attribuite al presidente del consorzio del parco dalla l.r. 9/1977 sono svolte dai presidenti delle comunità montane competenti per territorio.
7. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con enti ed istituti di ricerca, ovvero con l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), ovvero con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
8. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.
Art. 127
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.
CAPO XVIII
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI
Art. 128
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983 si perseguono tramite:
a) la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.
Art. 129
(Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore del parco di cui all'articolo 130, da tabelle con la scritta  Parco delle Orobie Valtellinesi , aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 130
(Ente gestore)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio.
2. Il consorzio è costituito ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall'articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'.
4. La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.
5. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
6. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.
7. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 6, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.
8. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.
9. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.
Art. 131
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.
Art. 132
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:
a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall'articolo 137;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l'attuazione del decentramento di cui al comma 8 dell'articolo 130, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.
Art. 133
(Direttore)
1. Il direttore del parco è assunto a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.
Art. 134
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della l.r. 86/1983.
Art. 135
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini in cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
Art. 136
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi )
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977.
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato.
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 9/1977 e dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.Lgs. 3267/1923 e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto commaè rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
7. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.
Art. 137
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della l.r. 9/2005, il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.
CAPO XIX
PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO
Art. 138
(Delimitazione del parco)
1. Il parco dell'Alto Garda bresciano, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 58 (Istituzione del Parco dell'Alto Garda bresciano), coincide con l'attuale territorio della comunità montana Alto Garda bresciano, delimitato nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono indicati localmente, a cura dell'ente gestore, da tabelle con la scritta 'Parco dell'Alto Garda bresciano', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 139
(Finalità e funzioni del parco)
1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità.
2. Le principali finalità del parco dell'Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pianificazine territoriale e dalla gestione delle risorse naturali individuate.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.
4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:
a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente o che costituiscono rilevante testimonianza storica;
b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti;
c) compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale, la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne discende;
d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;
e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.
Art. 140
(Ente gestore)(48)
1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Alto Garda bresciano.
2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della comunità montana, necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco, sono adottate e approvate con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane); relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la Giunta regionale verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie osservazioni al Consiglio regionale.
Art. 141
(Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)
1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi dell'articolo 140 e con i contenuti di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della gestione del parco devono prevedere:
a) l'istituzione del comitato scientifico del parco, che dovrà essere composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante dell'azienda regionale delle foreste;
b) la pianta organica e l'organizzazione della struttura operativa per la gestione del parco, cui è preposto il direttore di cui all'articolo 142;
c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della l.r. 86/1983, con l'azienda regionale delle foreste, al fine di garantire l'autonomia gestionale nel territorio di competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore del parco;
d) le forme e le modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del parco, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e ricreative venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
e) l'entità del contributo annuale della comunità montana per la gestione del parco.
3. Al comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo comma compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al direttore, al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
Art. 142
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La nomina è disposta dall'assemblea della comunità montana, previo adeguato avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.
3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di un altro parco regionale o nazionale o di dirigente dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).
4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana che riguardano la gestione del parco.
Art. 143
(Il piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio;
b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei beni paesaggistici;
c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione dell'ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle destinazioni indicate per le aree medesime;
d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;
e) le modalità di avvio delle attività promosse ed incentivate;
f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più compatibili con l'assetto del parco;
g) le modalità di regolamentazione delle attività controllate;
h) la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e culturali, ivi compresi gli interventi relativi alla limonaie;
i) il piano della viabilità di penetrazione escursionistica del parco.
Art. 144
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è approvato ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
Art. 145
(Effetti della pianificazione territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento deve prevedere opportuni piani di settore, secondo quanto disposto dall'articolo 20 della l.r. 86/1983, per tutte quelle attività che abbiano rilevanza per l'intero territorio.
2. Per l'elaborazione del piano di settore forestale l'ente gestore si avvale, di norma, della collaborazione tecnica dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).
Art. 146
(Contenuti del piano di gestione)
1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:
a) lo schema dell'organizzazione gestionale;
b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;
c) il programma di coordinamento degli interventi, con l'individuazione dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità istitutive;
d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/1983;
e) le previsioni di spesa, le priorità d'intervento e le fonti di finanziamento.
Art. 147
(Attività del parco)
1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle comunità residenti, attraverso:
a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo ecologico;
b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi naturali degradati;
c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;
d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;
e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla valorizzazione dell'ambiente come in particolare l'agriturismo fondato anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.
2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività che comportano una trasformazione dell'uso del suolo o una modifica dell'ambiente naturale.
3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi compreso il divieto d'esercizio delle attività che si pongono obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e specifiche.
Art. 148
(Riserva naturale della valle di Bondo)
1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al secondo comma, la comunità montana dell'Alto Garda Bresciano gestisce la riserva naturale 'Valle di Bondo', istituita ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 86/1983, e compresa nel territorio del parco.
2. Il Consiglio regionale adegua la deliberazione istitutiva della riserva.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL'ALTO GARDA BRESCIANO
Art. 149
(Delimitazione del parco naturale dell'Alto Garda Bresciano)
1. I confini del parco naturale, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 24 (Istituzione del Parco naturale dell'Alto Garda Bresciano), sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 150
(Obiettivi e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale dell'Alto Garda Bresciano persegue i seguenti obiettivi:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;
d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
Art. 151
(Gestione del parco naturale)(48)
1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Alto Garda Bresciano.
Art. 152
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 comma 2-bis della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) agli ambiti di particolare valenza o potenzialità ambientale e naturalistica nei quali l'ambiente naturale è conservato;
b) alle emergenze vegetazionali che per la particolarità della flora e della vegetazione presente necessitano di tutela e conservazione;
c) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 153
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 150 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è approvato dall'ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.
Art. 154
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Alto Garda Bresciano è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, nonché introdurre e mettere a dimora genotipi non presenti nell'area, che possano alterare l'equilibrio naturale;
c) aprire nuove cave, miniere e discariche, coltivare torbiere e realizzare depositi permanenti di materiali dismessi;
d) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi di acquedotti rurali e consortili autorizzati dal parco, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione atto ad alterare i cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
i) accendere fuochi all'aperto, se non connessi all'attività agricola e forestale, ad eccezione delle aree identificate dall'ente gestore come destinate a fruizione pubblica;
j) sorvolare l'area con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo.
2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 7/13939 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni) se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.
Art. 155
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
CAPO XX
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Art. 156
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato ‘Parco Agricolo Sud-Milano’, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana ‹Parco Agricolo Sud Milano›), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all’allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(75)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 158, da tabelle con la scritta 'Parco agricolo Sud-Milano', aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983 può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 157.
Art. 157
(Finalità del parco)
1. Le finalità del 'Parco agricolo Sud-Milano', in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono:
a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;
b) l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;
c) la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;
d) la fruizione colturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.
2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità indicate al comma precedente.
3. Nel parco possono essere previsti specifici ambiti nei quali realizzare particolari strutture per lo svolgimento in forma integrata e coordinata delle diverse attività connesse con le finalità dell'area protetta, nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.
Art. 158
(Ente gestore)(76)
1. La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico istituto ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle specifiche disposizioni della presente legge. L’ente di diritto pubblico di cui al presente articolo è composto da Città metropolitana di Milano e dai seguenti comuni: Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina dé Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido S. Giacomo.
Art. 159(77)
Art. 160
(Organizzazione del parco)(78)
1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco Agricolo Sud-Milano’è disciplinata dall’articolo 22 ter della l.r. 86/1983, fatto salvo quanto specificamente previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 164 e 164 bis.
2. Il consiglio di gestione del parco è composto dai seguenti undici membri:
a) il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;
b) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
c) un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;
d) un membro nominato dal comune di Milano;
e) due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;
f) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 ed eletto dalla comunità del parco.
3. I membri del consiglio di gestione di cui al comma 2, lettere a) e b), sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.
Art. 161(79)
Art. 162(80)
Art. 163(81)
Art. 164
(Statuto del parco)(82)
1. Lo statuto del parco ha i contenuti di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 86/1983, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 164 bis
(Sede legale e quota obbligatoria di partecipazione)(83)
1. La sede legale del ‘Parco Agricolo Sud-Milano’è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello statuto.
2. La quota obbligatoria per i comuni di cui all’articolo 158è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l’importo per abitanti verrà stabilito nello statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l’importo della quota obbligatoria verrà stabilito nello statuto.
Art. 165(84)
Art. 166(84)
Art. 167(84)
Art. 168(85)
Art. 169
(Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)
1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori(86):
a) recupero dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, edilizia rurale;
b) acquisizione di aree e beni;
c) interventi e opere di carattere culturale, educativo ricreativo e turistico-sportivo, quali sentieri e piste per pedoni, ciclisti e cavalieri, parcheggi e punti di sosta diffusi, impianti balneari e sportivi, orti ricreativi, centri parco per l'informazione e l'educazione ambientale;
d) interventi relativi al verde urbano, secondo gli standard previsti dall'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
e) interventi di bonifica e recupero ambientale e paesistico relativi ad aree adiacenti ai corsi d'acqua, a cave e discariche, nonché ad altre aree degradate con particolare riferimento a quelle ai margini di zone urbane;
f) interventi di riequipaggiamento della campagna agricola mediante alberature, siepi, macchie di campo, piccole zone umide;
g) altri interventi ed iniziative finalizzati alla qualificazione dell'ambiente, alla fruizione del parco, all'informazione e all'educazione ambientale.
Art. 170
(Strumenti di pianificazione)
1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di piano assunta come metodo di intervento.
2. Sono strumenti della politica di piano:
a) il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983;
b) (88)
c) i piani di settore di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983, e, in particolare, il piano di settore agricolo di cui all'articolo 172.
Art. 171
(Piano territoriale di coordinamento del parco)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'ente gestore e approvato secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 86/1983.
Art. 172
(Piano di settore agricolo)
1. L'ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983.(89)
2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere:
a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli;
b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la conservazione della fertilità naturale nei terreni;
c) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del parco;
d) il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale;
e) lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del verde, l'attività ricreativa;
f) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e biodinamica.
3. Il piano di settore agricolo analizza, altresì, i vincoli di ordine paesaggistico, cui è sottoposta l'attività agricola e ne valuta gli eventuali riflessi economici negativi, al fine di stabilire i criteri per la quantificazione dei relativi indennizzi agli operatori agricoli.
4. Il piano di settore agricolo è predisposto previa realizzazione del censimento in tutta l'area del parco per conoscere:
a) l'estensione delle terre coltivate, le colture e le rotazioni praticate, le unità poderali esistenti con relativa superficie;
b) la quantità e la qualità di concimi, diserbanti e antiparassitari impiegati nel processo agricolo da ogni unità produttiva;
c) il numero degli allevamenti, suddiviso per categoria con la superficie di terreno a disposizione per valutare se il carico di bestiame è sopportato dal territorio;
d) il parco macchine esistente sotto il profilo del numero e della potenza;
e) il numero e la localizzazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nonché la provenienza dei prodotti base trasformati;
f) il numero delle imprese operanti per conto terzi presenti nell'area del parco;
g) lo stato delle acque superficiali e del terreno sotto il profilo della sua fertilità;
h) la quantità, la tipologia, lo stato di conservazione delle infrastrutture esistenti, comprese le opere di bonifica e irrigazione;
i) la consistenza del patrimonio edilizio rurale e altri elementi paesaggistici rilevanti;
j) la consistenza dei pioppeti, nonché le macchie di bosco esistenti nell'area.
6. Ai fini della valorizzazione delle pratiche agricole compatibili con l'ambiente, la Regione, in sede di concessione di incentivi all'agricoltura, tiene conto del carattere sensibile e vulnerabile dal punto di vista ambientale dell'area del parco, nonché delle indicazioni del piano di settore di cui al presente articolo.
Art. 173(91)
Art. 174
(Riserve naturali)(92)
1. Il ‘Parco Agricolo Sud-Milano’ gestisce le riserve naturali del Fontanile nuovo nel comune di Bareggio e delle Sorgenti della Muzzetta nei comuni di Rodano e Settala.
CAPO XXI
PARCO SPINA VERDE DI COMO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO SPINA VERDE DI COMO
Art. 175
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale forestale denominato 'Parco Spina Verde di Como', istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale 'Spina Verde di Como'), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 177, da tabelle con la scritta  Parco Spina Verde di Como , aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della l.r. 86/1983.
Art. 176
(Finalità del parco)
1. Le finalità del parco, in considerazione dell'importanza della zona per l'equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono:
a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;
b) la salvaguardia e la qualificazione delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;
c) la fruizione colturale e ricreativa dell'ambiente da parte della popolazione.
Art. 177
(Ente di gestione)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Drezzo, Parè, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia di Como.
Art. 178
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
d) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell'ente di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. 267/2000.
Art. 179
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.
SEZIONE II
PARCO NATURALE SPINA VERDE DI COMO
Art. 180
(Previsione e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Parco naturale Spina Verde di Como', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge; l'individuazione puntuale dei confini è rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.
Art. 181
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 177(2).
Art. 182
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) agli ambiti agricoli e forestali;
b) agli ambiti di interesse storico e archeologico;
c) agli ambiti di tutela geologica, idrogeologica e di recupero ambientale;
d) agli ambiti ville con parco ed a quelli edificati nonché alle attrezzature di uso pubblico;
e) ai contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 183
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 180 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 184
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque;
e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
h) accendere fuochi all'aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.
2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 180, comma 1.
3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 185
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. n. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale si applicano le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Spina Verde di Como, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 184.
CAPO XXII
PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
Art. 186
(Classificazione del parco regionale della Grigna Settentrionale)
1. Il parco regionale della Grigna Settentrionale (di seguito denominato parco), istituito, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 marzo 2005, n. 11 (Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale), è classificato, a norma dell'articolo 16, comma 1, della predetta l.r. 86/1983, come parco montano.
Art. 187
(Finalità del parco)
1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o di foreste, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo del territorio;
c) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
d) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate;
e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
Art. 188
(Confini del parco)
1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1 foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono indicati, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 86/12983, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 189, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1999, n. 42333 (Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi regionali ai sensi della l.r. 86/1983).
Art. 189
(Ente di gestione del parco)(93)
1. La gestione del parco è affidata alla Comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera.
2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della Comunità montana, necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco, sono deliberate e approvate con le modalità di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
Art. 190
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) piano territoriale di coordinamento;
b) piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dall'ente gestore entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.(94)
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica;
b) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali quella botanica, biologica, zoologica, forestale e paesistica;
c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e alle attività turistiche;
d) alle aree da destinare a interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli ambienti degradati;
e) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale;
f) alle aree e ai beni da acquisire in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco;
g) alle modalità di compensazione ambientale relative alle attività umane presenti sul territorio in contrasto con le finalità istitutive del parco;
h) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui si individuano, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.
Art. 191
(Siti di importanza comunitaria)
1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati 'Grigna Settentrionale - IT2030001' e 'Grigna Meridionale - IT2030002' individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE 79/409/CEE), è affidata, per le parti ricadenti nel perimetro del parco, all'ente gestore di cui all'articolo 189.(95)
Art. 192(96)
CAPO XXIII
PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE
Art. 193
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 394/1991 e dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce), si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell'area;
b) monitorare l'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
d) svolgere attività di informazione ed educazione;
e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell'area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l'importanza della stazione sperimentale costituita;
h) valorizzare l'origine storico-ambientale dell'area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata 'Parco naturale Bosco delle Querce', costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
Art. 194
(Gestione del parco)(48)
1. La gestione del parco è affidata al comune di Seveso, in convenzione con il comune di Meda, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000; la convenzione prevede anche la costituzione di una commissione tecnico-scientifica.
Art. 195
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 193, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l'ambiente boschivo.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 196
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 193 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è adottato dall'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dello stesso e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 197
(Regime delle aree del parco)
1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2), fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 172, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').
Art. 198
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto compatibili, le norme della l.r. 86/1983.
CAPO XXIV
PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO
ART. 199
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell'articolo 16-bis della l.r. 86/1983 con legge regionale 8 giugno 2007, n. 11 (Istituzione del Parco regionale del Monte Netto) è classificato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco agricolo.
2. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed ecosistemiche sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche', costituita da 1 foglio, allegata al corrispondente atto di cui all'Allegato A della presente legge.
3. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 86/1983, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 201, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 'L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P. R. S. 9.6.3 - Obiettivo 9.6.3.1)'.
Art. 200
(Finalità del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:
a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
d) la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
e) la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
f) l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.
Art. 201
(Gestione del parco)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.
2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'articolo 22 della l.r. 86/1983.
3. Lo statuto del consorzio:
a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);
b) individua la sede del consorzio ed i centri parco;
c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;
d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.
Art. 202
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) il piano territoriale di coordinamento;
b) il piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della l.r. 11/2007 ed è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l'ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.
Art. 203
(Norme finali)
1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2007, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.
2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell'ente gestore sono affidate al Comune di Capriano del Colle.
3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del Comune di Capriano del Colle.
4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie assunte dai Comuni con atti adottati o approvati precedentemente all'approvazione della l.r.11/2007, se non in contrasto con le disposizioni della stessa l.r. 11/2007.
5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti all'atto di entrata in vigore della l.r. 11/2007.
6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.
7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco.
8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con l'osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.
Art. 204
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la gestione del parco di cui al presente capo, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e successivi, rispettivamente alle UPB 6.4.1.2.299 'Aree protette e tutela dell'ambiente naturale' e 6.4.1.3.158 'Aree protette e tutela dell'ambiente naturale'.
TITOLO II
NORME ABROGATIVE E FINALI
Art. 205
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino';(97)
2) l.r. 15 luglio 1974, n. 42 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2: 'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticino';(98)
3) l.r. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni: 'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino';(99)
4) l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;(100)
5) l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo;(101)
6) l.r. 24 agosto 1977, n. 43 Modifica alla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;(102)
7) l.r. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino;(103)
8) l.r. 5 dicembre 1979, n. 71 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 'Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo';(104)
9) l.r. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31 'Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane';(105)
10) l.r. 10 agosto 1982, n. 46 Modifiche alla perimetrazione del parco Nord Milano e contributi regionali per l'acquisizione di aree per l'attuazione del piano territoriale;(106)
11) l.r. 28 agosto 1982, n. 54 Modifica dell'art. 8 primo comma, della l.r. 5 settembre 1981, n. 57 'Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste all'art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31';(107)
12) l.r. 19 agosto 1983, n. 59 Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 -'Istituzione del Parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo' e all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 - 'Istituzione del Parco di interesse regionale delle Groane';(108)
13) l.r. 16 settembre 1983, n. 76 Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate;(109)
14) l.r. 16 settembre 1983, n. 77 Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone;(110)
15) l.r. 16 settembre 1983, n. 78 Istituzione del parco naturale del Monte Barro;(111)
16) l.r. 16 settembre 1983, n. 79 Istituzione del parco naturale dell'Adamello;(112)
17) l.r. 16 settembre 1983, n. 80 Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord;(113)
18) l.r. 16 settembre 1983, n. 81 Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud;(114)
19) l.r. 16 settembre 1983, n. 82 Istituzione del parco regionale della valle del Lambro;(115)
20) l.r. 5 dicembre 1983, n. 89 Modifica all'allegato B) - Relazione descrittiva dei confini della L.R. 16 settembre 1983, n. 79 'Istituzione del parco naturale dell'Adamello';(116)
21) l.r. 19 marzo 1984, n. 17 Istituzione del parco regionale Campo dei Fiori;(117)
22) l.r. 8 settembre 1984, n. 47 Istituzione del Parco del Mincio;(118)
23) l.r. 25 marzo 1985, n. 20 Integrazioni della L.R. 16 settembre 1983, n. 80 istituzione del parco naturale dell'Adda Nord;(119)
24) l.r. 1 giugno 1985, n. 70 Istituzione del parco del Serio;(120)
25) l.r. 10 maggio 1986, n. 11 Modifica alla L.R. 1 giugno 1985 n. 70 'Istituzione del Parco Serio';(121)
26) l.r. 16 aprile 1988, n. 17 Istituzione del Parco dell'Oglio Sud;(122)
27) l.r. 16 aprile 1988, n. 18 Istituzione del Parco dell'Oglio Nord;(123)
28) l.r. 20 dicembre 1988, n. 60 Modifica alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 'Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino';(124)
29) l.r. 15 settembre 1989, n. 56 Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche;(125)
30) l.r. 15 settembre 1989, n. 57 Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi;(126)
31) l.r. 15 settembre 1989, n. 58 Istituzione del Parco dell'Alto Garda bresciano;(127)
32) l.r. 23 aprile 1990, n. 24 Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano;(128)
33) l.r. 10 maggio 1990, n. 45 Modifica dell'art. 1, secondo comma, della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 'Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo';(129)
34) l.r. 12 maggio 1990, n. 59 Modifiche alla L.R. 15 settembre 1989, n. 56 'Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche';(130)
35) l.r. 6 maggio 1991, n. 11 Integrazione all'art. 3 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 'Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi';(131)
36) l.r. 26 settembre 1992, n. 34 Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 'Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi';(132)
37) l.r. 16 febbraio 1993, n. 4 Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 'Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi';(133)
38) l.r. 4 marzo 1993, n. 10 Istituzione del parco regionale Parco Spina Verde di Como;(134)
39) l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo;(135)
40) l.r. 9 giugno 1997, n. 17 'Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como', restando ferma, valida ed efficace la modifica apportata dal comma 2 dell'art. 4 della predetta legge al comma 9 dell'art. 12 della l.r. 26/1996;(136)
41) l.r. 29 novembre 2002, n. 28 Istituzione del parco naturale del Monte Barro;(137)
42) l.r. 12 dicembre 2002, n. 31 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino;(138)
43) l.r. 1 dicembre 2003, n. 23 Istituzione del Parco naturale dell'Adamello;(139)
44) l.r. 1 dicembre 2003, n. 24 Istituzione del Parco naturale dell'Alto Garda Bresciano;(140)
45) l.r. 16 dicembre 2004, n. 35 Istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord;(141)
46) l.r. 2 marzo 2005, n. 11 Istituzione del Parco regionale della Grigna settentrionale;(142)
47) l.r. 14 novembre 2005, n. 17 Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori;(143)
48) l.r. 9 dicembre 2005, n. 18 Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro;(144)
49) l.r. 28 dicembre 2005, n. 21 Istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce;(145)
50) l.r. 2 maggio 2006, n. 10 Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como;(146)
51) l.r. 19 ottobre 2006, n. 23 Istituzione del parco naturale Nord Milano;(147)
52) l.r. 27 marzo 2007, n. 7 'Istituzione del parco naturale dei Colli Bergamo';(148)
53) l.r. 8 giugno 2007, n. 11 'Istituzione del Parco regionale del Monte Netto'.(149)
b) sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
1) art. 1 della l.r. 25 agosto 1979, n. 44 'Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino';(150)
3) art. 2 della l.r. 5 novembre 1993, n. 34 'Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 19, IV comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e proroga delle norme di salvaguardia di cui all' art. 8 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 'Istituzione del parco naturale della valle del Lambro'';(152)
4) commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 'Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative'.(153)
Art. 206
(Norme finali)
1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui all'ar t. 205, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
2. Restano ferme, efficaci e valide le delimitazioni territoriali dei parchi individuate nelle planimetrie allegate alle leggi istitutive e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
3. La planimetria contenente la delimitazione territoriale vigente di ciascun parco sarà pubblicata, a fini notiziali, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per i parchi sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.
Art. 206 bis
(Modifiche dei confini dei parchi. Norme di salvaguardia)(154)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 86/1983, le modifiche dei confini dei parchi regionali e naturali sono approvate con legge regionale, ai sensi degli articoli 16 bis e 16 ter della l.r. 86/1983.
2. La gestione delle aree oggetto di ampliamento, di cui al comma 1, è affidata all'ente gestore del parco i cui confini risultano ampliati.
3. Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini del parco regionale approvato con o anche dopo l’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale della Valle del Lambro. Norme di salvaguardia nelle aree oggetto di ampliamento dei confini dei parchi regionali e naturali”, fatte salve le previsioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, si applicano le norme di salvaguardia di cui al com ma 5, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco.
4. Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini del parco naturale approvato dopo l’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale della Valle del Lambro. Norme di salvaguardia nelle aree oggetto di ampliamento dei confini dei parchi regionali e naturali” si applicano le norme di salvaguardia e i divieti previsti dalla legge istitutiva.
5. All’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato come definito dal piano delle regole, nelle aree costituenti l’ampliamento del parco, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave o miniere e la realizzazione di nuove discariche di rifiuti;
b) la realizzazione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta;
c) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
d) la realizzazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, al consumo umano o al mantenimento di un corretto assetto idraulico;
e) la trasformazione dei boschi, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi funzionali all’arricchimento della biodiversità o di opere di viabilità agro-silvo-pastorale, di allacciamenti tecnologici, alla realizzazione di opere pubbliche e di collegamento viario a edifici esistenti o per la costruzione degli edifici strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli;
f) la costruzione di nuovi edifici ad eccezione, nelle aree destinate all’agricoltura dal documento di piano, di quelli strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, della l.r. 12/2005.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16#ann1

ALLEGATO A(155)

FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)



Parco
Legge istitutiva
Leggi di modifica
Adamello
L.r. 16.9.1983, n. 79
(BURL 19.09.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)

Adda Nord
L.r. 16.9.1983, n. 80(49)
(BURL 19.09.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 30.04.2015, n. 10“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Modifica dei confini del Parco regionale dell'Adda Nord”(156)
Adda Sud
L.r. 16.9.1983, n. 81
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(157)
Agricolo Sud Milano
L.r. 23.4.1990, n. 24
(BURL 27.04.1990 n. 17, 1º suppl. ord.)

Alto Garda Bresciano
L.r. 15.9.1989, n. 58
(BURL 20.9.1989 n. 38, 3º suppl. ord.)

Campo dei Fiori
L.r. 19.3.1984, n. 17
(BURL 24.03.1984 n. 12, 1º suppl. ord.)
L.r. 4.12.2009, n. 26“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori
(BURL 9.12.2009, n. 49, 1° suppl. ord.)(158)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(159)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(157)
Colli di Bergamo
L.r. 18.8.1977, n. 36
(BURL 22.8.1977 n. 33, suppl. ord.)
L.r. 5.12.1979 n. 71
(BURL 7.12.1979 n. 49, 1º suppl. ord.)
L.r. 29.07.2009, n. 10“Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”(160)
L.r. 25 luglio 2022, n. 15
Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l’aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale ‘Naturalserio’ e ‘Agricolo Ecologico Madonna dei Campi’ e nel comune di Berbenno a seguito dell’integrazione del Monumento naturale ‘Valle del Brunone’ in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.(161)
Grigna Settentrionale
L.r. 2.3.2005, n. 11
(BURL 4.3.2005 n. 9, 2º suppl. ord.)

Groane
L.r. 20.8.1976, n. 31
(BURL 25.8.1976 n. 34, 2º suppl. ord.)
L.r. 24.8.1977 n. 43
(BURL 26.8.1977 n. 34, suppl. ord.)
L.r. 29.04.2011, n. 7
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale(162)
L.r. 28.12.2017, n. 39
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea(163)
Mincio
L.r. 8.9.1984, n. 47
(BURL 12.09.1984 n. 37, 1º suppl. ord.)
L.r. 26.5.2022, n. 11
(B.U. 30 maggio 2022, n. 22, suppl.)
Ampliamento dei confini del parco regionale del Mincio a seguito dell’integrazione delle riserve naturali ‘Garzaia di Pomponesco’, ‘Palude di Ostiglia’, ‘Isola Boscone’, ‘Complesso morenico Castellaro Lagusello’ e del monumento naturale ‘Area umida di San Francesco’, in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(164)
L.r. 13.12.2022, n. 28
(B.U. 16 dicembre 2022, n. 50, suppl.)
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022(165)
Monte Barro
L.r. 16.9.1983, n. 78
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.R. 29 aprile 2024, n. 7
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007(166)
Monte Netto
L.r. 8.6.2007, n. 11
(BURL 12.06.2007 n. 24, 1º suppl. ord.)

Montevecchia e Valle del Curone
L.r. 16.9.1983, n. 77
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 07.04.2008, n. 13“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”
(BURL 10.04.2008 n. 15, 2º suppl. ord.)(167)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(157)

L.R. 29 aprile 2024, n. 7
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007(168)
Nord Milano
L.r. 11.6.1975, n. 78
(BURL 12.6.1975 n. 24, 1º suppl.)
L.r. 10.8.1982 n. 46
(BURL 11.12.1982 n. 32, 1º suppl. ord.)
L.r. 29.07.2009, N. 10“Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”(169)

L.r. 22.12.2015, n. 40
'Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”), e conseguente modifica dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)'(170)
Oglio Nord
L.r. 16.4.1988, n. 18
(BURL 20.4.1988 n. 16, 1º suppl. ord.)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(171)
Oglio Sud
L.r. 16.4.1988, n. 17
(BURL 20.4.1988 n. 16, 1º suppl. ord.)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(157)
Orobie Bergamasche
L.r. 15.9.1989, n. 56
(BURL 20.9.1989 n. 38, 3º suppl. ord.)
L.r. 12.5.1990 n. 59
(BURL 17.5.1990 n. 20, 3º suppl. ord.)
Orobie Valtellinesi
L.r. 15.9.1989, n. 57
(BURL 20.9.1989 n. 38, 3º suppl. ord.)

Pineta di Appiano Gentile e di Tradate
L.r. 16.9.1983, n. 76
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)

Serio
L.r. 1.6.1985, n. 70
(BURL 5.6.1985 n. 23, 1º suppl. ord.)
L.r. 10.5.1986 n. 11
(BURL 14.5.1986 n. 20, 1º suppl. ord.)

L.r. 21 ottobre 2022, n. 19
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell’articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l’aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell’articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007(172).
Spina Verde di Como
L.r. 4.3.1993, n. 10
(BURL 9.3.1993 n. 10, 1º suppl. ord.)

Valle del Lambro
L.r. 16.9.1983, n. 82
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 20.01.2014, n. 1 (173)
Legge regionale (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi” - Ampliamento dei confini del parco regionale della Valle del Lambro. Norme di salvaguardia nelle aree oggetto di ampliamento dei confini dei parchi regionali e naturali).
L.r. 5 agosto 2016, n. 21(174)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord.
L.r. 23 ottobre 2024, n. 21(175)
Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.
Valle del Ticino
L.r. 9.1.1974, n. 2
(BURL 10.1.1974, n. 2, suppl.)

Adamello
(parco naturale)
L.r. 01.12.2003, n. 23
(BURL 5.12.2003 n. 49, 1º suppl. ord.)

Adda Nord
(parco naturale)
L.r. 16.12.2004, n. 35
(BURL 21.12.2004 n. 52, 1º suppl. ord.)

Alto Garda Bresciano
(parco naturale)
L.r. 01.12.2003, n. 24
(BURL 5.12.2003 n. 49, 1º suppl. ord.)

Bosco delle Querce
(parco naturale)
L.r. 28.12.2005, n. 21
(BURL 31.12.2005 n. 52, 2° suppl. ord.)

Campo dei Fiori
(parco naturale)
L.r. 14.11.2005, n. 17
(BURL 18.11.2005 n. 46, 2º suppl. ord.)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(176)
Colli di Bergamo
(parco naturale)
L.r. 27.3. 2007, n. 7
(BURL 30.03.2007 n. 13, 1º suppl. ord.)

Monte Barro
(parco naturale)
L.r. 29.11.2002, n. 28
(BURL 3.12.2002 n. 49, 1º suppl. ord.)

Nord Milano
(parco naturale)
L.r. 19.10.2006, n. 23
(BURL 24.10.2006 n. 43, 1° suppl. ord.)

Spina Verde di Como
(parco naturale)
L.r. 02.5.2006, n. 10
(BURL 4.5.2006 n. 18, 1° suppl. ord.)

Valle del Lambro
(parco naturale)
L.r. 9.12.2005, n. 18
(BURL 13.12.2005 n. 50, 1º suppl. ord.)

Valle del Ticino
(parco naturale)
L.r. 12.12.2002, n. 31
(BURL 17.12.2002 n. 51, 1º suppl. ord.)

Pineta di Appiano Gentile e Tradate
(parco naturale)
“Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”(177)
L.r. 05.07.2010, n. 7“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato Ordinamentale 2010”(178)
Montevecchia e Valle del Curone
(parco naturale)
L.r. “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”(179)
L.R. 29 aprile 2024, n. 7
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007(180)

ALLEGATO B –art. 203

I. DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO
1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata alla l.r.11/2007è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

a. Il complesso del bosco
1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.
2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:
a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
c) per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;
e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto.
1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.
2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. E’ ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.
4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell’articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.

c. Il contesto della vite familiare
1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).
2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;
d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.

d. L’ambiente agricolo
1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola; l’unitàè ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell’interazione agricoltura, ambiente e territorio:
a) la zona dell’agricoltura professionale della pianura;
b) la zona agricola ambientale;
c) la zona agricola periurbana.
2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo. Nella sub-unità dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-unità dell’agricoltura periurbana è ammesso l’allevamento zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.
3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della l.r. 12/2005, nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della legge regionale n. 11/2007. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca l’impatto paesistico degli edifici e integri l’intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.
6. Nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub- zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci percento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco.

e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili
1. Comprende le aree che costituiscono l’ambito dell’ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d’acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.
2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.

f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico
1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.
2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, ripristinare l’ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.
4. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.
6. Per le aree caratterizzate dall’esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata “il sistema della coltura specializzata a vigneto”.

g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario
1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull’orlo di terrazzo del Monte Netto.
2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell’identità del Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche del settore agricolo.

h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale
1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata all’iniziativa comunale, nell’ambito delle rispettive competenze pianificatorie e programmatorie.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.

II. NORME PARTICOLARI DI TUTELA
1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell’intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente punto.
2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere storico documentario di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:
a) non sono ammesse modificazioni dell'andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall'orlo superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;
c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.
3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole UTPE:
a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) la realizzazione di opere pubbliche;
c) l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.
5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all’intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.
6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.
7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.
8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell’ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della Provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel Parco è vietato l’esercizio, l’ampliamento e l’apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.
9. Con l’osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l’esercizio dell’attività venatoria in tutta l’area del Parco.
10. l'eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità delle opere stesse sia l’assenza di alternative.
11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.

III. NORME PARTICOLARI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA CASCINE
1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell’organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico–documentario individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da un foglio e Allegato A alla l.r. 11/2007.
2. Fatta salva l’osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all’agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell’azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.
3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.
4. E’ inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, l’incremento volumetrico massimo del dieci percento, elevabile al quindici percento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.

NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
7. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
12. La sezione è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
13. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
14. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
15. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
16. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2022, n. 15. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2022, n. 15. Torna al richiamo nota
24. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
28. La Sezione è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
29. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
30. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
31. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
32. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
33. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
34. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
37. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
38. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 16 luglio 2019, n. 13. Torna al richiamo nota
39. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 29 aprile 2024, n. 7. Torna al richiamo nota
40. La Sezione è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
41. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
42. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
43. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
44. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
45. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
46. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
47. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 29 aprile 2024, n. 7. Torna al richiamo nota
49. I confini del parco regionale e del parco naturale dell'Adda Nord sono individuati nella planimetria 'Parco Adda Nord', in scala 1:10.000, allegata alla l.r. 30 aprile 2015, n. 10 che sostituisce le precedenti. Torna al richiamo nota
51. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 30 aprile 2015, n. 10. Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
53. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 16 luglio 2019, n. 13. Torna al richiamo nota
54. Vedi avviso di rettifica BURL 15 luglio 2009, n. 28, 1° suppl. ord.. Torna al richiamo nota
56. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 gennaio 2014, n. 1. Torna al richiamo nota
57. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
58. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 23 ottobre 2024, n. 16. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2009, n. 26. Torna al richiamo nota
60. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2009, n. 26. Torna al richiamo nota
61. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
62. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 16 luglio 2019, n. 13. Torna al richiamo nota
65. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
67. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
69. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 21 ottobre 2022, n. 19. Torna al richiamo nota
70. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 21 ottobre 2022, n. 19. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
76. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 29. Torna al richiamo nota
78. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 29. Torna al richiamo nota
82. L'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 29. Torna al richiamo nota
92. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 138 dicembre 2022, n. 29. Torna al richiamo nota
94. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
95. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
96. L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
97. Si rinvia alla l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
98. Si rinvia alla l.r. 15 luglio 1974, n. 42 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
99. Si rinvia alla l.r. 14 giugno 1976, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
100. Si rinvia alla l.r. 20 agosto 1976, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
101. Si rinvia alla l.r. 18 agosto 1977, n. 36 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
102. Si rinvia alla l.r. 24 agosto 1977, n. 43 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
103. Si rinvia alla l.r. 25 agosto 1979, n. 44 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
104. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1979, n. 71 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
105. Si rinvia alla l.r. 5 settembre 1981, n. 57 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
106. Si rinvia alla l.r. 10 agosto 1982, n. 46 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
107. Si rinvia alla l.r. 28 agosto 1982, n. 54 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
108. Si rinvia alla l.r. 19 agosto 1983, n. 59 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
109. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1983, n. 76 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
110. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1983, n. 77 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
111. Si rinvia alla l.r.16 settembre 1983, n. 78 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
112. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1983, n. 79 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
113. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1983, n. 80 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
114. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1983, n. 81 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
115. Si rinvia alla l.r. 16 settembre 1983, n. 82 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
116. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 89 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
117. Si rinvia alla l.r. 19 marzo 1984, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
118. Si rinvia alla l.r. 8 settembre 1984, n. 47 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
119. Si rinvia alla l.r. 25 marzo 1985, n. 20 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
120. Si rinvia alla l.r. 1 giugno 1985, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
121. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1986, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
122. Si rinvia alla l.r. 16 aprile 1988, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
123. Si rinvia alla l.r. 16 aprile 1988, n. 18 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
124. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1988, n. 60 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
125. Si rinvia alla l.r. 15 settembre 1989, n. 56 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
126. Si rinvia alla l.r. 15 settembre 1989, n. 57 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
127. Si rinvia alla l.r. 15 settembre 1989, n. 58 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
128. Si rinvia alla l.r. 23 aprile 1990, n. 24 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
129. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1990, n. 45 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
130. Si rinvia alla l.r. 12 maggio 1990, n. 59 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
131. Si rinvia alla l.r. 6 maggio 1991, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
132. Si rinvia alla l.r. 26 settembre 1992, n. 34 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
133. Si rinvia alla l.r. 16 febbraio 1993, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
134. Si rinvia alla l.r. 4 marzo 1993, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
135. Si rinvia alla l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
136. Si rinvia alla l.r. 9 giugno 1997, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
137. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 2002, n. 28 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
138. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2002, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
139. Si rinvia alla l.r. 1 dicembre 2003, n. 23 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
140. Si rinvia alla l.r. 1 dicembre 2003, n. 24 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
141. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 2004, n. 35 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
142. Si rinvia alla l.r. 2 marzo 2005, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
143. Si rinvia alla l.r. 14 novembre 2005, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
144. Si rinvia alla l.r. 9 dicembre 2005, n. 18 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
145. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2005, n. 21 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
146. Si rinvia alla l.r. 2 maggio 2006, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
147. Si rinvia alla l.r. 19 ottobre 2006, n. 23 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
148. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2007, n. 7 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
149. Si rinvia alla l.r. 8 giugno 2007, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
150. Si rinvia alla l.r. 25 agosto 1979, n. 44 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
151. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
152. Si rinvia alla l.r. 5 novembre 1983, n. 34 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
153. Si rinvia alla l.r. 6 marzo 2002, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
154. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 20 gennaio 2014, n. 1. Torna al richiamo nota
156. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 30 aprile 2015, n. 10. Torna al richiamo nota
157. L'allegato è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 16 luglio 2019, n. 13. Torna al richiamo nota
158. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2009, n. 26. Torna al richiamo nota
159. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
160. L'allegato è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
161. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 25 luglio 2022, n. 15. Torna al richiamo nota
162. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
163. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 39. Torna al richiamo nota
164. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
165. L'allegato è stato modificato dall'art. 12, comma 2, lett. b) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
166. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 29 aprile 2024, n. 7. Torna al richiamo nota
167. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
168. L'allegato è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2024, n. 7. Torna al richiamo nota
169. L'allegato è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
170. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 40. Torna al richiamo nota
171. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
172. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 21 ottobre 2022, n. 19. Torna al richiamo nota
173. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 20 gennaio 2014, n. 1. Torna al richiamo nota
174. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
175. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 23 ottobre 2024, n. 16. Torna al richiamo nota
176. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
177. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
178. L'allegato è stato modificato dall'art. 35, comma 2 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
179. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
180. L'allegato è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2024, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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