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LEGGE REGIONALE
14 aprile 1997
, N. 11
Partecipazione della regione Lombardia agli interventi di restauro, al recupero funzionale e alla gestione dell’Auditorium Dal Verme
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 17 Aprile 1997 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-04-14;11
Art. 2.
Contributi regionali.
1. La giunta regi onale è autorizzata a concedere, quale partecipazione della regione agli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere di restauro e di recupero funzionale dell’Auditorium Dal Verme, un contributo una tantum in conto capitale, a rimborso decennale senza interessi, fino al limite di lire 16 miliardi a favore della provincia di Milano, ai sensi dell’art. 28 septies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione".
Art. 3.
Procedure.
1. La provincia di Milano presenta al competente settore della giunta regionale il progetto esecutivo degli interventi di restauro e recupero funzionale entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La giunta regionale approva il progetto esecutivo e determina contestualmente l’ammontare complessivo del contributo in relazione alla spesa ritenuta ammissibile e fissa i termini d’inizio e di conclusione dei lavori.
3. La liquidazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 4 ed è effettuata per il cinquanta per cento all’inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al termine degli stessi, sulla base della relazione tecnico-contabile relativa al completamento degli interventi previsti.
Art. 4.
Gestione, programmazione e valorizzazione.
1. Con apposita convenzione tra regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano e RAI sono definiti:
2. La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti per la sottoscrizione della convenzione, accertati i termini della definizione del contenzioso relativo alle opere già realizzate, sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro 30 giorni, e quelli necessari per consentire la partecipazione della regione alla eventuale costituzione dei soggetti giuridici di cui alla lett. b) del comma 1.
Art. 5.
Norma finanziaria.
1. Per le finalità previste dall’art. 2 è autorizzata per l’esercizio finanziario 1997, la concessione di un contributo in conto capitale a rimborso decennale, di L. 16.000.000.000.
2. All’onere di L. 16.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1997, utilizzando all’uopo l’accantonamento disposto alla voce 1.5.2.2.9714.
3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia