Legge Regionale 5 febbraio 2010 , n. 7

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-05;7

Art. 1
(Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta regionale, degli enti del sistema regionale, nonché di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, è disciplinato con regolamento regionale, per quanto non legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:
a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1 può trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal Consiglio regionale, è disciplinato con regolamento.
4. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3:(1)
a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);
b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).
Art. 2(2)
Art. 3(3)
Art. 4(3)
Art. 5(4)
Art. 6(3)
Art. 7(3)
Art. 8(3)
Art. 9(3)
Art. 10(3)
Art. 11(3)
Art. 12(3)
Art. 13(3)
Art. 14(3)
Art. 15(3)
Art. 16(3)
Art. 17(3)
Art. 18(3)
Art. 19(3)
Art. 20(3)
Art. 21(3)
[Art. 22
(Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')
1. Nella disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma.](5)
Art. 23(3)
Art. 24(3)
Art. 25
(Norma transitoria)
1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dalla presente legge, anche riguardo alle istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata rilasciata l'autorizzazione.
Art. 26(3)
Art. 27
(Supporto di CESTEC s.p.a. a Regione Lombardia in materia energetica)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, si avvale di Cestec s.p.a. per il supporto, la promozione e l'organizzazione delle attività di pianificazione in tema di efficienza e risparmio energetico, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio del sistema energetico regionale.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione competente, definisce i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1; nella medesima deliberazione possono essere stabilite, a titolo sperimentale, modalità e condizioni per lo svolgimento, da parte di Cestec s.p.a., di servizi specialistici in campo energetico strettamente connessi con le funzioni pubblicistiche in materia di efficienza energetica a favore di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 28(3)
Art. 29
(Disposizioni generali nel settore estrattivo)
1. La provincia, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di attività estrattive, trasmette alla Regione:
a) copia dei provvedimenti di polizia mineraria;
b) copia del verbale di constatazione infortuni, completato di relazione sulle cause dell'infortunio stesso, redatta dal funzionario verbalizzante;
c) il programma dei controlli in materia di polizia mineraria, entro il 31 dicembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.
2. Al fine di risolvere questioni attinenti alla sicurezza del lavoro e dei terzi interessati alle attività estrattive di cava, la provincia può chiedere il supporto specialistico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui all'articolo 27, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
4. Le attività di competenza regionale di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono svolte dalla Regione per le attività estrattive di miniera e dalle province per le attività estrattive di cava; a tal fine possono essere stipulate convenzioni con le ASL.
Art. 30
(Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive)
1. Ferme restando le funzioni di polizia mineraria svolte o conferite dalla Regione nell'ambito delle attività estrattive, l'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica alle verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. E' fatta salva la specifica disciplina dettata dal Decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).
Art. 31
(Competenze regionali in materia di oli minerali)(6)
1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
3. Al fine di favorire lo snellimento dell’attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono esercitati in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente.
4. La Regione e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo su base campionaria, relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3 secondo un programma annuale definito di intesa tra Regione e ARPA. Resta salva la facoltà per Regione e Arpa di effettuare controlli straordinari al di fuori del piano annuale.
5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. Sono fatte salve le competenze in materia di oli minerali delle amministrazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti.
7. Il presente articolo non trova applicazione alle infrastrutture e agli insediamenti strategici di cui all’articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
Art. 32(3)
Art. 33(3)
Art. 34(7)
Art. 35
(Modifiche all'allegato A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi' relative ai confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate)
1. I confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, di cui all'articolo 31 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi)(8), sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata 'Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate', costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria riportante sia il perimetro di parco regionale sia di parco naturale.(9)
2. All'allegato A della l.r. 16/2007, in corrispondenza del riferimento al parco regionale e del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato Ordinamentale 2010', unitamente agli estremi della legge stessa.
Art. 36
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


Planimetria allegata omessa.
NOTE:
1. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato dal Consiglio regionale in base all' articolo 22 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riguardante il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010). Torna al richiamo nota
5. La Corte costituzionale con sentenza n. 309/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 30, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Pianta planimetrica omessa. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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