Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
2. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle quote di indennizzi dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni) negli esercizi dal 2012 al 2016 e 2020; a tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 e successivi, la spesa complessiva fino al massimo di euro 127.500.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di dieci anni.
2. A partire dal 2021 la Regione corrisponde altresì alle ATS a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la quota per gli indennizzi di cui alla legge 210/1992, previsti in euro 21.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. È autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 per l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale previsto dall'articolo 27 quater 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). La spesa è rideterminabile con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.
4. Al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia COVID-19, e in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria'- Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la spesa di euro 4.400.000,00 destinata all'esenzione regionale temporanea per prestazioni da effettuarsi sul territorio regionale utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID-19.
5. A decorrere dal 2021 e sino al 2039, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la restituzione allo Stato delle risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a euro 950.751.551,00. A tal fine è istituito alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 apposito capitolo di spesa con una dotazione finanziaria di euro 9 milioni annui.
6. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 è confermato anche per l'esercizio finanziario 2023.
7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 24.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029, per il rinnovo dei mezzi da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l’ammodernamento delle relative infrastrutture. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse ai soggetti competenti.(1)
8. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati tra Regione e Trenord s.r.l. e tra Regione e l'associazione temporanea di imprese costituita da Trenord s.r.l. e Azienda trasporti milanese S.p.A. sono prorogati, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 dicembre 2021.
9. È autorizzato il finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, per una spesa di euro 16.700.000,00 annui dal 2024 al 2026, da destinarsi a Città metropolitana di Milano e province cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse.(2)
10. Per l'anno 2023 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia per l'Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della regione Lombardia alla 'Fondazione Lombardia per l'ambiente') quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023. Per le attività della Fondazione di cui al presente comma, la Giunta regionale applica, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
11. Alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a copertura degli oneri per la creazione del Consorzio fra Regione - Università degli studi di Milano - Unimont - Comune di Edolo - Provincia di Brescia - Bim Valle Camonica, e la realizzazione delle attività per la promozione e lo sviluppo delle politiche a favore dei territori montani della Valle Camonica.
12. Nell’ambito dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2019 e incassato da Regione, la somma di euro 186.000,00 è finalizzata in spesa a contributo della Protezione civile della Regione da assegnare ai comitati provinciali, mediante un capofila, attraverso una quota fissa costante e una quota proporzionata al numero delle organizzazioni di volontariato riferite a ciascuno dei dodici comitati provinciali. La proposta di ripartizione dell’assegnazione è formulata in condivisione con la Consulta regionale del volontariato. A tal fine la somma è allocata in spesa nell’esercizio finanziario 2021 alla missione 11 ‘Soccorso civile’, programma 01 ‘Sistema di Protezione civile’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.(3)
13. É confermata per l'annualità 2021 l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017-2019) relativa al rilascio di garanzie nella misura massima di euro 10.000.000,00 per l'emissione di una Collateralized debt obligation (CDO) nell'ambito dell'iniziativa 'Hydrobond', finalizzata a supportare investimenti nel servizio idrico integrato e gestita da Finlombarda S.p.A. Detta garanzia non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria con risorse proprie a valere sugli accantonamenti relativi agli stanziamenti per prestazioni fidejussorie concesse dalla Regione di cui alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
15. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
16. Alle spese oltre il triennio autorizzate ai commi 1, 5, 7, 9 e 14 del presente articolo, riportate nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 3
(Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022)(5) le parole 'anno del triennio 2020-2022' sono sostituite dalle seguenti: 'degli anni dal 2020 al 2024'.
2. Alla spesa per l'anno 2024, derivante dalla modifica di cui al comma 1, riportata nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) negli anni dal 2021 al 2023 sono rispettivamente rimodulate in euro 1.002.839.785,12 nel 2021, euro 797.045.627,88 nel 2022, euro 585.132.967,00 nel 2023, euro 492.061.620,00 nel 2024, euro 427.070.000,00 nel 2025, euro 110.400.000,00 nel 2026 ed euro 46.450.000,00 nel 2027. La copertura finanziaria della spesa così rimodulata è assicurata con il ricorso all'indebitamento autorizzato al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
4. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Istituzione del Premio 'Lombardia è musica')(6) le parole 'previste rispettivamente in euro 30.000,00 nel 2020 e in euro 25.000,00 nel 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'previste in euro 55.000,00 nel 2021'.
5. Al fine di un riallineamento della normativa regionale sulla determinazione del canone dovuto alla Regione, dall'annualità 2021, per le utenze d'acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW), a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), dopo il comma 3 ter dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è inserito il seguente:
'3 ter 01. A decorrere dall'annualità 2021, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW) è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La previsione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2021-2023'.'.
Art. 4
(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020 dal 9 novembre 2020 al 23 novembre 2020)
1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni di bilancio di seguito elencate, adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, opportunamente motivata, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

[Per ragioni di impostazione grafica la tabella di cui al presente comma è riportata alla fine della presente legge].
Art. 5
(Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 6/2015 e disposizione finanziaria)
1. All'articolo 20 bis della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.';
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.';
c) al primo periodo del comma 4 dopo le parole 'nello svolgimento del servizio' sono inserite le seguenti: 'e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa';
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2020.'.
2. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 previsti per l'anno 2021 in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse appostate con legge di approvazione del bilancio regionale 2021-2023 alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
Art. 6
(Partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea)
1. Al fine di assicurare la tempestiva e adeguata partecipazione della Regione all'attuazione, in materie riservate alla propria competenza, degli interventi previsti dai regolamenti o dalle direttive dell'Unione europea sono allocate alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, specifiche risorse il cui ammontare è determinabile annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. La Regione, attraverso la dotazione finanziaria di cui al comma 1, promuove la propria partecipazione ai programmi e progetti europei a valere sui fondi a gestione diretta della Commissione europea, contribuendo all'attuazione dei risultati attesi di legislatura e valorizzando le opportunità della cooperazione in sussidiarietà anche internazionale. A fronte di progetti di durata pluriennale approvati dalla Commissione europea, le somme stanziate intervengono a copertura delle spese correnti e delle spese in conto capitale, relativamente alla quota di costi ammissibili non coperta dalla Commissione europea, secondo le regole e le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Per consentire la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può procedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di bilancio per iscrivere le somme di cui al comma 1 in appositi nuovi capitoli con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1 o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti, con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1.
4. Per gli anni 2021-2023 è autorizzato lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
5. È altresì autorizzato per gli anni 2024, 2025 e 2026 rispettivamente lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la cui copertura finanziaria è assicurata con le entrate correnti dei Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale nell'ambito delle operazioni di equilibrio dei singoli esercizi finanziari. È aggiornato conseguentemente per le annualità 2024-2026 l'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
Art. 7
(Modifica all’articolo 44 della l.r. 10/2003 in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) (8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 19 ter dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:
'19 quater. Per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.
19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell'esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con L. 27/2020', istituito alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01' 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.'.
Art. 8
(Inserimento dell’articolo 77 quinquies nella l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(9)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 77 quater è inserito il seguente:

'Art. 77 quinquies
(Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, l'aliquota IRAP è azzerata:
a) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021;
b) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per tre periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione della nuova impresa o alla data di iscrizione al registro delle imprese delle sedi o delle unità locali. Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 77 sexies.
3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.'.
Art. 9
(Inserimento dell’articolo 77 sexies nella l.r. 10/2003 e modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2004)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 77 quinquies, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
'Art. 77 sexies
(Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2021-2023' aventi sede legale e operativa nei territori di cui all'articolo 2 della stessa l.r. 11/2004, l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997è ridotta dello 0,92 per cento per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
2. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 1 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.
4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP, gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
5. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.'.
2. All'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere stabilite agevolazioni rispetto alle vigenti aliquote e tariffe. Le misure sono introdotte nella citata l.r. 10/2003 nei limiti fissati dall'Unione europea.';
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 10
(Rimessione in termini per il completamento di interventi di manutenzione urgente del territorio)
1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi, mediante bandi per la manutenzione urgente del territorio, agli enti locali o a loro forme aggregative stabili, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), uno o più provvedimenti di rimessione in termini a favore degli enti decaduti dal beneficio nell'anno 2020, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2021, da parte degli enti interessati che, entro la data del 28 settembre 2020, abbiano almeno avviato i lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. Gli interventi per i quali gli enti beneficiari siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono in ogni caso concludersi entro il 30 aprile 2021 ed essere rendicontati entro il 31 maggio 2021.
Art. 11
(Modifiche alla l.r. 10/2003 in tema di tassa automobilistica regionale e compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione e norme finanziarie)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 38, la parola 'finanziaria' è soppressa e dopo le parole 'persone fisiche o giuridiche' sono inserite le seguenti: 'di cui all'articolo 39';
b) al comma 7 bis dell'articolo 38, le parole 'o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)' e le parole 'o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura' sono soppresse;
c) al secondo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44, le parole 'e nell'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'e negli anni 2020 e 2021', le parole 'nei medesimi anni 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021' e dopo le parole 'EURO 0, 1, 2, 3' è aggiunto il numero: ', 4';
d) all'ultimo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)';
e) al primo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, dopo le parole 'EURO 0, 1, 2, 3' è aggiunto il numero: ', 4';
f) all'ultimo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, le parole 'negli anni 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021';
g) al comma 5 ter dell'articolo 48, le parole 'In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis' sono soppresse e le parole 'o adibiti ad uso noleggio senza conducente' sono sostituite dalle seguenti: 'o di noleggio a lungo termine senza conducente';
h) l'articolo 83 è abrogato ed è conseguentemente soppressa la lettera b) del comma 4 dell'articolo 1.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 19 bis dell'articolo 44, come modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2021 in euro 2.550.000,00 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'. Per i successivi esercizi 2022 e 2023 la minore entrata, stimata pari a euro 2.550.000,00 è compensata dalla maggiore entrata, stimata in ugual misura, derivante dall'allargamento della base imponibile generato dall'applicazione della misura nelle annualità precedenti.
3. Per l'estensione del contributo di rottamazione nell'anno 2021 ai veicoli alimentati a gasolio EURO 4 prevista al comma 19 bis 1 dell'articolo 44, come modificato dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 la spesa di euro 675.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 72 della l.r. 10/2003 in tema di addizionale regionale IRPEF)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 72, le parole ', a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014,' sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 72 le aliquote, con i relativi scaglioni di reddito, sono sostituite dalle seguenti:


Scaglioni di reddito
Aliquota
a)
fino a 15.000,00 euro
1,23%
b)
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro
1,58%
c)
oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro
1,72%
d)
oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro
1,73%
e)
oltre 75.000,00 euro
1,74%

c) i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 72 sono abrogati.
Art. 13
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 81 bis è aggiunto il seguente:
'2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 82/2005 o le altre modalità previste dallo stesso Codice dell'amministrazione digitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.'.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 6, della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 6 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 6 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 2020, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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