Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Capo I
(Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 149, comma 2, della l.r. 31/2008:
a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A e C;
c) le acque pubbliche in disponibilità private;
d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.
2. Il presente regolamento determina altresì, ai sensi dell'articolo 149, comma 3, della l.r. 31/2008, i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua per bacini di pesca con caratteristiche idrobiologiche omogenee. I bacini di pesca, così come descritti negli allegati 1 e 2, sono i seguenti:
1. Oltrepò Pavese;
2. Asta del fiume Po;
3. Ticino Terdoppio Sesia Agogna;
4. Lambro Olona;
5. Verbano Ceresio e Lario;
6. Adda sub-lacuale;
7. Valle Brembana;
8. Valle Seriana;
9. Oglio
10. Valle Camonica;
11. Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco;
12. Mincio
13. Provincia di Sondrio;
14. Sebino
3. Le disposizioni dei Capi II e III non si applicano ai bacini lacuali Ceresio e Verbano in quanto oggetto della convenzione italo-svizzera per la pesca e al lago di Garda in quanto oggetto del regolamento interregionale 9 dicembre 2013, n. 5 (Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda).
4. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano all'asta del fiume Po nelle more dell'armonizzazione delle normative regionali in materia di pesca prevista dal protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l'Autorità di bacino del fiume Po ratificato con legge regionale 30 settembre 2016, n. 23 (Ratifica del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l'Autorità di bacino del fiume Po per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po).
Capo II
Pesca dilettantistica
Art. 2
(Periodi di divieto di pesca)
1. La cattura e la detenzione delle specie di seguito elencate e dei loro ibridi sono vietate nei seguenti periodi:
a) trote autoctone e salmerino alpino:
1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;
2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;
b) coregone lavarello e coregone bondella: dal 1º dicembre al 15 gennaio;
c) temolo: dal 15 dicembre al 30 aprile;
d) pesce persico: dal 5 aprile al 20 maggio;
e) luccio: dal 20 febbraio al 31 marzo;
f) tinca: dal 20 maggio al 20 giugno;
g) pigo: dal 20 aprile al 20 maggio;
h) agone: dal 15 maggio al 15 giugno;
i) barbo: dal 20 maggio al 20 giugno;
j) anguilla: dal 1 ottobre al 31 dicembre.
2. I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
Art. 3
(Misure minime e quantità di cattura)
1. Sono vietate la cattura e la detenzione di esemplari delle seguenti specie e dei loro ibridi la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:
a) trota fario e trota lacustre:
1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
2) nelle restanti acque: centimetri 22;
b) trota marmorata: centimetri 40;
c) coregone lavarello e coregone bondella: centimetri 30;
d) salmerino alpino: centimetri 22;
e) temolo: centimetri 35;
f) pesce persico: centimetri 16;
g) luccio: centimetri 40;
h) tinca: centimetri 25;
i) barbo: centimetri 18;
j) anguilla: centimetri 50;
k) pigo: centimetri 18;
l) agone: centimetri 15.
2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
3. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecare danno.
4. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
a) sei capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini, ad eccezione dei coregoni) con il limite di un capo di trota marmorata e di due capi di temolo;
b) due capi di luccio;
c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere a) e b).
5. I limiti di cattura di cui al comma 4 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.
6. Il limite di peso di cui al comma 4, lettera c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
7. Il pesce catturato in periodo di divieto deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecare danno.
8. I limiti di cui al comma 4 non si applicano alle specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.
9. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 4 deve cessare l'attività di pesca.
Art. 4
(Pesca nelle acque classificate di tipo B)
1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.
2. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. È ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore. Nelle acque di tipo B è altresì vietato:
a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
b) pasturare in qualsiasi forma;
c) pescare dai ponti.
Art. 5
(Misure di tutela degli storioni autoctoni)
1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è vietata la cattura delle specie storione comune (Acipenser sturio), storione ladano (Huso huso) e storione cobice (Acipenser naccarii) ad ogni stadio di sviluppo.
2. Il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle specie di cui al comma 1è tenuto al loro immediato rilascio, nonché alla segnalazione all'ufficio territoriale regionale (UTR) di riferimento o alla Provincia di Sondrio.
Art. 6
(Posto di pesca)
1. Il posto di pesca è il sito che il pescatore occupa al fine di esercitare l'attività di pesca.
2. Il primo occupante il posto di pesca ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria.
Art. 7
(Orari)
1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 12, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.
Art. 8
(Attrezzi di pesca)
1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è consentita con i seguenti attrezzi:
a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami o altre esche singole artificiali o naturali;
b) tirlindana e timoniera con un massimo di dieci ami o esche singole naturali o artificiali, da usare solo nei bacini lacuali;
c) bilancia o bilancella di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra.
2. Non possono essere utilizzate più di tre canne lenza, occupando uno spazio comunque non superiore a dieci metri di tratto di sponda.
3. È vietato abbandonare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, compresi i residui del pescato, gli attrezzi di pesca o parte di essi e le esche.
4. E' vietata la detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti o di attrezzi consentiti in periodi nei quali ne sia vietato l'utilizzo.
Art. 9
(Pesca a mosca nelle zone 'prendi e rilascia')
1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 11 e comma 6, lettera l), della l.r. 31/2008 viene esercitata con i seguenti attrezzi:
a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo, con tecnica valsesiana o altre assimilabili;
b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
c) mosche artificiali nel numero massimo di tre.
2. Nei tratti di cui al comma 1è obbligatorio il rilascio immediato del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile.
3. Prima di esercitare la pesca nei tratti di cui al comma 1è fatto obbligo di depositare il pesce pescato in altri luoghi.
Art. 10
(Pesca subacquea)
1. La pesca subacquea è consentita ai maggiori di anni sedici, muniti di licenza di pesca dilettantistica, esclusivamente nelle acque lacuali di cui all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 10 e comma 6, lettera k), della l.r. 31/2008, solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile senza carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve attenersi alle norme di sicurezza vigenti in materia di navigazione sulle acque interne e in mare. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Art. 11
(Divieto di vendita)
1. Sono vietati, in qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale.
Art. 12
(Disposizioni per l'esercizio della pesca a livello di bacino di pesca)
1. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, determinano, per ciascuno dei bacini elencati dall'articolo 1, comma 2, le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat. Tali provvedimenti possono:
a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.
2. Nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca devono essere adottate le medesime specifiche tecniche.
Capo III
Pesca professionale
Art. 13
(Modalità di esercizio della pesca professionale)
1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di tipo A di cui all'articolo 144 comma 3, della l.r. 31/2008.
2. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente in materia di pesca per ciascuno dei bacini elencati dall'articolo 1, comma 2, individuano i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definiscono gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabiliscono le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:
a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
3. Gli UTR e la Provincia di Sondrio autorizzano l'attività di pesca professionale supportandola con una gestione che assicuri sia l'equilibrio del popolamento ittico sia la valorizzazione e l'incremento della risorsa ittica d'interesse alieutico ed economico. Il numero massimo di pescatori professionisti che possono operare in ciascun corpo idrico è di un pescatore ogni due chilometri quadrati.
4. Presso gli UTR e la Provincia di Sondrio, ove sia consentita la pesca professionale, è istituito un registro dei pescatori professionisti aventi diritto a operare in ciascun corpo idrico. In tale registro sono iscritti d'ufficio i pescatori di professione attivi in ciascun corpo idrico al momento della pubblicazione del presente regolamento e coloro che, in possesso dei necessari requisiti, ne facciano richiesta fino al raggiungimento del limite di cui al comma 3. Raggiunto il limite di pescatori per ciascun corpo idrico, le nuove iscrizioni sono possibili soltanto in caso di cessata attività o di perdita dei requisiti per l'esercizio della pesca professionale di uno dei pescatori già operanti. Nei corpi idrici in cui al momento della pubblicazione del presente regolamento siano attivi più di due pescatori per chilometro quadrato non possono essere accettate nuove iscrizioni fino a quando il numero dei pescatori non scende al di sotto del limite stabilito. Le candidature di nuovi pescatori interessati a operare nel corpo idrico formano una lista d'attesa, la cui graduatoria è stilata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Il pescatore deve registrare giornalmente il proprio pescato, suddiviso per specie, su un apposito libretto fornito dall'UTR di competenza o dalla Provincia di Sondrio. Il libretto deve essere restituito all'UTR territorialmente competente o alla Provincia di Sondrio entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo.
Capo IV
Forme esclusive di pesca
Art. 14
(Esercizio delle forme esclusive di pesca)
1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere all'UTR competente per territorio o alla Provincia di Sondrio:
a) il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui all'articolo 133, comma 3, della l.r. 31/2008;
b) il regolamento di pesca adottato nelle acque oggetto del diritto di esclusiva, qualora differente dalle disposizioni per l'esercizio della pesca nel relativo bacino;
c) il numero di giornate di vigilanza che si prevede di svolgere;
d) i dati relativi al pescato dell'anno precedente.
2. Le opere ittiogeniche di cui al comma 1, lettera a), possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento delle specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosità o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive.
3. Gli UTR competenti e la Provincia di Sondrio verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con la programmazione vigente di settore e li approvano entro il 31 ottobre di ogni anno, disponendo nel dettaglio prescrizioni o integrazioni migliorative e indicazioni per effettuare i controlli al fine di avere riscontro dell'effettiva realizzazione delle opere ittiogeniche e dell'attività di vigilanza. Trascorso il termine indicato senza che l'UTR competente o la Provincia di Sondrio abbiano comunicato l'approvazione, i programmi s'intendono approvati senza prescrizioni.
4. L'esecuzione dei programmi approvati dall'UTR competente o dalla Provincia di Sondrio costituisce un obbligo da parte dei proprietari, dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca.
5. I titolari di forme esclusive di pesca, al fine di consentire gli opportuni controlli, sono tenuti a trasmettere agli UTR competenti per territorio o alla Provincia di Sondrio per quanto di competenza:
a) la comunicazione di inizio degli interventi ittiogenici previsti nei programmi con un preavviso non inferiore a dieci giorni;
b) il programma di vigilanza relativo al mese successivo entro il giorno 15 di ogni mese.
6. Il programma di cui al comma 5, lettera b), deve contenere l'indicazione delle date e degli orari di controllo. I nominativi e i recapiti del personale addetto alla vigilanza sono comunicati con almeno ventiquattro ore di preavviso. Gli addetti alla vigilanza devono essere reperibili e garantire la presenza in loco entro trenta minuti dalla chiamata.
Capo V
Esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità privata
Art. 15
(Disposizioni per la pesca in acque pubbliche in disponibilità privata)
1. I laghetti, le cave e gli specchi d'acqua in disponibilità privata, comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca anche a pagamento, se autorizzati in base alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17, sono denominati centri privati di pesca (CPP).
2. Nei CPP la pesca è consentita senza licenza di pesca e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 7, 8. Il pesce pescato deve essere sempre asportato morto. L'immissione a scopo di pesca è soggetta ad autorizzazione. L'immissione delle specie ittiche di cui all'articolo 18, comma 2, deve essere tracciata con specifica documentazione che ne attesti la provenienza.
3. Nelle acque pubbliche in disponibilità privata che non assumono la denominazione di CPP non si applica la deroga di cui al comma 2.
Art. 16
(Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione all'esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità privata va presentata agli UTR territorialmente competenti o alla Provincia di Sondrio e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atti comprovanti la disponibilità dell'area ove insiste il bacino;
b) atti comprovanti la sussistenza di un permanente isolamento dei corpi idrici tale da evitare l'eventuale ingresso o lo scambio di ittiofauna con le acque non in disponibilità privata;
c) planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione con indicata la presenza o assenza di elettrodotti;
d) elenco delle specie ittiche presenti alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;
e) elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'immissione;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;
g) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte dei soggetti preposti alla vigilanza.
2. Gli UTR territorialmente competenti e la Provincia di Sondrio possono richiedere, entro sessanta giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande di autorizzazione.
Art. 17
(Rilascio dell'autorizzazione, durata e prescrizioni minime)
1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità privata è rilasciata dagli UTR territorialmente competenti o dalla Provincia di Sondrio entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni minime necessarie:
a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;
b) le caratteristiche delle opere necessarie al fine di impedire il passaggio della fauna ittica nel reticolo idrografico esterno e di evitare il transito della fauna ittica in alveo naturale.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale.
3. In caso di lavori che implicano lo svuotamento totale o parziale dei CPP devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.
Art. 18
(Immissioni di pesce nei CPP)
1. Nei CPP possono essere immesse le seguenti specie ittiche:
1. agone;
2. alborella;
3. anguilla;
4. barbo canino;
5. barbo comune;
6. bondella;
7. bottatrice;
8. cagnetta;
9. carpa argentata;
10. carpa erbivora;
11. carpa testa grossa;
12. carpa;
13. cavedano;
14. cheppia;
15. cobite mascherato;
16. cobite;
17. storione ladano;
18. gambusia;
19. ghiozzo padano;
20. gobione;
21. lasca;
22. lavarello;
23. luccio;
24. luccioperca;
25. persico reale;
26. persico trota;
27. pesce gatto;
28. pigo;
29. salmerino alpino;
30. salmerino di fonte;
31. sanguinerola;
32. savetta;
33. scardola;
34. scazzone;
35. spinarello;
36. sterleto;
37 temolo;
38. tinca;
39. triotto;
40. trota fario;
41. trota iridea;
42. trota lacustre;
43. trota marmorata o Padana;
44. vairone.
2. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente per materia possono disporre, a tutela dell'ittiofauna presente nelle acque pubbliche, particolari limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.
Capo VI
Norme finali
Art. 19
(Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 sono adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 20
(Regolamenti provinciali)
1. In relazione a ciascun bacino di pesca di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19.
Art. 21
(Abrogazione)
1. È abrogato il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 (Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 'Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia')(1).
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 22 maggio 2003, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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