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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
24 aprile 2006
, N. 8
Determinazioni per l’esercizio delle attività sportive di tipo motoristico
(BURL n. 17, 1° suppl. ord. del 27 Aprile 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-04-24;8
Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione , nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di tutela della salute, riconoscendo il valore dello sport e la funzione sociale delle attività sportive anche di tipo motoristico, come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), stabilisce che nel proprio territorio devono essere rispettati, nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, i limiti di ammissibilità delle immissioni sonore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).
2. I limiti di ammissibilità di cui al comma 1 costituiscono anche la soglia di normale tollerabilità dell’immissione di rumore limitatamente agli insediamenti urbani ricompresi in una fascia di m. 500 dal sedime dell’autodromo, come definito dall’articolo 2, comma 3, del d.p.r. 304/2001.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia