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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Sezione I
Finalità, definizioni e ambito di applicazione
Art. 1
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente regolamento reca la disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario nella Regione Lombardia e dei relativi canoni di concessione ai sensi degli articoli 50 e 52 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
Art. 2
(Finalità)
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) autorità demaniale:
Art. 5
(Rapporti tra la Regione Lombardia e le autorità demaniali o portuali)
1. L'autorità di bacino svolge specifici compiti di coordinamento e monitoraggio per conto della Regione, anche nei confronti dei Comuni non associati. Nei suddetti compiti rientrano anche:
d) la raccolta dei regolamenti e delle ordinanze in materia demaniale adottati dall'autorità demaniale o portuale e la loro trasmissione in copia alla Direzione generale regionale competente per il demanio della navigazione interna;
2. Tutte le comunicazioni tra la Regione e le autorità demaniali e portuali devono avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
3. Le autorità demaniali e portuali trasmettono alla Regione, entro il 15 maggio dell'anno successivo, una relazione sulla gestione del demanio. La relazione illustra, in particolare:
4. La Regione verifica, attraverso la relazione di cui al comma 3, l'attuazione delle funzioni conferite o delegate e può emanare indirizzi generali per la migliore valorizzazione delle aree demaniali ai fini dello sviluppo delle attività ivi esercitate nonché dei traffici per vie navigabili interne e fluviomarittimi.
Capo II
Disposizioni in materia di dominicalità
Sezione I
Della delimitazione del demanio portuale di proprietà regionale
Art. 6
(Delimitazione del demanio portuale di proprietà regionale)
1. L'autorità portuale, quando è necessario o se comunque lo ritiene opportuno, avvia il procedimento di delimitazione dandone comunicazione alla Direzione regionale competente e, previo nulla osta di quest'ultima, invita, con le modalità di cui all'articolo 7, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse ad assistere alle relative operazioni.
Art. 7
(Procedimento di delimitazione)
1. L'autorità portuale notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 6 l'invito ad intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli ed eventuali osservazioni.
2. L'autorità portuale nomina la commissione interna che procede, nella data stabilita, anche se non interviene alcun interessato e dà atto della avvenuta delimitazione attraverso processo verbale corredato dalla documentazione tecnico planimetrica. Il verbale di delimitazione dà altresì atto della assenza o presenza degli invitati e dell'accordo o meno di tutte le parti presenti.
3. L'autorità portuale notifica il verbale di delimitazione ai soggetti invitati entro quindici giorni dalla data del verbale. I soggetti invitati e non presenti alle operazioni possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del verbale. Decorso tale termine, l'autorità portuale trasmette gli atti alla Direzione regionale competente unitamente alle eventuali osservazioni contrarie pervenute e alle relative controdeduzioni.
4. In caso di accordo di tutte le parti presenti e se non sono state presentate osservazioni contrarie, la Direzione regionale competente approva con decreto il verbale di delimitazione dandone comunicazione all'autorità portuale e promuovendo le operazioni di aggiornamento catastale. Il decreto è notificato alle parti interessate a cura dell'autorità portuale.
Art. 8
(Risoluzione delle contestazioni)
1. La Direzione regionale competente restituisce gli atti all'autorità portuale se ritiene fondati il disaccordo risultante nel verbale di delimitazione ovvero le osservazioni contrarie pervenute. L'autorità portuale redige il nuovo verbale di delimitazione dando atto delle determinazioni regionali e lo trasmette alla Direzione regionale competente ai fini della relativa approvazione con decreto e dell'aggiornamento catastale. Il decreto di delimitazione è notificato alle parti interessate a cura dell'autorità portuale.
2. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Direzione regionale competente approva il verbale di delimitazione con decreto motivato e promuove le operazioni di aggiornamento catastale. Il decreto di approvazione è trasmesso all'autorità portuale e da questa notificato alle parti interessate.
Sezione II
Della delimitazione del demanio extraportuale lacuale
Art. 9
(Delimitazione del demanio extraportuale lacuale)
1. L'autorità demaniale, previa acquisizione del nulla osta all'avvio del procedimento da parte dell'agenzia del demanio, procede alla delimitazione di zone del demanio extraportuale lacuale con le modalità di cui agli articoli da 6 a 8, garantendo la partecipazione della stessa agenzia alle relative operazioni.
Sezione III
Dell'ampliamento del demanio
Art. 10
(Ampliamento del demanio portuale di proprietà regionale)
1. Se per necessità dei pubblici usi del demanio occorre comprendervi zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, l'autorità portuale ne dà comunicazione alla Direzione regionale competente che, se del caso, promuove la attivazione delle procedure di cui alla legge regionale 4 marzo 2009, n. 3.
Art. 11
(Ampliamento del demanio extraportuale)
1. Se per necessità dei pubblici usi del demanio occorre comprendervi zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, l'autorità demaniale ne dà comunicazione alla agenzia del demanio che, se del caso, promuove la attivazione delle procedure di legge per la occupazione e la espropriazione.
Sezione IV
Della esclusione di zone dal demanio portuale di proprietà regionale
Art. 12
(Esclusione di zone dal demanio portuale di proprietà regionale)
1. Le porzioni di zone portuali che siano ritenute non più utilizzabili per i pubblici usi del demanio dalla Direzione regionale competente e siano state preventivamente oggetto di richiesta di sdemanializzazione sono escluse dal demanio portuale con decreto della stessa Direzione regionale.
2. La richiesta di sdemanializzazione è presentata alla Direzione regionale per il tramite dell'autorità portuale che esprime altresì il parere sulla richiesta. Le modalità operative, anche con riguardo alla documentazione da allegarsi alla richiesta di sdemanializzazione, sono definite, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con circolare della Direzione regionale competente.
Sezione V
Della esclusione di zone dal demanio extraportuale
Art. 13
(Parere regionale)
1. Il parere regionale sulla sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio extraportuale è espresso su richiesta dell'Agenzia del demanio e nel rispetto delle procedure fissate con provvedimento della Giunta regionale. In sede istruttoria la Regione verifica, in particolare, se l'area:
2. Comporta l'espressione di parere ostativo la sussistenza di anche solo una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'intervento antropico non è condizione sufficiente a causare la perdita della natura demaniale delle aree del demanio lacuale o idroviario, anche nel caso in cui tale intervento sia stato effettuato o autorizzato da ente pubblico, né può essere l'unico motivo ostativo per negare la sdemanializzazione di un'area che abbia perduto le caratteristiche della demanialità.
Sezione VI
Approvazione o modifica degli strumenti urbanistici comunali
Art. 14
(Approvazione o modifica dei piani comunali di governo del territorio)
1. I Comuni individuano nei Piani di Governo del Territorio le aree del demanio così come definito dagli articoli 1 e 3 e disciplinano le stesse coerentemente con la loro natura giuridica e le esigenze del territorio.
2. I comuni trasmettono, a seguito dell'adozione ed entro i termini per la presentazione delle osservazioni, i Piani di Governo del Territorio e le relative varianti alla autorità demaniale o portuale, ai fini dell'eventuale formulazione di osservazioni con riferimento alle aree di cui al comma 1 e alla zona di rispetto di trenta metri dal confine delle stesse per la verifica della compatibilità con i pubblici usi del demanio.
Capo III
Disposizioni in materia di gestione del demanio
Sezione I
Della destinazione del demanio ad altri usi pubblici
Art. 15
(Destinazione di zone demaniali ad altri usi pubblici)
1. L'autorità demaniale o portuale può destinare temporaneamente determinate parti del demanio ad altri usi pubblici, diversi da quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, su motivata richiesta di una pubblica amministrazione e sentito il Comune territorialmente competente ovvero su motivata richiesta del Comune stesso.
Sezione II
Delle concessioni
Art. 16
(Valorizzazione del demanio e sviluppo economico e sociale delle comunità)
1. Gli interventi sul demanio si inseriscono all'interno della programmazione orientata allo sviluppo, valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture per la navigazione interna e fluviomarittima e finalizzata allo sviluppo del trasporto di merci e di persone, del turismo nautico e dei servizi correlati alle attività balneari, ove consentite, nonché allo sviluppo della fruizione ciclopedonale. Per i porti dotati di piano regolatore portuale, le iniziative si inseriscono all'interno della pianificazione e destinazione d'uso delle aree fissata dal piano regolatore portuale medesimo.
2. La Regione, in una visione di bacino per i beni del demanio lacuale e di area vasta per i beni del demanio idroviario, favorisce in particolare la realizzazione di:
a) progetti di manutenzione straordinaria dei porti esistenti e loro riqualificazione e ampliamento;
b) progetti tesi a favorire e sviluppare il trasporto di merci lungo il sistema idroviario quale modalità di trasporto alternativa al trasporto su strada in armonia con gli orientamenti comunitari nonché lo sviluppo delle infrastrutture e delle dotazioni portuali funzionali alle attività logistiche anche connesse al trasporto intermodale delle merci;
c) progetti di riqualificazione o costruzione di strutture di approdo, anche temporaneo, di unità di navigazione;
d) progetti di realizzazione di nuove strutture destinate alla nautica da diporto, anche per l'ormeggio a secco (dry storage);
e) progetti di realizzazione di itinerari ciclopedonali o di potenziamento di quelli esistenti o di aree di sosta e ristoro;
f) progetti di realizzazione di strutture e impianti per la erogazione dei servizi funzionali alla navigazione, quali la rimozione di rifiuti e di acque di sentina, il rifornimento di acqua potabile, di energia elettrica e di carburante;
3. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 la Regione favorisce, in ordine di priorità:
a) l'autonoma iniziativa finanziaria dei privati, singoli o associati, ai fini della valorizzazione del demanio lacuale e idroviario e dello sviluppo economico e sociale delle comunità interessate sotto il profilo, in particolare, dell'incremento dei livelli occupazionali;
Art. 17
(Affidamento di concessioni di beni demaniali)
1. L'autorità demaniale o portuale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio e, in particolare, con le primarie esigenze di regolazione dei bacini lacuali e dei corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche, può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni del demanio.
2. La concessione è affidata attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, di concorrenza, di libertà di stabilimento nonché degli altri pertinenti principi comunitari.
Art. 18
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni hanno una durata minima di quattro anni e una durata massima sino a quaranta anni. Ferma restando la durata massima di cui al periodo precedente, le concessioni con finalità turistico ricreativa nonché quelle destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio hanno durata minima di sei anni.
2. Ai fini della determinazione della durata della concessione, l'autorità demaniale o portuale tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi resi all'utenza ovvero ad assicurare a proprio esclusivo carico la realizzazione di infrastrutture, dei relativi tempi di ammortamento, nonché dell'equa remunerazione del capitale investito.
3. In deroga al comma 1, le concessioni possono avere una durata inferiore a quella minima su motivata richiesta dell'interessato.
Sezione III
Delle modalità di affidamento e di esercizio della concessione
Art. 19
(Domanda di concessione)
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione rispetto ai punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate;
c) relazione tecnico illustrativa anche con specifico riguardo alle modalità di valorizzazione della area demaniale e, nel caso di costruzione di porti, con la indicazione degli spazi destinati all'ormeggio dei mezzi dello Stato e dei soggetti istituzionalmente preposti al servizio di vigilanza e soccorso e alla ubicazione delle strutture antincendio;
d) per le concessioni di durata non inferiore a sedici anni e sino a quaranta anni, un piano di ammortamento asseverato da un professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
f) dichiarazione sostitutiva, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza, se il richiedente è persona giuridica, non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Se il richiedente risiede o ha sede in un altro Stato può presentare documentazione equivalente in base alla legislazione di tale Stato ovvero, in mancanza, una dichiarazione giurata resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale.
Art. 20
(Pubblicizzazione della domanda di concessione)
1. L'autorità demaniale o portuale pubblicizza la domanda di concessione attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul proprio sito informatico per un periodo di quindici giorni. Nell'avviso esplorativo l'autorità demaniale o portuale riporta il sunto della domanda, indica il giorno di inizio e di fine della pubblicazione dell'avviso e invita coloro che possono avervi interesse a presentare eventuali osservazioni o domande concorrenti entro il termine perentorio di cui all'articolo 21.
2. La Regione pubblicizza le domande di concessione di cui al comma 1 sul proprio sito informatico attraverso il rinvio diretto al link dell'autorità demaniale o portuale sul cui sito informatico è pubblicato l'avviso di presentazione della domanda.
3. E' pubblicizzata ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni la domanda di concessione per la occupazione e l'uso di spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o di aree ad esse attigue, se gli spazi interclusi o le aree attigue non sono suscettibili, trattandosi di superfici limitate, di autonomo sfruttamento funzionale. Tali aree, previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario che ne faccia richiesta.
Art. 21
(Osservazioni sulla domanda di concessione e manifestazioni di interesse)
1. Le eventuali osservazioni sulla domanda di concessione ovvero le eventuali manifestazioni di interesse sono presentate all'autorità demaniale o portuale entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di fine pubblicazione dell'avviso di presentazione della domanda. Il termine di cui al presente comma può essere ridotto dall'autorità demaniale o portuale per le domande di concessione di durata inferiore ad un anno.
Art. 22
(Istruttoria e aggiudicazione)
1. Se non sono pervenute manifestazioni di interesse e se la domanda non ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione di un'opera pubblica, l'autorità demaniale o portuale verifica la compatibilità della domanda di concessione rispetto, in particolare:
b) alle rotte della navigazione pubblica di linea, alle entrate e uscite dai porti, alle vie navigabili in generale e alla sicurezza della navigazione;
e) alle zone di particolare e comprovato interesse architettonico, naturalistico, paesaggistico e ittico;
f) alle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché ai loro strumenti di regolazione e pianificazione;
g) alla tutela della fruizione degli spazi destinati alla balneazione nonché alla tutela dell'accesso e transito sul demanio, tenuto conto della morfologia dei luoghi;
h) alla tutela della fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi all'area oggetto di richiesta di concessione;
i) alla funzionalità dell'idrovia rispetto ai suoi eventuali usi irrigui, di bonifica e industriali;
L'autorità demaniale o portuale indica nell'atto autoritativo le specifiche motivazioni riguardanti le valutazioni effettuate in relazione alle osservazioni.
2. Se sono pervenute manifestazioni di interesse ovvero se la domanda ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione commerciale di un'opera pubblica, l'autorità demaniale o portuale procede con le modalità di cui all'articolo 23. Il rapporto concessorio si perfeziona con l'emanazione dell'atto autoritativo di concessione e con la stipula del relativo disciplinare.
Art. 23
(Affidamento di concessioni su iniziativa della autorità demaniale o portuale)
1. L'autorità demaniale o portuale che intenda affidare in concessione un bene del demanio procede attraverso l'emanazione di un apposito bando di concessione.
2. Il bando indica i seguenti elementi minimi:
f) criterio della offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione della concessione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle offerte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione, nonché all'esperienza professionale maturata nel settore dal soggetto richiedente;
g) criteri di valutazione dell'offerta in relazione alla natura pubblica del soggetto partecipante, alla natura, alle caratteristiche e all'oggetto della concessione, nonché l'ordine di importanza ad essi attribuita. I criteri di valutazione sono almeno i seguenti: la misura degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare e degli interventi di recupero ambientale, da realizzare nel corso della concessione; la natura e gli standard qualitativi dei servizi offerti; l'incremento dei livelli occupazionali; la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione; la previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta. Il canone della concessione non può costituire l'unico criterio di valutazione dell'offerta e la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando si riscontri una situazione di completa equivalenza tra le offerte;
Art. 24
(Disciplinare di concessione)
1. L'autorità demaniale o portuale rilascia il disciplinare di concessione nel quale sono indicati, in particolare:
a) i dati del concessionario, inclusa la indicazione del legale rappresentante e del domicilio eletto ai fini del rapporto concessorio;
d) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
e) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
f) il canone versato, da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT, la decorrenza, la scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento possa comportare la decadenza della concessione;
k) la previsione in base alla quale, alla cessazione della concessione, le opere inamovibili realizzate dal concessionario passano nella proprietà del proprietario del suolo demaniale senza il pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario e salvo che la autorità demaniale o portuale, sentito il proprietario del suolo, non ne ordini la demolizione con la restituzione del bene nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'autorità demaniale o portuale, se il concessionario non esegue l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio attraverso la cauzione e, comunque, a spese del concessionario medesimo, fatta salva l'applicazione degli indennizzi per occupazione abusiva;
l) le condizioni speciali alle quali è sottoposta la concessione. Tra tali condizioni rientrano in particolare:
l1) l'obbligo in capo al concessionario di spiagge attrezzate o di stabilimenti balneari di assicurare l'accesso gratuito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione ove consentita, se non vi sono accessi pubblici nei 50 metri di fronte adiacenti, su un lato o sull'altro della concessione;
l2) l'obbligo in capo al concessionario di spiagge attrezzate o di stabilimenti balneari di assicurare l'accesso gratuito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione ove consentita, alle persone con mobilità ridotta e di posizionare adeguati percorsi previa acquisizione dei titoli previsti dalle normative vigenti;
Art. 25
(Garanzie finanziarie)
1. A garanzia degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, il concessionario presta una cauzione in qualsiasi forma, ivi inclusa la costituzione di garanzia rilasciata da istituti di credito ovvero ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro della economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, nella misura di una annualità del canone per le concessioni di durata sino a quindici anni ovvero di due annualità se la durata è superiore.
2. Il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento, anche parziale, dell'importo garantito.
3. L'autorità demaniale o portuale autorizza lo svincolo della cauzione al momento della riconsegna dell'area da parte del concessionario per cessazione della concessione o per revoca della stessa, previa positiva verifica dell'adempimento di ogni obbligo derivante dalla concessione medesima. Nel caso di riconsegna dell'area per decadenza della concessione, la autorità demaniale o portuale incamera la cauzione in tutto o in parte, con provvedimento motivato.
4. E' facoltà dell'autorità demaniale o portuale non richiedere la cauzione se l'importo determinato ai sensi del comma 1 risulta inferiore ad euro 500,00.
Art. 28
(Subingresso)
1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve farne domanda all'autorità demaniale o portuale. La sostituzione del concessionario costituisce modifica sostanziale della concessione e richiede una procedura di evidenza pubblica all'esito della quale è rilasciato un nuovo titolo concessorio.
2. Il secondo periodo del comma 1 non si applica:
a) quando al concessionario succede, in via universale o parziale, a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro soggetto che soddisfi i criteri di selezione qualitativa iniziali, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione. In tal caso alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la copia dell'atto sulla base del quale viene chiesto il subingresso;
b) nel caso di subingresso dell'erede per successione per causa di morte. L'erede, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del concessionario chiede la conferma della concessione all'autorità demaniale o portuale che, con provvedimento motivato, decide se proseguire nel rapporto concessorio alla luce delle verifiche di ordine fiduciario nonché di quelle riguardanti la capacità tecnica e finanziaria dell'erede. Difettando la sussistenza dei suddetti requisiti, l'autorità revoca la concessione.
3. Il subingresso nella concessione, nei casi di cui al comma 2, si perfeziona con il rilascio della relativa autorizzazione.
Art. 29
(Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione)
1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità demaniale o portuale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione ovvero di attività secondarie nell'ambito della concessione medesima. Alla domanda per il rilascio della autorizzazione è allegata la copia del contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda.
2. L'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione riguardante aree e banchine portuali per lo svolgimento di operazioni portuali è disciplinato dall'articolo 60 con i limiti ivi previsti.
Art. 30
(Modifiche della concessione)
1. Il concessionario che intenda apportare modifiche alla concessione presenta domanda all'autorità demaniale o portuale.
2. La modifica della concessione è sostanziale e richiede una nuova procedura di aggiudicazione se rende la natura della concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni caso, la modifica è sostanziale e richiede una nuova procedura di aggiudicazione se ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contemplate inizialmente, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero attirato ulteriori candidati;
3. Le modifiche della concessione non sono considerate sostanziali ai sensi del comma 2, se sono state previste dal titolo concessorio o dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura delle modifiche possibili, senza prevedere modifiche che altererebbero la natura generale della concessione. La modifica del piano degli ormeggi nell'ambito di una struttura destinata alla nautica da diporto non costituisce in ogni caso modifica sostanziale.
4. In deroga al comma 2, una modifica sostanziale non richiede in ogni caso una nuova procedura di aggiudicazione della concessione se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
Art. 31
(Modifica o estinzione della concessione per cause naturali)
1. Quando, per cause naturali, il bene del demanio concesso subisce modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone in relazione alla minore superficie utilizzabile. Se le cause predette cagionano modificazioni nella consistenza del bene tali da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.
Art. 32
(Responsabilità del concessionario)
1. Il concessionario è responsabile verso l'autorità demaniale o portuale degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Con il disciplinare di concessione il concessionario assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'autorità demaniale o portuale da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
Art. 33
(Decadenza dalla concessione)
1. L'autorità demaniale o portuale può dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'autorità demaniale o portuale accorda al concessionario un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale può essere dichiarata la decadenza.
Art. 34
(Revoca della concessione e indennizzo)
1. Le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse.
2. Nelle concessioni che hanno dato luogo alla realizzazione di infrastrutture stabili l'autorità demaniale o portuale è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
3. Nei casi diversi da quello di cui al comma 2, l'indennizzo dovuto al concessionario è parametrato al solo danno emergente, comprovato dalla produzione di ricevute o fatture o da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.
4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale o portuale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.
Art. 36
(Rinnovo della concessione)
1. L'eventuale domanda di rinnovo della concessione è presentata alla autorità demaniale o portuale con le modalità indicate nel disciplinare di concessione. L'autorità demaniale o portuale provvede con le modalità di cui agli articoli da 20 a 22.
3. Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione sono individuati i beni aziendali non integralmente ammortizzati ai sensi della normativa fiscale, che dovrebbero essere ceduti da parte del concessionario uscente al concessionario subentrante, gli investimenti effettuati nel corso della concessione e l'avviamento dell'azienda commerciale. Il valore complessivo dei beni aziendali, degli investimenti e dell'avviamento di cui al periodo precedente è quantificato dalla autorità demaniale o portuale sulla base dei seguenti dati:
a) quanto ai beni aziendali non ammortizzabili, sulla base del valore indicato nella perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, da acquisirsi a spese del concessionario uscente;
b) quanto agli investimenti, sulla base del valore indicato nella perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, da acquisirsi a spese del concessionario uscente, sulla base del relativo piano di ammortamento e, con riguardo alla quota parte non ammortizzata, ai sensi della normativa fiscale;
4. Il valore complessivo quantificato ai sensi del comma 3è reso pubblico in occasione della pubblicizzazione della domanda di rinnovo della concessione ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente a titolo di indennizzo. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.
Sezione IV
Dei canoni demaniali
Art. 37
(Determinazione del canone per i beni del demanio lacuale)
1. Dal 1° gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 il canone è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato A della legge regionale n. 11/2009.
2. Con provvedimento della direzione regionale generale competente, le misure unitarie dei canoni indicate nelle tabelle sono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali). Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare nell'anno successivo.(1)
3. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico ed è calcolato in riferimento allo spazio occupato dall'unità di navigazione secondo la tabella A. Con riferimento alle altre tipologie di concessione il canone dovuto è unico ed è pari alla sommatoria dei singoli elementi che lo compongono così come definiti dalla tabella B in riferimento all'area concessa e dalla tabella C per l'opera o struttura, eventualmente già realizzata. Qualora il canone complessivo risulti inferiore ad uno dei minimi tabellari previsti dalle tabelle B e C, il canone unico dovuto viene ricondotto al valore più alto dei minimi tabellari stessi.
4. Con riguardo alle strutture di approdo di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e sino alla regionalizzazione del servizio, la Regione applica il canone sulla base dello specifico importo indicato nella tabella D di cui all'allegato II del presente regolamento.
5. Nei casi non contemplati dalle tabelle allegate al presente regolamento, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile.
7. Ai canoni di cui al presente regolamento non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
8. Le autorità demaniali o portuali possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento, secondo il coefficiente G di cui alle tabelle allegate. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di concessione. L'eventuale maggiore entrata è introitata dall'autorità medesima per il finanziamento di interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale.
9. La Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio, anche mediante l'applicazione dei coefficienti T e M di cui alle tabelle allegate, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle attività che si svolgono sul demanio, anche in relazione ad aree a minore o maggiore vocazione turistica o ad aree confinanti con altre regioni, entrambe individuate con proprio provvedimento, nonché con riguardo alle aree oggetto di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, o alle pertinenze di questi ultimi. Nei casi di cui al precedente periodo, l'autorità demaniale applica i canoni indicati in aumento o in diminuzione. Le forme di riduzione del canone di cui al presente comma possono essere previste anche al fine di sostenere il rilancio di singoli settori imprenditoriali in crisi.
10. I canoni sono dovuti per l'intera annualità se la concessione è rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà se la concessione è rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.
11. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.
12. In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro la data stabilita dall'autorità demaniale o portuale. Lo spazio acqueo o terrestre occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte temporaneamente all'uso pubblico. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari.
Art. 38
(Determinazione del canone per i beni del demanio idroviario)
1. Dal 1° gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio idroviario è determinato in base alla tabella E di cui all'allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi i canoni previsti dall'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 8260 del 22 ottobre 2008.
2. Con provvedimento della direzione regionale generale competente, le misure unitarie dei canoni indicate nelle tabelle sono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali). Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare nell'anno successivo.(1)
3. Nei casi non contemplati dalle tabelle allegate al presente regolamento, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile.
5. Ai canoni di cui al presente regolamento non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
6. I canoni sono dovuti per l'intera annualità se la concessione è rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà se la concessione è rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.
7. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.
8. In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro la data stabilita dall'autorità demaniale o portuale. Lo spazio acqueo o terrestre occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte temporaneamente all'uso pubblico. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari.
Sezione V
Della vigilanza, degli indennizzi per abusiva occupazione e delle penali per ritardato pagamento dei canoni demaniali
Art. 39
(Vigilanza)
1. L'autorità demaniale o portuale vigila sulla osservanza delle condizioni cui è sottoposta la concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi sanitari e a ogni altro servizio di interesse pubblico.
3. In attuazione dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, l'autorità demaniale o portuale può prevedere la nomina di agenti addetti alla vigilanza mediante proprio provvedimento e attingendo dal personale in ruolo della stessa.
Art. 42
(Indennizzi per occupazione abusiva e penali per ritardato pagamento del canone)
1. Gli indennizzi per occupazione abusiva e le penali per ritardato pagamento del canone sono disciplinati dall'articolo 53 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
Capo IV
Disposizioni in materia di strutture di ormeggio
Sezione I
Della individuazione delle strutture di ormeggio
Art. 43
(Strutture di ormeggio di unità di navigazione)
1. Al di fuori dell'ambito portuale, sono strutture di ormeggio le seguenti strutture:
a) le aree a terra, i pontili, le banchine e i relativi specchi acquei presso luoghi di interesse turistico;
b) le aree a terra, i pontili, le banchine e i relativi specchi acquei per le unità di navigazione in servizio pubblico di linea;
c) le aree a terra, i pontili, le banchine e i relativi specchi acquei per le unità di navigazione in servizio pubblico non di linea;
Art. 44
(Strutture di ormeggio funzionali al servizio di navigazione di linea)
1. Sino alla regionalizzazione del servizio di navigazione pubblica di linea sui laghi di Como, Maggiore e di Garda di cui all'articolo 40, comma 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, la direzione generale competente rilascia annualmente la concessione per l'uso esclusivo delle strutture di ormeggio per il servizio di navigazione pubblica di linea, entro sessanta giorni dalla richiesta del gestore del servizio.
2. In deroga al comma 1, la direzione generale competente può disporre, sentito il gestore del servizio di navigazione pubblica di linea, l'utilizzo non esclusivo di specifiche strutture di ormeggio in presenza di particolari condizioni orografiche o di esigenze del territorio.
Art. 45
(Strutture di ormeggio funzionali al servizio di navigazione non di linea)
1. Le nuove strutture di ormeggio funzionali al servizio pubblico di navigazione non di linea sono realizzate, di regola, dal privato interessato sulla base di specifica richiesta. Tali strutture sono ubicate in una posizione che valorizzi in modo effettivo la funzione complementare e integrativa che la legge riconosce a tale servizio rispetto al servizio di trasporto pubblico di linea.
Art. 46
(Strutture di ormeggio per usi specifici)
1. La realizzazione di strutture di ormeggio al servizio di abitazioni o di esercizi pubblici è consentita se nelle immediate vicinanze non sono presenti strutture portuali e se essa risulta compatibile con le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, del presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il progetto allegato alla domanda di concessione indica la ubicazione delle strutture portuali esistenti.
Art. 47
(Campi boa)
1. L'autorità demaniale pianifica la ubicazione dei campi boa a livello di bacino o di area vasta ed elabora il piano degli ormeggi con le modalità di cui all'articolo 50. Gli ormeggi sono assegnati con le modalità di cui all'articolo 51.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI
Capo I
Disposizioni in materia di porti lacuali
Sezione I
Della gestione dei porti lacuali
Art. 48
(Gestione dei porti lacuali)
1. Le autorità portuali gestiscono i porti di proprietà regionale, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4. La destinazione dei proventi delle concessioni è disciplinata dall'art. 52 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, fatta salva la diversa disciplina prevista dall'art. 49 del presente regolamento per il caso della gestione diretta.
2. I porti di cui al comma 1, ad eccezione delle aree funzionali alla navigazione pubblica di linea sui laghi, sono affidati in concessione dalla autorità portuale al soggetto che si impegni a realizzarne l'ampliamento, per una sola volta, in misura almeno pari al 50% dei posti barca, assicuri la più proficua gestione del porto sotto il profilo dello sviluppo delle attività portuali anche in termini occupazionali ed applichi tariffe sociali sulla percentuale di ormeggi di cui all'articolo 51, comma 1, per l'intera durata della concessione. La domanda di concessione è presentata alla autorità portuale con le modalità di cui all'articolo 19 e ad essa sono allegati il cronoprogramma sullo sviluppo del porto nonché il piano degli ormeggi redatto in osservanza dell'articolo 50 e del regolamento di sicurezza emanato dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 52. La autorità portuale procede con le modalità di cui agli articoli da 20 a 26 del presente regolamento acquisendo il parere della Direzione regionale competente.
3. Eventuali modifiche al piano di cui al comma 2 successive al rilascio del titolo concessorio necessitano della preventiva autorizzazione dell'autorità portuale.
4. Il concessionario, entro il termine perentorio del 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di rilascio della concessione ed a seguire con cadenza annuale, presenta alla autorità portuale una relazione rispetto alla effettiva osservanza del cronoprogramma di cui al comma 2. La mancata presentazione della relazione ovvero la inosservanza del cronoprogramma possono comportare la decadenza dalla concessione.
5. I porti diversi da quelli di cui al comma 1 sono affidati in concessione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 49
(Gestione diretta dei porti di proprietà regionale)
1. La gestione diretta dei porti regionali è disciplinata dall'articolo 49, comma 1, secondo periodo e successivi, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché da specifica convenzione con la Regione Lombardia anche per gli aspetti relativi alla durata della gestione.
2. L'autorità portuale che decida di optare per la gestione diretta opera con riguardo ai porti del proprio territorio garantendo una gestione coordinata e una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti.
3. L'autorità portuale approva un regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.
4. L'autorità portuale introita la totalità dei canoni riscossi in vista della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
Sezione II
Degli ormeggi
Art. 50
(Piano degli ormeggi)
1. L'autorità portuale adotta il piano degli ormeggi a livello di bacino nel rispetto, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, dei seguenti requisiti minimi, fatto salvo l'articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6:
a) destinazione di una parte degli ormeggi alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone;
2. Nei porti regionali le autorità portuali possono, con regolamento, prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore e specifiche tariffe per eventuali servizi accessori. Con lo stesso regolamento possono altresì essere previste concessioni di ormeggio di durata inferiore a quella minima di cui all'art. 18, comma 1.
Art. 51
(Assegnazione degli ormeggi)
1. L'autorità portuale stabilisce con il regolamento di cui all'art. 50, comma 2, le procedure per la assegnazione degli ormeggi, prevedendo in tale ambito l'assegnazione del 30% dei posti barca alle unità di navigazione dei residenti con riguardo alla destinazione d'uso prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera d).
2. I concessionari degli ormeggi provvedono al pagamento del canone annuo entro il termine stabilito dall'autorità portuale.
3. L'autorità portuale rilascia annualmente ai concessionari un apposito contrassegno riportante il simbolo della Regione Lombardia e la dicitura "demanio regionale". Il contrassegno è consegnato al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone ed è apposto sulla unità di navigazione, in un punto ben visibile.
4. La vendita dell'unità a terzi non comporta per l'acquirente il subingresso automatico nella concessione.
Capo II
Disposizioni in materia di porti e di banchine commerciali del sistema idroviario
Sezione I
Delle operazioni e dei servizi portuali
Art. 53
(Autorità portuali)
1. L'autorità portuale gestisce l'ambito portuale ove svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni commerciali portuali, delle altre attività commerciali e industriali, di affidamento e controllo dei servizi di interesse generale esercitati nell'ambito portuale, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. L'autorità portuale gestisce altresì le banchine commerciali del sistema idroviario, sulle quali svolge le funzioni di cui al periodo precedente.
Art. 54
(Programmazione e realizzazione delle opere nell'ambito portuale e sulle banchine commerciali)
1. L'assetto complessivo dell'ambito portuale, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, è delimitato e disegnato dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché l'assetto complessivo delle banchine commerciali del sistema idroviario. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Al fine di assicurare l'effettivo sviluppo del sistema portuale lombardo, la Regione approva i piani regolatori portuali previa verifica che gli stessi garantiscano una operatività coordinata, valorizzino le specializzazioni e presentino un adeguato grado di interconnessione.
2. L'autorità portuale redige il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e sulle banchine commerciali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il piano e le revisioni annuali sono soggetti ad approvazione della Regione.
Art. 55
(Operazioni portuali)
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale.
2. Per ciclo delle operazioni portuali si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 57, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.
Art. 56
(Dei servizi portuali)
1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.
2. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.
3. Il carattere complementare e accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza e risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.
Art. 57
(Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali)
1. L'esercizio delle attività di cui agli articoli 55 e 56, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale. A tal fine l'autorità portuale determina con decreto il numero massimo di autorizzazioni rispettivamente rilasciabili in relazione alle caratteristiche del porto, alla capacità operativa e alle funzioni dello scalo medesimo, alle imprese operanti nonché alla organizzazione e alla efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
3. L'autorità portuale pubblicizza, con le modalità di cui all'articolo 20, l'istanza di rilascio della autorizzazione per un periodo di dieci giorni entro il quale possono essere presentate osservazioni ovvero istanze concorrenti. Il termine è perentorio.
4. L'istanza di cui al comma 3è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
a) idoneità personale consistente nella assenza di carichi penali pendenti sul legale rappresentante nonché nella assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo al titolare dell'impresa, al procuratore e in caso di società agli amministratori e ai membri del collegio sindacale. La idoneità personale è dimostrata dal certificato dei carichi penali pendenti, dal casellario giudiziale e dalla certificazione antimafia;
b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale;
c) capacità tecnica e professionale, dimostrata attraverso:
c1) la presentazione dell'elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
c2) la indicazione del numero medio annuo di dipendenti della impresa e del numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
c3) la descrizione dei beni di cui il richiedente dispone e necessari allo svolgimento delle attività, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal prestatore del servizio per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone. Al fine di assicurare la massima concorrenza, la autorità portuale considera, in ogni caso, rispettato il requisito della capacità tecnica anche se la disponibilità dei mezzi tecnici necessari e idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi;
c5) la indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al richiedente la autorizzazione e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c6) indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti dell'impresa richiedente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione del servizio. A tal fine può essere presentata dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatto salvo l'obbligo in capo alla impresa destinataria della autorizzazione di fornire successivamente la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda;
d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per le imprese e società costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria o di compagnia di assicurazione o di intermediari finanziari ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di società di revisione contabile ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché, in ogni caso, da certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
f) presentazione, nel caso di operazioni portuali, di un programma operativo triennale con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di riqualificazione e sviluppo dei traffici commerciali per vie navigabili interne e fluviomarittime; nel caso di servizi portuali, presentazione di un programma operativo che indichi le modalità attraverso le quali si intende migliorare la qualità del ciclo delle operazioni portuali in termini di celerità, produttività e snellezza nonché di eliminazione dei residui o delle conseguenze indesiderate del ciclo medesimo;
g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali;
5. L'autorità portuale rilascia la autorizzazione al candidato che assicuri la proficua soddisfazione dei requisiti di cui al comma 4. Nel caso di pari valutazione delle domande concorrenti, è preferito il candidato che offra il servizio a condizioni di costo più convenienti per gli utenti. La autorizzazione ha validità triennale, salva la sua maggiore durata coincidente con la durata della concessione eventualmente rilasciata ai sensi dell'articolo 60.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione determinati dalla autorità portuale in relazione al fatturato dell'impresa richiedente, al programma operativo presentato nonché alla eventuale pericolosità delle merci trattate.
7. Il canone annuo non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.000,00. La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, non può del pari essere inferiore ad euro 2.000,00 e, comunque, non superiore al canone stabilito. Il presente comma si applica anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi dell'articolo 61.
8. L'autorità portuale iscrive le imprese autorizzate in registri distinti. Nel registro sono indicati per ciascuna impresa:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome e il nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito;
9. In coincidenza con la revisione annuale del piano di cui all'articolo 54, comma 2, l'autorità portuale valuta le condizioni per l'eventuale aumento del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.
Art. 58
(Decadenza della autorizzazione)
1. Al termine di ogni anno l'autorità portuale verifica la effettiva realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate.
2. L'autorità portuale può decretare la decadenza della autorizzazione alternativamente:
b) se la capacità tecnica o professionale o finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulta notevolmente ridotta e tale da pregiudicare lo svolgimento delle attività autorizzate;
Art. 59
(Autoproduzione)
1. L'autorità portuale può rilasciare all'impresa di navigazione o per essa ad un suo rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione.
2. L'autorità portuale rilascia la autorizzazione previa verifica dei requisiti di cui al comma 3 nonché previo versamento di una cauzione determinata in relazione alla tipologia delle merci da trattare e all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.
3. L'istante dimostra all'atto della richiesta di rilascio della autorizzazione:
a) la dotazione, da parte della nave, di mezzi meccanici idonei e adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere;
b) la presenza, nella tabella di armamento ovvero nell'organico della struttura operativa della impresa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di persone, alle dirette dipendenze della impresa stessa, sufficienti e in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza anche nel rispetto della normativa in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. L'autorizzazione è rilasciata in occasione dell'arrivo o partenza della nave e anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di cui all'articolo 57.
5. I soggetti autorizzati possono avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, a condizione che l'attività affidata a questi ultimi consista esclusivamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.
Art. 60
(Concessioni di aree e banchine portuali per l'espletamento di operazioni portuali)
1. L'autorità portuale, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale almeno uno spazio operativo per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie in conformità con quanto previsto dal piano regolatore portuale, può concedere alle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali l'occupazione e l'uso di aree e banchine portuali.
2. La domanda di concessione è istruita secondo la procedura di cui agli articoli 19 e seguenti, salve le speciali disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le imprese che intendono ottenere la concessione di cui al comma 1, oltre a provare il possesso della autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, documentano:
a) un programma di investimenti infrastrutturali, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, finalizzati all'incremento dei traffici per vie navigabili interne e fluviomarittimi e della produttività del porto;
c) un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi. L'impresa richiedente, se diviene concessionaria, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività esternalizzate.
4. L'atto di concessione indica:
a) le modalità di realizzazione del programma di investimenti del concessionario nella realizzazione delle opere portuali nonché le cause di decadenza della concessione;
b) le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del canone, il cui importo non può in ogni caso essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa regionale in materia di concessioni di beni del demanio idroviario. Se la realizzazione di opere portuali, anche di tipo infrastrutturale, è a esclusivo carico del concessionario, l'importo del canone, limitatamente alla superficie interessata da tali opere, è ridotto secondo quanto stabilito nella tabella E allegata al presente regolamento. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica se il canone quantificato risulta pari al canone minimo da applicarsi per legge;
c) il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni del programma di investimenti.
5. L'impresa concessionaria esercita direttamente l'attività oggetto della concessione. Su motivata richiesta del concessionario, l'autorità portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 57, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
6. L'impresa concessionaria in un porto non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui ha la concessione già assentita.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
Art. 62
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le deliberazioni di Giunta regionale n. 7967 e n. 8260, rispettivamente datate 6 agosto 2008 e 22 ottobre 2008.
2. Ai sensi dell'articolo 64, comma 4 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 80 e 88 comma 10, e le tabelle A, B, e C di cui all'allegato A della l.r. n. 11/2009(2).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia