Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2017 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (Allegato 1).
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in € 5.146.806.089,88 di cui € 3.460.349.854,55 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e € 1.686.456.235,33 riferiti al conto ordinario, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale della gestione 2017, è quantificato in € -8.322.974,54. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a € 369.616.743,35 mentre la quota vincolata a € 637.137.007,04. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 è quantificato in € 1.015.076.724,93 interamente imputato a debito pregresso non contratto.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.015.076.724,93 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018/2020), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2017 è rideterminato per l'anno 2018 in € 1.015.076.724,93 e relativo unicamente a debito pregresso non contratto.
3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2018/2020 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2018/2020.
4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2017 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 534.923.275,07.
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.015.076.724,93;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.550.000.000,00.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli investimenti nel triennio 2018-2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per ulteriori € 25.000.000,00 nel 2018, € 65.505.468,00 nel 2019 ed € 69.890.947,00 nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
2. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno 2018, dal 1° gennaio 2020 con riferimento all'anno 2019 e dal 1° gennaio 2021 con riferimento all'anno 2020; i relativi oneri annui trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
3. Per la riqualificazione e il potenziamento della direttrice della SP14 'Rivoltana', comprensiva della sua prosecuzione in Milano tramite la SP15bis 'Paullese bis', alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 5 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è autorizzata la spesa di € 8.000.000,00 nel 2021 ed € 7.750.000,00 nel 2022.
4. Alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018-2020)(1) all'articolo 1, comma 21, le parole 'iscritte in bilancio a tutto il 2017' sono soppresse.
5. All'articolo 1, comma 26, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020)(2) le parole 'nell'esercizio 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'negli esercizi successivi allo svincolo'.
6. La spesa di € 75.000,00 autorizzata ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 della l.r. 42/2017 per l'anno 2018 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per un contributo straordinario finalizzato al completamento della ristrutturazione del Convento Fra Cristoforo (Parrocchia San Materno) di Lecco, è rimodulata per € 37.500,00 dal 2018 al 2019.
7. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 6 'Servizi ausiliari all'istruzione' - Titolo 2 'Spesa in conto capitale' per l'acquisto da parte dei comuni lombardi e unioni di comuni di automezzi non alimentati a diesel da adibire al trasporto scolastico, obbligatoriamente attrezzati anche per il trasporto disabili. Il contributo deve essere erogato entro l'esercizio in corso e può coprire interamente il costo dell'automezzo. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento.
8. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 2 'Interventi per la disabilità' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinare ai comuni lombardi e unioni di comuni per la realizzazione o adattamento di parchi gioco inclusivi. Il contributo può coprire interamente il costo delle opere e/o delle attrezzature a condizione che la relativa spesa sia realizzata entro l'esercizio in corso. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, definisce i criteri per la presentazione della richiesta di finanziamento.
9. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 3.000.000,00 alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 01 'Urbanistica e assetto del territorio' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento ai comuni lombardi e unioni di comuni di opere di manutenzione e/o riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e delle opere connesse alla funzionalità delle stesse. Il contributo può coprire interamente il costo delle opere con esclusivo riferimento alle spese sostenute e rendicontate nell'esercizio in corso. Con successivo provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento.
10. Per il 2018 è autorizzata la spesa complessiva di € 1.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi agli Enti parco per il riparto aggiuntivo per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento . Il contributo può coprire interamente il costo delle opere a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
11. Per il 2018 è autorizzata la spesa complessiva di € 2.000.000,00 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi alle Comunità Montane, per il riparto aggiuntivo di risorse per le misure forestali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento. Il contributo è erogabile a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
12. Qualora, con riferimento ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, l'importo dei finanziamenti richiesti sia inferiore all'importo stanziato la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della l.r. 42/2017 (come sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della presente legge), alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare le somme resesi disponibili e iscriverle in aumento del 'Fondo per interventi strutturali di politica economica regionale' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per integrare dove necessario, tramite prelievo da suddetto fondo, gli stanziamenti destinati ai comuni lombardi e unioni di comuni per il finanziamento di spese per investimento.
13. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da Statuto.
14. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 4.000.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 4 'Servizio idrico integrato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento agli Uffici d'Ambito (ATO) di interventi per il miglioramento dei tempi del ciclo della depurazione. Il contributo è erogabile a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
15. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 9.000.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento a Enti del sistema regionale (Consorzi di Bonifica, Enti Parco) e Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di opere strutturali di bacino prioritarie per la mitigazione del rischio idrogeologico. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri di finanziamento e il relativo programma. Il finanziamento è erogabile a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
16. E' autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' la spesa fino a un massimo di € 1.000.000,00, rispettivamente di € 100.000,00 nel 2018 e di € 900.000,00 nel 2019 da destinarsi alla realizzazione della 92a Adunata nazionale degli Alpini - Milano 2019. Con successivo provvedimento la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da adottarsi per l'erogazione del contributo, prevedendo un primo acconto per l'avvio dell'iniziativa e il successivo saldo a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta.
17. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il potenziamento dei centri per l'impiego previsto dall'articolo 4 comma 4 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce i criteri per il finanziamento ed il relativo riparto del contributo che può coprire anche l'intero ammontare della spesa ammissibile.
18. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 3.170.000,00 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi ai comuni per investimenti nell'impiantistica sportiva e attrezzature sportive. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di contributo che può coprire interamente il costo delle opere finanziate.
19. Al comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017 n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020)(3) l'importo '€ 5.861.219,00' è sostituito dal seguente: '€ 558.957,00'.
20. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2018-2020 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).
21. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
Art. 5
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da: 'dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675' fino a: 'modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla presente legge, e per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.';
b) al comma 8 bis dell'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con decorrenza dalla stagione venatoria 2019-2020, è ridotta del 50 per cento la tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio rilasciata agli operatori espressamente autorizzati a collaborare all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).';
c) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: 'sui quali sussista diritto reale di godimento' sono sostituite dalle seguenti: 'in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione finanziaria da parte';
d) al comma 1 dell'articolo 39, le parole: 'titolari di diritto reale di godimento, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria' sono sostituite dalle seguenti: 'usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria';
e) al comma 1 dell'articolo 41, le parole: 'tabella B allegata alla presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale';
f) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 41, le parole: 'entro il mese di novembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 15 dicembre';
g) ai commi 2 e 3 dell'articolo 41, le parole: 'tabella B' sono sostituite dalle seguenti: 'tabella di cui al comma 1';
h) dopo il comma 6 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente:
'6 bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1.';
i) il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
'2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:


CLASSE EURO
TASSA FISSA FINO A 11 kW
OLTRE 11 KW
EURO 0
€ 26,00
€ 26,00 + (€ 1,70 x Kw totali)
EURO 1
€ 23,00
€ 23,00 + (€ 1,30 x Kw totali)
EURO 2
€ 21,00
€ 21,00 + (€ 1,00 x Kw totali)
EURO 3
€ 20,00
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)
EURO 4
€ 20,00
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)

';
j) dopo il comma 7 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Sono veicoli ad uso speciale:
a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale”;
b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;
c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall’articolo 54 del d.lgs. 285/1992 e dall’articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

7 ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta sulla base dell’imponibile determinato secondo il parametro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

7 quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 41.”;
k) al comma 1 dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio.';
l) dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 44 è inserito il seguente: 'L'esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo.';
m) dopo il comma 9 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'9 bis. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8, sono riconosciute anche nel caso in cui il veicolo da esentare sia utilizzato in regime di locazione finanziaria secondo le risultanze del PRA.';
n) il comma 10 dell'articolo 44 e il comma 3 dell'articolo 77 sono abrogati;
o) al comma 19 bis 1. dell'articolo 44 dopo le parole 'nell'anno 2018' sono aggiunte le seguenti: 'e nell'anno 2019';
p) nella rubrica dell'articolo 48, la parola: 'ultraventennali' è sostituita dalla seguente: 'ultratrentennali';
q) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 48, la parola: 'ventesimo' è sostituita dalla seguente: 'trentesimo' e le parole da: 'alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529' fino a: 'misure di limitazione della circolazione), nonché' sono soppresse;
r) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 48, dopo le parole: 'senza conducente' sono aggiunte le seguenti: '; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa.';
s) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 è inserita la seguente:
'b bis) a stabilire, come previsto all'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, le modalità di ripartizione della quota parte del gettito del tributo spettante ai comuni da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995;';
t) dopo il comma 1 bis dell'articolo 50 sono inseriti i seguenti:
'1 ter. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni sulla base dei criteri generali definiti al comma 30 dell'articolo 3 della legge 549/1995, differenziandola a seconda dell'effettiva ubicazione degli impianti, delle diverse tipologie impiantistiche e dei quantitativi dei rifiuti ad essi conferiti.
1 quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo.';
u) il comma 2 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
'2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.';
v) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 53, le parole: 'derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
w) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 53 le parole: 'derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
x) al comma 8 dell'articolo 53 le parole: 'qualora i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
y) dopo il comma 8 dell'articolo 53 è inserito il seguente:
'8 bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo e le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.';
z) dopo il comma 2 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:
'2 bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge.';
aa) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: 'Gli agenti, di cui al comma 1,' sono sostituite dalle seguenti: 'I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza' e dopo le parole: 'verbale di constatazione' sono inserite le seguenti: 'anche sulla base degli esiti di cui al comma 2 bis,';
bb) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: 'agenti' sono sostituite dalle seguenti: 'i funzionari';
cc) al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 56, dopo le parole: 'struttura tributaria della Regione,' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante posta elettronica certificata,';
dd) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 86, le parole: 'oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari' sono soppresse;
ee) dopo il comma 6 dell'articolo 91 è inserito il seguente:
'6 bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l'interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni.';
ff) dopo il comma 3 ter dell'articolo 92 sono aggiunti i seguenti:
'3 quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un contributo o l'attribuzione di un beneficio di qualsiasi importo o valore, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 90, comma 4, consegnate al soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di esito positivo della verifica le suddette strutture non procedono al pagamento o all'attribuzione dell'agevolazione e segnalano la circostanza al soggetto incaricato della riscossione coattiva che può procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del d.p.r. 602/1973. Le presenti disposizioni non si applicano alle aziende o società per le quali siano stati disposti il sequestro o la confisca previsti dall'articolo 48 bis del d.p.r. 602/1973, nonché ai soggetti che abbiano ottenuto la dilazione di pagamento ai sensi del comma 3 ter. Le presenti disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui sia intervenuta compensazione automatica ai sensi dell'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978.
3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006.';
gg) dopo il comma 3 dell'articolo 95 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006 se i medesimi soggetti siano titolari di contributi, benefici o agevolazioni a qualunque titolo e, in caso affermativo, ne richiede l'immediata sospensione cui provvedono gli stessi uffici erogatori. Gli atti di cui al richiamato articolo 90, comma 4, vengono notificati al contribuente, contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione, al recapito, anche di posta elettronica certificata, indicato dallo stesso contribuente nella richiesta di riattivazione del contributo, beneficio o agevolazione. La sospensione del contributo, del beneficio o dell'agevolazione permane fino al momento in cui si perfeziona la notifica del provvedimento di revoca.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirig ente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 92.';
hh) il comma 4 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
'4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari.';
ii) la tabella B è soppressa.
2. Dal periodo d'imposta avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la modifica all'articolo 48, comma 5 ter, della l.r. 10/2003, come introdotta dal comma 1, lettera r), comporta la cessazione delle eventuali agevolazioni fruite in carenza del nuovo requisito richiesto.
3. Entro il 30 settembre 2018 gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 51, comma 2, della l.r. 10/2003 provvedono alla compilazione e alla validazione nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti delle coordinate geografiche delle discariche e degli impianti, di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 51, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche apportate dal comma 1, lettere da v) a x), del presente articolo, all'articolo 53, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), e comma 8, della l.r. 10/2003 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le addizionali al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, introdotto dal comma 1, lettera y), del presente articolo, si applicano a partire dall'anno di imposta 2019.
6. Le riduzioni al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, introdotto dal comma 1, lettera y), del presente articolo, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2018.
7. La Giunta regionale approva le deliberazioni previste al comma 1, lettere t) e y), del presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.
8. Dall'applicazione del secondo periodo del comma 8 bis dell'articolo 34 della l.r. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono stimati minori introiti per € 290.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020 al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria', contributiva e perequativa - tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2018-2020; agli stessi è data copertura finanziaria nel 2019 e nel 2020 mediante la corrispondente riduzione di € 290.000,00 delle spese della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 02 'Caccia e pesca' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
9. La spesa per l'applicazione del comma 19 bis 1. dell'articolo 44 della l.r. 10/2003 come modificato dal comma 1, lettera o) del presente articolo, è prevista in € 1.000.000,00; alla stessa si fa fronte con incremento di € 1.000.000,00 per il 2019 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1, e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondo di riserva' - Titolo 1.
10. La spesa derivante dal comma 1 ter dell'articolo 50 della l.r. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera t), del presente articolo, è prevista in € 1.300.000,00 nel 2019 e in € 1.050.000,00 nel 2020; alla stessa si fa fronte con incremento di € 1.300.000,00 nel 2019 e di € 1.050.000,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020 e corrispondente riduzione rispettivamente di € 340.945,00 nell'anno 2019 e di € 286.400,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'; di € 462.617,00 nel 2019 e di € 313.600,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di € 496.438,00 nel 2019 e di € 450.000,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
11. Dall'applicazione del comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera y) del comma 1 del presente articolo, per l'anno 2020 si stima un effetto complessivamente neutro sullo stato delle entrate del bilancio regionale; per l'anno 2019 si prevedono possibili minori introiti pari a € 130.000,00 di cui è stato tenuto conto negli stanziamenti delle previsioni di entrata di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' del bilancio regionale 2018-2020.
Art. 6
(Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2018 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2018 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 526.091.444,07 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 1.717.204.357,88; per il 2019 e il 2020 risulta rispettivamente aumentato di € 139.688.097,00 e di € 76.393.629,00 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2018 diminuito rispettivamente quanto alla previsione di competenza di € 526.091.444,07 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 117.204.357,88; per il 2019 e il 2020 risulta rispettivamente aumentato di € 139.688.097,00 e di € 76.393.629,00 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2018/2020 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2018/2020 come da allegata Tabella 2 c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2018/2020 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
Art. 7
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2018-2020)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 43/2017 di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), i), j), l), m), o), p) e r).
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2018-2020 (Allegato 9);
d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10 a) b) c);
e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 11);
f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs 118/2011 (Allegato 12);
g) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 13);
h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 14);
i) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 15).
3. Sono, altresì, allegati alla presente legge rispettivamente:
a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50 comma 3 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 16);
b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall' articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8bis dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) (Allegato 17).
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni. Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della Programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), e in tal caso il termine per concedere la proroga è di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.';
b) al comma 5 dell'articolo 39 e al comma 4 dell'articolo 40 le parole: 'pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e' sono soppresse;
c) al comma 3 dell'articolo 41, le parole: 'da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e' sono soppresse;
d) dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente: 'La disposizione di cui al primo periodo è estesa agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) quando i crediti e i pagamenti riguardino risorse derivanti dal bilancio regionale.' , e al secondo periodo del medesimo comma le parole 'della presente disposizione' sono sostituite dalle seguenti: 'delle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, inclusa la regolazione dei rapporti tra la stessa Giunta regionale e gli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.';
e) al comma 8 bis dell'articolo 59 dopo le parole 'prenotazioni di impegno' sono aggiunte le seguenti: 'e assunzioni di impegno';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 69 è inserito il seguente:
'3 bis. Al fine di assicurare la celerità di spese di limitata discrezionalità tecnico-amministrativa, l'erogazione delle stesse può essere effettuata da funzionari delegati alla spesa, appositamente nominati con deliberazione della Giunta regionale, mediante accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento. Per le spese di cui al primo periodo, le attività di controllo sono finalizzate alla sola riconciliazione contabile da parte della competente struttura in materia di risorse finanziarie.'.
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 34/1978, come sostituito dalla lettera a) del comma 1, si applica alle istanze di proroga presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
1. All'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - 'Collegato ordinamentale 2007')(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il Comitato d'indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti.';
b) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 'E' facoltà delle direzioni regionali chiedere all'unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio;';
c) alla lettera a) del comma 7 le parole 'di cui ai commi 9 e 10' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 9';
d) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:
'a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9;';
e) al punto 1 della lettera b) del comma 7 le parole 'Direttore generale della Presidenza' sono sostituite dalle seguenti: 'Direttore competente in materia di risorse finanziarie';
f) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole 'Programmazione integrata' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie';
g) la lettera a) del comma 9 è sostituita dalla seguente:
'a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 77, della l.r. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati nonché quanto previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).';
h) alla lettera b) del comma 9 le parole 'di importo pari o superiore a 25 milioni di euro' sono soppresse;
i) le lettere c) ed e) del comma 9 sono abrogate;
j) il comma 10 è abrogato;
k) il comma 11 è sostituito dal seguente:
'11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.';
l) alla lettera b) del comma 12 le parole 'dei commi 9 e 10' sono sostituite dalle seguenti: 'del comma 9'.
2. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera a bis) del comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 5/2007, così come introdotta dalla lettera d) del comma 1, per la richiesta di pareri relativi a progetti di lavori pubblici continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti dell'articolo 1 della medesima l.r. 5/2007.
Art. 10
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)')(7), la parola 'centoventi' è sostituita dalla seguente: 'centottanta'.
Art. 11
(Modifiche agli articoli 3, 7, 19 e 52 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'l'inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l'applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l'ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.
3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l'utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.';
c) al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole 'e di inalienabilità' sono inserite le seguenti: ', nonché le modalità per il rilascio da parte della competente Agenzia, previo parere della direzione regionale competente, dell'autorizzazione all'alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche';
d) al comma 4 dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La suddetta sanzione non si applica nei casi di anticipata alienazione dei mezzi di cui al comma 3.';
e) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'4 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettera g), applicano le sanzioni di cui al comma 4 e destinano i relativi proventi allo svolgimento delle funzioni del trasporto pubblico locale. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e la graduazione delle sanzioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
f) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 52 la parola 'massima' è soppressa e le parole 'del 60 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'del 70 per cento';
g) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 52 è abrogato.
Art. 12
(Modifiche alla l.r. 13/2003)
1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: 'legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego)' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)';
b) ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, al comma 2 dell'articolo 6, al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'L.R. 1/1999' sono sostituite dalle seguenti: 'l.r. 22/2006';
c) al comma 3 dell'articolo 4, le parole: 'Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7' sono sostituite dalle seguenti: 'Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8' e le parole: 'di cui all'articolo 8' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 7';
d) il comma 3 dell'articolo 7è sostituito dal seguente:
'3. La Regione con il Fondo finanzia, anche sulla base di piani presentati dalle province in relazione alle funzioni di competenza, le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, la Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nell'ambito della Programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.';
e) al comma 1 dell'articolo 9 le parole: 'e i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e Programmazione dei servizi socioassistenziali della regione Lombardia)' sono sostituite dalle seguenti: ', i servizi sociosanitari';
f) dopo la parola 'province' ovunque essa ricorra, inserire le seguenti: 'e Città metropolitana di Milano'.
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo)(10) le parole 'Assessore competente in materia di istruzione' sono sostituite dalle seguenti: 'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia' e le parole da 'un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sanità' a 'un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza' sono sostituite dalle seguenti: 'un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport'.
Art. 14
(Modifiche agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:
'8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell'informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell'ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.';
b) al comma 12 dell'articolo 66 è aggiunto in fine il seguente periodo: 'I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.';
c) il comma 9 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell'informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell'ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.'.
Art. 15
1. Al comma 11 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(12) le parole 'e per l'anno 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'e per gli anni 2017 e 2018'.
Art. 16
(Modifiche all’art. 16 della l.r. 28/2016)
1. All'articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette delle altre forme di tutela presenti sul territorio)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'allo stesso termine' sono sostituite dalle seguenti: 'alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019';
b) dopo il comma 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019.'.
2. Gli organi degli enti gestori di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 28/2016, come modificato dal presente articolo, continuano a esercitare le funzioni di competenza fino al termine della proroga di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 16.
Art. 17
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 37/2017 e conseguente modifica all’articolo 51 del r.r. 11/2003)
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37 (Disposizioni per l'attuazione della Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018)(14) le parole 'di sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'sino al 31 dicembre 2018'.
2. Al comma 1 dell'articolo 51 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)(15) dopo le parole 'L'albo ha durata triennale' sono aggiunte le seguenti: ', con possibilità di aggiornamento annuale.'.
Art. 18
1. L'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37 (Disposizioni per l'attuazione della Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018)(16)è sostituito dal seguente:
'Art. 7
(Misura straordinaria per il potenziamento delle attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale)
1. I fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto del Consiglio regionale, per l'anno 2016, rimangono in capo al Consiglio regionale fino ad un massimo di 500.000,00 euro e sono destinati a incrementare la dotazione finanziaria annua prevista dall'art. 7 della l.r. 26 novembre 2013, n. 16, in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, al fine di potenziare le attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale. Il numero massimo delle borse di studio previsto dall'art. 2 della l.r. n. 16/2013è elevato, per gli anni 2019 - 2023, a 40. Ai fini del rispetto del limite di spesa per i rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per i tirocini formativi si somma a quella dei contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), da contenere nel limite di quella sostenuta per il medesimo fine nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento, così come definito dall'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 34.'.
Art. 19
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 26 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali)(17) sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto di cui al comma 1, deve essere espressamente previsto l'impegno da parte dell'aggiudicatario al mantenimento dei livelli occupazionali e all'applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori.
1 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali), la Giunta regionale adotta apposito provvedimento per attuare quanto previsto dal comma 1 bis, per valorizzare le offerte più vantaggiose sotto i profili della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico dei lavoratori, nonché, anche in relazione ai contratti già in essere, per monitorare l'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti e per intervenire in caso di inadempienze.'.
Art. 20
(Modifica all’art. 2 della l.r. 7/2018)
1. Al comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 (Integrazione alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'. Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze)(18) le parole '1° settembre 2018' sono sostituite dalle seguenti: '1° novembre 2018'.
Art. 21
(Disposizioni in materia di usi delle acque. Modifica degli articoli 3 e 4 del r.r. 2/2006)
1. Nell'uso irriguo delle acque, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), sono ricomprese le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli.
2. Nell'uso domestico di acque sotterranee, di cui all'articolo 4 del r.r. 2/2006, è aggiunta la possibilità di utilizzare le acque estratte anche per lo scambio termico in impianti a pompa di calore, fermo restando che devono comunque essere soddisfatte tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, previa istanza di riclassificazione dell'uso delle acque da parte del soggetto interessato e con effetto dall'annualità successiva a quella in cui l'autorità competente accerta la sussistenza dei presupposti per la riclassificazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Le utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che soddisfano tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del r.r. 2/2006 possono rinunciare alla concessione e contestualmente comunicare all'autorità competente la riclassificazione come utenza domestica con effetto, ai fini della cessazione dell'obbligo di corresponsione del canone demaniale, dall'annualità successiva a quella in cui viene presentata la comunicazione.
5. Ai minori introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' tipologia 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018-2020, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificabili in € 3.000,00 annui per i commi 1 e 3 e in altrettanti € 3.000,00 annui per i commi 2 e 4, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 6 della presente legge.
6. A seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, al r.r. 2/2006(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 dopo la parola 'serre' sono aggiunte le seguenti: ', il presente uso comprende anche le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli';
b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola 'bestiame' sono aggiunte le seguenti: 'ivi compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore,'.
Art. 22
(Modifica della l.r. 69/1989)
1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla Fondazione Lombardia per l'ambiente)(20)è aggiunto il seguente:
'Art. 1 bis
1. La Giunta regionale, in relazione all'anno 2019, approva, previa verifica della coerenza con i risultati attesi del programma regionale di sviluppo, nonché con gli atti di programmazione regionale in materia ambientale, il programma delle attività della Fondazione Lombardia per l'Ambiente ed eroga alla stessa Fondazione un contributo specificamente finalizzato alla realizzazione delle attività, contenute nello stesso programma, di interesse istituzionale per la Regione.
2. La Fondazione, entro il 31 marzo del 2020, trasmette alla Giunta regionale copia del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché una relazione sull'impiego del contributo per le attività di cui al comma 1.
3. Alla spesa di cui al comma 1 quantificata in € 200.000,00 per l'anno 2019 si provvede con le risorse allocate alla missione 9, programma 2 - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020, cui è data copertura finanziaria come indicato nell'Allegato 3 tabella 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali).'.
Art. 23(21)
Art. 24
(Attuazione impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020)(26)è sostituito dal seguente:
'9. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica regionale allocati alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.'.
2. La garanzia di cui al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 42/2017è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALE' dell'Allegato 12 'Limite di indebitamento' della presente legge.
Art. 25(27)
(Modifica all’art. 8 della l.r. 28/1999)
1. All’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione)(28)è aggiunto in fine il seguente comma:
“5 ter. La Regione procede alla revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 nel caso di sentenza di condanna definitiva o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del gestore dell’impianto per uno o più reati connessi alle disposizioni della presente legge.”.
Art. 26(27)
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 43, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017 n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 4 agosto 2003, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 7 febbraio 2017, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 17 novembre 2016, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia al r.r. 4 giugno 2003, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 24 novembre 2017, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 25 gennaio 2018, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 9 dicembre 1989, n. 69, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato abrogato dall'art.1, comma 13, lett. a) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6 Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 6 settembre 2018, n. 36, suppl. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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