Legge Regionale 30 dicembre 2008 , n. 38

Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato

(BURL n. 53, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-30;38

Art. 1 (1)
Art. 2 (1)
Art. 3 (1)
Art. 4(2)
Art. 5
(Misure di riduzione della spesa di cui all'articolo 61, comma 14, del decreto-legge 112/2008)(3)
1. La riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall'articolo 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l'equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale.
Art. 6(4)
Art. 7(4)
Art. 8(4)
Art. 9
(Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla l.r. 1/2003)
1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui agli articoli 2, 4 e 5 si provvede con le risorse normalmente stanziate alla funzione obiettivo 5.1 'Sanità e salute' del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
2. All'autorizzazione delle spese previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1, si provvede con successiva legge.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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