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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
1 febbraio 2005
, N. 2
Norme in materia di discipline bio-naturali
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2
Art. 1.
Finalità e principi.
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.
Art. 2.
Registro degli operatori in discipline bionaturali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4.
Art. 3.
Registro degli enti di formazione.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.
Art. 4.
Organismi consultivi.
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche nell’ambito extra regionale;
Art. 6.
Norma di salvaguardia.
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l’esercizio dell’attività, possono richiedere l’iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.
Art. 7.
Forme di intervento regionale.
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell’attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l’accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.
Art. 8.
Norma finanziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia