LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 , N. 2

Norme in materia di discipline bio-naturali

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 1.
Finalità e principi.
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.
Art. 2.
Registro degli operatori in discipline bionaturali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4.
3. L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L’istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3.
Registro degli enti di formazione.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.
Art. 4.
Organismi consultivi.
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell’ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche nell’ambito extra regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.
Art. 5.
Intese interregionali.
1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.
Art. 6.
Norma di salvaguardia.
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l’esercizio dell’attività, possono richiedere l’iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.
Art. 7.
Forme di intervento regionale.
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell’attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l’accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.
Art. 8.
Norma finanziaria.
1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi