Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 6

Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 23 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;6

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 37, 38 e 55 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) definisce:
a) I criteri guida in base ai quali i comuni redigono il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che ineriscono:
1) le attività delle amministrazioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi nel sottosuolo;
2) i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in seguito denominate “infrastrutture” ;
3) il rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo;
b) i criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle modalità per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi di seguito elencate:
a) acquedotti;
b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravità);
c) elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
d) reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
e) condotte per il teleriscaldamento;
f) condotte per la distribuzione del gas;
g) altri servizi sotterranei;
h) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.
Art. 3
Pianificazione comunale del sottosuolo
1. I comuni sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS ai sensi degli artt. 35 e 38 della l.r. 26/2003, dell'art. 9, comma 8, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici).
2. Il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i comuni organizzano gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti.
3. Il PUGSS costituisce strumento integrativo di specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'art. 9 della l.r. 12/2005 per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, e deve essere congruente con le altre previsioni del medesimo piano dei servizi e con quelle degli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT).
4. Il comune, anche sulla base degli indirizzi strategici di sviluppo indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e negli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT), individua nel PUGSS, in funzione delle aree interessate, delle esigenze dell'utenza e sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale nonché tecnico-economiche, le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie.
5. I comuni con il PUGSS dettano altresì le modalità e gli strumenti procedurali per la crono-programmazione degli interventi previsti, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.
6. I comuni, durante la fase di redazione del PUGSS procedono, con le modalità più opportune, alla consultazione dei gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati.
7. Al fine di conseguire omogeneità a livello regionale, i PUGSS devono essere ispirati ai criteri generali di cui all'art. 4 e uniformati alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.
Art. 4
Criteri generali per la redazione del PUGSS
1. Il PUGSS deve:
a) ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;
b) assicurare la coerenza delle scelte adottate - nel perseguimento dei fini di cui al comma 1 e tenendo conto delle caratteristiche del soprasuolo e del suo utilizzo - con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, l'ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché l'efficienza e la qualità nell'erogazione dei servizi interessati;
c) definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l'accesso alle reti per gli interventi di manutenzione e consentano di effettuare controlli automatici della funzionalità delle reti.
2. Il piano deve contenere la valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi previsti ed esplicitare le modalità di reperimento delle risorse da utilizzare, anche attraverso la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Il PUGSS deve, altresì, prevedere adeguate procedure di monitoraggio dell'attuazione del piano.
3. Il PUGSS, nel dettare le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi nella successiva fase attuativa, deve prevedere la predisposizione di atti di programmazione, su base quantomeno annuale, che integrino tra loro i piani di intervento dei gestori dei vari sottoservizi.
Art. 5
Contenuti del PUGSS
1. Il PUGSS, redatto nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, si compone dei seguenti documenti:
a) Rapporto territoriale che rappresenta la necessaria fase preliminare di analisi e conoscenza delle caratteristiche dell'area di studio, con specifico riferimento agli elementi che possono influenzare la gestione dei servizi nel sottosuolo.
Il rapporto territoriale contiene la ricognizione delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti ed il loro grado di consistenza, specificando le metodologie utilizzate per effettuare detta ricognizione e il grado di affidabilità dei risultati ottenuti.
Il rapporto territoriale deve essere corredato degli elaborati grafici necessari a rappresentare efficacemente i temi trattati;
b) Analisi delle criticità che individua i fattori di attenzione del sistema urbano consolidato e di quello in evoluzione, analizzando le statistiche riguardanti i cantieri stradali, la sensibilità del sistema viario nel contesto della mobilità urbana, il livello e la qualità della infrastrutturazione esistente, le caratteristiche commerciali ed insediative delle strade e gli altri elementi di criticità dell'area di studio, ivi comprese le eventuali criticità riscontrate nella fase di ricognizione delle infrastrutture esistenti;
c) Piano degli interventi che, tenuto conto delle criticità riscontrate, tramite elaborati testuali, eventualmente accompagnati da elaborati grafici, illustra e definisce:
1) lo scenario di infrastrutturazione;
2) i criteri di intervento, tenuto conto dei disposti di cui al successivo articolo 6;
3) le soluzioni da adottarsi, tenuto conto dei disposti di cui al successivo articolo 9, per provvedere, in fase di attuazione del PUGSS, al completamento o miglioramento dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, laddove le conoscenze raggiunte per la stesura del rapporto territoriale non siano risultate complete e pienamente affidabili;
4) le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi nel rispetto di quanto previsto ai precedenti art. 3, comma 5 e art. 4, comma 5;
5) la sostenibilità economica delle scelte di Piano;
6) le procedure di monitoraggio dell'attuazione del piano e degli interventi.
2. Ai fini di favorire la diffusione di uniformi modalità di redazione del PUGSS a livello regionale, l'allegato 1 al presente regolamento detta criteri guida di maggior dettaglio per la predisposizione degli elaborati costituenti il PUGSS di cui i comuni potranno tenere conto.
Art. 6
Criteri generali per la pianificazione delle infrastrutture
1. La pianificazione delle infrastrutture nel PUGSS deve attenersi ai criteri generali di cui al presente articolo.
2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione della pianificazione comunale e dei previsti o prevedibili piani di sviluppo dei gestori e corrispondere alle norme tecniche UNI-CEI di settore.
3. Qualora l'infrastruttura sia prevista nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.
4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.
5. Il ricorso alle strutture più complesse deve, prioritariamente, essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete che siano interessate da interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione del tessuto urbano esistente.
6. Nelle aree già edificate, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è effettuata in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare nonché in base ad una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento richiesto per la realizzazione delle infrastrutture.
7. Nei casi di confermata riutilizzabilità di infrastrutture esistenti, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.
8. È favorita l'utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale qualora possibile dal punto di vista tecnico.
Art. 7
Uffici per gli interventi nel sottosuolo
1. Uno o più comuni, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, anche attraverso forme di gestione associata, possono utilizzare per la pianificazione e la gestione degli interventi infrastrutturali nel sottosuolo uno o più uffici già esistenti o costituire un ufficio per il sottosuolo appositamente dedicato (v. Allegato 1).
2. Costituiscono attività degli uffici comunali:
a) la redazione del PUGSS;
b) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità;
c) la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti;
d) l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
e) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
f) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando sulla loro corretta realizzazione;
g) il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
h) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
i) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
j) il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
Art. 8
Autorizzazioni
1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione.
2. I comuni disciplinano:
a) i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di competenza;
b) le modalità procedurali e i tempi per la conclusione del procedimento autorizzativo;
c) gli oneri da sostenere e le garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;
d) i casi in cui, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 20 della 1. 241/1990, il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia provveduto equivale a rilascio dell'autorizzazione;
e) le modalità di gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 40, I.r. 26/2003.
3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.
4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. I comuni assicurano che le infrastrutture di loro proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.
5. I comuni possono prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l'utilizzo di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale.
6. L'autorizzazione deve riportare:
a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
b) le modalità di ripristino;
c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.
Qualora gli interventi rivestano importanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche delle infrastrutture consegue ad una Conferenza dei Servizi convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un' opera già approvata.
Art. 9
Cartografia e gestione dei dati
1. Il presente articolo detta le disposizioni da osservarsi sia nella fase di mappa tura delle infrastrutture e delle reti dei servizi di cui all'art. 2, sia nelle successive fasi di aggiornamento della medesima.
2. Dietro richiesta dei comuni competenti e nel congruo termine dagli stessi stabilito, i soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono tenuti a fornire agli stessi i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato nell'allegato 2, che definisce requisiti informativi minimi rispetto a quanto previsto nella d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900.
3. I soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono altresì tenuti all'aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche a seguito di interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, almeno con cadenza annuale.
4. La mappa tura aggiornata delle infrastrutture e delle reti dei servizi è finalizzata alla conoscenza degli impianti di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo per migliorare il coordinamento dei soggetti che a diverso titolo vi operano. Essa costituisce strumento propedeutico per la redazione e la revisione del PUGSS e del PTCP e per la programmazione dei nuovi interventi.
5. Al fine di favorire l'integrazione delle informazioni geografiche relative al sottosuolo, i comuni, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005, provvedono a realizzare una base cartografica di riferimento conformandosi alle specifiche tecniche di cui alla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6650. La mappatura delle infrastrutture e delle reti costituisce parte integrante del SIT ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005.
6. I comuni, nel regolamento attuativo del PUGSS, possono stabilire che l'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi a quanto disposto dal precedente comma 2 costituisca condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 8, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.
7. Ai fini di consentire alla Regione Lombardia di ottemperare a quanto previsto nella lettera e) dell'art. 37 della l.r. 26/2003, i comuni inviano all'Osservatorio regionale Risorse e Servizi i dati di cui al comma 2 entro due mesi dal loro ricevimento. In caso di inadempienza da parte dei comuni la Regione Lombardia richiede i dati direttamente ai soggetti che possiedono o operano su infrastrutture nel sottosuolo.
Art. 10
Norme transitorie e finali
1. I PUGSS già approvati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi ed efficaci.
2. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno approvato il PUGSS, dovranno provvedervi entro i termini stabiliti dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n. 3 'Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'art. 37, comma 1 lett. a) della l.r. 26/2003'(1), fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 28 febbraio 2005, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi