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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
16 dicembre 2014
, n. 5
Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8
(BURL n. 51, suppl. del 19 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-16;5
Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 10 della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 'Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico', il presente regolamento disciplina criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per 'gestore': il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;
b) per 'aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo': gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 'Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza' e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente;
c) per 'locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito': i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 'Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza'.
Art. 3
(Finalità)
1. Nel rispetto della l.r. 8/2013 e della normativa statale vigente, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
b) tutelare i giocatori rendendoli consapevoli dei rischi derivanti dal fenomeno del gioco d'azzardo patologico e dai possibili effetti a livello personale e nel contesto familiare;
Art. 4
(Accesso ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito e individuazione delle aree in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre)
1. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.
2. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 1, deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.
3. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.
Art. 5
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
2. I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ASL, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.
3. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
Art. 6
1. Per le violazioni dell’articolo 4 comma 2 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
2. Per le violazioni dell’articolo 4 comma 3 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
3. Per le violazioni dell’articolo 4 comma 4 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia