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Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Allegato
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6#ann1
PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Contenuto dell’allegato
2. Mobilità e sosta urbana
2.1 Aree e percorsi pedonali
2.2 Parcheggi
3. Trasporti urbani
3.1 Servizi di metropolitana
3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus - Filobus
3.3 Informazioni agli utenti
4. Trasporti extraurbani
4.1 Ferrovie ed autolinee
4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie Funicolari
4.3 Navigazione interna
4.4 Informazione agli utenti
5. Costruzioni edilizie: Prescrizioni generali
5.1 Accessi
5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi
5.3 percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori Impianti speciali
5.4 Locali igienici
5.5 Pavimenti
5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti
5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici Cassette per la corrispondenza
6. Costruzioni edilizie: Prescrizioni specifiche
6.1 Edilizia abitativa: Alloggio
6.2 Edilizia sociale
6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
6.4 Locali pubblici
6.5 Stazioni
6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati
7. Attrezzature pubbliche
1. CONTENUTO DELL’ALLEGATO
Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:
a) per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall’art. 5 della Legge, nonché degli interventi su quelli esistenti;
b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dal titolo III della Legge.
2. MOBILITA' E SOSTA URBANA
2.1 Aree e percorsi pedonali
Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrapassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.
Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.
I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all’eccesso delle costruzioni, all’interno delle relative aree di pertinenza, di cui all’art. 5 della Legge.
2.1.1 Percorsi pedonali
Larghezza minima m. 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1.80.
In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m. 0.90.
La pendenza trasversale non dovrà superare l’1%.
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2.5 e dovrà essere arrotondata o smussata.
2.1.2 Rampe
La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:
- per rampe fino a m. 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
- per rampe sino a m. 2.00 la pendenza massima ammessa è del 8%;
- per rampe fino a m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;
- oltre i m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.
Qualora al lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm. di altezza.
2.1.3 Attraversamenti stradali
Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.
Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno m. 1.50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate.
Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.
2.1.4 Pavimentazioni
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdruciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzarda).
Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm. 2.
2.2 Parcheggi
Nelle aree di sosta di parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.
Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche, previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.
I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
- l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m. 1.50;
- lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;
- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazioni e su palo.
3. TRASPORTI URBANI
Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente:
- il percorso di avvicinamento al veicolo;
- l’accesso al veicolo;
- la riservazione di posti idonei allo stazionamento sul veicolo.
Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto, che si possono, a tal fine, raggruppare in: - servizi di metropolitana; - servizi di superficie (tram – autobus - filobus).
3.1. Servizi di metropolitana
3.1.1 Percorso di avvicinamento al veicolo
Il percorso di avvicinamento al veicolo, dal piano del marciapiede al piano di transito dei treni, può essere ottenuto attraverso l’installazione di un idoneo sistema di ascensori o di rampe, che dovranno avere le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per analoghi impianti. Lungo la linea dei tornelli deve essere previsto un varco di almeno m. 0.80 di larghezza per consentire il passaggio di una carrozzina.
L’accessibilità ai non deambulanti deve essere segnalata all’esterno ed all’interno della stazione fino all’adattamento di tutte le stazioni.
Per le stazioni già in esercizio occorrerà verificare l’effettiva possibilità di inserimento di tali impianti nelle strutture esistenti.
3.1.2 Accesso al veicolo
a) L’accesso alle vetture della metropolitana deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dall’essere il pavimento delle vetture allo stesso livello delle banchine.
b) La linea gialla di sicurezza e lo spazio fra di essa ed il bordo della banchina devono essere di materiale atto ad assicurare anche l’immediata percezione tattile ed acustica.
c) Qualora le stazioni non siano attrezzate per impedire l’accesso alle rotaie o non sia previsto un mezzo per segnalare la presenza effettiva di una portiera, l’interstizio di aggancio fra una vettura e l’altra deve essere adeguatamente protetto in modo da garantire la sicurezza degli utenti.
d) L’apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute anche da un segnale acustico per l’opportuna segnalazione in tempo utile ai non vedenti, o quanto altri si trovino in difficoltà, a raggiungere tempestivamente le portiere stesse.
3.1.3 Stazionamento in vettura
a) Uno dei tre posti riservati agli utenti con ridotte o impedite capacità fisiche nella vettura di testa con macchinista deve essere dotato di aggancio automatico per la carrozzina dei non deambulanti.
b) All’interno delle vetture, oltre ai segnali acustici che devono precedere l’apertura e la chiusura delle portiere, devono essere previsti, idonei sistemi audiovisivi per le eventuali comunicazioni fra il personale di servizio e gli utenti e la segnalazione della stazione di arrivo e della direzione del convoglio.
c) Fra esercente e le amministrazioni competenti per la sorveglianza dovranno essere concordate soluzioni tecniche ed organizzative per i casi di emergenza, al fine di assicurare condizioni di sicurezza per trasporto degli handicappati.
3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus - Filobus
3.2.1 Percorso di avvicinamento
Il percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo a un marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di esso o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra il marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.
3.2.2 Accesso al veicolo
L’accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall’essere il pianale del veicolo il più basso possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.
Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire l’uso da parte di persone in carrozzella.
3.2.3 Stazionamento in vettura
All’interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedite capacità fisiche, di cui uno con aggancio automatico della carrozzina per i non deambulanti.
3.3 Informazioni agli utenti
Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.
I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà all’udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate in arrivo.
4. TRASPORTI EXTRAURBANI
4.1. ferrovie ed autolinee
Sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre posti in prossimità delle porte di uscita segnalate.
Per rendere possibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina.
L’accesso alle vetture deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dal pinale dei veicoli il più basso possibile compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.
L’accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l’innalzamento delle banchine.
4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie - Funicolari
Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l’uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche.
4.3. Navigazione interna
Le passerelle e gli accessi alle navi devono avere dimensioni idonee al passaggio delle carrozzelle ed avere pendenze non superiore all’8% salvo non vengano adottati speciali accorgimenti per garantire l’accesso ai passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche. I servizi per i viaggiatori, all’interno delle navi, dovranno essere resi accessibili anche agli invalidi.
4.4 Informazioni agli utenti
Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.
I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitano l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.
5. COSTRUZIONE EDILIZIE: Prescrizioni generali
Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti interni e l’utilizzo della parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall’art. 5 della Legge, alle lettere:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità ;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciale e del settore terziario;
f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.
5.1 Accessi
Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:
- gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1.50;
- zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m. 1.50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell’accesso;
- eventuali differenze di quota non devono superare i cm. 2.50 ed essere sempre arrotondati in caso di contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.
5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi
Lo spostamento all’interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.
Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:
- il lato minore di ogni piattaforma di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m. 1.50;
- la rampa scala in discesa deve essere risposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;
- ogni piattaforma di distribuzione dell’edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.
5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali
5.3.1 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si dee mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.
La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.
La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di un corrimano posto ad un altezza di m. 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m. 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato si m. 030 oltre il primo e l’ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.
Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con un altezza minima pari a m. 1.00.
5.3.2 Rampe
L’integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste le pe rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.
Ogni m. 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m. 1.50 al netto dell’ingombro di apertura di eventuali porte. Deve essere dotata di corrimano a m. 0.90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.
5.3.3 Ascensori
Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
Le indicazioni ai piani ed all’interno dell’ascensore dovranno esser percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d’allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i m. 0.80 ed i m. 1.20.
In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell’art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:
- una lunghezza di m. 1.50 ed una larghezza di m. 1.37;
- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm. 90.
Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:
- lunghezza m. 1.30 e larghezza m. 0.90;
- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m. 0.85.
5.3.4 Pedane elevatrici - piattaforme mobili
Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.
Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l’utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se, esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.
5.4 Locali igienici
In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:
– porte apribili verso l’esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35x1.50 tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte;
– spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;
– dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.
5.5 Pavimenti
I pavimenti all’interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel coloro ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:
- essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;
- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quello dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.
5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti
Al fine di rendere agevole l’uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina - tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm. 75 di larghezza e cm. 110 di lunghezza -; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.
Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:
- sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0.90 nelle porte e di m. 1.20 nelle finestre, che facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l’uso di maniglie a leva; - modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.
5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza
Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m. 1.20 dal pavimento.
Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m. 0.45.
Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l’immediata percezione visiva e acustica.
In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l’accessorio più alto si trovi tra i m. 0.90 ed i m. 1.20 di altezza.
6. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni specifiche
6.1 Edilizia abitativa: Alloggio
Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all’art. 5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visitabilità e l’adattabilità, secondo le disposizioni di cui all’art. 14 della Legge.
6.1.1 Visitabilità
Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:
– le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m. 0.90;
– le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m. 0.80.
6.1.2 Adattabilità
Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l’esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni:
corridoi: larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;
cucina: larghezza di passaggio interno di m. 1.50 oppure spazio libero interno di almeno m. 1.35x1.50 tra i mobili, le apparecchiature e l’ingombro di apertura delle porte;
bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35x1.50 tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l’esterno o scorrevoli; spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;
camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m. 0.90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m. 1.10 ai piedi del letto stesso.
6.2 Edilizia sociale
Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche.
L’arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.
Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.
6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:
– essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
– essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;
– gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;
– nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l’accessibilità al palco e l’adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.
6.4 Locali pubblici
All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:
– all’interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
– nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
– eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.
6.5 Stazioni
Per i trasporti pubblici di persone di competenza regionale deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.
Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l’utilizzo dei mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista.
Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche.
6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati
Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedite capacità fisiche.
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE
Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:
– gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
– nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l’utilizzo dell’apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m. 0.80 ed m. 1.20.