LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità.
1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
Art. 2.
Obiettivi.
1. Obiettivo della presente Legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.
Art. 3.
Definizione di barriera architettonica e localizzativa.
1. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
2. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s’intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.
Art. 4.
Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto.
1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.
2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell’ambiente costruito e consentire l’istallazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.
Art. 5.
Campo di applicazione.
1. Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
Art. 6.
Prescrizioni tecniche di attuazione.
1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 , l’allegato, che fa parte integrante della presente Legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell’esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 5.
Art. 7.
Organismo tecnico-scientifico.
1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell’ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell’allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del dirigente della competente struttura regionale e composto da:(1)
a) 1 funzionario del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia residenziale;
b) 1 funzionario del Settore Assistenza e Sicurezza sociale;
c) 1 funzionario del Coordinamento per il territorio;
d) 1 funzionario del Settore Trasporti e mobilità;
e) 1 funzionario Settore Sanità e Igiene;
f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.
2. L’organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di coordinatore dell’organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
4. L’organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall’applicazione della presente Legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla Legge stessa, ai fini dell’attività di orientamento e d’indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’organismo si avvale della collaborazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, nonché, ove necessario, di altri servizi della Giunta Regionale interessati all’applicazione della presente Legge.
Art. 8.
Censimento degli immobili ed edifici pubblici.
1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.
2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali.
3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.
4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
Art. 8 bis(2)
Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA
1. È istituito, a cura dell’assessorato competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 41/1986, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Nel registro dei PEBA per ciascun comune sono indicati: l’atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l’ammontare di risorse stanziate. Per la redazione del PEBA i comuni possono convocare una conferenza dei servizi composta da enti locali, ATS, ordini professionali interessati, con competenza a livello territoriale di ente sovracomunale (provincia o comunità montana). La conferenza dei servizi può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone le linee guida entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6‘Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione’), con i contenuti minimi per la redazione di un PEBA da parte del comune, il quale può avvalersi anche della consulenza regionale come previsto dall’articolo 22. L’avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.
5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida di cui al comma 5. I contributi sono assegnati sulla base di criteri che tengono conto della popolazione residente.(4)
Art. 9.
Atti di programmazione regionale e interventi legislativi.
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto – con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari – dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.
2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l’adeguamento in conformità alle disposizioni della presente Legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.
3. La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione degli interventi, nonché l’entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art. 10.
Atti di programmazione comunale e provinciale.
1. Le Leggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell’art. 32, ventunesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 , finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l’indicazione degli interventi prioritari.
Art. 11.
Revoca di contributi.
1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente Legge o dell’allegato, ovvero dal progetto approvato.
2. I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.
Art. 11 bis
(Clausola valutativa)(5)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione e i risultati degli interventi di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative disciplinati dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di conformità alle disposizioni della presente legge degli edifici, aree, strutture e mezzi di trasporto nell'ambito delle politiche abitative e del trasporto pubblico di competenza regionale;
b) le previsioni di attuazione della presente legge contenute negli atti di programmazione regionale e i relativi risultati attesi;
c) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i contributi erogati, i soggetti coinvolti e i beneficiari raggiunti;
d) il grado di implementazione raggiunto dai Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) presenti nel Registro regionale di cui all’articolo 8 bis;
e) gli esiti delle politiche promosse, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare segnalano ai competenti Assessori regionali.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie per la redazione della relazione di cui al comma 1. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 12.
Disposizioni generali.
1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli artt. 1 e 2 della presente Legge.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.
Art. 13.
Autorizzazioni e concessioni a edificare.
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell’allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7. dell’allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
3. Ai fini dell’attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.
Art. 14.
Alloggi di edilizia residenziale abitativa.
1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.
2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell’alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. dell’allegato.
3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l’esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2 dell’allegato.
4. L’adattabilità dell’alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.
5. L’adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
6. Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
Art. 15.
Oneri di urbanizzazione.
1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.
Art. 16.
1. Alla fine del settimo comma dell’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91, "Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è aggiunto: "... con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gradi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche".
2. All’inizio del testo dell’ottavo comma dell’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma precedente".
3. Alla fine dell’ottavo comma dell’art. 3 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91è aggiunto: "gli alloggi di nuova edificazione, se assegnati a persone con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, devono essere idonei a garantire le prestazioni di cui al punto 6.1.2. dell’allegato della presente Legge; essi inoltre dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.”.
Art. 17.
Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica.
1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell’allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 18, l’ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell’alloggio secondo le prescrizioni dell’allegato per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
Art. 18.
Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge un’indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell’abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2. Entro l’anno successivo gli enti gestori devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.
Art. 19.
Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
1. Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell’art. 41 - quater della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell’estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente Legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.
Art. 20.
Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione.
1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall’allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della presente Legge;
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
2. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto al n. 6.6 dell’allegato, le autorizzazione e le concessioni di edificazione di cui al precedente art. 13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell’allegato, nel caso di:
a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;
b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’allegato, idoenee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della presente Legge.
Art. 21.
Variazione della destinazione d’uso degli immobili.
1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d’uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente - è subordinato all’accertamento del possesso da parte dell’immobile delle caratteristiche previste dall’allegato della presente Legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
Art. 22.
Consulenza regionale agli enti locali.
1. Al fine di agevolare l’attuazione della presente Legge, le strutture organizzative centrali e periferiche della Giunta Regionale forniscono agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all’esercizio delle funzioni di loro competenza.
2. L’attività di consulenza è svolta dal Servizio Tecnico Lavori pubblici e dai servizi provinciali del genio civile mediante personale specificatamente qualificato e, per gli aspetti amministrativi, ove necessario, in collaborazione con i servizi di coordinamento del territorio di cui all’allegato, parte terza, lett. b), della L.R. 1° agosto 1979, n. 42.(7)
3. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti l’allegato, parte quarta, della L.R. 1 agosto 1979, n. 42(8)è modificato come segue:(7)
a) al n. 59, Servizio Tecnico Lavori Pubblici, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente: "- assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità nonché per l’esercizio delle funzioni di loro competenza ai fini dell’attuazione della normativa inerente all’abolizione delle barriere architettoniche";
b) ai nn. 64 - 72, Servizi provinciali del genio civile, dopo il sesto alinea, è aggiunto il seguente: "- assistenza tecnica agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di loro competenza ai fini dell’attuazione della normativa inerente a all’abolizione delle barriere architettoniche";
Art. 23.(9)
Art. 24.
Sanzioni.
1. L’inosservanza delle norme della presente Legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all’art. 8, primo comma, lettera c) della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 , cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Titolo III
TRASPORTI
Art. 25.
Disposizioni generali.
1. Ferma restando l’osservanza delle norme dettate dalla presente Legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi del servizio di trasporto pubblico di persone di competenza regionale secondo le previsioni dei successivi articoli.
Art. 26.
Interventi sul parco rotabile.
1. La Regione persegue l’obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai nn. 3.2.2., 3.2.3. e 4 dell’allegato, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell’omologazione da parte delle amministrazioni competenti.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma precedente, i piani pluriennali di investimento di cui alla L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, prevedono la destinazione di risorse finanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parco rotabile, da determinarsi in ciascun piano con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo nel settore.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, la Giunta Regionale, con la collaborazione delle associazioni dei gestori dei servizi, porta a conoscenza dei produttori dei mezzi di trasporto e di loro componenti le esigenze dei propri utenti, affinché detti produttori adottino idonee iniziative per lo sviluppo tecnico-produttivo per la realizzazione di mezzi dotati dei sistemi di cui al precedente primo comma.
4. I finanziamenti della Regione per l’attuazione degli scopi di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 28 sono comunque concessi nell’ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci annuali dei singoli esercizi finanziari.
Art. 27.
Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano.
1. La concessione di contributi regionali per l’acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possesso da parte degli stessi delle caratteristiche di cui ai nn. 3.1.2/c e 3.1.2/d dell’allegato.
2. Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per l’adeguamento delle stazioni metropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn. 3.1.1 e 3.1.2 dell’allegato.
Art. 28.
Abolizione delle barriere localizzative.
1. Entro il termine di cui al successivo art. 29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai nn. 3.3 e 4.4 dell’allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltà dell’udito e della vista.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l’adozione sui mezzi di trasporto, nonché nelle stazioni della metropolitana e di superficie, dei sistemi tecnici di cui al comma precedente.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma, i piani pluriennali d’investimento di cui alla L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, destinano specifiche risorse finanziarie, rispettivamente, per gli interventi sui mezzi di trasporto e nelle stazioni della metropolitana e di superficie.
4. Decorsi sei mesi dalla data d’esecutività della deliberazione di cui al precedente secondo comma, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.
Art. 29.
Contributi regionali.
1. Gli stanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel piano triennale 1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 1986 IV/403 in applicazione della Legge 10 aprile 1981, n. 151 , potranno essere utilizzati anche per la concessione di contributi per le finalità di cui al precedente art. 28.
2. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli enti ed imprese di trasporto per ottenere i contributi di cui al precedente primo comma, scade al 120º giorno dalla data di esecutività delle prescrizioni tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 28.
Art. 30.
Concessioni.
1. Decorsi tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 28, non possono essere affidate nuove concessioni per servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto art. 28.
Art. 31.
Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza.
1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente Legge.
Titolo IV
INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 32.
Interventi informativi, educativi e di aggiornamento.
1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:
a) informare circa la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;
b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente Legge Regionale;
c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d’uso dell’ambiente da parte dei cittadini;
d) sollecitare l’adeguamento e l’integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della Legge.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:
a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l’Università;
b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall’applicazione della presente Legge;
c) indagini e raccolta dati.(10)
3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma precedente, sono attuate dalla Regione di intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati.
4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausilii, anche tramite l’indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.
Art. 33.
Simbolo di accessibilità.
1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente Legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l’indicazione del percorso per accedervi.
Art. 34.
Interventi regionali per la redazione dei piani comunali.(11)
1. Al fine di incentivare l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art. 32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)" la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani.
2. Le domande di contributo, corredate da copia dell'atto deliberativo di adozione del piano di cui al primo comma e da copia del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere inoltrate alla Regione Lombardia, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, Servizio Affari Generali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo è determinata in lire 5.000.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti.
Art. 34 bis(12)
Interventi della regione.
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d"intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).(13)
2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale della giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7.
3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli spazi e servizi di loro proprietà.(14)
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai sensi degli artt. 28 sexies e 28 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.(15)
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare.(16)
Art. 34 ter(17)
Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)(18)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13/1989, la Giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera I) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.(19)
2. Hanno diritto ai contributi:
a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
3. Per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla l. 13/1989quando derivano dai trasferimenti statali disposti ai sensi dell’articolo 10 della citata legge.(20)
3 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai soggetti indicati al comma 2 possono altresì essere concessi contributi regionali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale in relazione:(21)
a) al valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente;
b) alla gravità della disabilità accertata, con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;
c) alla misura massima del contributo erogabile;
d) ai casi di decadenza dal contributo e alle modalità di reimpiego delle somme recuperate.
3 ter. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell’anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi.(21)
4. Con esclusivo riferimento ai contributi di cui al comma 3, quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 13/1989.(22)
4 bis. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti di erogazione, i contributi assegnati anteriormente all’entrata in vigore della legge recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) restano confermati se gli interventi finanziati riguardano l’adeguamento di abitazioni private e ricadono nelle tipologie individuate dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e dall’Allegato alla presente legge.(23)
Art. 35.
Norma finanziaria.(24)
1. Per le finalità previste dagli artt. 32, 34 e 34 bis sono autorizzate per il 1989 le seguenti spese:
a) L. 200.000.000 per iniziative di informazione, interventi di aggiornamento, indagini e raccolta dati di cui all’art. 32;
b) L. 700.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente ai comuni di cui all’art. 34;
c) L. 3.000.000.000 per la realizzazione di interventi pilota di cui all’art. 34 bis.
2. Agli oneri finanziati di L. 900.000.000 derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, lett. a) e b), si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2056 " Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici e agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali per attività socio-assistenziali - finanziamento con mezzi statali", iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.
3. All’onere finanziario di L. 3.000.000.000 previsto per l’anno 1989 dal precedente primo comma, lett. c) si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.
4. Per l’attuazione delle finalità di cui ai precedenti artt. 7 e 23 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l’esercizio finanziario 1989 e successivi.
5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 11 e dal precedente primo comma, al bilancio per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
A. Stato di previsione delle entrate
1. al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.2801 "Recupero dei contributi concessi e revocati per la realizzazione, la ristrutturazione ed il recupero di costruzioni, di opere e di strutture per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
B. Stato di previsione delle spese
1. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 1, è istituito il capitolo 4.4.7.1.2865 "Spese dirette per iniziative di informazione, per l’aggiornamento del personale regionale e degli enti locali e per indagini e raccolta dati sulle barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;
2. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 1, è istituito il capitolo 4.4.7.1.2866 "Contributi ai comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;
3. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 2 è istituito il capitolo 4.4.7.2.2867 "Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l’eliminazione delle barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.
Art. 36.
Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, secon do comma, dall’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la Legge stessa.

Allegato

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6#ann1

PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Contenuto dell’allegato
2. Mobilità e sosta urbana
2.1 Aree e percorsi pedonali
2.2 Parcheggi
3. Trasporti urbani
3.1 Servizi di metropolitana
3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus - Filobus
3.3 Informazioni agli utenti
4. Trasporti extraurbani
4.1 Ferrovie ed autolinee
4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie Funicolari
4.3 Navigazione interna
4.4 Informazione agli utenti
5. Costruzioni edilizie: Prescrizioni generali
5.1 Accessi
5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi
5.3 percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori Impianti speciali
5.4 Locali igienici
5.5 Pavimenti
5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti
5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici Cassette per la corrispondenza
6. Costruzioni edilizie: Prescrizioni specifiche
6.1 Edilizia abitativa: Alloggio
6.2 Edilizia sociale
6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
6.4 Locali pubblici
6.5 Stazioni
6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati
7. Attrezzature pubbliche

1. CONTENUTO DELL’ALLEGATO
Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:
a) per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall’art. 5 della Legge, nonché degli interventi su quelli esistenti;
b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dal titolo III della Legge.

2. MOBILITA' E SOSTA URBANA
2.1 Aree e percorsi pedonali
Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrapassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.
Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.
I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all’eccesso delle costruzioni, all’interno delle relative aree di pertinenza, di cui all’art. 5 della Legge.
2.1.1 Percorsi pedonali
Larghezza minima m. 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1.80.
In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m. 0.90.
La pendenza trasversale non dovrà superare l’1%.
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2.5 e dovrà essere arrotondata o smussata.
2.1.2 Rampe
La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:
- per rampe fino a m. 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
- per rampe sino a m. 2.00 la pendenza massima ammessa è del 8%;
- per rampe fino a m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;
- oltre i m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.
Qualora al lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm. di altezza.
2.1.3 Attraversamenti stradali
Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.
Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno m. 1.50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate.
Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.
2.1.4 Pavimentazioni
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdruciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzarda).
Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm. 2.
2.2 Parcheggi
Nelle aree di sosta di parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.
Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche, previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.
I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
- l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m. 1.50;
- lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;
- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazioni e su palo.

3. TRASPORTI URBANI
Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente:
- il percorso di avvicinamento al veicolo;
- l’accesso al veicolo;
- la riservazione di posti idonei allo stazionamento sul veicolo.
Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto, che si possono, a tal fine, raggruppare in: - servizi di metropolitana; - servizi di superficie (tram – autobus - filobus).
3.1. Servizi di metropolitana
3.1.1 Percorso di avvicinamento al veicolo
Il percorso di avvicinamento al veicolo, dal piano del marciapiede al piano di transito dei treni, può essere ottenuto attraverso l’installazione di un idoneo sistema di ascensori o di rampe, che dovranno avere le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per analoghi impianti. Lungo la linea dei tornelli deve essere previsto un varco di almeno m. 0.80 di larghezza per consentire il passaggio di una carrozzina.
L’accessibilità ai non deambulanti deve essere segnalata all’esterno ed all’interno della stazione fino all’adattamento di tutte le stazioni.
Per le stazioni già in esercizio occorrerà verificare l’effettiva possibilità di inserimento di tali impianti nelle strutture esistenti.
3.1.2 Accesso al veicolo
a) L’accesso alle vetture della metropolitana deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dall’essere il pavimento delle vetture allo stesso livello delle banchine.
b) La linea gialla di sicurezza e lo spazio fra di essa ed il bordo della banchina devono essere di materiale atto ad assicurare anche l’immediata percezione tattile ed acustica.
c) Qualora le stazioni non siano attrezzate per impedire l’accesso alle rotaie o non sia previsto un mezzo per segnalare la presenza effettiva di una portiera, l’interstizio di aggancio fra una vettura e l’altra deve essere adeguatamente protetto in modo da garantire la sicurezza degli utenti.
d) L’apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute anche da un segnale acustico per l’opportuna segnalazione in tempo utile ai non vedenti, o quanto altri si trovino in difficoltà, a raggiungere tempestivamente le portiere stesse.
3.1.3 Stazionamento in vettura
a) Uno dei tre posti riservati agli utenti con ridotte o impedite capacità fisiche nella vettura di testa con macchinista deve essere dotato di aggancio automatico per la carrozzina dei non deambulanti.
b) All’interno delle vetture, oltre ai segnali acustici che devono precedere l’apertura e la chiusura delle portiere, devono essere previsti, idonei sistemi audiovisivi per le eventuali comunicazioni fra il personale di servizio e gli utenti e la segnalazione della stazione di arrivo e della direzione del convoglio.
c) Fra esercente e le amministrazioni competenti per la sorveglianza dovranno essere concordate soluzioni tecniche ed organizzative per i casi di emergenza, al fine di assicurare condizioni di sicurezza per trasporto degli handicappati.
3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus - Filobus
3.2.1 Percorso di avvicinamento
Il percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo a un marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di esso o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra il marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.
3.2.2 Accesso al veicolo
L’accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall’essere il pianale del veicolo il più basso possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.
Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire l’uso da parte di persone in carrozzella.
3.2.3 Stazionamento in vettura
All’interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedite capacità fisiche, di cui uno con aggancio automatico della carrozzina per i non deambulanti.
3.3 Informazioni agli utenti
Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.
I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà all’udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate in arrivo.

4. TRASPORTI EXTRAURBANI
4.1. ferrovie ed autolinee
Sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre posti in prossimità delle porte di uscita segnalate.
Per rendere possibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina.
L’accesso alle vetture deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dal pinale dei veicoli il più basso possibile compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.
L’accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l’innalzamento delle banchine.
4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie - Funicolari
Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l’uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche.
4.3. Navigazione interna
Le passerelle e gli accessi alle navi devono avere dimensioni idonee al passaggio delle carrozzelle ed avere pendenze non superiore all’8% salvo non vengano adottati speciali accorgimenti per garantire l’accesso ai passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche. I servizi per i viaggiatori, all’interno delle navi, dovranno essere resi accessibili anche agli invalidi.
4.4 Informazioni agli utenti
Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.
I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitano l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

5. COSTRUZIONE EDILIZIE: Prescrizioni generali
Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti interni e l’utilizzo della parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall’art. 5 della Legge, alle lettere:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità ;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciale e del settore terziario;
f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.
5.1 Accessi
Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:
- gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1.50;
- zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m. 1.50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell’accesso;
- eventuali differenze di quota non devono superare i cm. 2.50 ed essere sempre arrotondati in caso di contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.
5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi
Lo spostamento all’interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.
Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:
- il lato minore di ogni piattaforma di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m. 1.50;
- la rampa scala in discesa deve essere risposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;
- ogni piattaforma di distribuzione dell’edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.
5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali
5.3.1 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si dee mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.
La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.
La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di un corrimano posto ad un altezza di m. 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m. 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato si m. 030 oltre il primo e l’ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.
Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con un altezza minima pari a m. 1.00.
5.3.2 Rampe
L’integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste le pe rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.
Ogni m. 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m. 1.50 al netto dell’ingombro di apertura di eventuali porte. Deve essere dotata di corrimano a m. 0.90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.
5.3.3 Ascensori
Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
Le indicazioni ai piani ed all’interno dell’ascensore dovranno esser percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d’allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i m. 0.80 ed i m. 1.20.
In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell’art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:
- una lunghezza di m. 1.50 ed una larghezza di m. 1.37;
- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm. 90.
Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:
- lunghezza m. 1.30 e larghezza m. 0.90;
- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m. 0.85.
5.3.4 Pedane elevatrici - piattaforme mobili
Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.
Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l’utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se, esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.
5.4 Locali igienici
In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:
– porte apribili verso l’esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35x1.50 tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte;
– spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;
– dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.
5.5 Pavimenti
I pavimenti all’interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel coloro ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:
- essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;
- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quello dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.
5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti
Al fine di rendere agevole l’uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina - tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm. 75 di larghezza e cm. 110 di lunghezza -; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.
Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:
- sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0.90 nelle porte e di m. 1.20 nelle finestre, che facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l’uso di maniglie a leva; - modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.
5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza
Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m. 1.20 dal pavimento.
Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m. 0.45.
Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l’immediata percezione visiva e acustica.
In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l’accessorio più alto si trovi tra i m. 0.90 ed i m. 1.20 di altezza.

6. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni specifiche
6.1 Edilizia abitativa: Alloggio
Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all’art. 5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visitabilità e l’adattabilità, secondo le disposizioni di cui all’art. 14 della Legge.
6.1.1 Visitabilità
Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:
– le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m. 0.90;
– le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m. 0.80.
6.1.2 Adattabilità
Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l’esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni:
corridoi: larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;
cucina: larghezza di passaggio interno di m. 1.50 oppure spazio libero interno di almeno m. 1.35x1.50 tra i mobili, le apparecchiature e l’ingombro di apertura delle porte;
bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35x1.50 tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l’esterno o scorrevoli; spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;
camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m. 0.90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m. 1.10 ai piedi del letto stesso.
6.2 Edilizia sociale
Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche.
L’arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.
Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.
6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:
– essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
– essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;
– gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;
– nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l’accessibilità al palco e l’adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.
6.4 Locali pubblici
All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:
– all’interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
– nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
– eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.
6.5 Stazioni
Per i trasporti pubblici di persone di competenza regionale deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.
Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l’utilizzo dei mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista.
Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche.
6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati
Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedite capacità fisiche.

7. ATTREZZATURE PUBBLICHE
Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:
– gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
– nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l’utilizzo dell’apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m. 0.80 ed m. 1.20.

NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 9 giugno 2020, n. 14. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 36 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (allegato A). Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76. Torna al richiamo nota
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76. Torna al richiamo nota
12. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 8 aprile 1995, n. 17. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. a) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, lett. b) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
18. La rubrica è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 31 marzo 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 31 marzo 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 5, lett. a) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 5, lett. c) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
24. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi