LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973 , N. 25

Norme per gli studi, le indagini conoscitive e l'organizzazione di convegni e congressi, di pertinenza del Consiglio regionale

(BURL n. 20 del 16 Maggio 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-05-14;25

Art. 1.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per lo studio di problemi e per l'acquisizione di dati di particolare rilievo scientifico o tecnico, può conferire incarichi di consulenza su oggetti precisamente determinati:
a) ad istituti universitari o scientifici di natura pubblicistica;
b) ad agenzie o istituti pubblici di informativa;
c) ad Enti, esperti o professionisti specializzati;
d) a funzionari di amministrazioni pubbliche statali o locali particolarmente qualificati.
2. La deliberazione relativa, oltre al termine assegnato per l'espletamento della consulenza, deve predeterminare il compenso, da stabilire – ove possibile – sulla base della tariffe professionali vigenti per le materie in oggetto o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
3. Il Presidente del Consiglio comunicherà tempestivamente, ai fini del necessario coordinamento, al presidente della Giunta l'affidamento degli incarichi e il risultato delle ricerche.
Art. 2.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quando il Consiglio, a norma dell'art. 18 dello statuto, dispone inchieste su materie di interesse regionale, determina con sua deliberazione la spesa necessaria.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, quando ritengano di svolgere le indagini conoscitive previste dall'art. 17 dello statuto sottopongono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la previsione della spesa necessaria; sulla richiesta l'Ufficio di Presidenza delibera a norma del comma precedente.
Art. 3.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può indire congressi o convegni di studio alla cui organizzazione sovraintende l'Ufficio stesso avvalendosi degli uffici dipendenti nonchè di eventuali esperti. La deliberazione relativa indica la spesa prevista.
Art. 4.
1. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati per ogni anno finanziario al capitolo 6 della rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio regionale nel titolo I, sezione I, categoria "Servizi degli organi statutari" del bilancio della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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