LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976 , N. 51

Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia

(BURL n. 46 suppl. ord. del 20 Novembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-11-19;51

Art. 1.
Finalità.
1. Con la presente legge viene data attuazione alle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, e n. 268 del 28 aprile 1975 nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 , adattandole alle esigenze dell'agricoltura lombarda al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di vita in agricoltura nonché del livello dei redditi mediante l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive e lo sviluppo della formazione tecnica ed economica delle persone che lavorano nel settore.
2. Le disposizioni inerenti alla direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 268/75 si applicano nel territorio dei comuni indicati nella tabella allegata alla presente legge, in conformità all'elenco stabilito dalla direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 273 del 28 aprile 1975.
Art. 2.
Programmazione agricola regionale.
1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in conformità ai criteri ed agli indirizzi della programmazione regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo.
2. Nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 gli interventi devono armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane previsti dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . In ogni caso nei programmi stralcio delle Comunità montane devono essere previste adeguate infrastrutture, con particolare riguardo alle vie di accesso alle aziende, agli elettrodotti, agli acquedotti ed ai depuratori delle acque.
Titolo I
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE
Capo I
Piani di sviluppo aziendale
Art. 3.
Aziende agricole suscettibili di ammodernamento e potenziamento.
1. Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura, viene istituito un regime speciale di aiuti in favore delle aziende agricole singole ed associate, suscettibili di ammodernamento.
2. Sono considerate aziende agricole suscettibili di ammodernamento le aziende che:
1) abbiano una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extra-agricoli della zona nella quale l'azienda è situata;
2) siano in grado di raggiungere, al compimento di un piano di sviluppo aziendale presentato ed approvato ai sensi degli articoli successivi, un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli o un livello di redditività pari a quello di aziende di riferimento, da individuarsi in armonia con quanto disposto dall'art. 17, penultimo comma, della Legge 9 maggio 1975, n. 153, con deliberazione della Giunta Regionale d'intesa con la Commissione consiliare competente, sentiti gli organismi comprensoriali.
3. Salvo quanto disposto dal terzo comma del successivo art. 16, alle aziende suscettibili di ammodernamento sopra definite sono assimilate le aziende che, pur avendo un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli, abbiano strutture in condizioni tali da mettere in pericolo la conservazione di tale livello di reddito, anche in relazione agli obiettivi di conversione indicati dalla programmazione agricola regionale.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata dalla autorità cui spetta l'approvazione del piano di sviluppo aziendale.
5. Nel caso di aziende situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 il reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale è comprensivo dell'indennità compensativa prevista dal successivo art. 63.
6. Le misure previste dal presente titolo si applicano con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate ed alle cooperative di conduzione dei terreni.
Art. 4.
Reddito da lavoro.
1. Il reddito da lavoro è calcolato sulla base dei seguenti elementi:
1) durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore per unità di lavoro;
2) remunerazione del capitale proprio impiegato nell'azienda al tasso del due per cento per i terreni ed i fabbricati ed all'interesse legale per il restante capitale investito sul fondo;
3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo.
2. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo di cui al successivo art. 6, secondo comma, il reddito da lavoro conseguito al termine dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale può essere maggiorato di un'ulteriore quota non superiore al venti per cento del reddito complessivo proveniente dall'esercizio di attività extra agricole, purché il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia pari al reddito comparabile per unità lavorativa uomo (U.L.U.).
3. Nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola è abbassato al settanta per cento del reddito comparabile per unità lavorativa uomo (U.L.U.).
Art. 5.
Reddito da lavoro comparabile.
1. Si intende comparabile il reddito da lavoro equivalente al livello della retribuzione media dei lavoratori extra-agricoli della zona in cui è situata l'azienda al netto degli oneri sociali.
2. Per la determinazione del termine di riferimento di cui al comma precedente i dati forniti dall'ISTAT per ciascuna provincia relativamente alla retribuzione media dei lavoratori extra-agricoli vengono moltiplicati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni stesse verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione del piano di sviluppo aziendale.
3. A cura della Giunta Regionale è data diffusione ai dati comunicati dall'ISTAT alla Regione, per gli effetti di cui all'art. 17, dal primo al quarto comma, della Legge 9 maggio 1975, n. 153 .
Art. 6.
Contenuto del piano di sviluppo.
1. Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve conformarsi, quanto agli indirizzi produttivi ed alle caratteristiche strutturali dell'azienda, alle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo e non può avere durata superiore ai sei anni, elevabili a nove nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.
2. Il piano di sviluppo deve dimostrare che l'azienda al compimento del piano stesso potrà raggiungere, in linea di massima, un reddito da lavoro comparabile per almeno un'unità lavorativa nel caso di azienda che impieghi meno di tre unità e per almeno due unità lavorative nel caso di azienda che impieghi più di tre unità; a tal fine esso deve contenere:
1) la descrizione dettagliata della situazione economica aziendale nel corso dell'annata agricola precedente a quella di presentazione del piano;
2) l'indicazione dell'obiettivo di sviluppo in relazione alla mano d'opera che si prevede operante nell'azienda al compimento del piano;
3) l'indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e degli investimenti necessari, separatamente per ciascuna destinazione e con la specificazione dei tempi di attuazione;
4) l'indicazione dei mezzi finanziari dei quali l'azienda può disporre e delle garanzie che intende offrire agli istituti mutuanti per il restante fabbisogno finanziario;
5) la durata del piano;
6) l'impegno a tener per tutta la durata del piano, la contabilità aziendale secondo i modelli predisposti dal centro regionale previsto dal successivo articolo 26.
3. Quando l'attuazione del piano di sviluppo richieda l'acquisizione di nuove terre, allo stesso dovrà essere allegato il contratto preliminare d'acquisto o di affitto ultraquindicennale o, nel caso in cui le nuove superfici vengano rese disponibili da parte dell'ufficio fondiario a norma dei successivi articoli 36 e 37, la dichiarazione dell'ufficio fondiario medesimo che attesti il relativo accordo, unitamente ad ogni elemento necessario all'individuazione delle terre.
Art. 7.
Assistenza tecnica.
1. Per la redazione del piano di sviluppo e durante il periodo della sua attuazione i soggetti di cui al successivo art. 8 possono avvalersi senza oneri per gli stessi, della sezione specializzata per l'informazione socio- economica di cui al successivo art. 44.
2. Ai fini della valutazione dei piani di sviluppo sono predisposte apposite schede a cura del centro regionale di cui al successivo art. 26.
Art. 8.
Condizioni per la presentazione del piano di sviluppo.
1. Possono presentare un piano di sviluppo:
1) gli imprenditori agricoli iscritti all'albo istituito con Legge regionale 13 aprile 1974, n. 18. I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo anche in mancanza di accordo con il concedente; agli stessi è demandata l'attuazione del piano e sono riconosciute la direzione per detta attuazione nonché le facoltà per i miglioramenti attribuite all'affittuario dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 11 ;
2) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
3) le associazioni di imprenditori agricoli costituite per la presentazione di un piano comune di sviluppo, sempre che i soci ritraggano dall'attività aziendale almeno il cinquanta per cento del proprio reddito ed impieghino nella stessa attività almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo, e che ciascuna delle aziende associate per la presentazione del piano di sviluppo risponda ai requisiti indicati dall'art. 3 della presente legge;
4) gli imprenditori agricoli le cui aziende sono situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che dedichino all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavino dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Art. 9.
Capacità professionale.
1. L'approvazione del piano di sviluppo è in ogni caso subordinata al giudizio positivo sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo, espresso dalla Commissione di cui al successivo art. 10, a seguito di colloquio individuale.
2. La capacità professionale è presunta:
1) quando l'imprenditore abbia svolto attività agricola e sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore o di istituto professionale nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali;
2) quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla presentazione della domanda attività agricola come capo d'azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
3. Nel caso di piani presentati da associazioni di imprenditori agricoli o da cooperative la capacità professionale è richiesta alla persona preposta alla direzione dell'azienda.
Art. 10.
Commissione per l'accertamento della capacità professionale.
1. Per l'accertamento della capacità professionale degli imprenditori che abbiano presentato un piano di sviluppo, presso ciascun organismo comprensoriale è costituita una Commissione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli e presieduta dal dirigente dell'ufficio agricolo comprensoriale.
2. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle organizzazioni professionali.
Art. 11.
Attribuzione delle funzioni amministrative agli organismi comprensoriali.
1. Le funzioni amministrative inerenti alla realizzazione ed al controllo dei piani di sviluppo aziendale ed interaziendale di cui al presente titolo sono attribuite agli organismi comprensoriali istituiti con Legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.
Art. 12.
Presentazione del piano di sviluppo.
1. I piani di sviluppo devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno all'organismo comprensoriale competente per territorio, unitamente ad ogni elemento utile per l'individuazione degli immobili facenti parte dell'azienda nonché, ove necessario, ai documenti attestanti la capacità professionale ai sensi del precedente art. 9.
Art. 13.
Uffici agricoli comprensoriali e parere sui piani di sviluppo.
1. La Giunta Regionale istituisce gli uffici agricoli comprensoriali in corrispondenza della suddivisione del territorio della Regione in comprensori, ristrutturando gli uffici periferici esistenti.
2. I piani di sviluppo, successivamente al compimento dell'istruttoria da parte degli uffici agricoli comprensoriali, sono trasmessi ai comitati agricoli di zona per il parere sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge nonché sull'idoneità dei mezzi indicati dal piano per il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.
Art. 14.
Approvazione dei piani da parte dell'organismo comprensoriale.
1. L'organismo comprensoriale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione, approva i piani di sviluppo e li trasmette alla Giunta Regionale unitamente ai documenti istruttori per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 21.
Capo II
Regime di aiuti
Art. 15.
Provvidenze finanziarie per l'attuazione dei piani di sviluppo.
1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati a norma del precedente articolo 14 possono essere concessi, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti:
1) contributi in conto interesse per gli investimenti globalmente necessari;
2) contributi in conto capitale per l'incremento della produzione bovina ed ovina;
3) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi;
4) concessione in proprietà o in affitto ultraquindicennale delle terre a disposizione dell'ufficio fondiario ai sensi dei successivi articoli 36 e 37.
Art. 16.
Contributi in conto interessi.
1. Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, compresi gli interessi di preammortamento, fino ad un massimo di 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda e per la durata di vent'anni per gli investimenti fondiari e di dieci anni per i prestiti di dotazione.
2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della giunta, vengono stabiliti annualmente l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi, eventualmente differenziato per destinazione entro il limite massimo del 9 per cento, nonché il tasso a carico del beneficiario entro il limite minimo del 3 per cento. Nelle zone montane i limiti del concorso sugli interessi sono rispettivamente del 12 per cento e del 3 per cento.
3. Per le aziende di cui al terzo comma del precedente art. 3 il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'80 per cento dell'importo del mutuo e comunque ad un importo non superiore a 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda.
4. Le provvidenze previste nel presente articolo non possono essere utilizzate per l'acquisto di terre né per l'acquisto di bestiame vivo suino od avicolo o di vitelli destinati all'ingrasso. Possono essere destinate all'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale.
5. Gli investimenti nel settore suinicolo possono beneficiare delle provvidenze previste nel presente articolo a condizione che siano di importo compreso tra un minimo di 10.520 ed un massimo di 42.060 unità di conto e che, al compimento del piano, almeno il 35 per cento degli alimenti consumati da suini sia prodotto dall'azienda.
Art. 17.
Contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame.
1. I contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame previsto dal piano di sviluppo sono concessi in attuazione di quanto previsto dal programma regionale zootecnico, in conformità ai criteri ed alle condizioni da questo stabiliti.
Art. 18.
Modalità di concessione dei contributi in conto capitale.
1. I contributi in conto capitale sono destinati all'acquisto di bestiame bovino ed ovino, nell'ambito di piani di sviluppo che prevedano, al termine della loro attuazione, una quota di vendita del bestiame suddetto superiore al cinquanta per cento delle vendite complessive effettuate dall'azienda.
2. Il contributo, concesso per ogni ettaro di terreno destinato alla produzione di carne bovina ed ovina, viene erogato in 3 anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno. Tale contributo si aggiunge al contributo in conto interessi di cui al precedente art. 16.
3. Nel caso dei territori indicati all'ultimo comma del precedente art. 1 il contributo previsto dal secondo comma del presente articolo è elevato di un terzo per le aziende che dispongano, per ettaro di superficie foraggera, di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (U.B.A.) valutate ai sensi del successivo art. 64.
Art. 19.
Garanzie sussidiarie.
1. Agli imprenditori agricoli cui siano stati concessi i contributi previsti dal precedente art. 15 e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, il fondo interbancario di garanzia di cui alla Legge 2 giugno 1961, n. 454 concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.
2. La fidejussione non può eccedere il cinquanta per cento del mutuo, comprensivo di capitale ed interessi, elevabile all'ottanta per cento nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.
3. Qualora la fidejussione si riveli insufficiente la giunta regionale può deliberare la concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie ai soggetti di cui al precedente art. 8 in misura tale che il mutuo, comprensivo di capitale e di interessi, sia garantito fino al limite massimo del 70% del suo importo per i soggetti indicati al punto 1), elevabile al 90% per gli affittuari, mezzadri e coloni, nonché per i soggetti indicati ai punti 2), 3) e 4) del predetto articolo.(1)
Art. 20.
Concessione di terre.
1. L'azienda agricola, singola o associata, che presenti un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, può chiedere che le vengano cedute in proprietà o in affitto ultraquindicennale le terre che si siano rese disponibili nell'ambito dei provvedimenti previsti nel titolo II della presente legge secondo quanto disposto ai successivi articoli 36 e 37.
2. Le richieste di cui al primo comma hanno la precedenza su ogni altra, compatibilmente con le indicazioni contenute nel piano di razionale utilizzazione delle terre disponibili previsto dal successivo articolo 36.
Art. 21.
Concessione dei contributi.
1. La Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente entro trenta giorni dal ricevimento dei piani di sviluppo approvati a norma del precedente art. 14 provvede alla concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, previa valutazione comparativa dei piani stessi alla luce degli obiettivi della programmazione agricola regionale e con preferenza per i piani riguardanti imprese familiari coltivatrici, singole o associate, e tra queste le aziende nelle quali inizialmente nessuna unità lavorativa consegue un reddito comparabile.
2. Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono, o congiuntamente al mezzadro od al colono ed al concedente, sempreché entrambi abbiano i requisiti prescritti dai precedenti articoli 8 e 9 e vi sia consenso per la presentazione del piano.
3. Nella deliberazione di concessione i tempi di erogazione dei contributi in conto capitale sono fissati in relazione alle fasi di attuazione del piano di sviluppo.
Art. 22.
Obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti.
1. L'imprenditore agricolo al quale sono stati concessi aiuti per l'attuazione di un piano di sviluppo è tenuto a rendere conto entro il 31 gennaio di ogni anno dello stato di attuazione del piano stesso.
2. Il rendiconto è presentato all'ufficio agricolo comprensoriale territorialmente competente il quale effettua i necessari controlli e, ove riscontri difformità rispetto al piano approvato, ne dà immediata notizia all'organismo comprensoriale, ai fini di quanto disposto dal successivo art. 23.
3. Nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo, ove necessario, possono essere consentite modificazioni da approvarsi con la procedura di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, fermi restando l'obiettivo di sviluppo ed il termine fissato per il compimento del piano stesso.
4. Alla scadenza del termine previsto per il compimento del piano di sviluppo gli uffici agricoli comprensoriali, tramite il centro regionale di cui al successivo art. 26, provvedono ad accertare il livello di reddito da lavoro raggiunto ai fini del rilascio del nulla osta per la liquidazione di ogni ulteriore spettanza.
Art. 23.
Revoca della concessione degli aiuti.
1. L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente titolo ne comporta la revoca.
2. L'impiego degli aiuti in difformità da quanto dispone il precedente art. 16 o per scopi diversi da quelli previsti dal piano di sviluppo comporta il recupero delle somme già corrisposte.
3. Per la revoca delle concessioni ed il recupero delle somme, da disporsi su segnalazione degli organismi comprensoriali, si applica la procedura di cui al terzo comma del successivo art. 34.
Capo III
Altre provvidenze
Art. 24.
Associazioni di assistenza interaziendale.
1. Alle associazioni di produttori agricoli composte prevalentemente da coltivatori diretti e costituite, con voto pro capite, per fornire assistenza tecnica alle aziende associate o per l'utilizzazione in comune di dotazioni aziendali o per conseguire un'attività a carattere collettivo, è concesso un aiuto di avviamento sotto forma di contributo al costo di gestione.
2. L'ammontare del contributo varia da un minimo di 2.600 ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale con riferimento al numero degli associati ed ai caratteri ed all'ampiezza del programma di attività.
3. Alla domanda di contributo presentata all'organismo comprensoriale devono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto ed il programma di attività dell'associazione.
4. Il contributo è concesso dall'organismo comprensoriale che decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.
Art. 25.
Contributo per la tenuta della contabilità aziendale.
1. Agli imprenditori agricoli iscritti all'albo istituito con Legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 nonché agli imprenditori agricoli di cui al punto 4) del precedente art. 8 che si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo quanto previsto dal centro regionale di cui al successivo art. 26 è concesso un contributo di 473 unità di conto erogabili in quattro rate annuali decrescenti.
2. La domanda di contributo è presentata all'organismo comprensoriale che provvede entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
3. La liquidazione del contributo è disposta dal dirigente dell'ufficio agricolo comprensoriale su aperture di credito disposte con deliberazione della Giunta Regionale.
4. A coloro che, in relazione all'attuazione di un piano di sviluppo approvato a norma della presente legge, si siano impegnati alla tenuta della contabilità aziendale viene assegnato, per il periodo di durata del piano che eccede i quattro anni, un ulteriore contributo nella misura da stabilirsi con deliberazione della Giunta Regionale.
5. Alla fine di ciascun esercizio gli elaboratori contabili devono essere trasmessi per il tramite degli uffici agricoli comprensoriali al predetto centro regionale che, previo controllo, rilascia apposita dichiarazione di conformità alla quale è subordinata la erogazione del contributo.
Art. 26.
Centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale.
1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un "Centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale" con i seguenti fini:
1) diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola secondo modelli prestabiliti;
2) analisi di gestione, ai fini dell'individuazione delle aziende di riferimento;
3) predisposizione di schemi per la compilazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali;
4) controllo sulla corretta tenuta della contabilità aziendale;
5) raccolta di elementi conoscitivi inerenti ai processi produttivi, utili ai fini della programmazione agricola.
Titolo II
INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ED UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI
Capo I
Cessazione anticipata dell'attività agricola
Art. 27.
Indennità di cessazione dell'attività agricola.
1. Per promuovere il miglioramento strutturale delle aziende agricole mediante l'ampliamento della superficie aziendale e per favorire la destinazione delle terre ai fini di utilità pubblica, è istituita un'indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola, da corrispondersi, in conformità alle norme contenute nel presente titolo ai soggetti indicati nei successivi articoli qualora i terreni siano:
1) ceduti in proprietà o in enfiteusi o in affitto per la durata non inferiore ai quindici anni agli imprenditori agricoli che abbiano ottenuto l'approvazione ed il finanziamento di un piano di sviluppo aziendale o che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività accertata ai sensi del successivo art. 37, terzo comma;
2) ceduti in affitto all'ufficio fondiario di cui al successivo art. 35 per la durata non inferiore a diciotto anni con destinazione a fini di pubblica utilità secondo quanto disposto dal successivo art. 36.
Art. 28.
Imprenditori agricoli beneficiari dell'indennità.
1. Possono beneficiare dell'indennità gli imprenditori agricoli che:
1) siano titolari di aziende di superficie non superiore a quindici ettari;
2) siano di età compresa tra il 55º ed il 65º anno;
3) abbiano dedicato all'azienda almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo, ricavandone almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro, per un periodo di almeno cinque anni, prima della presentazione della domanda di indennità.
2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto 3) gli imprenditori titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari possono essere ammessi a beneficiare dell'indennità se di età compresa fra i 60 ed i 65 anni, salvo che si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda in seguito al decesso del coniuge o di invalidi con capacità lavorativa ridotta di almeno il cinquanta per cento.
3. Affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti mezzadri, e coloni possono beneficiare dell'indennità, alle condizioni indicate nel primo comma purché i proprietari dell'azienda consentano la destinazione delle terre secondo quanto previsto dal precedente articolo 27.
4. Non può beneficiare dell'indennità per anticipata cessazione della attività agricola l'imprenditore che abbia in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale ai sensi del titolo I della presente legge o che abbia alienato, nel biennio precedente la domanda, una quota superiore al venti per cento dell'azienda agricola.
5. Nell'assegnazione dell'indennità prevista dal presente articolo sono preferiti i richiedenti di età superiore agli anni 60.
Art. 29.
Coadiuvanti familiari e lavoratori dipendenti beneficiari dell'indennità.
1. Per ciascuna azienda, il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola, ha altresì titolo a ricevere l'indennità di cui al precedente articolo 27 un coadiuvante familiare, parente entro il sesto grado del titolare dell'azienda o del coniuge di questo, o un lavoratore agricolo dipendente, sempre che abbiano età compresa tra i 55 e i 65 anni.
2. A tal fine i soggetti beneficiari devono:
1) avere esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività;
2) aver dedicato all'attività agricola, durante il quinquennio, almeno il cinquanta per cento del loro tempo lavorativo;
3) essere stati o essere iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie.
3. La domanda del coadiuvante familiare prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente.
Art. 30.
Calcolo del tempo lavorativo e del reddito da lavoro.
1. Per il calcolo del tempo lavorativo ai fini di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si fa riferimento ad una settimana lavorativa di quaranta ore.
2. Per il reddito da lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.
Art. 31.
Prova dell'attività agricola.
1. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e di vecchiaia e l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla Legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 costituiscono presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo.
2. Nel caso in cui non operino le presunzioni suddette, gli interessati devono presentare istanza di accertamento al Comune nel cui territorio l'attivitàè stata svolta.
3. I Comuni per delega della Regione, esperiscono gli accertamenti necessari e rilasciano agli interessati apposita certificazione.
Art. 32.
Ammontare dell'indennità.
1. L'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola ammonta a 900 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli coniugati ed a 600 unità di conto per gli imprenditori agricoli non coniugati o vedovi e per tutte le altre categorie di beneficiari.
2. L'indennità può essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, in rate mensili.
Art. 33.
Requisiti di concessione dell'indennità e procedure relative.
1. La concessione dell'indennitàè subordinata all'impegno assunto dal beneficiario con atto scritto ed autenticato nei modi di legge a non esercitare ulteriori attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.
2. L'imprenditore agricolo può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compreso un fabbricato rurale destinato ad abitazione, per un'estensione non superiore al cinque per cento dell'intera superficie.
3. Gli operatori che intendano fruire dell'indennità di anticipata cessazione devono presentare domanda entro il termine perentorio del primo gennaio di ciascun anno, all'organismo comprensoriale competente che provvede all'istruttoria avvalendosi dell'ufficio agricolo comprensoriale anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 36 nonché alla concessione dell'indennità.
4. L'organismo comprensoriale comunica al Presidente della Giunta Regionale l'elenco dei beneficiari ai fini della concessione del nulla osta e del pagamento previsti dal comma successivo.
5. Il Presidente della Giunta Regionale, previo accertamento dell'inclusione della superficie agraria dell'azienda destinata a cessare nel piano approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 36 nonché della sussistenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge per l'accoglimento della domanda, concede il nulla osta per il pagamento dell'indennità da parte dell'istituto nazionale per la previdenza sociale.
6. La concessione dell'indennità e la cessazione dell'attività agricola hanno effetto al termine dell'annata agraria successiva al primo gennaio.
Art. 34.
Revoca della concessione della indennità di anticipata cessazione.
1. Agli effetti della presente legge è vietato ai beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione esercitare attività professionali agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti; tale esercizio si presume quando il beneficiario svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.
2. I Comuni sono delegati a vigilare sull'osservanza di quanto disposto al comma precedente; a tal fine la Giunta Regionale trasmette agli stessi l'elenco nominativo dei beneficiari.
3. I Comuni che accertino la violazione del divieto previsto dal presente articolo ne danno immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale il quale, previa contestazione all'interessato e acquisite eventuali controdeduzioni da presentarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa, revoca la concessione della indennità ed ingiunge la restituzione delle somme riscosse.
4. La Giunta Regionale dà tempestiva comunicazione della revoca di cui al comma precedente all'istituto nazionale per la previdenza sociale e al ministero per l'agricoltura e le foreste per gli adempimenti di loro competenza.
Capo II
Ufficio fondiario, acquisizione e destinazione delle terre
Art. 35.
Ufficio fondiario.
1. In attesa che venga istituito con apposita legge regionale un ente a gestione autonoma per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo è istituito presso la Giunta Regionale un ufficio fondiario al quale sono attribuiti, oltre a quelli previsti dalla presente legge i seguenti compiti:
1) censimento delle superfici con destinazione agricola in atto e potenziale, ivi comprese le terre degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e di quelli soggetti al controllo della Regione a norma dell'art. 130 della Costituzione;
2) attività relative alla predisposizione ed attuazione del piano di utilizzazione delle terre di cui ai successivi articoli 36 e 37.
Art. 36.
Acquisizione e destinazione delle terre.
1. L'organismo comprensoriale, avuto riguardo alle esigenze di miglioramento aziendale connesse ai piani di sviluppo presentati a norma del titolo I della presente legge nonché alle altre possibili utilizzazioni da parte degli enti pubblici, valuta, in relazione agli obiettivi della pianificazione agricola e territoriale regionale, l'utilizzabilità delle superfici aziendali delle quali è stata proposta la cessione ai sensi del precedente art. 27.
2. In particolare deve essere verificata la conformità:
1) delle destinazioni agrarie alle scelte prioritarie dei piani zonali ovvero in mancanza, alle direttive regionali di cui al primo comma del successivo art. 78;
2) delle destinazioni a rimboschimento, ampliamento o formazione di aziende silvo-pastorali agli eventuali piani regionali in materia di cui alla Legge regionale n. 8 del 5 aprile 1976;
3) delle destinazioni a parchi e riserve regionali al piano previsto dalla Legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58 e successive integrazioni;
4) delle altre destinazioni di pubblica utilità ai piani territoriali ed agli strumenti urbanistici di cui alla Legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.
3. Sulla base delle proposte pervenute dagli organismi comprensoriali l'ufficio fondiario predispone, entro il 15 aprile di ogni anno, il piano di destinazione delle terre acquisibili e lo sottopone alla Giunta Regionale che lo approva, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 37.
Attuazione del piano di utilizzazione delle terre.
1. L'ufficio fondiario provvede all'attuazione del piano di utilizzazione delle terre acquisite ai sensi dell'articolo precedente cedendole, di preferenza in affitto ultraquindicennale od in proprietà, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo nonché ad enti pubblici per le destinazioni indicate al secondo comma del precedente art. 36.
2. Ove gli imprenditori abbiano solo presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo, l'ufficio fondiario provvede con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.
3. Per gli operatori agricoli che non abbiano presentato il piano di sviluppo l'accertamento della maggior produttività di cui al precedente art. 27, punto 1), è effettuato dal Presidente della Giunta Regionale previo parere del comitato agricolo di zona nella cui circoscrizione ricadono totalmente o per la maggiore estensione le superfici agrarie interessate. A tal fine gli acquirenti ovvero gli affittuari od i cessionari enfiteutici devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale.
Art. 38.
Prezzi e canoni.
1. L'ufficio fondiario è abilitato ad acquisire ed a disporre delle superfici agrarie per le destinazioni di cui al precedente art. 37 a prezzi e canoni non superiori a quelli indicati nei commi seguenti.
2. Il prezzo d'acquisto non può superare l'equo canone d'affitto relativo alle superfici agrarie capitalizzato al tasso di interesse del due per cento.
3. Il canone d'affitto non può essere superiore all'equo canone riferito alla superficie agraria interessata ed il canone enfiteutico allo stesso equo canone diminuito del trenta per cento.
4. Il prezzo di cessione delle superfici con destinazione agraria o silvo-pastorale ed il canone di affitto, cui è equiparato quello d'enfiteusi, sono determinati a norma dell'art. 40 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 . La stessa norma disciplina gli atti precari di immediata disposizione.
5. Il prezzo di cessione delle superfici per destinazioni ad opere o utilizzi pubblici è determinato a norma dell'art. 16 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, mentre il canone di locazione è determinato dal prezzo medesimo diviso per il numero degli anni di locazione, che non può comunque essere inferiore a quindici.
6. Gli aventi diritto possono chiedere che in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre venga costituita a loro favore la rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 40 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 .
Art. 39.
Impiego delle somme introitate.
1. Le somme introitate dalla Regione a seguito di cessioni, affitti o enfiteusi sono versate alla sezione speciale del fondo di rotazione di cui all'art. 16 ed articoli seguenti della Legge 26 maggio 1965, n. 590 , con le procedure e modalità previste dall'art. 47 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 .
Capo III
Premio di apporto strutturale
Art. 40.
Finalità ed ammontare del premio.
1. È istituito un premio di apporto strutturale in favore degli imprenditori agricoli che destinano le terre di cui abbiano la disponibilità agli scopi indicati al precedente art. 27.
2. Il premio ammonta ad otto annualità del canone d'affitto, determinato in base alle vigenti norme sull'equo canone ed è maggiorato del venticinque per cento quando i terreni sono offerti in affitto.
Art. 41.
Beneficiari del premio.
1. Il premio di apporto strutturale può essere concesso;
1) agli imprenditori agricoli che fruiscono dell'indennità di cessazione dell'attività agricola a norma del precedente art. 28;
2) ai proprietari di terreni che, pur non avendo titolo all'indennità di cessazione, mettano comunque a disposizione i propri terreni per gli scopi di cui al precedente art. 27;
3) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo I della presente legge;
4) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende ai fini della realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del predetto titolo I;
5) gli affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti che cessino l'attività agricola, anche nel caso in cui non abbiano titolo alla indennità di cessazione e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 27; in questo caso il premio di apporto strutturale è cumulabile con quello previsto per il proprietario, il cui ammontare viene ridotto del cinquanta per cento;
6) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia che trasformino in affitto della durata almeno quindicennale tali contratti, ma una sola volta per superficie agraria.
Art. 42.
Concessione del premio.
1. Gli operatori agricoli che intendano fruire del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro il termine perentorio del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le loro superfici agrarie siano state effettivamente destinate agli scopi indicati nel precedente art. 27.
2. Per la concessione del premio si applicano le procedure previste dal precedente art. 33, terzo e quarto comma.
Titolo III
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA
Capo I
Informazione socio-economica
Art. 43.
Informazione socio-economica.
1. La Regione Lombardia assicura lo svolgimento di attività di informazione socio-economica in agricoltura secondo le modalità previste dai successivi articoli 44 e 46 per le seguenti finalità:
1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;
2) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni, e fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento dell'attività agricola, per l'eventuale scelta di una attività non agricola nonché per la definitiva cessazione dell'attività professionale;
3) mettere in contatto con i competenti servizi regionali di informazione le persone che intendano dare un nuovo orientamento alla loro azienda e assistere gli operatori agricoli nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse;
4) fare conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte nel settore agricolo e in altri settori;
5) favorire lo sviluppo di tutte le altre iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale;
6) far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.
Art. 44.
Servizi regionali per l'informazione socio-economica.
1. L'attività di informazione socio-economica è diretta e coordinata dalla Regione che la gestisce mediante un apposito servizio regionale per l'attività d'informazione socio-economica.
2. Nell'ambito di tale servizio possono essere previste sezioni specializzate anche a livello comprensoriale.
3. Le funzioni amministrative attinenti i servizi e le attività di socio-informazione sono attribuite agli organismi comprensoriali.
4. L'attività di socio-informazione è svolta in conformità agli indirizzi programmatici adottati dall'organismo comprensoriale e dalle Comunità montane, sentito il comitato agricolo di zona.
5. Ciascuna sezione è diretta da un consulente socio-economico in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 .
Art. 45.
Affidamento ad associazioni, enti ed istituti.
1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 44 la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad affidare, sulla base di apposite convenzioni da essa deliberate, determinate attività di informazione socio-economica, ad eccezione di quelle indicate al punto 4) del precedente art. 43, ad associazioni regionali di produttori agricoli espressamente costituite allo scopo di creare analoghi servizi per i propri associati ovvero ad enti od istituti, pubblici o privati, già operanti nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie.
2. Le associazioni, gli enti e gli istituti affidatari dei suddetti servizi di informazione socio-economica devono essere riconosciuti idonei a norma di quanto rispettivamente disposto dai successivi articoli 46 e 47 e devono presentare al Presidente della Giunta Regionale un programma dettagliato di attività per ciascun anno, con il relativo preventivo di spesa da approvarsi con la deliberazione di affidamento. Con la medesima deliberazione sono concessi i contributi ai sensi del successivo art. 48.
3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in caso di accertato e persistente inadempimento degli obblighi assunti può, previa diffida, revocare l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo e anche il riconoscimento di idoneità; i contributi concessi possono essere revocati o ridotti con il recupero delle somme eventualmente anticipate.
Art. 46.
Riconoscimento di idoneità delle associazioni.
1. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al secondo comma del precedente art. 45 le associazioni debbono:
1) essere composte da produttori agricoli ed avere un congruo numero di soci iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla Legge regionale 13 aprile 1974, n. 18;
2) assumere come scopo sociale, senza finalità di lucro, le attività di cui al precedente art. 43;
3) essere costituite per la durata non inferiore a dieci anni;
4) essere rette da uno statuto approvato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli stessi;
5) prevedere l'adozione di un organico di consulenti socio-economici che entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione sia composto per almeno il settantacinque per cento da soggetti in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 .
2. La domanda di riconoscimento di idoneità, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto e dall'indicazione degli ambiti comprensoriali in cui l'associazione intende operare, è inoltrata al Presidente della Giunta Regionale che , su conforme deliberazione della Giunta Regionale e sentita la competente Commissione consiliare, provvede con proprio decreto in merito alla stessa e sull'approvazione dello statuto entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il riconoscimento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza di ciascun quinquennio a seguito di gravi inadempienze o di accertata inerzia in ordine agli obblighi assunti dall'associazione.
Art. 47.
Riconoscimento di idoneità di enti e di istituti.
1. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al secondo comma del precedente art. 45 gli enti e gli istituti interessati devono presentare, entro il 10 giugno 1978, domanda corredata dalle indicazioni e dai documenti previsti dal secondo comma del precedente art. 46 comprovanti l'adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di informazione socio-economica, con l'osservanza in particolare di quanto disposto dal punto 5), del precedente art. 46.
2. Per il riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 46.
Art. 48.
Contributi ad associazioni, enti ed istituti.
1. Per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica affidate a norma del precedente articolo 45, alle associazioni, enti ed istituti convenzionati, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, concede contributi pari al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. I contributi di cui al precedente comma sono liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.
3. A richiesta degli interessati la Giunta Regionale può disporre la erogazione di anticipazioni fino al quaranta per cento del contributo concesso.
4. Può altresì essere concesso per ciascun consulente socio-economico in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 , e assunto per un periodo non inferiore a cinque anni, un contributo "una tantum" di L. 4.680.000.
5. Il contributo di cui al precedente comma è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purché risulti instaurato un regolare rapporto di lavoro.
Art. 49.
Vigilanza e controllo.
1. La vigilanza ed il controllo sulle attività d'informazione socio-economica svolta da associazioni, enti ed istituti convenzionati è esercitata dalla Giunta Regionale, in collaborazione con gli organismi comprensoriali ed i comitati agricoli di zona competenti per territorio, a mezzo degli uffici agricoli comprensoriali.
Art. 50.
Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici.(2)
1. I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie della regione sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero agricoltura foreste e le università, si svolgono in conformità a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
2. Le materie di insegnamento comprenderanno anche:
1) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione in Lombardia;
2) analisi di mercato;
3) metodologia dei piani di sviluppo aziendale;
4) metodologia dei piani agricoli di zona;
5) statistica;
6) sociologia rurale.
3. L'ammissione ai corsi è estesa ai candidati in possesso di diploma di laurea in scienze delle produzioni animali od equipollente.
4. Alle università, per le attività previste dal presente articolo, sono concessi contributi di L. 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento sulla base di programmi annuali preventivamente approvati.
5. Le università beneficiarie di detti contributi sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione, oltre al materiale didattico, un'indennità di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso da erogarsi in rate mensili posticipate, sempreché la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al novanta per cento delle ore previste.
6. A coloro che abbiano frequentato i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di lire 200.000.
Art. 51.
Bollettino di informazione socio-economica.
1. Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, la Giunta Regionale cura la redazione e la diffusione di un bollettino mensile contenente notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli, nell'ambito del territorio regionale, per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricole, nonché sulle provvidenze regionali per l'agricoltura ed il lavoro subordinato in genere.
2. A tal fine il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della giunta stessa e d'intesa con la Commissione consiliare competente, nomina un comitato di redazione di non più di cinque componenti.
Capo II
Qualificazione professionale
Art. 52.
Attività di qualificazione professionale.
1. La Regione Lombardia assicura lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura secondo le modalità previste dai successivi articoli promuovendo lo svolgimento di appositi corsi per consentire alle stesse di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna.
2. La Regione può altresì promuovere:
1) attività di divulgazione e di assistenza tecnica a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee, su vasta scala ed in forma capillare;
2) la Costituzione di aziende dimostrative che forniscano concreti esempi di applicazione di tecnologie avanzate in ordine ai principali ordinamenti produttivi agricoli e zootecnici adottati nelle diverse zone della Regione, di realizzazione di strutture funzionali ed economiche, soprattutto per quanto concerne l'edilizia rurale, nonché di gestione aziendale economicamente vantaggiosa anche attraverso l'impiego di forme avanzate di organizzazione scientifica del lavoro.
Art. 53.
Divulgazione ed assistenza tecnica.
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1), secondo comma del precedente art. 52è istituita presso ciascun ufficio agricolo comprensoriale una sezione specializzata per la divulgazione e l'assistenza tecnico- economica in agricoltura.
2. La sezione è diretta da un funzionario esperto in economia agraria, con particolare riguardo alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale ed è composta da uno o più tecnici specializzati nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani agricoli di zona.
3. Spetta alla sezione specializzata di provvedere alla consulenza ed alla assistenza tecnico-economica delle singole aziende inerenti soprattutto alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di sviluppo di cui al precedente art. 6.
4. La sezione effettua, in particolare, sistematicamente visite domiciliari e promuove riunioni di imprenditori per l'esame collegiale dei risultati delle rispettive gestioni aziendali e delle tecnologie adottate.
5. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, la Giunta Regionale è autorizzata ad affidare compiti di divulgazione ed assistenza tecnica alle associazioni di cui al precedente art. 45; a tal fine si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 45 e 49.
Art. 54.
Aziende dimostrative.
1. Per la costituzione delle aziende dimostrative di cui al punto 2), secondo comma del precedente articolo 52, la Regione si avvale dell'ufficio fondiario previsto dal precedente art. 35, utilizzando a tal fine, ove possibile, terre amministrate dall'ufficio medesimo.
2. La costituzione delle aziende dimostrative è disposta dalla Giunta Regionale sulla base di apposito programma quinquennale approvato dal Consiglio Regionale che determina la ubicazione delle aziende stesse, le dimensioni e gli indirizzi produttivi in armonia con i piani agricoli della zona in cui devono operare.
3. Il primo programma deve prevedere in via prioritaria l'istituzione di due aziende dimostrative per l'allevamento di bovini da carne e di ovini allo stato brado che assicurino una conveniente utilizzazione di terre abbandonate od insufficientemente utilizzate.
Art. 55.
Corsi di qualificazione professionale.
1. I corsi per la qualificazione professionale in agricoltura di cui al primo comma dell'art. 52 sono istituiti sulla base delle previsioni del piano regionale per la formazione professionale di cui agli articoli 36 e seguenti della Legge regionale 16 giugno 1975 n. 93 e sono svolti secondo le modalità previste dalla medesima legge salvo quanto disposto dai successivi articoli 56 e seguenti.
2. I corsi sono distintamente indirizzati alla formazione ed al perfezionamento di capi d'azienda ed alla formazione e qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.
3. Ai corsi di formazione per capi d'azienda sono ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni cinquantacinque.
4. Ai corsi di perfezionamento per capi d'azienda sono ammessi, a cicli triennali, coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato per lo stesso periodo, attività di dirigente di azienda agricola.
Art. 56.
Svolgimento dei corsi.
1. La Regione attua i corsi di cui al precedente articolo 55 in forma diretta mediante l'attività dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione stessa o dagli enti locali, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della Legge regionale 16 giugno 1975 n. 93.
2. Del comitato di gestione dei centri che gestiscono i predetti corsi fanno parte, in luogo di componenti di cui alla lettera c) dell'art. 12 della Legge 16 giugno 1975 n. 93, tre rappresentati delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.
3. Con il piano regionale previsto dell'art. 36 della Legge regionale 16 giugno 1975 n. 93, la Regione può altresì affidare lo svolgimento dei corsi ad associazioni ed istituti specializzati costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciuti idonei a norma di quanto previsto dal successivo art. 57.
Art. 57.
Riconoscimento di idoneità delle associazioni e degli istituti specializzati.
1. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui all'ultimo comma del precedente art. 56 le associazioni e gli istituti specializzati devono:
1) possedere strutture, attrezzature ed ausili didattici idonei per lo svolgimento dell'attività di formazione e perfezionamento professionale;
2) disporre di istruttori di adeguata qualificazione per esperienza acquisita nell'insegnamento medio-superiore o universitario. Possono essere anche utilizzati collaboratori tecnici particolarmente esperti, appartenenti alla pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonché alle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;
3) avere una gestione amministrativo-contabile separata da quella delle altre attività.
2. Il riconoscimento e l'eventuale revoca dello stesso sono disposti con le procedure di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 46.
Art. 58.
Programma dei corsi.
1. I programmi dei corsi previsti dal precedente articolo 55 devono essere adeguati agli obiettivi previsti dai piani agricoli delle zone in cui i corsi stessi si svolgono.
2. In particolare i programmi per la formazione dei capi d'azienda devono avere un carattere eminentemente pratico e prevedere i seguenti insegnamenti:
1) contabilità aziendale;
2) analisi della gestione aziendale;
3) tecnica delle coltivazioni con riferimento alle coltivazioni tipiche della zona interessata al corso;
4) tecnologia degli allevamenti;
5) problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;
6) commercializzazione dei prodotti agricoli;
7) organizzazione scientifica del lavoro;
8) problemi di carattere associativo con riguardo alle attività collettive per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;
9) cooperazione aziendale e forme associative in agricoltura;
10) provvidenze regionali, nazionali e comunitarie a sostegno dell'agricoltura;
11) problemi sociali e del lavoro in agricoltura.
3. I corsi di formazione devono avere una durata di almeno dieci settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.
4. I corsi di perfezionamento devono prevedere gli insegnamenti di cui al primo comma maggiormente specializzati e devono avere una durata di almeno otto settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.
5. I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione nonché al razionale allevamento delle varie specie di bestiame. I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.
Art. 59.
Corsi residenziali.
1. Per i capi d'azienda di età inferiore ai trenta anni possono essere organizzati corsi speciali di formazione professionale a carattere residenziale.
2. La durata minima dei corsi residenziali deve essere di dodici settimane, a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico, opportunamente distribuite durante l'annata agraria in relazione alle fasi caratteristiche di ciascun orientamento produttivo cui il corso si riferisce.
3. I corsi residenziali sono svolti dai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione presso le aziende dimostrative di cui al precedente articolo 54, ove costituite.
4. I programmi dei corsi residenziali devono avere un carattere integrato, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata.
Art. 60.
Premi di frequenza.
1. A coloro che abbiano frequentato continuativamente un corso residenziale di formazione professionale è corrisposto un premio di frequenza di lire 300.000.
2. A coloro che abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, sempreché abbiano dato una presenza non inferiore al novanta per cento delle ore programmate, è corrisposto un premio di frequenza di L. 150.000.
Art. 61.
Contributi alle associazioni ed agli istituti specializzati.
1. Alle associazioni, enti ed istituti specializzati cui sia stato affidato lo svolgimento di corsi a norma dell'ultimo comma del precedente art. 56 sono corrisposti i seguenti contributi:
1) un contributo "una tantum" di L. 700.000 per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato i corsi di formazione e perfezionamento professione, elevato a L. 1.000.000 nel caso di corsi residenziali di cui al precedente art. 59;
2) un contributo "una tantum" di L. 750.000 per ciascun partecipante ai corsi di formazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari.
2. Alle predette associazioni, enti ed istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente art. 60.
3. In caso di accertato e persistente inadempimento degli obblighi assunti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 45.
Titolo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DI TALUNE ZONE SVANTAGGIATE
Art. 62.
Provvidenze.
1. Nei territori indicati dall'ultimo comma del precedente art. 1, viene stabilito un regime speciale di aiuti in conformità alla direttiva C.E.E. n. 268 del 28 aprile 1975 ed alla Legge 10 maggio 1976, n. 352 .
2. Tale regime speciale di aiuti è comprensivo dei seguenti interventi:
1) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni;
2) concessione di aiuti per investimenti collettivi inerenti alla produzione foraggera, alla sistemazione ed all'attrezzatura dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché alla produzione zootecnica.
3) concessione di aiuti per investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile da lavoro;
4) concessione di aiuti per investimenti inerenti alle attività extra-agricole di carattere turistico e artigianale;
5) concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture con particolare riferimento alle vie di accesso alle aziende agricole, agli elettrodotti, agli acquedotti ed ai depuratori delle acque.
Art. 63.
Indennità compensativa.
1. Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che diano la prova di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, è concessa una indennità compensativa annua intesa ad alleviare gli svantaggi naturali dei territori in cui operano, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.
2. Sono esonerati dall'impegno di cui al comma precedente gli imprenditori che percepiscono una pensione di invalidità o vecchiaia oppure in caso di forza maggiore o in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.
3. L'indennità compensativa è concessa solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti sopra indicati non è inferiore ai tre ettari.
4. Ai fini della determinazione della superficie agricola utilizzata si tiene conto della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.
5. Nel caso di forme associate di gestione il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.
Art. 64.
Misura dell'indennità compensativa.
1. Per le aziende di allevamento di bovini, ovini o caprini, l'indennità viene commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevate durante l'anno fino ad un massimo di 52,50 unità di conto per unità di bestiame adulto.
2. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare le 52,50 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.
3. Per la determinazione delle unità di bestiame adulto si osservano i seguenti parametri di ragguaglio:
1) tori, vacche ed altri bovini superiori a due anni: 1,0 U.B.A.;
2) bovini da sei mesi a due anni: 0,6 U.B.A.;
3) pecore e capre: 0,15 U.B.A.
4. Entro i limiti previsti dal secondo comma la indennità per unità di bestiame adulto viene determinata secondo i seguenti scaglioni:
1) 52,50 unità di conto per allevamenti fino a 5 U.B.A.;
2) 30,0 unità di conto per allevamenti da 5 a 10 U.B.A.;
3) 24,0 unità di conto per allevamenti oltre le 10 U.B.A..
5. In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 35 U.B.A. del primo scaglione, salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari.
6. Le indennità sopraindicate sono diminuite del trenta per cento nel caso di aziende situate nel fondo valle che non utilizzino in alcun modo pascoli montani.
7. Nel caso che la produzione di latte delle vacche sia destinata alla commercializzazione e rappresenti più del trenta per cento della produzione lorda vendibile dell'azienda, l'indennitàè diminuita del venti per cento e può essere concessa per un numero di vacche non superiore alle dieci unità.
8. Nel caso di aziende che non allevino bestiame, l'indennitàè commisurata a sedici unità di conto per ettaro di superficie agraria utilizzata, al netto di quella destinata alle colture foraggere, al frumento ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedenti le cinquanta are per azienda.
Art. 65.
Concessione dell'indennità compensativa.
1. La domanda per la concessione dell'indennità compensativa di cui ai precedenti articoli deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla comunità montana competente per territorio.(3)
2. La Comunità montana entro sessanta giorni provvede alla relativa istruttoria e delibera con atto motivato la concessione dell'indennità.
3. Dei suddetti provvedimenti il Presidente della Comunità montana compila un dettagliato elenco, precisando per ciascuna azienda il nome del concessionario, il numero delle unità di bestiame adulto allevato, la superficie utilizzata e l'importo concesso.
4. L'elenco è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ed esposto per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune compreso nella Comunità montana interessata.
5. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide su conforme deliberazione della giunta stessa.
6. Entro sessanta giorni dal termine indicato dal precedente comma il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, accredita alle Comunità montane, i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa; entro i successivi sessanta giorni le Comunità montane inviano alla Regione un dettagliato rendiconto dei pagamenti effettuati.
7. A copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo l'Amministrazione regionale corrisponde alle Comunità montane una somma pari al due per cento dei fondi erogati.
Art. 66.
Aiuti per investimenti collettivi.
1. Sono concessi aiuti per investimenti collettivi diretti a migliorare le produzioni foraggere, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.
2. Tali aiuti sono concessi alle associazioni di operatori agricoli, con priorità per quelle costituite in forma cooperativa, nonché ai Comuni, alle Comunità montane, alle Università agrarie, alle comunioni familiari ed altri organismi consimili.
3. Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interessi per mutui agevolati o di contributi in conto capitale, cumulabili, purché complessivamente non superino il settantacinque per cento della spesa ammissibile che non può essere superiore alle 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo ed alle 400 unità di conto, per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al due per cento.
Art. 67.
Iniziative finanziabili.
1. Gli aiuti previsti dal precedente art. 66 sono concessi per la realizzazione delle seguenti inziative:
1) incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso opere di sistemazione, di impianto, di concimazione, di irrigazione e di fertirrigazione;
2) costruzione e miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e la utilizzazione dei foraggi nonché per i ricoveri del bestiame;
3) acquisto di impianti per l'essiccazione dei foraggi e di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi stessi;
4) costituzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune ed attuazione di tutte le opere ed i servizi necessari per migliorare la gestione, comprese le recinzioni e gli abbeveratoi;
5) realizzazione ed ammodernamento di strutture di carattere interaziendale nonché di infrastrutture;
6) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma con obbligo di miglioria, da parte dei Comuni, Province, Comunità montane e cooperative di allevatori per la realizzazione degli interventi sopra elencati in aree che comportino la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero di terre inutilizzate o scarsamente utilizzate, con particolare riferimento all'acquisizione, a norma dell'art. 9 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.
Art. 68.
Premi di orientamento.
1. Il contributo in conto capitale di cui al precedente art. 18, secondo e terzo comma, è esteso ai soggetti e per le iniziative rispettivamente previsti dai precedenti articoli 66 e 67.
Art. 69.
Concessione degli aiuti per investimenti collettivi.
1. Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente art. 66 in ordine alle iniziative indicate dai precedenti artt. 67 e 68, ciascuna Comunità montana provvede a redigere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascolo con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate. La mappa deve essere esposta all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni costituenti la Comunità montana per un periodo di trenta giorni.
2. Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, ciascun ente ed organismo presenta alla Comunità montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, delle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio.
3. La Comunità montana, entro i successivi novanta giorni, provvede alla istruttoria delle domande e le trasmette al Presidente della Giunta Regionale unitamente alle proposte relative all'assegnazione dei contributi.
4. Le proposte di cui al comma precedente devono essere esposte nell'albo pretorio di ciascun Comune per un periodo di quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Presidente della Giunta Regionale.
5. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione di contributi.
Art. 70.
Agevolazioni per attività extragricole.
1. Alle aziende agricole di cui al precedente art. 3 sono concesse agevolazioni sotto forma di un concorso nel pagamento di interessi su mutui e prestiti per investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda stessa per un importo non superiore a 10.520 unità di conto; il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al due per cento.
2. A garanzia dei suddetti prestiti e mutui può essere concessa una fidejussione da parte della Regione fino alla copertura dell'ottanta per cento del relativo importo.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo e in attesa dell'approvazione del piano socio-economico delle Comunità montane, queste individuano in apposito piano stralcio le zone di sviluppo turistico ed artigianale, prevedendo specifici interventi per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali e precisando altresì il territorio dei Comuni in cui le suddette attività devono essere promosse.
4. Il piano stralcio viene trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 della Legge regionale 16 aprile 1973, n. 23 e viene esposto nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni della Comunità montana per un periodo di trenta giorni.
5. I progetti relativi allo sviluppo di attività turistiche e artigianali sono inseriti dalle aziende interessate nei piani di sviluppo redatti e presentati ai sensi del titolo I, capo I della presente legge.
Art. 71.
Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito comparabile.
1. Alle aziende che non sono in grado di raggiungere, attraverso un piano di sviluppo aziendale redatto ai sensi della presente legge, un reddito da lavoro comparabile, quale è determinato per i territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, possono essere concessi in via eccezionale e per un periodo non superiore ai cinque anni, i contributi di cui ai precedenti articoli 16 e 18 della presente legge.
2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari relativo ai mutui di cui al predetto art. 16 non può essere inferiore al tre per cento.
3. I contributi in conto capitale previsti dal precedente art. 18 non possono superare la misura indicata dal secondo comma dello stesso articolo.
4. Per la presentazione e l'istruttoria delle domande nonché per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 21.
Art. 72.
Concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture.
1. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al punto 5) del precedente art. 62 le Comunità montane presentano alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno la richiesta di contributi per la realizzazione di infrastrutture previste nei loro programmi stralcio annuali.
2. In mancanza dei programmi stralcio di cui al comma precedente le Comunità montane presentano alla Giunta Regionale, a norma dell'art. 19 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , un programma relativo alla realizzazione di infrastrutture basato sulle domande di enti locali o di produttori agricoli, singoli o associati.
3. Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, delibera entro il 28 febbraio di ogni anno il riparto dei contributi tra le Comunità montane.
4. L'importo di tali contributi viene determinato in base alle disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dall'art. 15, lettera a), della Legge 10 maggio 1976, n. 352 .
5. Nel relativo riparto il Consiglio Regionale tiene conto dell'urgenza e della priorità delle opere privilegiando le Comunità montane che abbiano adottato il piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 5 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
6. Le Comunità montane destinano i contributi loro assegnati ai sensi dei commi precedenti per opere da realizzarsi da parte di enti locali, o di produttori agricoli singoli o associati, osservando le procedure previste dall'articolo 18, commi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.
7. La Comunità montana provvede direttamente alla realizzazione di opere di interesse sovraccomunale.
Art. 73.
Sostituzioni.
1. Nel caso di irregolarità o di ritardo da parte delle Comunità montane nell'espletamento delle funzioni delegate previste nel presente titolo la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera l'adozione delle misure sostitutive, incaricando dell'esecuzione l'assessore competente.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 74.
Esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Comunità montane e dei consorzi comprensoriali.
1. Le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali sono esercitati dalle Comunità montane quando riguardino i rispettivi territori.
2. Qualora siano costituiti i consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della Legge 15 aprile 1975, n. 52 , le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali istituiti con detta legge sono assunti dai consorzi medesimi.
Art. 75.
Spese funzionali.
1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 65, ultimo comma, la Regione rimborsa ai consorzi comprensoriali, di cui alla Legge regionale 15 aprile 1975, n. 52 nonché alle Comunità montane ed agli enti locali le spese sostenute dagli stessi per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attuazione della presente legge; dette spese sono a carico della Regione per quanto riguarda l'attività degli organismi comprensoriali.
Art. 76.
Delega di firma.
1. L'assessore competente, ove delegato, firma gli atti attribuiti dalla presente legge al Presidente della Giunta Regionale.
Art. 77.
Relazione della Giunta Regionale.
1. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato dell'agricoltura lombarda, sulle prospettive di sviluppo a breve e medio termine, nonché un dettagliato rapporto sull'attuazione della presente legge e sugli effetti della stessa sulle condizioni economiche e sociali in agricoltura.
Art. 78.
Disposizioni transitorie.
1. Fino all'approvazione dei piani agricoli di zona le misure e le provvidenze previste dalla presente legge devono conformarsi alle direttive stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, di intesa con la Commissione consiliare competente, da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.
2. Ferme restando le funzioni attribuite alle Comunità montane, fino a quando non siano costituiti gli organismi comprensoriali, i comitati agricoli di zona nonché gli uffici agricoli comprensoriali, le competenze attribuite agli stessi organi ed uffici dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta Regionale che si avvale, per gli adempimenti istruttori, consultivi ed esecutivi, degli ispettorati provinciali della agricoltura.
3. Fino a quando non siano costituiti i comitati agricoli di zona il parere di cui al secondo comma del precedente art. 13è espresso da un comitato provinciale, con sede presso gli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Detto comitato è composto da cinque coltivatori diretti, due imprenditori agricoli non coltivatori diretti, due lavoratori agricoli dipendenti e da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dei rispettivi organismi di categoria maggiormente rappresentativi. Il comitato elegge tra i suoi membri il Presidente; funge da segretario un funzionario regionale designato dall'assessore all'agricoltura.
4. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Comunità montana o alla Giunta Regionale a cura del Presidente del comitato stesso per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Art. 79.
Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni deliberate dal CIPE a favore della Regione Lombardia sui fondi stanziati dalla Legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla Legge 10 maggio 1976, n. 352 e sui fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione, nonché con finanziamenti aggiuntivi derivanti dai mezzi propri della Regione.
2. Alla determinazione dei singoli stanziamenti annuali di spesa occorrenti per le iniziative e le provvidenze previste dalla presente legge si provvede con appositi provvedimenti legislativi, ovvero con le leggi regionali di approvazione dei bilanci per l'esercizio 1977 e successivi.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-11-19;51#ann1

PROVINCIA DI BERGAMO

Comuni totalmente delimitati

1 Adrara S. Rocco
2 Algua di Costa Serina
3 Ardesio
4 Averara
5 Aviatico
6 Azzone
7 Bedulita
8 Berbenno
9 Berzo S. Fermo
10 Bianzano
11 Blello
12 Borgo di Terzo
13 Bossico
14 Bracca
15 Branzi
16 Brembilla
17 Brumano
18 Camerata Cornello
19 Capizzone
20 Carenno
21 Carona
22 Casazza
23 Casnigo
24 Cassiglio
25 Castione della Presolana
26 Castro
27 Cerete
28 Clusone
29 Colere
30 Colzate
31 Corna Imagna
32 Cornalba
33 Costa di Serina
34 Costa Valle Imagna
35 Costa Volpino
36 Cusio
37 Dossena
38 Endine Gaiano
39 Entratico
40 Erve
41 Fino del Monte
42 Fonteno
43 Foppolo
44 Fuipiano Valle Imagna
45 Gandellino
46 Gandino
47 Gaverina
48 Gazzaniga
49 Gerosa
50 Gorno
51 Gromo
52 Grone
53 Isola di Fondra
54 Lenna
55 Locatello
56 Lovere
57 Luzzana
58 Mezzoldo
59 Moio dè Calvi
60 Monasterolo del Castello
61 Olmo al Brembo
62 Oltre il Colle
63 Oltressenda Alta
64 Oneta
65 Onore
66 Ornica
67 Parre
68 Parzanica
69 Pianico
70 Piario
71 Piazza Brembana
72 Piazzatorre
73 Piazzolo
74 Ponte Nossa
75 Predore
76 Premolo
77 Ranzanico
78 Rogno
79 Roncobello
80 Roncola
81 Rota d'Imagna
82 Rovetta
83 S. Giovanni Bianco
84 S. Pellegrino Terme
85 Santa Brigida
86 Sarnico
87 S. Omobono Imagna
88 Schilpario
89 Sedrina
90 Selvino
91 Serina
92 Solto Collina
93 Songavazzo
94 Sovere
95 Spinone al Lago
96 Strozza
97 Taleggio
98 Tavernola Bergamasca
99 Torre dè Busi
100 Ubiale Clanezzo
101 Valbondione
102 Valgoglio
103 Valleve
104 Valnegra
105 Valsecca
106 Valtorta
107 Vedeseta
108 Vertova
109 Viadanica
110 Vigano S. Martino
111 Vigolo
112 Villa d'Ogna
113 Vilminore di Scalve
114 Zogno.

Comuni parzialmente delimitati:

1 Adrara S. Martino
2 Albino
3 Almenno S. Bartolomeo
4 Almenno S. Salvatore
5 Alzano Lombardo
6 Calolziocorte
7 Caprino Bergamasco
8 Foresto Sparso
9 Leffe
10 Nembro
11 Palazzago
12 Peia
13 Ponteranica
14 Riva di Solto
15 Sorisole
16 Villongo.

PROVINCIA DI BRESCIA

Comuni totalmente delimitati:

1 Agnosine
2 Anfo
3 Angelo
4 Artogne
5 Bagolino
6 Barghe
7 Berzo Demo
8 Berzo Inferiore
9 Bienno
10 Bione
11 Borno
12 Bovegno
13 Braone
14 Breno
15 Brione
16 Caino
17 Capo di Ponte
18 Capovalle
19 Casto
20 Cedegolo
21 Cerveno
22 Ceto
23 Cevo
24 Cimbergo
25 Cividate Camuno
26 Collio
27 Corteno Golgi
28 Darfo
29 Edolo
30 Esine
31 Gardone Riviera
32 Gardone Val Trompia
33 Gargnano
34 Gianico
35 Idro
36 Incudine
37 Irma
38 Lavenone
39 Limone sul Garda
40 Lodrino
41 Losine
42 Lozio
43 Lumezzane
44 Magasa
45 Malegno
46 Malonno
47 Marcheno
48 Marmentino
49 Marone
50 Monno
51 Mura
52 Niardo
53 Odolo
54 Ono S. Pietro
55 Ossimo
56 Paisco Loveno
57 Paitone
58 Paspardo
59 Pertica Alta
60 Pertica Bassa
61 Peschiera M. M. Isola
62 Pezzaze
63 Pian Camuno
64 Piancogno
65 Pisogne
66 Polaveno
67 Ponte di Legno
68 Preseglie
69 Prestine
70 Provaglio Val Sabbio
71 Sabbio Chiese
72 Sale Marasino
73 Sarezzo
74 Saviore dell'Adamello
75 Sellero
76 Serle
77 Sonico
78 Sulzano
79 Tavernole sul Mella
80 Temù
81 Tignale
82 Toscolano Maderno
83 Tremosine
84 Treviso Bresciano
85 Vallio
86 Valvestino
87 Vestone
88 Vezza d'Oglio
89 Villa Carcina
90 Vione
91 Vobarno
92 Zone.

Comuni parzialmente delimitati:

1 Botticino
2 Bovezzo
3 Concesio
4 Gavardo
5 Gussago
6 Iseo
7 Monticelli Brusato
8 Nave
9 Ome
10 Salò
11 Villanuova sul Clisi.

PROVINCIA DI COMO

Comuni totalmente delimitati:

1 Abbadia Lariana
2 Argegno
3 Ballabio
4 Barni
5 Barzio
6 Bellagio
7 Bellano
8 Bene Lario
9 Blessagno
10 Blevio
11 Brienno
12 Caglio
13 Canzo
14 Carate-Urio
15 Casargo
16 Casasco d'Intelvi
17 Caslino d'Erba
18 Cassina Valsassina
19 Castiglione d'Intelvi
20 Cavargna
21 Cerano d'Intelvi
22 Civenna
23 Claino con Osteno
24 Colico
25 Colonno
26 Consiglio di Rumo
27 Corrido
28 Cortenova
29 Cranola
30 Cremeno
31 Cremia
32 Cusino
33 Domaso
34 Dervio
35 Dizzasco
36 Dongo
37 Dorio
38 Dosso del Liro
39 Esino Lario
40 Faggeto Lario
41 Garzeno
42 Germasino
43 Grandola ed Uniti
44 Gravedona
45 Griante
46 Introbio
47 Introzzo
48 Laglio
49 Laino
50 Lanzo d'Intelvi
51 Lasnigo
52 Lenno
53 Lezzeno
54 Lierna
55 Livo
56 Magreglio
57 Mandello del Lario
58 Margno
59 Mezzegra
60 Moggio
61 Moltrasio
62 Montemezzo
63 Monterone
64 Musso
65 Nesso
66 Ossuccio
67 Pagnona
68 Parlasco
69 Pasturo
70 Peglio
71 Pellio Intelvi
72 Perledo
73 Pianello del Lario
74 Pigra
75 Plesio
76 Pognana Lario
77 Ponna
78 Porlezza
79 Premana
80 Primaluna
81 Ramponio Verna
82 Rezzago
83 Sala Comacina
84 S. Bartolomeo Val Cavargna
85 S. Fedele Intelvi
86 S. Nazzaro Val Cavargna
87 S. Abbondio
88 Santa Maria Rezzonico
89 Schignano
90 Sormano
91 Stazzona
92 Sueglio
93 Taceno
94 Tavernerio
95 Torno
96 Tremenico
97 Tremezzo
98 Trezzone
99 Valbrona
100 Val Rezzo
101 Valsolda
102 Varenna
103 Veleso
104 Vendrogno
105 Vercana
106 Vestreno
107 Zelbio.

Comuni parzialmente delimitati:

1 Albavilla
2 Albese con Cassano
3 Asso
4 Brunate
5 Carlazzo
6 Cernobbio
7 Cesana Brianza
8 Civate
9 Como
10 Erba
11 Eupilio
12 Gera Lario
13 Lecco
14 Menaggio
15 Oliveto Lario
16 Ponte Lambro
17 Pusiano
18 Sorico
19 Suello
20 Valmadrera.

PROVINCIA DI PAVIA

Comuni totalmente delimitati:

1 Bagnaria
2 Brallo di Pregola
3 Cecima
4 Fortunago
5 Menconico
6 Montesegale
7 Ponte Nizza
8 Rocca Susella
9 Romagnese
10 Ruino
11 Santa Margherita di Staffora
12 Val di Nizza
13 Valverde
14 Varzi
15 Zavattarello.

Comuni parzialmente delimitati:

1 Godiasco.

PROVINCIA DI SONDRIO

Comuni totalmente delimitati:

1 Albaredo per S. Marco
2 Albosaggia
3 Andalo Valtellino
4 Aprica
5 Ardenno
6 Bema
7 Berbenno di Valtellina
8 Bianzone
9 Bormio
10 Buglio in Monte
11 Caiolo
12 Campodolcino
13 Caspoggio
14 Castello dell'Acqua
15 Castione Andevenno
16 Cedrasco
17 Cercino
18 Chiavenna
19 Chiesa in Valmalenco
20 Chiuro
21 Cino
22 Civo
23 Colorina
24 Cosio Valtellino
25 Dazio
26 Delebio
27 Dubino
28 Faedo Valtellino
29 Forcola
30 Fusine
31 Gerola Alta
32 Gordona
33 Grosio
34 Grosotto
35 Isolato
36 Lanzada
37 Livigno
38 Lovero
39 Mantello
40 Mazzo di Valtellina
41 Mello
42 Menarola
43 Mese
44 Montagna in Valtellina
45 Morbegno
46 Novate Mezzola
47 Pedesina
48 Piantedo
49 Piateda
50 Piuro
51 Poggiridenti
52 Ponte in Valtellina
53 Postalesio
54 Prata Camportaccio
55 Rasura
56 Rogolo
57 Samolaco
58 S. Giacomo Filippo
59 Sernio
60 Sondalo
61 Sondrio
62 Spriana
63 Talamona
64 Tartano
65 Teglio
66 Tirano
67 Torre di Santa Maria
68 Tovo di Sant'Agata
69 Traona
70 Tresivio
71 Valdidentro
72 Valdisotto
73 Valfurva
74 Val Masino
75 Verceia
76 Vervio
77 Villa di Chiavenna
78 Villa di Tirano.

PROVINCIA DI VARESE

Comuni totalmente delimitati:

1 Agra
2 Arcisate
3 Azzio
4 Bedero Valcuvia
5 Besano
6 Bisuschio
7 Brenta
8 Brezzo di Bedero
9 Brinzio
10 Brissago-Valtravaglia
11 Brusimpiano
12 Cadegliano Viconago
13 Casalzuigno
14 Cassano Valcuvia
15 Castello Cabiaglio
16 Castelveccana
17 Cittiglio
18 Cremenaga
19 Cuasso al Monte
20 Cugliate Fabiasco
21 Cunardo
22 Curiglia con Monteviasco
23 Cuveglio
24 Cuvio
25 Dumenza
26 Duno
27 Ferrera di Varese
28 Germignaga
29 Grantola
30 Induno Olona
31 Lavena Ponte Tresa
32 Maccagno
33 Marchirolo
34 Marzio
35 Masciago Primo
36 Mesenzana
37 Montegrino Valtravaglia
38 Orino
39 Pino sulla sponda del Lago Maggiore
40 Porto Ceresio
41 Porto Valtravaglia
42 Rancio Valcuvia
43 Saltrio
44 Tronzano Lago Maggiore
45 Valganna
46 Veddasca
47 Viggiù.

Comuni parzialmente delimitati:

1 Laveno Mombello
2 Luino
3 Varese.

NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 7 maggio 1979, n. 28. Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato sostituito dall'articolo unico, comma 1 della l.r. 21 marzo 1977, n. 16. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'articolo unico, comma 1 della l.r. 2 marzo 1977, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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