LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984 , N. 24

Delega ai consorzi delle funzioni amministrative circa l’adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 02 Maggio 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-04-28;24

Art. 1.
1. Al fine di consentire la continuità degli interventi di risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro, la regione delega ai seguenti consorzi:
- Consorzio interprovinciale di risanamento idrico del torrente Lura - Sede di Rovellasca (CO);
- Consorzio provinciale di depurazione delle acque nord Milano - Viale Majno n. 7 - Milano;
- Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del fiume Olona - Piazza Libertà n. 1 - Varese;
- Consorzio provinciale per la bonifica delle acque e del suolo del Sud Milanese - Opera (MI) - Sede municipale;
- Consorzio intercomunale della Valsolda e delle Bevere per il servizio di fognatura - Lurago d’Erba (CO);
- Consorzio provinciale di bonifica del territorio dell’Alto Lambro - Via Vivaio n. 1 - Milano;
- Consorzio ecologico dell’Alto Lambro e Piano d’Erba - Via Majnoni n. 3 - Erba (CO);
- Consorzio per il risanamento idraulico del Bacino dei Torrenti Bevere-Gandaloglio-Fosso dei Pascoli - Piazza Garibaldi 14 - Oggiono (CO);
- Consorzio provinciale per il risanamento delle acque del Bozzente e del Bozzentino - P.zza Libertà 1 - Varese;
già costituiti ed operanti nel bacino del fiume stesso, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione e la gestione delle opere inerenti al disinquinamento dell’anzidetto corso d’acqua.
2. L’onere derivante dall’attuazione degli interventi viene finanziato con lo stanziamento di L. 137,87 miliardi, disposto dal C.I.P.E. a favore della regione Lombardia sul fondo "Investimenti - occupazione" e sul ricavato di un mutuo B.E.I.
3. La giunta regionale coordina ed indirizza le funzioni delegate, anche in relazione allo stato di avanzamento della programmazione e realizzazione delle singole opere.
Art. 2.
1. La ripartizione dei finanziamenti tra i consorzi è effettuata in relazione alla deliberazione C.I.P.E. e alle opere di rispettiva competenza.
2. L’erogazione dei finanziamenti è effettuata con la clausola della revisione prezzi ammessa dalla legislazione vigente; l’eventuale maggior onere derivante da ritardi nella realizzazione delle opere resta comunque a carico dei consorzi.
Art. 3.
1. La quota per spese generali e tecniche viene stabilita nella misura del cinque virgola ottanta per cento. Essa è applicata all’importo netto delle somme liquidate e viene corrisposta ad ogni consorzio in sede di pagamento delle singole rate di acconto previste dal capitolato speciale d’appalto.
2. In detta percentuale sono comprese le spese generali e quelle tecniche inerenti a direzione, contabilità, collaudo, nonché agli oneri dell’eventuale progettazione di opere suppletive e di completamento non previste nel progetto esecutivo originario.
3. All’esecuzione dei lavori ciascun consorzio provvede mediante appalto-concorso o licitazione privata da effettuarsi con l’osservanza delle normative statali e regionali vigenti, oppure mediante trattativa privata nei casi e con le modalità di cui agli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70.(1)
4. La giunta regionale approva, previo parere del competente organo consultivo, i bandi di appalto-concorso, o i progetti esecutivi e vigila, tramite il servizio provinciale del genio civile competente per territorio, che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte; il consorzio delegato è comunque responsabile della regolare esecuzione dei lavori e dei danni diretti o indiretti a chiunque causati.
5. La nomina del collaudatore compete alla regione, a norma della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 .
Art. 4.
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti in base alle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato.
2. Qualunque modifica od aggiunta di lavori, rispetto a quelli inclusi negli originari progetti approvati, deve essere preventivamente autorizzata dalla regione.
Art. 5.
1. L’approvazione degli stati di avanzamento ai fini dell’inoltro alla cassa depositi e prestiti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente, se delegato.
2. I pagamenti, comprensivi della quota per spese generali, tecniche e per I.V.A., vengono effettuati senza alcuna corresponsione di interventi per ritardata erogazione di fondi da parte della cassa depositi e prestiti.
Art. 6.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 .
Art. 7.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 de llo statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall’articolo unico della l.r. 19 aprile 1986, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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