LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990 , N. 48

Contributi a favore delle università per la programmazione e organizzazione delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-05-10;48

Art. 1.
Finalità.
1. Al fine di favorire l’istituzione ed il funzionamento di "Scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali" come previsto dal D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162", la regione può erogare contributi alle università che ne facciano richiesta, stipulando con esse apposite convenzioni.
2. I criteri di determinazione dei contributi, nonché le modalità di erogazione e di rendicontazione degli stessi, sono determinati con delibera della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 2.
Norma finanziaria.
1. È autorizzata per l’esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 300.000.000 per l’erogazione di contributi a favore delle università per l’istituzione ed il funzionamento di scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali di cui al precedente articolo.
2. Al finanziamento dell’onere di L. 300.000.000 previsto per il 1990, si provvede mediante riduzione di competenza e di cassa del capitolo 2.5.3.1.2143 "Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - I quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso".
3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui ai precedenti commi si provvederà, a decorrere dall’esercizio finanziario 1990, con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1990, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE 1
- all’ambito 2, settore 5, obiettivo 3: la cui denominazione è così modificata: "formazione professionale operata da centri o istituti" viene istituito il capitolo 2.5.3.1.3089 "Contributi alle università per l’istituzione ed il funzionamento di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.
Art. 3.
Clausola d’urgenza.
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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