LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 1.
Istituzione del Consiglio dei Sanitari.
1. È istituito presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all’art. 3, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , di seguito denominati decreti di riordino e come previsto dall’art. 10 comma 7 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".
2. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.
3. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario o dal suo sostituto.
Art. 2.
Competenze del Consiglio dei sanitari.
1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato Cds, fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
2. Il Cds può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza.
3. Al Cds sono attribuite, altresì, le competenze di cui all’art. 15, comma 3, dei decreti di riordino.
4. I pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto per motivate ragioni di necessità ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.
Art. 3.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Nell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta, il Cds è composto da:(2)
a) n. 7 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello, con la presenza maggioritaria della componente ospedaliera.
La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l’ASL di Brescia;
b) n. 1 medico veterinario dirigente di primo livello e 1 medico veterinario dirigente di secondo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);(3)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(4)
2. Il direttore sanitario, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o, in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza:
a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.
Art. 4.
Composizione del Cds dell’azienda ospedaliera.
1. Nell’azienda ospedaliera il Cds è composto da:(2)
a) n. 8 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 4 dirigenti di primo livello.
Nelle aziende ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia superiore a 170 posti letto;
b) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
c) n. 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
d-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(5)
2. Nelle aziende ospedaliere ove insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, la rappresentanza universitaria del personale medico apicale, del personale medico non apicale e del personale laureato sanitario è assicurata, all’interno del contingente dei componenti elettivi, in misura pari al rapporto percentuale della loro rispettiva consistenza numerica rispetto a quelle delle corrispondenti categorie ospedaliere per un numero di componenti da uno a tre. In ogni caso è assicurata la presenza nel Cds di almeno una unità in rappresentanza del personale universitario per entrambi i contingenti medico e non medico, da individuarsi nel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione delle rispettive componenti.
3. In caso di modifica della consistenza numerica della componente universitaria qualora ne consegua una significativa variazione nel rapporto percentuale con la componente ospedaliera, si provvede all’aggiornamento automatico della rappresentanza universitaria mediante l’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 8 comma 3.
4. Il direttore sanitario, i responsabili di dipartimento, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
5. Partecipa stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto, nelle materie che riguardano l’area di pertinenza, un rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Art. 5.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Il Cds dell’azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta è composto da:(2)
a) n. 6 medici appartenenti a UO territoriali di cui n. 3 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello;
b) n. 2 medici veterinari di cui uno dirigente di primo livello e uno dirigente di secondo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario, di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;(6)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(7)
2. Il direttore sanitario è componente di diritto.
3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza:
a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale;
b-bis) il responsabile del Servizio Farmaceutico dell’ASL.(8)
Art. 5 bis.(9)
1. I riferimenti, contenuti nella presente legge, ai profili della dirigenza del ruolo sanitario ed al personale non dirigenziale del comparto sanitario devono intendersi ricondotti rispettivamente a quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 229/99, ed all’allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999.
Art. 6.
Elezione dei componenti del Cds.
1. Possono essere eletti quali componenti del Cds:
a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale con almeno tre anni di anzianità; il dipendente, titolare di incarico presso altra azienda, è eleggibile esclusivamente nel Cds dell’azienda cui risulta assegnato nell’ambito dei ruoli regionali;
b) il personale universitario assegnato da almeno tre anni, con provvedimento formale, ad attività assistenziali, per le aziende ospedaliere dove insiste la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina e per le altre aziende sanitarie in cui è presente la componente universitaria.
2. Partecipano all’elezione del Cds:
a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra azienda;
b) il personale universitario che presta la propria attività assistenziale presso le strutture a direzione universitaria dell’azienda.
3. Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, personale della riabilitazione. (10)(2)
4. Ogni elettore può esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all’unità superiore in caso di componenti in numero dispari.
Art. 7.
Modalità per lo svolgimento delle elezioni.
1. Il direttore generale indice le elezioni con avviso, da pubblicare almeno 20 giorni prima della data fissata, garantendone la massima diffusione; nell’avviso sono indicati la data delle elezioni, la sede e l’ora.
2. Le operazioni di voto si svolgono nell’arco di una giornata non festiva ed avvengono a scrutinio segreto.
3. I seggi elettorali sono costituiti da tre componenti scelti nel ruolo amministrativo di cui uno designato a presiedere, individuato nell’ambito della carriera direttiva o dirigenziale ed uno con funzioni di verbalizzante; compete al seggio elettorale il corretto adempimento degli oneri connessi alle procedure di voto.
4. Il direttore generale nomina la commissione elettorale, composta dal direttore amministrativo dell’azienda o suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera direttiva o dirigenziale, cui compete la predisposizione dell’elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata, nonché la verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati. Gli elenchi degli eleggibili suddivisi per categorie sono affissi all’albo dell’azienda una settimana prima della data delle elezioni. Alla commissione elettorale compete inoltre la nomina dei componenti i seggi elettorali, la verifica dell’attività svolta dagli stessi e l’espletamento delle operazioni di scrutinio.
5. L’elettore esprime la sua preferenza indicando il nome e cognome del candidato fino al numero massimo previsto all’art. 6, comma 4. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la relativa nullità non si estende all’intera espressione di voto ritenendosi validamente espresse le preferenze prioritariamente indicate. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
6. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti del seggio elettorale alla presenza del pubblico. Il direttore generale, sulla base dei verbali pervenuti, proclama gli eletti e ne dà pubblicità.
Art. 8.
Durata in carica.
1. Il Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo consiglio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette almeno 20 giorni prima di tale data.
2. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.
3. I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati, o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell’esaurimento della graduatoria non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla naturale scadenza del Cds.
4. Il direttore generale dispone lo scioglimento del Cds che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.
5. I membri del Cds non sono rieleggibili per due volte consecutive.
Art. 9.
Funzionamento.
1. I consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Cds. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata.
2. Il componente che non partecipa, senza giustificazione, per un numero di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, su proposta del presidente, dal direttore generale che contestualmente procederà alla sua sostituzione tramite l’utilizzo della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza dell’interessato.
Art. 10.
Convocazione.
1. Il Cds si riunisce presso la sede della direzione generale. Viene convocato dal presidente o dal suo sostituto e si riunisce di norma una volta al mese e in tutte le occasioni in cui il presidente lo ritenga opportuno.
Il Cds può essere convocato altresì dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.
2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. Detta convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax. La data e l’ora della riunione devono essere comunque comunicate, anche telefonicamente, almeno 5 giorni prima di quello fissato.
3. Nei casi di comprovata urgenza la comunicazione potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo fax, 24 ore prima dell’inizio della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti consegnato in seduta.
Art. 11.
Validità delle sedute e delle decisioni.
1. Il Cds è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.
Art. 12.
Svolgimento delle sedute - Votazioni.
1. Le sedute del Cds non sono pubbliche. È facoltà del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.
2. Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
Non è ammesso il voto per delega.
Art. 13.
Funzioni di segreteria.
1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al personale dei servizi amministrativi dell’azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale amministrativo.
2. La data della richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo del Cds la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.
3. Gli atti sono conservati nell’archivio generale dell’azienda, ove sono trasferiti all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento o una volta perfezionato l’iter procedurale.
Art. 14.
Organizzazione dei lavori.
1. Durante i propri lavori il Cds può invitare a esporre o a discutere gli argomenti all’esame, il direttore generale, il direttore amministrativo o qualsiasi dipendente dell’azienda in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.
Art. 15.
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, le elezioni sono indette dal direttore generale o dal commissario straordinario e sono completate entro 25 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il termine per la pubblicazione dell’avviso è ridotto a giorni 10.
Art. 16.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
2. Vedi ordinanza Corte costituzionale n. 267/2000. Torna al richiamo nota
9. L’articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 38, lett. e) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 38, lett. f) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi