LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto.
1. La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni trasferite alla regione dalla legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.
2. Sono escluse dall’applicazione della presente legge:
a) le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua;
b) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;
c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;
d) i serbatoi pensili;
e) i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
f) i bacini utilizzati per l’accumulo di reflui zootecnici.
Art. 2.
Classificazione.
1. Le opere di cui all’art. 1, comma 1, sono classificate nelle seguenti categorie:
a) sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi;
b) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o che determinano un volume d’invaso non superiore a 5.000 metri cubi.
Titolo II
PROGETTAZIONE DELLE OPERE
Art. 3.
Presentazione del progetto di massima.
1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all’articolo 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all’ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).(2)
2. Il progetto di massima di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elaborati:
a) relazione generale tecnica ed economica che accerti l’ammissibilità dell’opera anche in considerazione degli elementi di rischio geologico, idrogeologico ed idraulico presenti o indotti nel territorio influenzato dall’intervento;
b) rilievi topografici della zona d’imposta dello sbarramento in scala 1:1.000;
c) corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 Istituto Geografico Militare (IGM);
d) planimetria in scala 1:10.000 Carta Tecnica Regionale (CTR) con indicazione dello sbarramento e del relativo invaso;
e) foto aeree del bacino imbrifero, ove esistenti, e specifica documentazione fotografica della zona interessata dalle opere;
f) disegni tecnici delle opere in scala 1:200 - 1:500;
g) relazione geologica e geotecnica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino imbrifero interessato, delle caratteristiche dei terreni di fondazione delle opere e della stabilità dei versanti;
h) relazione idrologica, idraulica e idrogeologica che analizzi l’interazione delle opere progettate con il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee;
i) impegnativa del richiedente sugli obblighi inerenti la gestione dell’impianto di cui all’art. 4, comma 1, lettera n).
3. Il Genio Civile esprime proprio parere motivato circa l ' ammissibilità delle opere entro sessanta giorni, termine che può essere sospeso una sola volta per eventuale integrazione della documentazione prescritta, e lo trasmette, entro trenta giorni dall’espressione del parere medesimo, unitamente al progetto di massima, alla direzione generale competente, che promuove entro un mese la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).(3)
Art. 4.
Presentazione del progetto esecutivo.
1. Qualora la conferenza di servizi si esprima per l’ammissibilità delle opere, il richiedente presenta al genio civile il progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che deve contenere i seguenti elaborati:
a) relazione tecnico-economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso e delle finalità economiche da conseguire;
b) relazione geologica e geotecnica contenente l’indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla litologia e geomorfologia del bacino imbrifero e dell’invaso (carta geologica e geomorfologica) ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni d’imposta dello sbarramento e dei materiali di costruzione degli sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti;
c) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l’esecuzione dei lavori che durante l’esercizio dell’invaso;
d) corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 IGM;
e) planimetria con indicazione delle opere e dell’invaso in scala 1:10.000 CTR;
f) rilievo e curve di livello del bacino influenzato, in scala non minore di 1:5.000;
g) disegni delle strutture delle opere in scala 1:200; planimetrie in scala 1:500; particolari scaricatori ecc. 1:50;
h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti eventualmente richiesti dal genio civile nella fase istruttoria di cui all’art. 3, compreso lo studio delle condizioni di deflusso a valle in caso di ipotetico collasso dello sbarramento ed individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;
i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata massima alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle opere e degli organi di scarico, le disponibilità idriche che si intendono utilizzare, la capacità di trasporto degli alvei e le previsioni sull’interrimento del bacino;
l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
m) studio e verifica delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento della massima piena scaricabile, con verifica di eventuali sezioni critiche;
n) bozza del disciplinare per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.
Art. 5.
Approvazione del progetto esecutivo.
1. Su relazione del dirigente del Genio Civile, il progetto esecutivo con il relativo disciplinare per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere è sottoposto all’esame della Commissione Tecnico- Amministrativa Regionale (CTAR) ed approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.(4)
2. L’approvazione delle opere di cui al comma 1 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), ma non esime il richiedente dall’acquisizione di altre autorizzazioni-nullaosta comunque denominati previsti da ulteriori disposizioni di legge.
Art. 6.
Disposizione in ordine a particolari categorie di opere.
1. Il dirigente del genio civile, in sede di istruttoria di cui all’art. 3, può disporre il non assoggettamento alle norme della presente legge per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), in relazione alla loro ubicazione ed alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell’invaso ed all’assetto idrogeologico complessivo.
2. I criteri da utilizzare per l’esercizio di tale potestà vengono definiti dalla giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Titolo III
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE
Art. 7.
Sorveglianza sui lavori.
1. La sorveglianza sui lavori è affidata al genio civile.
2. Il proprietario comunica al genio civile la data di inizio, il programma dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori stessi.
3. Spetta al genio civile controllare che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, ed in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.
4. Il proprietario ha l’obbligo di garantire in qualunque momento l’accesso ai cantieri da parte dei funzionari del genio civile, che possono eseguire o far eseguire al proprietario indagini e controlli anche in corso d’opera; le spese relative sono a carico dello stesso.
5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il dirigente del genio civile sospende i lavori e dispone per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all’art. 14.
Art. 8.
Collaudi.
1. Il proprietario è tenuto ad informare il genio civile dell’avvenuta ultimazione dei lavori ed a richiedere la designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, al presidente della giunta regionale o all’assessore competente per materia, se delegato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche.
2. Per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), aventi volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d’opera.
3. Per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo e per le opere di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d’opera.
4. Il primo riempimento dell’invaso dev’essere autorizzato dal genio civile, sulla base di un programma operativo presentato dal proprietario.
5. A conclusione del collaudo il proprietario è tenuto a trasmettere, entro quindici giorni dal suo rilascio, il relativo certificato al genio civile.
Art. 9.
Esercizio e vigilanza.
1. Il gestore, ad avvenuto collaudo, può iniziare l’esercizio delle opere realizzate. Lo stesso cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante; invia periodici rapporti al genio civile, secondo le modalità e le frequenze indicate nell’apposito disciplinare.
2. Il genio civile effettua visite di controllo, con la periodicità prevista nel disciplinare, e almeno annualmente, al fine di verificare la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere, l’evoluzione delle situazioni di rischio geologico, idrogeologico e idraulico eventualmente presenti nel territorio influenzato.
3. In caso di accertate carenze, il dirigente del genio civile ordina al gestore gli interventi immediati ed indispensabili per assicurare la pubblica incolumità e dispone per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all’art. 14.
4. In caso di mancata esecuzione dei lavori ordinati, il dirigente del genio civile impone al gestore la limitazione o lo svuotamento dell’invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.
5. In caso di ulteriori inadempienze provvede d’ufficio lo stesso genio civile, con addebito dei relativi oneri al gestore. Per il recupero delle spese anticipate relativamente all’esecuzione d’ufficio, la regione si avvale del procedimento del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Art. 10.
Rinvio a normative tecniche.
1. Nella progettazione ed esecuzione delle opere di cui all’art. 1, comma 1, resta l’obbligo del rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi, in particolare di quelle relative alle opere in cemento armato e nelle zone dichiarate sismiche.
Titolo IV
OPERE ESISTENTI
Art. 11.
Denuncia delle opere esistenti.
1. I proprietari delle opere di cui all’art. 1, comma 1, in esercizio all’entrata in vigore della presente legge e non denunciate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), ovvero realizzate in difformità ai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l’esistenza al genio civile entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il proprietario può proseguire l’esercizio delle opere, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora alleghi alla denuncia di cui al comma 1 anche una perizia giurata, rilasciata da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritta anche dal richiedente, che attesti:
a) l’idoneità statica delle opere;
b) l’assenza nelle attuali condizioni di esercizio di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.
3. Sono tenuti ad inoltrare la perizia giurata di cui al comma 2 anche coloro che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno inoltrato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 9 della L.R. 57/1986 , ma sono sprovvisti delle necessarie approvazioni.
4. Qualora la perizia giurata non venga presentata nei termini di cui al comma 1, ovvero non attesti condizioni di sicurezza, il dirigente del genio civile ordina al proprietario di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell’invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.
Art. 12.
Regolarizzazione delle opere esistenti.
1. Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il proprietario deve presentare il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere, redatto secondo quanto indicato all’art. 4.
2. I progetti delle opere di cui al comma 1 sono verificati dagli organi ed approvati secondo le procedure di cui agli artt. 5 e 6, fatte salve comunque le autorizzazioni comunali in ordine all’ammissibilità delle opere.
3. Le opere esistenti, qualora non approvate, devono cessare dall’esercizio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego e nello stesso termine di tempo il proprietario ha l’obbligo di svuotare l’invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo; ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con idoneo tempo di ritorno, il proprietario ha l’obbligo di demolire l’opera di sbarramento.
4. In caso di ulteriori inadempienze a quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 11, comma 4, provvede d’ufficio lo stesso genio civile, con addebito dei relativi oneri al proprietario. Per il recupero delle spese anticipate relativamente all’esecuzione d’ufficio, la regione si avvale del procedimento del r.d. 639/1910.
Art. 13.
Disattivazione.
1. In caso di cessazione dell’utilizzo delle opere esistenti a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d’acqua, in mancanza di rinnovazione ed a seguito della non approvazione di cui al comma 3 dell’art. 12, il proprietario ha l’obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione al genio civile di un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che contenga le modalità, i tempi e le condizioni per realizzare quanto sopra citato.
2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato entro sei mesi dalla data di cessazione dell’utilizzo delle opere esistenti ed è verificato dagli organi ed approvato secondo le procedure di cui all’art. 5, ed i lavori di dismissione vengono effettuati secondo quanto stabilito dall’art. 7.
3. Il proprietario informa il genio civile dell’avvenuta ultimazione dei lavori e trasmette, entro quindici giorni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di disattivazione, che dovrà indicare tra l’altro l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere. Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.
Titolo V
SANZIONI E NORME FINALI
Art. 14.
Sanzioni.
1. Coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 13 senza le prescritte approvazioni dei progetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 20.000.000.
2. Coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 13 in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell’atto di approvazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 11 senza rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 10.000.000.
4. Coloro i quali, all’entrata in vigore della presente legge, non ottemperano agli obblighi previsti dagli artt. 11, comma 1, e 12, comma 1, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.
5. Coloro i quali, all’entrata in vigore della presente legge, continuano nell’esercizio di opere in atto, che non siano state approvate, oltre i termini di cui all’art. 12, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.
6. Coloro i quali non ottemperano a quanto disposto dall’art. 13 in materia di disattivazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.
7. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile all’uopo incaricati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.
8. All’irrogazione delle sanzioni, nonché alla riscossione ed esecuzione forzata provvede il dirigente della competente struttura regionale con ordinanza-ingiunzione ai sensi della l.r. 90/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.(5)
9. L’accertamento di violazioni alla presente legge viene notificato all’autorità giudiziaria.
Art. 14 bis
Svolgimento delle attività tecniche.(6)
1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Regione può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 15.
Norma finanziaria.
1. Alla determinazione delle spese da anticipare per l’esecuzione d’ufficio delle opere di cui all’art. 9, comma 5 ed all’art. 12, comma 4 nonché alle relative entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, a valere sui seguenti capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale:
- capitolo 3.5.1963 la cui descrizione è così modificata "Recupero delle spese connesse all’effettuazione d’ufficio di demolizioni di opere eseguite in zone sismiche, di interventi di limitazione e/o svuotamento degli invasi nonché di demolizione degli sbarramenti" (stato di previsione delle entrate);
- capitolo 4.1.3.1.1964 la cui descrizione è così modificata "Spese per l’effettuazione d’ufficio di demolizioni di opere eseguite in zone sismiche, di interventi di limitazione e/o svuotamento degli invasi e demolizione degli sbarramenti" (stato di previsione delle spese).
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14 sono introitati sul capitolo 3.4.257 "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale".
Art. 16.
(Abrogazione di norme)
1. E' abrogata la legge regionale 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale)(7).
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (vedi tabella A della medesima legge). Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (vedi tabella A della medesima legge). Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, lett. b) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 1986, n. 57, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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